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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4509 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori ConIGliere dott. Gabriele Sordi ConIGliere rel. riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2763 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Marco Chierichini con studio in Monte Porzio NE (RM), alla Via Vittorio Emanuele II, n. civ. 50 ed ivi elettivamente domiciliata;
appellante e
(c.f. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
e residente in [...], int. 08 rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Davide Paoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Frascati (RM), alla Via Cavalier d'Arpino, n. civ. 28;
convenuto e
Avv. Gemma (c.f. ) con studio in Pomezia (RM) Via CP_2 C.F._3
Roma n. 117 nella qualità di Curatrice Speciale della minore , nata a [...] Persona_1
1 il 06/01/2015 e residente in [...] come da decreto di nomina del Tribunale di Velletri del 28/01/2019 RG. n. 419/2019 V.G., in giudizio in proprio;
convenuta con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2127/22 emessa dal Tribunale di Velletri il
17.11.2022 a definizione del procedimento di impugnazione della veridicità del riconoscimento del figlio n. 2749/19.
Conclusioni
: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, in riforma della per i motivi di cui Parte_1 in narrativa, accogliere il proposto appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, accertando e dichiarando pertanto che la IG.ra era nei Parte_1 termini di legge per proporre l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità della minore e che la minore non è figlia del Persona_1 Persona_1
IG. , conseguentemente ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del CP_3
Comune di Monte Porzio NE (RM) di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita, esonerandolo da ogni responsabilità di legge.
Conseguentemente revocare la condanna alle spese della IG.ra verso l'erario Pt_1
e revocare l'addebito delle spese di CTU in capo alla IG.ra …) Con vittoria Pt_1 di spese ed onorari per il doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, Sezione della Persona e della CP_3
Famiglia, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza impugnata dalla
IG.ra a mezzo dell'Avv. Marco Chierichini, avente n. 2127/2022, Parte_1 pubblicata il 17 novembre 2022, in R.G. n. 2749/2019, Tribunale Ordinario di Velletri,
Sezione Prima Civile, in composizione Collegiale, accogliere l'appello da questa proposto riformando per l'effetto la sentenza impugnata, e conseguentemente accertare
e dichiarare che la IG.ra era nei termini di legge per proporre Parte_1
l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità della minore
e che la minore non è figlia del IG. , Persona_1 Persona_1 CP_3 ordinando conseguentemente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte
Porzio NE (RM) di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita, esonerandolo da ogni responsabilità di legge.
2 Conseguentemente, Voglia l'Ill.ma Corte di Appello revocare la condanna alle spese in capo al IG. ex art. 4, comma 8, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., e revocare CP_3
l'addebito delle spese di C.T.U. in capo al medesimo. Con vittoria di spese ed onorari per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, e per il pregresso grado di giudizio.
Curatrice speciale: Voglia la Corte Ecc. ma, contrariis reiectis, respingere siccome infondato l'appello proposto dalla IG. ra per tutte le argomentazioni ed Pt_1 eccezioni di cui alla presente comparsa di costituzione, confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte. Conseguentemente condannare l'odierno appellante alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio.
_ _ _
Ottenuta dal Tribunale di Velletri la nomina della Curatrice speciale per la figlia, la IG.ra con atto di citazione del 08.04.2019, conveniva in giudizio il IG. Pt_1 CP_3
e quest'ultima chiedendo al medesimo Tribunale di pronunciare sentenza che
[...] affermasse che “la minore , nata a [...] il [...], non è figlia di Persona_1 CP_3
”
[...]
Si costituiva la Curatrice speciale chiedendo in via preliminare, di dichiarare nullo l'atto di citazione per la mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda;
nel merito di dichiarare la domanda inammissibile per l'assoluta insussistenza dei presupposti richiesti ex art. 263 c.c. per impugnare il riconoscimento di paternità per difetto di veridicità; in via subordinata, di valutare se la modifica dello status familiare rispondesse effettivamente all'interesse della minore e ciò prima di Persona_1 procedere a qualsiasi accertamento circa la sussistenza del rapporto di filiazione tra la stessa minore e il padre;
nel corso del giudizio ella eccepiva altresì la CP_3 tardività dell'azione intrapresa.
Il IG. si associava alle istanze della parte attrice. CP_3
Nel corso dell'istruttoria veniva espletata c.t.u. tecnico genetica.
Con la sentenza definitiva il Tribunale dichiarava la decadenza dell'attrice e del convenuto dall'azione di impugnazione del riconoscimento della minore , Persona_1 condannava parte attrice e parte convenuta al pagamento, in favore della Curatrice speciale, delle spese processuali, che liquidava in euro 7.616,00, oltre ad € 2.513,38 ex art 4, comma 8 DM 55/2014 e smi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella
3 misura del 15 %, IVA. e C.p.a. da distrarsi a favore dello Stato ex art. 133 DPR n.
115/2002; poneva le spese di c.t.u. liquidate come da separato provvedimento definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Proponeva appello la IG.ra chiedendo la riforma della sentenza impugnata, Pt_1 dichiararsi che ella era nei termini di legge per proporre l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità della minore e che quest'ultima non era figlia del IG. , con la revoca della sua condanna alle spese verso l'erario e CP_3 dell'addebito di quelle di c.t.u..
Costituitosi in giudizio, aderiva alle tesi della parte appellante chiedendo CP_3
l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte attrice.
Al contrario, la Curatrice speciale affermava la correttezza del ragionamento espresso dal Tribunale e, pertanto, invocava la conferma della sentenza di primo grado, in ogni caso insistendo anche nella sua domanda subordinata in ordine favor minoris al mantenimento dello status.
La Procura Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza “cartolarizzata” del 27.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
* * *
L'appello proposto dalla IG.ra , al quale ha aderito il IG. Parte_1 CP_3
(il quale non ha formulato in via incidentale alcuna impugnazione in proprio),
[...] non appare meritevole di accoglimento.
La madre, pur legittimata all'azione, è certamente incorsa nella decadenza annuale stabilita dall'art 263 co. 3° c.c. in quanto protagonista in prima persona della contemporanea relazione sessuale con altro uomo all'epoca del concepimento, dalla quale ben era consapevole poter esser derivato il concepimento della bambina (Cass n.
19324/20; 3263/2018). Né può logicamente valere a spostare in avanti nel tempo tale sua consapevolezza il fatto che ella avrebbe poi di seguito constatato che il non CP_3 era disposto ad assumersi i propri doveri di genitore.
Pertanto, deve esser confermata la decadenza dell'appellante dall'azione di impugnazione del riconoscimento della figlia con rigetto dell'appello, al quale il Per_1 convenuto ha inteso aderire senza aver proposto alcuna impugnazione in proprio.
4 Entrambi sono per legge condannati a rimborsare all' Erario, ai sensi dell'art 133 del d.P.R. n. 115/02, anche le spese di lite anticipate per la rappresentanza e difesa in questo secondo grado di giudizio della minore da parte della Curatrice speciale, minore ammessa al gratuito patrocinio, come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n.
55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22.
L'esenzione dal c.u. che caratterizza il procedimento esclude l'applicazione alla parte appellante della sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2127/22 Parte_1 emessa dal Tribunale di Velletri il 17.11.2022 a definizione del procedimento di impugnazione della veridicità del riconoscimento del figlio n. 2749/19, appello al quale ha aderito;
CP_3
- condanna in solido fra loro e a rimborsare Parte_1 CP_3 all'Erario le spese di lite anticipate per la rappresentanza e difesa della minore in questo secondo grado di giudizio che si liquidano in euro 6.300,oo Persona_1 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge.
Roma, così deciso l' 8.7.2025.
Il ConIGliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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