CA
Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 18/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai sigg.ri Magistrati
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
Dott.ssa Gaetano Sole Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 206/2020 R.G.
da
C.F. e P.IVA n. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, nella Via Piemonte n. 38, per quest'atto rappresentata da
[...]
, con sede legale in San Donato Milanese, Parte_2
Via dell'Unione Europea nn. 6/A 6/B (C.F. e partita IVA n. ) rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Massimo Tagliareni (C.F. ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo Studio Legale di quest'ultimo
-appellante
Contro
per quest'atto rappresentata da C.F. e Controparte_1 Parte_3
P.IVA n. rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pasquale Balistreri, C.F. P.IVA_3
1 , che la rappresenta e difende giusta procura in atti e presso il cui C.F._2
Studio Legale elegge domicilio
-appellata
E contro
, C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
e ivi residente, , C.F. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._4
13 luglio 1953 ed ivi residente, e , C.F. Controparte_4
, nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, giusta C.F._5
procura in atti, dall'Avv. Anna Papa e presso il cui Studio hanno eletto domicilio
-appellanti in via incidentale
Conclusione delle parti
Per l'appellante:
“reietta ogni avversa istanza, eccezione e difesa.
In accoglimento dell'appello proposto, riformare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
impugnata, quindi in accoglimento dell'atto di intervento spiegato in data 23 maggio
2019, ritenere e dichiarare inefficace nei confronti della
[...]
unipersonale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 ss Controparte_5
c.c., l'atto dispositivo posto in essere dal resistente, , nato a [...], il Controparte_2
02 marzo 1948, C.F. , e più precisamente l'atto di donazione in CodiceFiscale_6
Notar del 6 giugno 2014 (rep.32838/racc.16309), trascritto il 17 giugno Persona_1
successivo (nn.4699/3925) presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Enna
Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, con il quale ha disposto in favore di
, nato ad [...], il [...], C.F.: della Controparte_4 CodiceFiscale_7
quota pari ad ½ della nuda proprietà dell'appartamento sito in Enna, Via Portella Rizzo
n°49 (in catasto numero civico 33), piano VI, int. 11, in catasto al fg. 74, part.lla 522
sub.18 e del garage con ingresso dalla Via Portella Rizzo n°45 (in catasto numero civico
2 29) in catasto al fg. 74, part.lla 522 sub.1 Con vittoria di spese e compensi professionali
di entrambi i gradi del giudizio […]”.
Per l'appellata:
“reiectis adversis, rigettare l'appello proposto da controparte in quanto infondato in
fatto e in diritto o con qualsivoglia altra statuizione e, per l'effetto, confermare in ogni
sua parte l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Enna l'11 luglio 2020
nel procedimento di cognizione sommaria, portante il nr R.G. 1660/201. Con vittoria di
spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Per gli appellanti in via incidentale:
“respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto da “
[...]
, in persona del legale Parte_4
rappresentante pro.-tempore, con sede legale in Roma, Via Piemonte n°38 codice fiscale
e partita IVA n. e, in parziale riforma della ordinanza relativa al giudizio P.IVA_1
di primo grado stessa, condannare la medesima “ società Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro.- Parte_4
tempore, con sede legale in Roma, Via Piemonte n°38 codice fiscale e partita IVA
n. , alla soccombenza delle spese di lite relative al giudizio di primo grado P.IVA_1
con distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario. Il tutto con vittoria
di spese competenze ed onorari del presente giudizio pure da distrarsi in favore del
procuratore antistatario”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del 10 luglio 2020, resa all'esito del giudizio iscritto al n. 1660/2016 R.G., il Tribunale di Enna dichiarava tardivo l'intervento proposto da con atto del 23 maggio 2019, con il quale intendeva Parte_1
intervenire nel giudizio instaurato da (già Controparte_1 Controparte_6
) contro , e per
[...] Controparte_2 Controparte_4 Parte_5
3 sentir dichiarare, anche nei suoi confronti, l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico in Notar stipulato in Enna il 6 giugno 2014 Persona_1
(rep.racc. 32828/16309) e trascritto il 17 giugno 2014 ai nn. 4699/3925 presso l'Agenzia
delle Entrate-Ufficio provinciale di Enna con cui i coniugi e Controparte_2
avevano donato al proprio figlio, , la nuda Parte_5 Controparte_4
proprietà, riservandosene l'usufrutto, dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Enna, Via Portella Rizzo n. 49 (ovvero appartamento sito al sesto piano, interno
11, composto da ingresso, cinque vani, cucina, bagno, w.c., ripostiglio e disimpegno, oltre un ripostiglio a piano terra e il locale a piano terra ad uso garage della consistenza catastale di mq 19, distinti al NCEU del Comune di Enna al foglio 74, mappa 522 sub 18,
Via Portella Rizzo n. 33, p- T-6, z.c. 1^, cat. A/3, classe 4^, consistenza 8 vani e 522 sub
1, via Portella Rizzo n. 29, p. T., z.c. 1^, cat. C/6, classe 5^, consistenza 19 mq).
In punto di fatto, esponeva che il aveva Parte_1 Controparte_7
concesso alla un'apertura di credito in conto corrente (con Parte_6
contratto dell' 1 luglio 2005), un finanziamento chirografario di € 400.000,00 (contratto del 5 maggio 2010) ed un ulteriore finanziamento chirografario (contratto di cambiale agraria del 2 aprile 2014).
A garanzia di tali obbligazioni prestavano garanzia personale e Controparte_2
, sino alla concorrenza di € 2.940.000,00. Persona_2
Il credito aveva costituito oggetto di accertamento da parte del Tribunale di Palermo
che, giusta sentenza n. 1403/2019 emessa nel giudizio iscritto al n. 6094/2015 a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e dai , Parte_6 CP_2
determinava il credito in complessivi € 694.608,28 oltre interessi di mora.
Poiché i cespiti immobiliari facenti capo alla , quale debitore Parte_6
principale, risultavano già oggetto di espropriazioni immobiliari, a seguito di indagini sul patrimonio dei fideiussori, emergeva il compimento, da parte di , di Controparte_2
4 atti di disposizione a titolo gratuito ed, in particolare, della donazione di cui sopra, oggetto di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta, innanzi al Tribunale di Enna, da
[...]
(cui era subentrata, nelle more, ), Controparte_8 Controparte_1
contro , e . Controparte_2 Controparte_4 Parte_5
Si costituiva, pertanto, con comparsa del 23 maggio 2019, Parte_1
per chiedere dichiararsi l'inefficacia di tale atto anche nei suoi confronti, sussistendo i requisiti normativamente previsti e, in particolare: la sussistenza di un credito dalla stessa vantato nei confronti dei debitori convenuti;
la sussistenza dell' “eventus damni”, ovvero il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo al creditore e, ancora, la “scientia fraudis”,
quale consapevolezza del debitore di incidere significativamente sulla garanzia patrimoniale offerta dai suoi beni.
Rispetto a tale intervento, le altre parti, tanto quanto Controparte_1 CP_2
, e ne eccepivano l'inammissibilità
[...] Controparte_4 Parte_5
ritenendolo tardivo.
All'esito dell'udienza del 10 luglio 2020, il Tribunale di Enna pronunciava ordinanza con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda formulata da Parte_1
con l'atto di intervento del 23 maggio 2019, dichiarando così, inefficace ex art. 2901
[...]
c.c. l'atto di donazione del 6 giugno 2014 solo nei confronti di . Controparte_1
Condannava i convenuti , e Controparte_2 Controparte_4 Parte_5
al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente ), Controparte_1
compensando integralmente le spese di lite nei rapporti tra e le Parte_1
altre parti.
Avverso tale ordinanza, proponeva appello , affidando le Parte_1
proprie censure ad un unico motivo di impugnazione, concernente il capo della pronuncia con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'intervento volontario ex art. 105 c.p.c.,
5 denunciandone l'omessa o carente motivazione oltre all'erronea interpretazione di norma di legge.
L'appellante, a sostegno delle proprie difese, richiama la normativa in tema di intervento e, specificamente, l'art. 268 c.p.c. (nella versione ratione temporis
applicabile), che indicava, al primo comma, il momento ultimo entro il quale il terzo poteva spiegare intervento (ovvero “sino a che non vengano precisate le conclusioni”) e,
al secondo comma, le preclusioni dell'interveniente (“il terzo non può compiere atti che
al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che
comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”).
Sosteneva, in particolare, l'appellante che estendere la preclusione del secondo comma della norma da ultimo richiamata anche alla formulazione della domanda di merito,
avrebbe, nella sostanza, comportato, che le forme di intervento litisconsortile e adesivo autonomo non potrebbero essere compiute trascorso il termine di costituzione del convenuto o una volta la prima udienza di trattazione, in aperto contrasto con il primo comma della medesima norma che pone invece, quale termine finale per intervenire nel processo, quello coincidente con la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa del 5 novembre 2011, si costituiva in giudizio , la Controparte_1
quale – premesso che l'oggetto del giudizio di appello era unicamente costituito dall'eventuale declaratoria di inefficacia, anche nei confronti di , Parte_1
dell'atto di donazione posto in essere il 6 giugno 2014, con la conseguente definitività del capo che dichiarava inefficace nei suoi confronti l'atto di liberalità in questione –
contestava l'appello avverso sul presupposto della ritenuta tardività dell'intervento spiegato nel giudizio di primo grado.
Con comparsa di risposta contenente appello incidentale del 12 novembre 2020, si costituivano anche , e Controparte_2 Controparte_4 Parte_5
deducendo la tardività dell'intervento di e proponendo appello in via incidentale Pt_1
6 avverso il capo dell'ordinanza che aveva compensato le spese di lite nei rapporti con stante l'insussistenza delle gravi ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. Parte_1
e tenuto conto dell'integrale accoglimento dell'eccezione di inammissibilità
dell'intervento volontario.
Ritenevano, in particolare, gli appellanti incidentali come il mero riferimento ai “giusti
motivi” non fosse in alcun modo idoneo a consentire l'individuazione delle questioni la cui complessità avrebbe potuto giustificare la disposta compensazione.
Concludevano, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello principale proposto da e l'accoglimento dell'appello incidentale invocando, per Parte_1
l'effetto, la condanna di alle spese di lite del primo grado. Pt_1
All'udienza del 22 aprile 2024 ,svolta in modalità cartolare, la causa veniva incamerata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole, in quanto tale, di accoglimento.
Come sopra ricordato, il giudice di prime cure, con la sentenza gravata, ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento spiegato da ritenendolo tardivo Parte_1
in virtù del principio affermato in una pronuncia di merito (Trib. Torre Annunziata n.
2317/ del 27.8.2014) alla cui stregua la preclusione di cui all'art. 268 co. II c.p.c.
opererebbe non solo sul piano istruttorio, ma anche su quello assertivo di talché, scaduto il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, unico intervento ammissibile sarebbe solo quello adesivo dipendente - caratterizzato, come noto, dall'assenza di domande giudiziali - mentre inammissibili dovrebbero considerarsi gli interventi principali o adesivi autonomi, idonei ad introdurre una domanda nuova, allorquando tale facoltà sarebbe ormai preclusa alle parti.
Con l'unico motivo di impugnazione proposto, l'appellante ha contestato il superiore assunto sulla base di un'interpretazione sistematica del primo e del secondo comma
7 dell'art. 268 c.p.c., tesa ad elidere ogni antinomia tra le due disposizioni e richiamando a conforto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Orbene, il vaglio della suddetta censura postula la necessità di procedere all'accertamento circa l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla società appellante sotto il duplice profilo del rispetto del termine processuale per la proposizione in sé
dell'intervento (art. 268 co 1 c.p.c.) nonché, in un'ottica più sostanziale proiettata al contenuto dell'intervento medesimo, dell'eventuale applicabilità, alle domande spiegate dalla parte intervenuta, delle preclusioni di cui al successivo comma secondo del medesimo art. 268 c.p.c..
Come noto, l'art. 105 c.p.c. consente di intervenire in un processo già pendente tra altre parti per far valere, in confronto di tutte o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Si può altresì intervenire per sostenere le ragioni di una parte, quando vi è un proprio interesse.
La norma fissa, quindi, i tipi di intervento volontario ammessi dalla legge:
- il c.d. principale (quando l'interveniente intende far valere un diritto nei confronti di tutte le parti);
- quello adesivo autonomo (quando il terzo intende far valere un diritto nei confronti di una delle parti);
- e, infine, quello adesivo dipendente (quando il terzo intende sostenere le ragioni di una delle parti, senza tuttavia far valere un autonomo diritto).
Nel caso in oggetto, l'intervento spiegato da può, senza alcun Parte_1
dubbio, qualificarsi come adesivo autonomo, come del resto chiarito dall'interveniente stesso nel primo grado del giudizio, ove ha invocato dichiararsi l'inefficacia, anche nei suoi confronti, dell'atto di liberalità posto in essere tra i convenuti, rispetto alla cui condotta ha inteso tutelare il suo diritto di credito. Parte_1
8 La disciplina di carattere generale fissata dall'art. 105 c.p.c. deve poi integrarsi con quella fissata dagli artt. 267 e ss dello stesso codice e, in particolare, con quella di cui all'art. 268 c.p.c. ratione temporis applicabile, che regola il termine ultimo per l'intervento, stabilendo che esso può aver luogo sino al momento in cui vengono precisate le conclusioni e fissando altresì il divieto di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti alle altre parti, salvo che il terzo compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Venendo al caso concreto, occorre rilevare come il giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss c.p.c.
Deve osservarsi, in proposito, come la struttura di tale rito risulti caratterizzata da una significativa concentrazione processuale che esclude talune fasi tipiche del procedimento ordinario, tra cui l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Questo non significa, tuttavia, che la deformalizzazione propria di tale rito comporti una preclusione assoluta all'intervento del terzo, sempre che ricorrano i presupposti di cui all'art. 105 c.p.c. e l'intervento avvenga in modo da non pregiudicare il contraddittorio e la generale economia del processo.
Ed invero, la norma che fissa il termine per intervenire rinviene la sua giustificazione nell'esigenza di non aggravare il procedimento pendente, sia in relazione alla sua ragionevole durata, sia con riferimento al diritto di difesa delle altre parti, che non può
mai risultarne pregiudicato.
Peraltro, anche a voler trasporre la cadenza processuale del rito ordinario, può
agevolmente individuarsi nell'udienza di discussione finale in cui il giudice pone la causa in decisione il momento maggiormente assimilabile alla precisazione delle conclusioni quale momento ultimo entro cui consentire l'intervento del terzo ai sensi dell'art. 268 co.
1 c.p.c.
Nel caso di specie, l'intervento di risulta depositato con atto del 23.5.2019, Pt_1
9 ovvero ben un anno prima dell'udienza finale in cui il giudice si è riservato di provvedere sulla decisione finale della causa (cfr. verb. udienza del 10.7.2020).
Vero è che tale ultima udienza è stata fissata a seguito di una lunga serie di rinvii d'ufficio, ma è altresì innegabile che le parti, a seguito del deposito dell'intervento,
abbiano avuto la possibilità di controdedurre, nel pieno rispetto del diritto di difesa e del principio del contradditorio.
Infatti, è proprio il Giudice di primo grado che, all'udienza del 13 gennaio 2020, ha assegnato a parte resistente termine fino a dieci giorni prima della suddetta udienza per il deposito di note illustrative ed eventuali documenti inerenti l'intervento di (cfr. Pt_1
verbale di udienza cit.).
Può quindi affermarsi che l'intervento spiegato dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado risulti certamente tempestivo in quanto rispettoso del termine previsto dalla legge.
Quanto al secondo profilo, inerente le eventuali preclusioni cui soggiace la domanda dell'interveniente, quest'ultimo, nell'appellare la sentenza di primo grado, ha richiamato il principio cristallizzato nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 4934 del 2.3.2018
alla cui stregua “La preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. concerne l'obbligo, per
l'interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del
terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni
istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione
della domanda dell'interveniente e alla produzione della documentazione comprovante
la surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al
giudizio”.
Non ignora questa Corte che tale precedente risulta in parte contraddetto da Cass. civ.
n. 14398/2023 che ritiene operanti le preclusioni istruttorie per l'interveniente adesivo autonomo ma è pur vero che, nel caso in esame, le ragioni di credito azionate da Pt_1
10 e finalizzate ad attivare la tutela offerta dal rimedio revocatorio non hanno costituito oggetto di contestazione alcuna da parte dei resistenti, autori dell'atto dispositivo in questione.
Ma vi è di più.
Nella fattispecie in esame, il rito che ha connotato lo svolgimento del processo di primo grado è quello sommario di cognizione la cui deformalizzazione rispetto al rito ordinario giustifica la sommarietà della trattazione e dell'istruzione, tanto che il Giudice
ha la facoltà di procedere nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.
In particolare, dalla struttura e dalle disposizioni di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. si evince come le eventuali allegazioni tardive delle parti non risultino colpite da alcuna sanzione, non rinvenendosi la rigida scansione temporale del rito ordinario.
Si è, infatti, osservato al riguardo come “In tema di procedimento sommario di
cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al
mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione
alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta,
risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto
difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.” (Cass. Ord. n.
19226/2024).
Se, dunque, alcuna preclusione può ravvisarsi per le parti principali, ad analoga conclusione deve pervenirsi anche per la parte interveniente, a maggior ragione se si considera che “anche nel procedimento sommario di cognizione, come in quello
ordinario e a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del
rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del
terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle
11 parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa
dell'intervento principale e litisconsortile. (Cass. Ord. n. 23931/2024).
Del resto, come già ricordato, lo stesso Giudice di prime cure, nel concedere alla parte resistente un termine per il deposito di note illustrative ed eventuali documenti inerenti l'intervento di , ha espressamente ammesso un deposito Parte_1
successivo rispetto a quello effettuato nel primo atto difensivo.
Deve pertanto ritenersi che l'intervento spiegato da risulta ammissibile anche Pt_1
in relazione alla domanda ivi avanzata e alle allegazioni documentali effettuate.
Ciò posto, occorre ora verificare se sussistono, anche rispetto alla società intervenuta,
i presupposti per l'invocata declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione compiuto da e in favore del figlio . Controparte_2 Parte_5 Controparte_4
In punto di diritto, non appare superfluo ricordare come l'azione revocatoria,
considerata la stessa collocazione codicistica, si connoti per un'evidente funzione cautelativa, rappresentando infatti, un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale.
Il creditore che agisce in revocatoria mira, dunque, a far dichiarare giudizialmente, nei propri confronti, l'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore e pregiudizievoli delle proprie ragioni, consentendo di esercitare sui beni oggetto dell'atto le azioni esecutive teleologicamente orientate alla realizzazione coattiva del credito.
La concreta configurazione dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'actio pauliana ex art. 2901 c.c. si flette agli scopi conservativi cui la stessa tende, così come ormai desumibili dagli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.
Al profilo oggettivo, che richiede, oltre alla necessaria sussistenza di un diritto di credito, anche la determinazione del c.d. eventus damni, si affianca quindi quello soggettivo, diversamente configurato a seconda che l'atto di cui si invochi l'inefficacia sia
12 a titolo oneroso o gratuito, e sia stato compiuto in epoca anteriore o posteriore rispetto all'insorgenza del diritto posto a fondamento dell'azionato meccanismo di conservazione della garanzia patrimoniale.
Quanto al requisito della esistenza del credito, l'azione in esame può essere esercitata nelle ipotesi di mera aspettativa di credito, avendo la giurisprudenza di legittimità più
volte chiarito come non risulti necessario che il credito risulti certo, liquido ed esigibile,
sicché possono essere oggetto di revocatoria anche i crediti eventuali e condizionati,
nonché quelli litigiosi (cfr., ex multis, Cass. Ord. n. 15275 del 30 maggio 2023).
L'azione revocatoria, infatti, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie,
può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Cass. civ. n.
1893/2012; Cass. civ. n. 5359 del 05.03.2009).
Venendo al caso di specie, si evidenzia che il diritto di credito vantato da Pt_1
trova riscontro nel contratto di fideiussione prodotto in atti nonché nella sentenza n.
1403/3019 emessa dal Tribunale di Palermo, a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società debitrice principale, risultando irrilevante, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, la pendenza del giudizio di impugnazione avverso la suddetta sentenza.
Per la configurabilità dell'eventus damni, poi, non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, risultando sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. (Cass. civ. n. 26310/2021; Cass. civ. n. 13972/2007).
E ciò in quanto, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, ad assumere rilevanza non è solo una variazione quantitativa del patrimonio,
eziologicamente riconducibile alla dismissione dei beni effettuata dal debitore, ma anche
13 una variazione meramente qualitativa idonea però a rendere più difficoltosa la soddisfazione dei creditori (Cass. civ. n. 2792 del 2002 e, più di recente Cass. civ. ord. n.
5269/2018).
Nel caso in esame, l'appellante ha allegato che il fideiussore , con Controparte_2
l'atto di disposizione posto in essere, si è reso “impossidente”.
Orbene, posto che dal compendio documentale in atti non può evincersi se vi siano altri cespiti su cui soddisfare le pretese creditorie di , è sufficiente osservare Pt_1
come, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, non è
necessario che il debitore si trovi in un acclarato stato di insolvenza, essendo piuttosto sufficiente che l'atto posto in essere ( nel caso di specie, la donazione al figlio) produca un pericolo o un'incertezza tale da rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 16221/2019).
Ed invero, occorre tener conto che non solo il ha donato la quota di nuda CP_2
proprietà di sua pertinenza, ma anche il coniuge ha fatto altrettanto, sì da dismettere totalmente il patrimonio immobiliare facente capo al nucleo familiare.
appare pertanto, la sussistenza dell'eventus damni, poichè la donazione per cui CP_9
è causa ha innegabilmente determinato una modifica in peius della composizione patrimoniale del garante.
Passando al profilo soggettivo, occorre evidenziare che, in caso di anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, l'art. 2901 n. 1 c.c. richiede il riscontro di una dolosa preordinazione del debitore (corrispondente ad un vero e proprio dolo specifico)
di talché il compimento dell'atto deve essere finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione.
Nell'ipotesi, invece, di atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni creditorie,
non risultando necessaria, in tal caso, l'intenzione di nuocere al creditore, quanto piuttosto
14 la mera consapevolezza che, mediante l'atto di disposizione, il debitore abbia diminuito il proprio patrimonio e, conseguentemente, la garanzia prevista dall'art. 2740 c.c., la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ. n. 13343/2015, Cass. civ.
n. 966 del 17.1.2007; Cass. civ. 20813 del 27.10.2004; Cass. civ. 14489 del 29.7.2004;
Cass. civ. 6272 del 10.7.1997).
Deve, poi, rilevarsi che, se l'atto è a titolo gratuito, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore, in quanto il conflitto tra il creditore, che tende ad evitare un danno (qui damno vitando), ed il terzo, che mira a conseguire un vantaggio in assenza di un corrispondente sacrificio (qui lucro captando), si risolve in favore del primo (cfr. sin da Cass. civ.12045 del 17.5.2010).
Nel caso di specie, l'atto per cui si chiede dichiararsi l'inefficacia nei confronti di risulta posto in essere il 6 giugno 2014 a fronte di un credito composito – data la Pt_1
pluralità dei rapporti sussistenti – rispettivamente risalente al 1° luglio 2005 (apertura di credito in conto corrente), al 5 maggio 2010 (finanziamento chirografario) e 3 aprile 2014
(finanziamento chirografario).
Considerato che il credito è anteriore rispetto all'atto dispositivo e considerato altresì
che, come già accennato, trattasi di atto a titolo gratuito, non è neppure richiesto il requisito della c.d. partecipatio fraudis, non ravvisandosi nell'ipotesi di liberalità
l'esigenza di tutelare le ragioni del terzo che non ha sostenuto alcun onere.
In applicazione dei suesposti principi e sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, occorre accertare, in primo luogo, la consapevolezza, nel debitore, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), integrata dalla
“…semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – […], di tale
pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene
esperita l'azione”(Cass. civ. n. 7262 dell'1.6.2000, e nello stesso senso, anche Cass. civ.
n. 2792 del 26.2.2002).
15 Quanto alla prova, giova precisare che la stessa può essere fornita anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. n. 16221/2019) ed, invero, molteplici sono, nel caso di specie, gli elementi da cui desumere la sussistenza della consapevolezza in capo al debitore circa il pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie.
Particolarmente significativa risulta la natura liberale dell'atto compiuto, in luogo di una vendita, circostanza dalla quale può evincersi che l'intenzione sottesa alla cessione immobiliare non era quella di reperire liquidità quanto, piuttosto, di “spogliarsi” della titolarità di un bene, donato infatti ad un soggetto avvinto da un significativo legame parentale con i donanti, ovvero il figlio.
Anche il frangente temporale in cui l'atto è stato compiuto depone nel senso di una piena consapevolezza in capo al debitore circa la grave compromissione della garanzia patrimoniale offerta al creditore, basti pensare che la donazione è stata compiuta nel giugno del 2014 a soli due mesi di distanza (aprile 2014) dall'apertura dell'ultimo finanziamento.
Le superiori circostanze impongono, pertanto, di ritenere sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per dichiarare inefficace, nei confronti della Parte_1
l'atto di donazione posto in essere il 6 giugno 2014 in Notar rep./racc.
[...] Persona_1
32838/16309 con il quale , riservandosene l'usufrutto, ha donato al Controparte_2
proprio figlio la propria quota di ½ della nuda proprietà dell'immobile Controparte_4
sito in Enna, Via Portella Rizzo n. 49, piano VI, int. 11, nonché il locale al piano terra sito anch'esso in Via Portella Rizzo n. 45.
L'accoglimento dell'appello principale conduce al rigetto dell'appello incidentale proposto da , e avverso la Controparte_2 Controparte_4 Parte_5
statuizione della sentenza gravata con cui il Tribunale ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra ed i convenuti. Parte_1
Anzi, la riforma della sentenza di primo grado impone (cfr. ex multis, Cass. civ. ord.
16 n. 16526 del 13.6.2024 ) una valutazione complessiva ed unitaria dell'esito del processo,
sicché le spese relative al primo grado di giudizio nei rapporti tra Parte_1
e le altre parti – in omaggio al canone della soccombenza e tenuto conto del principio per cui “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito
vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (cfr.
Cass. civ. n. 3697/2020) – da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e succ.mod., in complessivi € 6.311,00 oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente prevista
(escluse le fasi introduttiva e istruttoria per mancato espletamento delle stesse) dovranno porsi a carico di e di in solido tra loro nella Controparte_1 Controparte_2
misura di due terzi, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni - (di cui alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 77/2018 in relazione all'art. 92 co. 2 c.p.c.) costituite dalla complessità della questione oggetto del giudizio (rispetto alla quale si sono avvicendati anche orientamenti giurisprudenziali di segno diverso, cfr. sul punto Cass. civ. ord. n.
6901/2025), ovvero l'ammissibilità dell'intervento e l'applicabilità del regime delle preclusioni con l'ulteriore peculiarità del rito di riferimento (sommario di cognizione in luogo dell'ordinario) - per compensare il residuo terzo.
Analogamente, le spese di lite del presente grado, liquidate, sulla scorta dei medesimi criteri e parametri di cui sopra, ma in applicazione della tab. 12 DM 55/2014 e succ. mod,,
in complessivi € 7.404,80 (esclusa la fase istruttoria) , oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente prevista, dovranno porsi a carico e di Controparte_1
in solido tra loro nella misura di due terzi, dovendosi compensare il Controparte_2
residuo terzo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma dell'ordinanza dell'11 luglio 2020
emessa dal Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando:
- Dichiara l'inefficacia, nei confronti di , dell'atto di donazione Parte_1
17 del 6 giugno 2014 in Notar rep./racc. 32838/1630 posto in essere da Persona_1
in favore di;
Controparte_2 Controparte_4
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione, Controparte_1 Controparte_2
in favore di , di due terzi delle spese di lite del primo grado di Parte_1
giudizio pari, nella misura già ridotta, ad € 4.207,33, compensando il residuo terzo;
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione, Controparte_1 Controparte_2
in favore di , di due terzi delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio pari, nella misura già ridotta, ad € 4.936,53, compensando il residuo terzo.
Così deciso in Caltanissetta il 24.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Emanuele De Gregorio
18