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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9082 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del
09.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1480/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: malattia professionale;
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f.: , in qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi del sig. , elettivamente domiciliati in Boscoreale (Na) alla p.zza Pace n. Persona_1
20, presso lo studio dell'avv. Pasquale Guastafierro, che li rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ida Rampino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuovo Poggioreale ang. via San Lazzaro;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento dell'origine professionale del
“carcinoma polmonare associato ad interstiziopatia” sofferto dal de cuius, nonché dei postumi invalidanti permanenti pari o superiori al 16% o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, dichiarare il diritto del sig. alla costituzione di una rendita a Persona_1 decorrere dal 16.1.2019 al 06.10.2019 o dell'indennizzo del danno biologico;
per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei maturati o, in via gradata, al pagamento CP_1
1 dell'indennizzo del danno biologico a decorrere dalla data di denuncia della malattia professionale o da quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.1.2024, i ricorrenti in epigrafe, in qualità di eredi del sig. esponevano che quest'ultimo aveva lavorato dal 01.9.1966 Persona_1 al 03.7.2000, come dipendente della (già Seti s.p.a.), presso la sede di Torre Controparte_2 del Greco (NA), con le mansioni, dapprima di operaio addetto ai magazzini ed ai semilavorati dal 01.09.1966 al 31.12.1971, poi di impiegato addetto ai magazzini ed ai semilavorati dal 01.01.1972 al 03.07.2000.
Rappresentavano che il de cuius si era occupato, in particolare, della movimentazione di carichi di materiale grezzo (contenente amianto) e successivamente dei prodotti finiti (contenenti amianto), sgrassamento di cornici metalliche effettuate in laboratorio, con frequente esposizione ed inalazione delle fibre di amianto disperse nell'ambiente, non essendo fornito dalla società alcun dispositivo di protezione individuale.
Aggiungevano che nello stabilimento della società datrice di lavoro, sita in Torre del
Greco, le predette mansioni erano effettuate in diversi reparti dislocati in quattro capannoni
(denominati con lettere A, B, C, D) dove era stata rilevata una massiccia presenza di amianto, come da consulenza del prof. eseguita nel procedimento Persona_2 giudiziario promosso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, nonché da relazione dell'ASL NA 3 SUD inerente alla bonifica dell'amianto eseguita presso i locali della società, nonché da relazione della CONTARP del 29.06.2006 in atti.
Deducevano che, a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa del de cuius in un ambiente nocivo, nel mese di ottobre 2018 gli era stato diagnosticato un microcitoma polmonare, cui erano seguite ulteriori visite ed esami specialistici, nonché ricoveri ospedalieri fino al decesso del 02.10.2019, il tutto come da documentazione medica in atti.
Rappresentavano che, in data 16.1.2019, il de cuius aveva presentato domanda di riconoscimento della malattia professionale per “carcinoma polmonare con metastasi” alla sede territorialmente competente CP_1
Lamentavano che l'ente, con provvedimento del 28.6.2019, aveva comunicato il rigetto dell'istanza ed in particolare che: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata”.
2 Tanto premesso, esaurito l'iter amministrativo, convenivano in giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo, previo CP_1 accertamento dell'origine professionale del “carcinoma polmonare associato ad interstiziopatia” sofferto dal de cuius, sig. nonché previo accertamento dei Persona_1 postumi invalidanti permanenti pari o superiori al 16% o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, dichiarare il diritto del sig. alla costituzione di una rendita a Persona_1 decorrere dal 16.1.2019 al 06.10.2019 o dell'indennizzo del danno biologico;
per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei maturati o, in via gradata, al pagamento CP_1 dell'indennizzo del danno biologico a decorrere dalla data di denuncia della malattia professionale o da quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso per genericità. CP_1
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale e conferito incarico peritale a medico legale, alla pubblica udienza del 09.12.2025 la causa veniva discussa oralmente sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi. La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' CP_1
Ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 4, nel ricorso introduttivo del giudizio devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi sanabile ex art. 164 c.p.c., comma 5°, c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma 2°, c.p.c.
Applicando tale principio alla fattispecie, va esclusa la nullità del presente ricorso in quanto contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata posta la convenuta in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
In particolare, dalla sua lettura emergono il periodo e le modalità orarie di svolgimento dell'attività lavorativa, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa dai ricorrenti ed i titoli posti a fondamento della domanda.
3 3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 23.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato “danno biologico”, stabilisce: “1.
In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione CP_1 di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al
16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria 3 di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico […]”.
Ebbene, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia contratta dal de cuius, nonché della determinazione della percentuale di postumi permanenti in misura pari o superiori al 16%, atteso che l' in sede CP_1 amministrativa, ha rigettato la domanda, non riconoscendo il nesso tra la patologia
4 diagnosticata (carcinoma polmonare associato ad interstiziopatia) e le mansioni espletate alle dipendenze della Controparte_2
Ciò detto, veniva espletata prova testimoniale al fine di verificare la fondatezza della ricostruzione attorea e, in particolare, le mansioni espletate dal dante causa.
In ordine di escussione, si riportano le deposizioni rese. riferiva: “AD sono indifferente alle parti e conosco i fatti di Testimone_1 causa in quanto sono stato collega di lavoro del sig. alle dipendenze della Persona_1
presso lo stabilimento di Torre del Greco. AD l'ho conosciuto sul lavoro CP_2 quando sono stato assunto nel 1980, ma lui già vi lavorava da molto tempo prima di me.
AD abbiamo lavorato insieme presso tale stabilimento fino a quando lui è andato in pensione all'inizio degli anni 2000, non ricordo meglio. AD quando sono stato assunto, il sig. era già assistente ai magazzini, era cioè un impiegato, ma in pratica Per_1 partecipava manualmente alla movimentazione dei materiali grezzi che arrivavano nel magazzino. Si trattava di centinaia di componenti con i quali venivano, presso il nostro stabilimento, realizzati gli interruttori elettrici. Si trattava, ad esempio, dei fusibili, delle targhette, delle leve, degli stampi con isolanti e dei cartoncini isolanti che si utilizzavano come base dell'interruttore elettrico. In pratica, attraverso tutti questi componenti,
l'azienda realizzava gli interruttori elettrici dell'epoca che erano a valvole e, ad esempio, venivano posizionati in prossimità dei contatori elettrici. Non sto parlando degli interruttori cd. civili che venivano utilizzati all'interno delle abitazioni, ma di quelli denominati industriali, che venivano utilizzati nelle aziende, accanto agli ascensori o nelle abitazioni posti esclusivamente vicino al contatore. AD il ricorrente riceveva il materiale grezzo proveniente da un altro capannone (cd. delle presse), lo puliva e lo posizionava manualmente negli scaffali del magazzino, utilizzando il carrello transpallet ed il sollevatore. AD la pulizia consisteva nel soffiare con pistole ad aria compressa il materiale grezzo all'interno del magazzino in quanto era “sporco” provenendo direttamente dalle presse. AD all'epoca non venivano utilizzati DPI. AD il ricorrente, per tutti gli anni in cui abbiamo lavorato insieme, ha sempre svolto i compiti che ho appena descritto. AD io all'epoca non lavoravo nello stesso magazzino del de cuius
(capannone C), ma in un capannone (D) sito accanto;
tuttavia, poiché ci muovevamo frequentemente durante l'espletamento dell'attività lavorativa, lo vedevo quotidianamente fare quanto descritto. AD per quanto mi risulta, il materiale grezzo che veniva lavorato conteneva amianto, come è stato accertato in una consulenza espletata davanti al
Tribunale di Torre Annunziata dal prof. e diversi colleghi hanno avuto il Per_2 riconoscimento dell'esposizione all'amianto. AD non ho conoscenza diretta circa l'attività svolta in precedenza alla mia assunzione dal sig. ”. Per_1 dichiarava: “AD sono indifferente alle parti e conosco i fatti di Testimone_2 causa in quanto sono stata collega di lavoro di alle dipendenze della Persona_1 CP_2 presso lo stabilimento di Torre del Greco. Non ho lite pendente con le parti. AD io
[...]
5 sono stata assunta da tale società nel novembre 1974, il sig. già vi lavorava da un Per_1 po'. AD io ero operaia addetta al montaggio e collaudo degli interruttori prevalentemente industriali e poi anche civili, mentre lui era addetto al magazzino. AD abbiamo, quindi, lavorato in reparti diversi, in ambienti che, in un primo periodo, erano separati;
ma successivamente abbiamo lavorato in due capannoni comunicanti tramite un ascensore. AD In pratica, vedevo il ricorrente quasi quotidianamente perché portava presso il mio reparto il materiale per il collaudo. AD mi capitava frequentemente di recarmi presso il magazzino dove lavorava il sig. o per sollecitare una consegna, o Per_1 per portare la bolla del materiale che ci serviva. In quelle occasioni ho potuto constatare che lo stesso si occupava, principalmente, della pesatura dei materiali sulla bilancia, della verifica della qualità degli interruttori che venivano prodotti in azienda con le presse scegliendo quelli idonei, della pulizia e del lavaggio del materiale. Ho constatato che queste mansioni le ha svolte lungo l'intero suo rapporto di lavoro, fino al pensionamento.
AD il mio rapporto è cessato nel gennaio 2010. Non ricordo se il sig. all'epoca Per_1 lavorava ancora lì, è passato troppo tempo”.
Tanto premesso, la consulenza medico legale ha confermato le valutazioni rese in fase amministrativa.
Di seguito si riporta quanto accertato dal c.t.u., prof. in ordine alla Per_3 patologia neoplastica diagnosticata: “[…] Dalle attestazioni mediche disponibili (relazioni di dimissioni ospedaliera) si evince una malattia oncologica a diffusione sistemica ascrivibile quale stadiazione al livello IV (TNM) ovvero Stadio T (qualsiasi dimensione del tumore) N (qualsiasi stazione linfonodale) M1a-M1b (metastasi a distanza). In primo luogo appare alquanto singolare che nel XXI secolo un paziente si ricoveri in condizioni di malattia oncologica tanto avanzata e diffusa (IV stadio) senza che vi siano stati in precedenza anche brevi ricoveri o accertamenti clinici e per imaging in regime ambulatoriale. Circostanza ancora più singolare se si tiene presente che si trattava di persona con diverse patologie croniche tra cui una “epilessia secondaria in vasculopatia cerebrale, ipertrofia prostatica benigna, ipertensione”. La diagnosi di microcitoma polmonare più volte riportata appare formulata non per una indagine diretta sulla lesione polmonare ma, dedotta dall'esame su biopsia di lesione nodulare epatica. Parte ricorrente ascrive la malattia che condusse a morte all'allegata esposizione lavorativa Persona_1 all'amianto. E' anche noto come l'amianto abbia trovato larghissimo impiego in diversi settori industriali sia per la sua duttilità sia per il suo basso costo di produzione, e come, ancorché la sua pericolosità fosse nota sin dagli anni '50/'60 , solo nel 1983 la Comunità
Europea ne abbia ufficializzato la pericolosità, imponendo agli stati membri interventi di bonifica e sostanzialmente la sua eliminazione del ciclo produttivo (CEE/83/477). La direttiva europea è stata attuata in Italia solo nel 1991 (d.lgs. n. 277/1991), di tal che per oltre dieci anni il nostro sistema industriale ha continuato ad utilizzare il prodotto con la
6 piena consapevolezza della sua elevata nocività. L'attività lavorativa svolta dall'assicurato NON RISULTA essere quella tipica dell'esposizione all'inquinante amianto mentre la storia clinica – così come ricostruibile sulla base dei documenti medici disponibili – si caratterizza per lacune documentali in quanto non risultano depositate le cartelle cliniche ma, le sole relazioni di dimissione. La Consensus Conference di Helsinki del 1997 e l'aggiornamento del 2014 hanno definito i criteri di attribuzione di un carcinoma polmonare all'esposizione all'asbesto che sono di seguito riassunti: 1) tutti e sei i tipi istologici principali (squamoso, adenocarcinoma, carcinomi a grandi cellule e piccole cellule, adenosquamoso e sarcomatoide) possono essere correlati all'amianto; 2) la sede di localizzazione del tumore nell'ambito dei polmoni non è considerata importante per determinarne l'attribuibilità; 3) l'esposizione cumulativa, su una base di probabilità, dovrebbe essere considerata il criterio principale per l'attribuzione di un contributo sostanziale da parte dell'amianto al rischio di cancro al polmone. Anche molta letteratura scientifica conferma questo indirizzo. Nel Documento di consenso si ritiene che, affinché sia possibile attribuire un carcinoma polmonare all'asbesto, deve essere dimostrata un'esposizione all'inalazione di fibre d'asbesto di almeno 10 anni. Gli Autori del
Documento ritengono, inoltre, che un'esposizione cumulativa di 25 fibre/cc-anni consenta di apprezzare un eventuale rischio relativo di circa il doppio nella popolazione esposta.
Nella revisione del 2014 è indicato che le placche pleuriche sono indicatori di avvenuta esposizione a fibre di amianto. Dato che le placche pleuriche possono essere associate a bassi livelli di esposizione, l'attribuzione del tumore del polmone all'amianto deve essere sostanziata da una storia lavorativa di consistente esposizione all'amianto, o da misure del carico polmonare di fibre", e cioè le placche pleuriche da sole non sono sufficienti per l'attribuzione di un tumore del polmone all'amianto. Le mansioni svolte dal lavoratore di cui si tratta, durante gli anni dichiarati, consistevano in attività che non prevedevano l'esposizione continuativa all'amianto. […] nel caso in esame non è soddisfatto nessuno dei criteri ritenuti scientificamente necessari per l'attribuzione di un tumore polmonare ad una esposizione ad asbesto. In particolare, non è soddisfatto nessuno dei parametri proposti dai “Criteri di Helsinki” per l'attribuzione causale di un tumore polmonare ad una esposizione ad amianto. Infatti: - NON si è in presenza di una storia lavorativa che giustifichi, in assoluto, una esposizione “qualificata” ad amianto - NON vi sono elementi clinici, radiologici o anatomopatologici che inducano anche solo il sospetto della presenza di una asbestosi polmonare, e nemmeno di placche pleuriche;
- NON vi sono indicatori biologici che confermino e quantifichino una pregressa esposizione ad amianto. In sintesi: la neoplasia così come individuabile dall'analisi delle relazioni mediche disponibili rappresenta una malattia e causa di morte frequente nella popolazione generale, non esposta a fattori di rischio lavorativi;
ciò è maggiormente vero in soggetti dell'età del paziente quando fu posta la diagnosi e quando intervenne il decesso (76/77 anni). Nel caso in esame non è soddisfatto nessuno dei criteri ritenuti scientificamente necessari per
7 l'attribuzione di un tumore polmonare ad una esposizione ad amianto. Infatti: • l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della “ (già “SETI” S.p.A.), presso lo Controparte_2 stabilimento di Torre del Greco, poté comportare esposizione a inquinanti cancerogeni e in particolare ad amianto con modalità indirette e occasionali e per un'entità complessivamente non rilevante, che non sembrano probabilmente tali da aver potuto svolgere un ruolo causale rispetto alla neoplasia polmonare diagnosticata nel 2018; • stanti le dimensioni e lo stadio (con metastasi) raggiunti dalla neoplasia all'atto della diagnosi (settembre 2018), la stessa era già presente da alcuni anni - pur se non diagnosticata e in fase preclinica da almeno 10 e, quindi ben dopo l'epoca della cessata attività lavorativa (anno 2000); • ciò significa che lo sviluppo iniziale del tumore avvenne molto probabilmente, al più tardi quando l'attività era già sospesa presso lo stabilimento dove prestava la propria opera. Eventuali accertamenti radiologici approfonditi di quegli anni o comunque del decennio 1990-2000 potrebbero (o avrebbero potuto) contribuire a circostanziare meglio tale deduzione. Si ricorda che l'esposizione all'amianto viene valutata in relazione ai dati di letteratura scientifica disponibili, non potendo, ovviamente, essere oggi dimostrata mediante tecniche di analisi, essendo le realtà lavorative totalmente mutate nel tempo ed essendo stato, appunto, l'asbesto, eliminato pressoché totalmente. Il reparto in cui l'assicurato ha svolto la sua attività è indicato (attestato versato in atti) quale << magazzino e ricevitoria>>; nello stesso documento si CP_1 legge: << ha sempre lavorato nell'ambito delle aree di lavoro del magazzino e della ricevitoria>>”.
In ordine al nesso causale tra le mansioni svolte dal sig. e la predetta patologia, Per_1 precisava che: “[…] è deceduto per evoluzione loco-regionale e sistemica di Persona_1 patologia molto diffusa ovvero distribuita ad organi sia in sede sopra sia sotto- diaframmatica con evidenza di voluminosa massa polmonare ostruente il bronco principale con linfonodi mediastinici conglomerati (Stadio IV TNM già all'esordio clinico). L'esame istologico, su materiale biologico ottenuto mediante biopsia su di una voluminosa lesione secondaria epatica fa evincere un quadro immunoistochimico ascrivibile a: <>. L'attività lavorativa svolta nell'arco temporale attestato, potrebbe aver determinato esposizione a inquinanti cancerogeni e in particolare ad amianto con modalità indirette e occasionali e per un'entità complessivamente non rilevante, che non sembrano probabilmente tali da aver potuto svolgere un ruolo causale rispetto alla estesa malattia oncologica diagnosticata nel
2016 e che in concreto condusse a morte . In conclusione è da ritenere Persona_1 dunque che, pur se non si possa escludere che sia stato esposto a inquinanti Persona_1 potenzialmente nocivi per l'apparato respiratorio o cancerogeni nel corso dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze presso lo stabilimento di Torre del Greco della B Ticino confluita poi in SAIT s.p.a., ma in misura indiretta ed occasionale, non continuativa e presumibilmente non rilevante per intensità, gli elementi disponibili inducono ad escludere
8 una connessione causale tra tale attività lavorativa e la malattia neoplastica che portò l'ex lavoratore al decesso”.
Nella versione definitiva depositata il 10.11.2025, il c.t.u., dopo aver puntualmente risposto alle osservazioni formulate dalla parte a seguito dell'invio della bozza, concludeva testualmente: “Questo CTU nel confermare quanto riportato nell'elaborato peritale depositato ribadisce che l'esposizione all'amianto viene valutata in relazione ai dati di letteratura scientifica disponibili, non potendo, ovviamente, essere oggi dimostrata mediante tecniche di analisi, essendo le realtà lavorative totalmente mutate nel tempo ed essendo stato, appunto, l'asbesto, eliminato pressoché totalmente. Il reparto in cui l'assicurato ha svolto la sua attività è indicato (attestato versato in atti) quale << CP_1 magazzino e ricevitoria>>; nello stesso documento si legge: << ha sempre lavorato nell'ambito delle aree di lavoro del magazzino e della ricevitoria>> . Sulla base dell'attenta analisi dell'intero corpo documentale è possibile indicare che è Persona_1 deceduto per evoluzione loco-regionale e sistemica di patologia oncologica molto estesa ovvero distribuita ad organi sia in sede sopra sia sotto-diaframmatica con evidenza di voluminosa massa polmonare ostruente il bronco principale con linfonodi mediastinici conglomerati (Stadio IV TNM già all'esordio clinico). L'esame istologico, su materiale biologico - ottenuto mediante biopsia su di una voluminosa lesione secondaria epatica - fa evincere un quadro immunoistochimico ascrivibile a: <>. I carcinomi neuroendocrini non sono compresi tra gli istotipi indicati nei criteri di Helsinki che prevedono 4 tipi istologici (adenocarcinoma – carcinoma squamoso – a grandi cellule – a piccole cellule). Nel caso di specie invece è un tumore neuroendocrino ovvero una neoplasia di raro riscontro di cui attualmente non vi sono evidenze che confermino l'associazione tra neoplasia neuroendocrina del polmone ed asbesto. Si richiama l'attenzione del lettore tra “tumore del polmone a piccole cellule” e
“tumore neuroendocrino a piccole cellule” che sono due entità istologiche diverse;
quello che è documentato è un tumore neuroendocrino. L'attività lavorativa svolta nell'arco temporale attestato, potrebbe aver determinato esposizione a inquinanti cancerogeni e in particolare ad amianto con modalità indirette e occasionali e per un'entità complessivamente non rilevante, che non sembrano probabilmente tali da aver potuto svolgere un ruolo causale rispetto alla estesa malattia oncologica diagnosticata nel 2016 e che in concreto condusse a morte . Persona_1
In conclusione è da ritenere dunque che, pur se non si possa escludere che Per_1
sia stato esposto a inquinanti potenzialmente nocivi per l'apparato respiratorio o
[...] cancerogeni nel corso dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze presso lo stabilimento di Torre del Greco della B Ticino confluita poi in SAIT s.p.a., ma in misura indiretta ed occasionale, non continuativa e presumibilmente non rilevante per intensità, gli elementi
9 disponibili inducono ad escludere una connessione causale tra tale attività lavorativa e la malattia neoplastica che portò l'ex lavoratore al decesso.”
Tutto ciò premesso, nonostante le contestazioni avverso la consulenza siano state reiterate anche nel corso della odierna udienza di discussione, le valutazioni del consulente appaiono pienamente condivisibili ed immuni da vizi logici e giuridici.
Pur tenuto conto delle conclusioni rassegnate dai ricorrenti finalizzate ad un diverso giudizio valutativo, fondate principalmente sulla relazione di parte, sulla relazione dell'ASL NA 3 SUD inerente alla bonifica dell'amianto eseguita presso la B - Ticino di
Torre del Greco nonché sulla relazione della CONTARP del 29.06.2006 (riguardante altre figure professionali) allegate, non sono ravvisabili incongruità o contraddizioni nell'elaborato peritale.
In altri termini, pur condividendosi l'orientamento in base al quale in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, nella fattispecie non è accertato lo specifico collegamento della patologia con l'esposizione a rischio, peraltro cessata da lungo tempo.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
4. In punto di spese, pur non avendo i ricorrenti formulato alcuna dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto della gravità delle patologie e della necessità di accertare in giudizio la correlazione con l'attività svolta, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione.
Le spese delle c.t.u. vanno poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone a carico delle parti, in solido, le spese della c.t.u. liquidate separatamente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 09/12/2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
10
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del
09.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1480/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: malattia professionale;
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f.: , in qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi del sig. , elettivamente domiciliati in Boscoreale (Na) alla p.zza Pace n. Persona_1
20, presso lo studio dell'avv. Pasquale Guastafierro, che li rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ida Rampino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuovo Poggioreale ang. via San Lazzaro;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento dell'origine professionale del
“carcinoma polmonare associato ad interstiziopatia” sofferto dal de cuius, nonché dei postumi invalidanti permanenti pari o superiori al 16% o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, dichiarare il diritto del sig. alla costituzione di una rendita a Persona_1 decorrere dal 16.1.2019 al 06.10.2019 o dell'indennizzo del danno biologico;
per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei maturati o, in via gradata, al pagamento CP_1
1 dell'indennizzo del danno biologico a decorrere dalla data di denuncia della malattia professionale o da quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.1.2024, i ricorrenti in epigrafe, in qualità di eredi del sig. esponevano che quest'ultimo aveva lavorato dal 01.9.1966 Persona_1 al 03.7.2000, come dipendente della (già Seti s.p.a.), presso la sede di Torre Controparte_2 del Greco (NA), con le mansioni, dapprima di operaio addetto ai magazzini ed ai semilavorati dal 01.09.1966 al 31.12.1971, poi di impiegato addetto ai magazzini ed ai semilavorati dal 01.01.1972 al 03.07.2000.
Rappresentavano che il de cuius si era occupato, in particolare, della movimentazione di carichi di materiale grezzo (contenente amianto) e successivamente dei prodotti finiti (contenenti amianto), sgrassamento di cornici metalliche effettuate in laboratorio, con frequente esposizione ed inalazione delle fibre di amianto disperse nell'ambiente, non essendo fornito dalla società alcun dispositivo di protezione individuale.
Aggiungevano che nello stabilimento della società datrice di lavoro, sita in Torre del
Greco, le predette mansioni erano effettuate in diversi reparti dislocati in quattro capannoni
(denominati con lettere A, B, C, D) dove era stata rilevata una massiccia presenza di amianto, come da consulenza del prof. eseguita nel procedimento Persona_2 giudiziario promosso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, nonché da relazione dell'ASL NA 3 SUD inerente alla bonifica dell'amianto eseguita presso i locali della società, nonché da relazione della CONTARP del 29.06.2006 in atti.
Deducevano che, a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa del de cuius in un ambiente nocivo, nel mese di ottobre 2018 gli era stato diagnosticato un microcitoma polmonare, cui erano seguite ulteriori visite ed esami specialistici, nonché ricoveri ospedalieri fino al decesso del 02.10.2019, il tutto come da documentazione medica in atti.
Rappresentavano che, in data 16.1.2019, il de cuius aveva presentato domanda di riconoscimento della malattia professionale per “carcinoma polmonare con metastasi” alla sede territorialmente competente CP_1
Lamentavano che l'ente, con provvedimento del 28.6.2019, aveva comunicato il rigetto dell'istanza ed in particolare che: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata”.
2 Tanto premesso, esaurito l'iter amministrativo, convenivano in giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo, previo CP_1 accertamento dell'origine professionale del “carcinoma polmonare associato ad interstiziopatia” sofferto dal de cuius, sig. nonché previo accertamento dei Persona_1 postumi invalidanti permanenti pari o superiori al 16% o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, dichiarare il diritto del sig. alla costituzione di una rendita a Persona_1 decorrere dal 16.1.2019 al 06.10.2019 o dell'indennizzo del danno biologico;
per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei maturati o, in via gradata, al pagamento CP_1 dell'indennizzo del danno biologico a decorrere dalla data di denuncia della malattia professionale o da quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso per genericità. CP_1
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale e conferito incarico peritale a medico legale, alla pubblica udienza del 09.12.2025 la causa veniva discussa oralmente sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi. La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' CP_1
Ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 4, nel ricorso introduttivo del giudizio devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi sanabile ex art. 164 c.p.c., comma 5°, c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma 2°, c.p.c.
Applicando tale principio alla fattispecie, va esclusa la nullità del presente ricorso in quanto contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata posta la convenuta in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
In particolare, dalla sua lettura emergono il periodo e le modalità orarie di svolgimento dell'attività lavorativa, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa dai ricorrenti ed i titoli posti a fondamento della domanda.
3 3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 23.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato “danno biologico”, stabilisce: “1.
In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione CP_1 di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al
16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria 3 di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico […]”.
Ebbene, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia contratta dal de cuius, nonché della determinazione della percentuale di postumi permanenti in misura pari o superiori al 16%, atteso che l' in sede CP_1 amministrativa, ha rigettato la domanda, non riconoscendo il nesso tra la patologia
4 diagnosticata (carcinoma polmonare associato ad interstiziopatia) e le mansioni espletate alle dipendenze della Controparte_2
Ciò detto, veniva espletata prova testimoniale al fine di verificare la fondatezza della ricostruzione attorea e, in particolare, le mansioni espletate dal dante causa.
In ordine di escussione, si riportano le deposizioni rese. riferiva: “AD sono indifferente alle parti e conosco i fatti di Testimone_1 causa in quanto sono stato collega di lavoro del sig. alle dipendenze della Persona_1
presso lo stabilimento di Torre del Greco. AD l'ho conosciuto sul lavoro CP_2 quando sono stato assunto nel 1980, ma lui già vi lavorava da molto tempo prima di me.
AD abbiamo lavorato insieme presso tale stabilimento fino a quando lui è andato in pensione all'inizio degli anni 2000, non ricordo meglio. AD quando sono stato assunto, il sig. era già assistente ai magazzini, era cioè un impiegato, ma in pratica Per_1 partecipava manualmente alla movimentazione dei materiali grezzi che arrivavano nel magazzino. Si trattava di centinaia di componenti con i quali venivano, presso il nostro stabilimento, realizzati gli interruttori elettrici. Si trattava, ad esempio, dei fusibili, delle targhette, delle leve, degli stampi con isolanti e dei cartoncini isolanti che si utilizzavano come base dell'interruttore elettrico. In pratica, attraverso tutti questi componenti,
l'azienda realizzava gli interruttori elettrici dell'epoca che erano a valvole e, ad esempio, venivano posizionati in prossimità dei contatori elettrici. Non sto parlando degli interruttori cd. civili che venivano utilizzati all'interno delle abitazioni, ma di quelli denominati industriali, che venivano utilizzati nelle aziende, accanto agli ascensori o nelle abitazioni posti esclusivamente vicino al contatore. AD il ricorrente riceveva il materiale grezzo proveniente da un altro capannone (cd. delle presse), lo puliva e lo posizionava manualmente negli scaffali del magazzino, utilizzando il carrello transpallet ed il sollevatore. AD la pulizia consisteva nel soffiare con pistole ad aria compressa il materiale grezzo all'interno del magazzino in quanto era “sporco” provenendo direttamente dalle presse. AD all'epoca non venivano utilizzati DPI. AD il ricorrente, per tutti gli anni in cui abbiamo lavorato insieme, ha sempre svolto i compiti che ho appena descritto. AD io all'epoca non lavoravo nello stesso magazzino del de cuius
(capannone C), ma in un capannone (D) sito accanto;
tuttavia, poiché ci muovevamo frequentemente durante l'espletamento dell'attività lavorativa, lo vedevo quotidianamente fare quanto descritto. AD per quanto mi risulta, il materiale grezzo che veniva lavorato conteneva amianto, come è stato accertato in una consulenza espletata davanti al
Tribunale di Torre Annunziata dal prof. e diversi colleghi hanno avuto il Per_2 riconoscimento dell'esposizione all'amianto. AD non ho conoscenza diretta circa l'attività svolta in precedenza alla mia assunzione dal sig. ”. Per_1 dichiarava: “AD sono indifferente alle parti e conosco i fatti di Testimone_2 causa in quanto sono stata collega di lavoro di alle dipendenze della Persona_1 CP_2 presso lo stabilimento di Torre del Greco. Non ho lite pendente con le parti. AD io
[...]
5 sono stata assunta da tale società nel novembre 1974, il sig. già vi lavorava da un Per_1 po'. AD io ero operaia addetta al montaggio e collaudo degli interruttori prevalentemente industriali e poi anche civili, mentre lui era addetto al magazzino. AD abbiamo, quindi, lavorato in reparti diversi, in ambienti che, in un primo periodo, erano separati;
ma successivamente abbiamo lavorato in due capannoni comunicanti tramite un ascensore. AD In pratica, vedevo il ricorrente quasi quotidianamente perché portava presso il mio reparto il materiale per il collaudo. AD mi capitava frequentemente di recarmi presso il magazzino dove lavorava il sig. o per sollecitare una consegna, o Per_1 per portare la bolla del materiale che ci serviva. In quelle occasioni ho potuto constatare che lo stesso si occupava, principalmente, della pesatura dei materiali sulla bilancia, della verifica della qualità degli interruttori che venivano prodotti in azienda con le presse scegliendo quelli idonei, della pulizia e del lavaggio del materiale. Ho constatato che queste mansioni le ha svolte lungo l'intero suo rapporto di lavoro, fino al pensionamento.
AD il mio rapporto è cessato nel gennaio 2010. Non ricordo se il sig. all'epoca Per_1 lavorava ancora lì, è passato troppo tempo”.
Tanto premesso, la consulenza medico legale ha confermato le valutazioni rese in fase amministrativa.
Di seguito si riporta quanto accertato dal c.t.u., prof. in ordine alla Per_3 patologia neoplastica diagnosticata: “[…] Dalle attestazioni mediche disponibili (relazioni di dimissioni ospedaliera) si evince una malattia oncologica a diffusione sistemica ascrivibile quale stadiazione al livello IV (TNM) ovvero Stadio T (qualsiasi dimensione del tumore) N (qualsiasi stazione linfonodale) M1a-M1b (metastasi a distanza). In primo luogo appare alquanto singolare che nel XXI secolo un paziente si ricoveri in condizioni di malattia oncologica tanto avanzata e diffusa (IV stadio) senza che vi siano stati in precedenza anche brevi ricoveri o accertamenti clinici e per imaging in regime ambulatoriale. Circostanza ancora più singolare se si tiene presente che si trattava di persona con diverse patologie croniche tra cui una “epilessia secondaria in vasculopatia cerebrale, ipertrofia prostatica benigna, ipertensione”. La diagnosi di microcitoma polmonare più volte riportata appare formulata non per una indagine diretta sulla lesione polmonare ma, dedotta dall'esame su biopsia di lesione nodulare epatica. Parte ricorrente ascrive la malattia che condusse a morte all'allegata esposizione lavorativa Persona_1 all'amianto. E' anche noto come l'amianto abbia trovato larghissimo impiego in diversi settori industriali sia per la sua duttilità sia per il suo basso costo di produzione, e come, ancorché la sua pericolosità fosse nota sin dagli anni '50/'60 , solo nel 1983 la Comunità
Europea ne abbia ufficializzato la pericolosità, imponendo agli stati membri interventi di bonifica e sostanzialmente la sua eliminazione del ciclo produttivo (CEE/83/477). La direttiva europea è stata attuata in Italia solo nel 1991 (d.lgs. n. 277/1991), di tal che per oltre dieci anni il nostro sistema industriale ha continuato ad utilizzare il prodotto con la
6 piena consapevolezza della sua elevata nocività. L'attività lavorativa svolta dall'assicurato NON RISULTA essere quella tipica dell'esposizione all'inquinante amianto mentre la storia clinica – così come ricostruibile sulla base dei documenti medici disponibili – si caratterizza per lacune documentali in quanto non risultano depositate le cartelle cliniche ma, le sole relazioni di dimissione. La Consensus Conference di Helsinki del 1997 e l'aggiornamento del 2014 hanno definito i criteri di attribuzione di un carcinoma polmonare all'esposizione all'asbesto che sono di seguito riassunti: 1) tutti e sei i tipi istologici principali (squamoso, adenocarcinoma, carcinomi a grandi cellule e piccole cellule, adenosquamoso e sarcomatoide) possono essere correlati all'amianto; 2) la sede di localizzazione del tumore nell'ambito dei polmoni non è considerata importante per determinarne l'attribuibilità; 3) l'esposizione cumulativa, su una base di probabilità, dovrebbe essere considerata il criterio principale per l'attribuzione di un contributo sostanziale da parte dell'amianto al rischio di cancro al polmone. Anche molta letteratura scientifica conferma questo indirizzo. Nel Documento di consenso si ritiene che, affinché sia possibile attribuire un carcinoma polmonare all'asbesto, deve essere dimostrata un'esposizione all'inalazione di fibre d'asbesto di almeno 10 anni. Gli Autori del
Documento ritengono, inoltre, che un'esposizione cumulativa di 25 fibre/cc-anni consenta di apprezzare un eventuale rischio relativo di circa il doppio nella popolazione esposta.
Nella revisione del 2014 è indicato che le placche pleuriche sono indicatori di avvenuta esposizione a fibre di amianto. Dato che le placche pleuriche possono essere associate a bassi livelli di esposizione, l'attribuzione del tumore del polmone all'amianto deve essere sostanziata da una storia lavorativa di consistente esposizione all'amianto, o da misure del carico polmonare di fibre", e cioè le placche pleuriche da sole non sono sufficienti per l'attribuzione di un tumore del polmone all'amianto. Le mansioni svolte dal lavoratore di cui si tratta, durante gli anni dichiarati, consistevano in attività che non prevedevano l'esposizione continuativa all'amianto. […] nel caso in esame non è soddisfatto nessuno dei criteri ritenuti scientificamente necessari per l'attribuzione di un tumore polmonare ad una esposizione ad asbesto. In particolare, non è soddisfatto nessuno dei parametri proposti dai “Criteri di Helsinki” per l'attribuzione causale di un tumore polmonare ad una esposizione ad amianto. Infatti: - NON si è in presenza di una storia lavorativa che giustifichi, in assoluto, una esposizione “qualificata” ad amianto - NON vi sono elementi clinici, radiologici o anatomopatologici che inducano anche solo il sospetto della presenza di una asbestosi polmonare, e nemmeno di placche pleuriche;
- NON vi sono indicatori biologici che confermino e quantifichino una pregressa esposizione ad amianto. In sintesi: la neoplasia così come individuabile dall'analisi delle relazioni mediche disponibili rappresenta una malattia e causa di morte frequente nella popolazione generale, non esposta a fattori di rischio lavorativi;
ciò è maggiormente vero in soggetti dell'età del paziente quando fu posta la diagnosi e quando intervenne il decesso (76/77 anni). Nel caso in esame non è soddisfatto nessuno dei criteri ritenuti scientificamente necessari per
7 l'attribuzione di un tumore polmonare ad una esposizione ad amianto. Infatti: • l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della “ (già “SETI” S.p.A.), presso lo Controparte_2 stabilimento di Torre del Greco, poté comportare esposizione a inquinanti cancerogeni e in particolare ad amianto con modalità indirette e occasionali e per un'entità complessivamente non rilevante, che non sembrano probabilmente tali da aver potuto svolgere un ruolo causale rispetto alla neoplasia polmonare diagnosticata nel 2018; • stanti le dimensioni e lo stadio (con metastasi) raggiunti dalla neoplasia all'atto della diagnosi (settembre 2018), la stessa era già presente da alcuni anni - pur se non diagnosticata e in fase preclinica da almeno 10 e, quindi ben dopo l'epoca della cessata attività lavorativa (anno 2000); • ciò significa che lo sviluppo iniziale del tumore avvenne molto probabilmente, al più tardi quando l'attività era già sospesa presso lo stabilimento dove prestava la propria opera. Eventuali accertamenti radiologici approfonditi di quegli anni o comunque del decennio 1990-2000 potrebbero (o avrebbero potuto) contribuire a circostanziare meglio tale deduzione. Si ricorda che l'esposizione all'amianto viene valutata in relazione ai dati di letteratura scientifica disponibili, non potendo, ovviamente, essere oggi dimostrata mediante tecniche di analisi, essendo le realtà lavorative totalmente mutate nel tempo ed essendo stato, appunto, l'asbesto, eliminato pressoché totalmente. Il reparto in cui l'assicurato ha svolto la sua attività è indicato (attestato versato in atti) quale << magazzino e ricevitoria>>; nello stesso documento si CP_1 legge: << ha sempre lavorato nell'ambito delle aree di lavoro del magazzino e della ricevitoria>>”.
In ordine al nesso causale tra le mansioni svolte dal sig. e la predetta patologia, Per_1 precisava che: “[…] è deceduto per evoluzione loco-regionale e sistemica di Persona_1 patologia molto diffusa ovvero distribuita ad organi sia in sede sopra sia sotto- diaframmatica con evidenza di voluminosa massa polmonare ostruente il bronco principale con linfonodi mediastinici conglomerati (Stadio IV TNM già all'esordio clinico). L'esame istologico, su materiale biologico ottenuto mediante biopsia su di una voluminosa lesione secondaria epatica fa evincere un quadro immunoistochimico ascrivibile a: <
2016 e che in concreto condusse a morte . In conclusione è da ritenere Persona_1 dunque che, pur se non si possa escludere che sia stato esposto a inquinanti Persona_1 potenzialmente nocivi per l'apparato respiratorio o cancerogeni nel corso dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze presso lo stabilimento di Torre del Greco della B Ticino confluita poi in SAIT s.p.a., ma in misura indiretta ed occasionale, non continuativa e presumibilmente non rilevante per intensità, gli elementi disponibili inducono ad escludere
8 una connessione causale tra tale attività lavorativa e la malattia neoplastica che portò l'ex lavoratore al decesso”.
Nella versione definitiva depositata il 10.11.2025, il c.t.u., dopo aver puntualmente risposto alle osservazioni formulate dalla parte a seguito dell'invio della bozza, concludeva testualmente: “Questo CTU nel confermare quanto riportato nell'elaborato peritale depositato ribadisce che l'esposizione all'amianto viene valutata in relazione ai dati di letteratura scientifica disponibili, non potendo, ovviamente, essere oggi dimostrata mediante tecniche di analisi, essendo le realtà lavorative totalmente mutate nel tempo ed essendo stato, appunto, l'asbesto, eliminato pressoché totalmente. Il reparto in cui l'assicurato ha svolto la sua attività è indicato (attestato versato in atti) quale << CP_1 magazzino e ricevitoria>>; nello stesso documento si legge: << ha sempre lavorato nell'ambito delle aree di lavoro del magazzino e della ricevitoria>> . Sulla base dell'attenta analisi dell'intero corpo documentale è possibile indicare che è Persona_1 deceduto per evoluzione loco-regionale e sistemica di patologia oncologica molto estesa ovvero distribuita ad organi sia in sede sopra sia sotto-diaframmatica con evidenza di voluminosa massa polmonare ostruente il bronco principale con linfonodi mediastinici conglomerati (Stadio IV TNM già all'esordio clinico). L'esame istologico, su materiale biologico - ottenuto mediante biopsia su di una voluminosa lesione secondaria epatica - fa evincere un quadro immunoistochimico ascrivibile a: <
“tumore neuroendocrino a piccole cellule” che sono due entità istologiche diverse;
quello che è documentato è un tumore neuroendocrino. L'attività lavorativa svolta nell'arco temporale attestato, potrebbe aver determinato esposizione a inquinanti cancerogeni e in particolare ad amianto con modalità indirette e occasionali e per un'entità complessivamente non rilevante, che non sembrano probabilmente tali da aver potuto svolgere un ruolo causale rispetto alla estesa malattia oncologica diagnosticata nel 2016 e che in concreto condusse a morte . Persona_1
In conclusione è da ritenere dunque che, pur se non si possa escludere che Per_1
sia stato esposto a inquinanti potenzialmente nocivi per l'apparato respiratorio o
[...] cancerogeni nel corso dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze presso lo stabilimento di Torre del Greco della B Ticino confluita poi in SAIT s.p.a., ma in misura indiretta ed occasionale, non continuativa e presumibilmente non rilevante per intensità, gli elementi
9 disponibili inducono ad escludere una connessione causale tra tale attività lavorativa e la malattia neoplastica che portò l'ex lavoratore al decesso.”
Tutto ciò premesso, nonostante le contestazioni avverso la consulenza siano state reiterate anche nel corso della odierna udienza di discussione, le valutazioni del consulente appaiono pienamente condivisibili ed immuni da vizi logici e giuridici.
Pur tenuto conto delle conclusioni rassegnate dai ricorrenti finalizzate ad un diverso giudizio valutativo, fondate principalmente sulla relazione di parte, sulla relazione dell'ASL NA 3 SUD inerente alla bonifica dell'amianto eseguita presso la B - Ticino di
Torre del Greco nonché sulla relazione della CONTARP del 29.06.2006 (riguardante altre figure professionali) allegate, non sono ravvisabili incongruità o contraddizioni nell'elaborato peritale.
In altri termini, pur condividendosi l'orientamento in base al quale in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, nella fattispecie non è accertato lo specifico collegamento della patologia con l'esposizione a rischio, peraltro cessata da lungo tempo.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
4. In punto di spese, pur non avendo i ricorrenti formulato alcuna dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto della gravità delle patologie e della necessità di accertare in giudizio la correlazione con l'attività svolta, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione.
Le spese delle c.t.u. vanno poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone a carico delle parti, in solido, le spese della c.t.u. liquidate separatamente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 09/12/2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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