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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 07/04/2025 N. 7274/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PONZO SALVATORE e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MULINO CRISTIAN RICORRENTE contro
Controparte_1
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA BIFFI
[...] P.IVA_2
RESISTENTE E contro
, (codice fiscale/partita IVA n. ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO MAIORANA RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.6.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_3
ed nella causa proposta avverso l'intimazione di pagamento n Controparte_2 CP_1
068202490220432687/000 avente ad oggetto 2 cartelle di pagamento e 5 avvisi di addebito CP_1
A fondamento della opposizione parte ricorrente eccepisce la mancata notifica di tutte le cartelle CP_3 ed avvisi in questione, nonché l'insussistenza della pretesa creditoria oggetto della intimazione poiché non preceduta dalla notifica degli atti prodromici e dunque criptica e comunque riferita a crediti prescritti. L'opponente, previa sospensiva della esecutorietà dell'atto impugnato, chiede dichiararsi l'illegittimità, invalidità, la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, con vittoria di spese. A fronte di decreto di fissazione udienza per la data del 17.10.24, ove nessuno compariva, parte ricorrente, alla udienza del 19.11.24, documentava di aver provveduto alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, nonché del decreto di fissazione udienza del 14.6.24 nei confronti di tutte le resistenti, solo in data 26.10.2024. e si costituivano comunque in giudizio con memorie del 4 CP_3 Controparte_2
e 5/11/2024; , comparsa spontaneamente alla udienza del 26.10.24, chiedeva dichiararsi la CP_1 tardività della notifica in violazione del termine codicistico, eccependone la natura di nullità insanabile. Il Giudice dichiarava quindi la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio pacificamente avvenuta, nei confronti di tutte le convenute, in data 26.10.2024, assegnando altresì alla resistente termine per costituirsi sino al 9.1.2025 e fissando per la discussione della causa CP_1
l'udienza del 21.1.2025. Alla udienza in questione veniva quindi disposta la separazione della domanda di accertamento della asserita illegittimità/invalidità/nullità dell'intimazione di pagamento n. 06820249020432687/000 in riferimento ai crediti riportati dai cinque avvisi di addebito emessi dall' di AR (Avviso di CP_3 addebito n. 36820210003788268000, n. 36820210003788369000, n. 36820220001327387000, n. 36820220001327488000, 36820220002935681000) riferiti all'inadempimento di obblighi contributivi, per essere il Tribunale incompetente per territorio (sussistendo la competenza territoriale del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecce), con dichiarazione di incompetenza e fissazione per la discussione -in riferimento alle residue domande di accertamento (riguardanti le cartelle per premi
) la successiva udienza del 3.4.25. CP_1
Alla udienza in questione la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. Tanto chiarito si ritiene che il ricorso sia del tutto destituito di fondamento e dunque non meritevole di accoglimento. Le due cartelle di pagamento portate dalla intimazione oggetto del presente giudizio di opposizione sono: la Cartella di pagamento 06820210125718355000, notificata il 30/09/2022 limitatamente al mancato pagamento di rate di premio e sanzioni – anni 2020-2021 (ente che ha CP_1 emesso il ruolo: sede di Milano-Mazzini) (cfr. doc 4 della convenuta ) e la Cartella CP_1 CP_2 di pagamento 06820220029235787000, notificata il 03/10/2022 per il mancato pagamento di rate di premio e sanzioni – anni 2020-2021-2022 (ente che ha emesso il ruolo: sede di CP_1 CP_4
Milano-Mazzini) (cfr. doc 4 della convenuta ). CP_2
Emerge documentalmente, dal mero esame della produzione della convenuta , CP_2 come, entrambe le cartelle in questione siano state del tutto correttamente notificate tramite pec all'indirizzo di posta elettronica riferibile alla ricorrente ( in data 30.9.22 e 3.10.22; al Email_1 medesimo indirizzo, precisamente in data 21.5.2024, risulta del resto notificata anche la intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione. Non è dato comprendere come parte ricorrente calcoli il decorso del quinquennio utile alla prescrizione, essendo evidente come, tra il settembre/ottobre 2022 ed il maggio 2024, non intercorrano 5 anni. Tanto rende evidente come, con riferimento ad alcuna delle pretese portate dalle cartelle impugnate (riferite agli anni 2020/2021), possa considerarsi decorso il predetto termine di prescrizione. Per tutte le argomentazioni sin qui svolte il ricorso deve essere integralmente respinto, con assorbimento di ogni ulteriore residua doglianza sollevata dalle parti il cui esame si appalesa superfluo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo ex DM n.55 del 2014, con distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle resistenti, spese liquidate in 2800 euro ciascuna per compensi oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore di AGENZIA dichiaratosi antistatario;
3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
2 Milano, 07/04/2025
Il Giudice Claudia Tosoni
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