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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TR
Sezione Civile
In composizione collegiale in persona di: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice rel. dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso depositato il 19 settembre 2024 da nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente in [...], cittadino italiano, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Majer (C.F. – C.F._2
PEC: e con domicilio eletto presso lo Studio Email_1
della stessa sito in TR via Timeus n. 4 nei confronti di
nata l'[...] a [...] (C.F. ) ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...]dello Scoglietto n. 2, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Pecchiari ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Corso
Italia 6 e all'indirizzo pec Email_2
OGGETTO: modifica condizioni di separazione.
Conclusioni congiunte delle parti: all'udienza del 30 gennaio 2025 le parti sono pervenute alle seguenti comuni conclusioni:
Modificare il punto 3) delle condizioni di separazione di cui al verbale di omologa d.d. 18.04.2001 e, per l'effetto, 1) revocare con efficacia dalla data di deposito delle conclusioni congiunte ogni obbligo economico (ossia mantenimento ordinario attualmente pari ad Euro 339,44 mensili nonché contribuzione del 50% delle spese straordinarie in favore della figlia) nei confronti della signora
e, per quanto possa valere, nei confronti della signora Controparte_1 Parte_2
2) revocare altresì, con efficacia dalla data di deposito delle conclusioni
[...]
congiunte, il decreto pronunciato in data 29.04.2008 con il quale il Tribunale di
TR ordinava alla Elettrotecnica Fragiacomo S.r.l., in persona del legale rappresentante, in qualità di datore di lavoro del signor di Parte_1
versare direttamente in favore della signora o della signora Controparte_1
l'importo di Euro 290,62 (attualmente Euro 339,44) mensili, da Parte_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia - le spese del presente procedimento Parte_2
sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia da parte dei rispettivi legali alla solidarietà professionale di cui all'art. 68 L.P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/09/2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
di modificare le condizioni contemplate nella separazione consensuale omologata dal Tribunale di TR il 18 aprile 2001 e in particolare di revocare la condizione che prevede “a carico del padre per il concorso al mantenimento della figlia minore l'importo di Lire 500.000 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese nonché a contribuire nella misura del
50% alle spese scolastiche e mediche”, revocando altresì il decreto con cui il
Tribunale in data 29.04.2008 nel procedimento iscritto al n. 697/2008 R.G.V.G. aveva ordinato al datore di lavoro del sig ossia alla “Elettrotecnica Pt_2 Fragiacomo S.r.l., via P. Querini 4, …di versare direttamente in favore di
l'importo di Euro 290,62 mensili, da rivalutarsi annualmente Controparte_1
secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'aprile 2008”. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di modifica ha evidenziato che la figlia, nata a Parte_2
TR il 22.08.1993, maggiorenne, aveva costituito un proprio nucleo familiare, avendo contratto matrimonio con il sig. in data 04.09.2021 Controparte_2
2.La signora si è costituita in giudizio all'espresso fine di Controparte_3
aderire alla domanda di modifica e la figlia stessa ha fatto pervenire una dichiarazione con cui espressamente rinuncia a ogni contributo al mantenimento.
Il Collegio ritiene di accogliere le comuni conclusioni delle parti rilevando come non solo la raggiunta piena maturità (la figlia ha ormai 31 anni) ma anche il matrimonio siano indici di una completa autonomia di vita che deve sollevare il genitore da qualsivoglia obbligo di mantenimento
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di TR, definitivamente pronunciando nella causa suindicata così provvede: modifica le condizioni di separazione di cui al decreto di omologa di questo Tribunale d.d. 18 aprile 2001 in RG 1760/2000 e, per l'effetto,
1) revoca con efficacia dal 28 gennaio 2025 ogni obbligo economico (ossia mantenimento ordinario attualmente pari ad Euro 339,44 mensili nonché contribuzione del 50% delle spese straordinarie in favore della figlia) nei confronti della signora e, per quanto possa valere, nei confronti della Controparte_1
signora Parte_2
2) revoca altresì, con efficacia dal 28 gennaio 2025, il decreto pronunciato in data
29.04.2008 con il quale il Tribunale di TR ordinava alla Elettrotecnica
Fragiacomo S.r.l., in persona del legale rappresentante, in qualità di datore di lavoro del signor di versare direttamente in favore della signora Parte_1 o della signora l'importo di Euro 290,62 Controparte_1 Parte_2
(attualmente Euro 339,44) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2
3) Compensa le spese del giudizio
TR, 30 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Gloria Giovanna Carlesso Anna Lucia Fanelli