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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pistoia
SEZIONE PROCEDIMENTI SPECIALI
Il giudice, dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. RGN 1904/2022 promosso da
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Brancoli, contro
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tizia- CP_1 P.IVA_1 no Salerno;
rilevato
che ha dedotto che, a causa di un dolore articolare alla Parte_1 spalla destra, si era rivolto a il cui personale sanitario gli aveva Controparte_1 consigliato di sottoporsi a sedute con tecnica delle onde d'urto;
che non diminuendo il disturbo, aveva effettuato visita ecografica effettua- ta dal dott. dalla quale emergeva la rottura tendinea del capo lungo Persona_1 del muscolo bicipite brachiale destro, diagnosi poi confermata dall'ortopedico dott. ; Persona_2
che, ritenendo che detta lesione fosse da addebitare alla terapia sommini- strata dalla resistente, ha chiesto che essa fosse condannata al risarcimento del danno rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare responsabi- Controparte_1 le del danno subito dal sig. e condannare la stessa al risarcirlo sul piano Pt_1 biologico, sia temporaneo che permanente e non patrimoniale, per un totale di euro
24.724,52 o nella somma minore o maggiore che sarà dimostrata e/o riconosciuta, ivi comprese le spese mediche sostenute da quantificarsi in euro 390,00; - con vit- toria di spese, diritti ed onorari”;
che si è costituita in giudizio eccependo che: CP_1
a) “appare altamente improbabile che onde d'urto possano in generale ca- gionare la rottura di un tendine, a maggior ragione se trattasi di tendine sano”;
b) “le terapie … hanno interessato la parte posteriore della spalla, dalla par- te opposta, quindi, rispetto al tendine di cui il ricorrente lamenta la rottura”;
c) “la rottura si è verificata circa 50 giorni dopo l'ultima seduta, un lasso di 1 tempo molto esteso in cui la spalla del ricorrente potrebbe aver subito traumi di ogni tipo, anche (ma non necessariamente) collegati alla attività lavorativa svolta”;
che ha quindi chiesto al Tribunale di “respingere tutte le domande formula- te in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integral- mente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente at- to;
condannare, inoltre, i convenuti al pagamento di spese, compensi di causa, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”; ritenuto
che la consulenza d'ufficio affidata al dott. , coadiuvato dallo Persona_3 specialista reumatologo dott. , ha chiaramente identificato Persona_4 nell'improvvido trattamento somministrato da una causa efficiente della CP_1 lesione subita, seppur in maniera esclusiva alla luce della patologia di cui era af- fetto il ricorrente;
che, infatti, se da un lato il consulente ha dato atto che “il periziando… era affetto da tendinosi degenerativa della cuffia dei rotatori in entrambe le spalle an- tecedentemente al trattamento eseguito da sulla spalla destra”, CP_1 dall'altro ha riconosciuto che “le onde d'urto, probabilmente somministrate ad ele- vata energia da personale non professionale o non medico nell'intento di avere maggiori probabilità di alleviare lo stato doloroso, hanno finito con l'avere un effetto destrutturante” (pag. 14) quantificando “nella misura del 50% l'efficienza antece- dente della struttura anatomica tendinea TCLB, assottigliata dai processi degene- rativi professionali”;
che le contrarie valutazioni della convenuta (anche in merito alla condotta causale) devono essere disattese dal momento che oltre ad essere stato provata l'efficacia delle onde in relazione al tendine - per quanto riferite al tendine del piede – le acquisizioni della consulenza risultano avvalorate dalla vicinanza tem- porale tra le “terapie” somministrate (giugno 2020) e la constatazione strumenta- le della rottura del tendine (settembre 2020) che rappresenta indizio sufficiente per provare il nesso causale;
che, peraltro, il consulente ha comunque dato atto della presenza di con- causa che incide solo in termini di quantificazione;
che la quantificazione della invalidità, stimata dal consulente nella forbice tra il 4% ed il 7%, deve tuttavia attestarsi nel massimo al fine di valorizzare l'oggettiva gravità dei postumi non solo alla luce dell'attività svolta ma soprattut- to della sofferenza patita e dei rilevantissimi pregiudizi lavorativi subiti che han-
2 no ragionevolmente reso l'evento particolarmente penoso;
che la somma di € 11.045,00 liquidata secondo le tabelle del Tribunale di
Milano deve essere aumentata nella percentuale del 20% per la personalizzazione alla luce dei sopra evidenziati profili (€ 2.000,00) e di € 862,50 per l'invalidità temporanea rilevata dal CTU e delle spese sostenute ritenute congrue dal CTU per € 1.270,00;
che la somma di € 15.177,50 deve essere diminuita per la percentuale del
50% stabilita dal CTU per la pregressa patologia;
che alla somma risultante pari a € 7.588,75 dovranno essere aggiunti gli interessi annuali prodotti dalla somma devalutata all'agosto 2020, nonché quelli prodotti dal capitale di anno in anno rivalutato;
che le spese di CTU e sostenute dal ricorrente seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1 condanna a corrispondergli la somma di € 7.588,75 oltre interessi e CP_1 rivalutazione fino al saldo come da parte motiva;
- condanna a corrispondere le spese di CTU che si liquidano in CP_1 conformità a quanto richiesto, nonché quelle sostenute dal ricorrente che si li- quidano in € 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Pistoia, 1 aprile 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
3
SEZIONE PROCEDIMENTI SPECIALI
Il giudice, dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. RGN 1904/2022 promosso da
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Brancoli, contro
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tizia- CP_1 P.IVA_1 no Salerno;
rilevato
che ha dedotto che, a causa di un dolore articolare alla Parte_1 spalla destra, si era rivolto a il cui personale sanitario gli aveva Controparte_1 consigliato di sottoporsi a sedute con tecnica delle onde d'urto;
che non diminuendo il disturbo, aveva effettuato visita ecografica effettua- ta dal dott. dalla quale emergeva la rottura tendinea del capo lungo Persona_1 del muscolo bicipite brachiale destro, diagnosi poi confermata dall'ortopedico dott. ; Persona_2
che, ritenendo che detta lesione fosse da addebitare alla terapia sommini- strata dalla resistente, ha chiesto che essa fosse condannata al risarcimento del danno rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare responsabi- Controparte_1 le del danno subito dal sig. e condannare la stessa al risarcirlo sul piano Pt_1 biologico, sia temporaneo che permanente e non patrimoniale, per un totale di euro
24.724,52 o nella somma minore o maggiore che sarà dimostrata e/o riconosciuta, ivi comprese le spese mediche sostenute da quantificarsi in euro 390,00; - con vit- toria di spese, diritti ed onorari”;
che si è costituita in giudizio eccependo che: CP_1
a) “appare altamente improbabile che onde d'urto possano in generale ca- gionare la rottura di un tendine, a maggior ragione se trattasi di tendine sano”;
b) “le terapie … hanno interessato la parte posteriore della spalla, dalla par- te opposta, quindi, rispetto al tendine di cui il ricorrente lamenta la rottura”;
c) “la rottura si è verificata circa 50 giorni dopo l'ultima seduta, un lasso di 1 tempo molto esteso in cui la spalla del ricorrente potrebbe aver subito traumi di ogni tipo, anche (ma non necessariamente) collegati alla attività lavorativa svolta”;
che ha quindi chiesto al Tribunale di “respingere tutte le domande formula- te in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integral- mente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente at- to;
condannare, inoltre, i convenuti al pagamento di spese, compensi di causa, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”; ritenuto
che la consulenza d'ufficio affidata al dott. , coadiuvato dallo Persona_3 specialista reumatologo dott. , ha chiaramente identificato Persona_4 nell'improvvido trattamento somministrato da una causa efficiente della CP_1 lesione subita, seppur in maniera esclusiva alla luce della patologia di cui era af- fetto il ricorrente;
che, infatti, se da un lato il consulente ha dato atto che “il periziando… era affetto da tendinosi degenerativa della cuffia dei rotatori in entrambe le spalle an- tecedentemente al trattamento eseguito da sulla spalla destra”, CP_1 dall'altro ha riconosciuto che “le onde d'urto, probabilmente somministrate ad ele- vata energia da personale non professionale o non medico nell'intento di avere maggiori probabilità di alleviare lo stato doloroso, hanno finito con l'avere un effetto destrutturante” (pag. 14) quantificando “nella misura del 50% l'efficienza antece- dente della struttura anatomica tendinea TCLB, assottigliata dai processi degene- rativi professionali”;
che le contrarie valutazioni della convenuta (anche in merito alla condotta causale) devono essere disattese dal momento che oltre ad essere stato provata l'efficacia delle onde in relazione al tendine - per quanto riferite al tendine del piede – le acquisizioni della consulenza risultano avvalorate dalla vicinanza tem- porale tra le “terapie” somministrate (giugno 2020) e la constatazione strumenta- le della rottura del tendine (settembre 2020) che rappresenta indizio sufficiente per provare il nesso causale;
che, peraltro, il consulente ha comunque dato atto della presenza di con- causa che incide solo in termini di quantificazione;
che la quantificazione della invalidità, stimata dal consulente nella forbice tra il 4% ed il 7%, deve tuttavia attestarsi nel massimo al fine di valorizzare l'oggettiva gravità dei postumi non solo alla luce dell'attività svolta ma soprattut- to della sofferenza patita e dei rilevantissimi pregiudizi lavorativi subiti che han-
2 no ragionevolmente reso l'evento particolarmente penoso;
che la somma di € 11.045,00 liquidata secondo le tabelle del Tribunale di
Milano deve essere aumentata nella percentuale del 20% per la personalizzazione alla luce dei sopra evidenziati profili (€ 2.000,00) e di € 862,50 per l'invalidità temporanea rilevata dal CTU e delle spese sostenute ritenute congrue dal CTU per € 1.270,00;
che la somma di € 15.177,50 deve essere diminuita per la percentuale del
50% stabilita dal CTU per la pregressa patologia;
che alla somma risultante pari a € 7.588,75 dovranno essere aggiunti gli interessi annuali prodotti dalla somma devalutata all'agosto 2020, nonché quelli prodotti dal capitale di anno in anno rivalutato;
che le spese di CTU e sostenute dal ricorrente seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1 condanna a corrispondergli la somma di € 7.588,75 oltre interessi e CP_1 rivalutazione fino al saldo come da parte motiva;
- condanna a corrispondere le spese di CTU che si liquidano in CP_1 conformità a quanto richiesto, nonché quelle sostenute dal ricorrente che si li- quidano in € 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Pistoia, 1 aprile 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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