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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°4940/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti SALVO Parte_1
CANGIALOSI e GIUSEPPE CANNATA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Via P. D'Asaro n. 13 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv.to LANDI ADOLFO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via G. Puccini 32 a Catania.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 02/04/2024, il sig. Parte_1
convenne in giudizio la , per sentir annullare, accertatane CP_1
l'illegittimità, il licenziamento intimatogli con nota del 09/10/2023 e conseguentemente accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare l'illegittimità, e per
l'effetto annullare, il licenziamento comunicato all'odierno ricorrente dalla società
[...]
con nota del 09.10.2023, avente efficacia dal 15.10.2023 (doc. 01), in CP_1
quanto nullo, formalmente e sostanzialmente viziato, e nello specifico irrogato in carenza e violazione dei presupposti di legge e di contratto collettivo, nonché in violazione dei criteri di scelta, come meglio spiegato nei motivi di cui in narrativa.
1 - Per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, co. 4 e 7 Stat. Lav., condannare parte resistente all'immediata reintegrazione dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica ricoperte alla data della cessazione del rapporto, ed alla corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque entro i limiti di legge, detratto comunque
l'aliunde perceptum.
- Per l'ulteriore effetto, condannare parte resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione del ricorrente, maggiorati degli interessi nella misura legale.
- In subordine, ai sensi dell'art. 18 co. 5 e 7 Stat. Lav., condannare parte datoriale al pagamento, in favore del lavoratore illegittimamente licenziato, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da determinarsi tenuto conto dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti”.
A fondamento della domanda, il ricorrente - premesso di avere lavorato alle dipendenze della società operante nel settore dei servizi di Controparte_1
assistenza aeroportuale, a far data dal 9.5.2005, con contratto a tempo pieno e indeterminato e con la qualifica di operaio di livello 5 del C.C.N.L. Trasporto Aereo, svolgendo le mansioni contrattualmente previste presso l'Aeroporto Internazionale
“Falcone Borsellino” di Palermo – lamentò che il provvedimento di licenziamento seguito da riassunzione, comunicato dalla società resistente con nota del 9/10/2023 in seguito alla procedura di cambio d'appalto dei servizi di handling in favore del vettore Con
nell'Aeroporto di Palermo, con subentro della società a decorrere Parte_2
dal 15/10/2023, era stato adottato in violazione delle norme di legge e del C.C.N.L
Trasporto Aereo, con particolare riferimento alla clausola sociale disciplinata dall'art. 25 della Parte Generale e dall'art. H37 della Parte Speciale Handlers, nonché dell'art. 7 del Protocollo di Sito, lamentando, in particolare, la violazione dei principi di trasparenza, buona fede ed imparzialità nell'individuazione dei lavoratori destinatari del passaggio ed in ogni caso l'errata applicazione dei criteri di individuazione dei suddetti
2 lavoratori, nonché la violazione delle norme in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamento collettivo ex lege 223/91 per il mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage.
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, contestò la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
La causa, dopo la concessione di plurimi infruttuosi rinvii in vista di una soluzione transattiva della lite, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Giova, preliminarmente, affermare la sussistenza di uno specifico interesse ad agire in capo al ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che: "Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee ad acconsentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo" (Cass. n.
12613/2007). Anche più di recente è stato ribadito che "la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova
3 occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo” (Cass. n. 22121/2016). Da ultimo è stato sottolineato come “La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicché non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro, l'originario datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili” (Cass. n. 29922/2018, richiamata pure da Cass. n. 2014/2020).
Tanto, invero, rende privo di rilievo – a confutazione dell'eccezione della carenza di interesse prospettata dalla resistente – il fatto che con l'anzidetto cambio di appalto il ricorrente abbia comunque ottenuto un nuovo posto di lavoro conservando il trattamento economico e normativo in godimento e l'anzianità maturata e continui a svolgere le medesime mansioni affidate in precedenza presso l'aeroporto palermitano.
Tanto premesso, costituisce circostanza pacifica che il licenziamento di cui si discute sia stato intimato in ragione del cambio di appalto, cioè del subentro della società nel servizio prima appaltato in via esclusiva alla Parte_3 [...]
ed è pacifico fra le parti che siano state rispettate le condizioni previste CP_1
dagli artt. 25 e ss. del CCNL di settore, vale a dire che i lavoratori coinvolti nel transito siano stati assunti senza periodo di prova nell'azienda subentrante e senza obbligo di reciproco preavviso per il lavoratore e l'azienda cedente, mantenendo, come sopra accennato, il trattamento economico e normativo in godimento, l'anzianità maturata e gli scatti, data la risoluzione del rapporto di lavoro con contestuale assunzione presso l'azienda subentrante.
Ciò nonostante il licenziamento irrogato al ricorrente deve ritenersi illegittimo, per le ragioni che seguono.
Per quanto concerne la censura riguardante la violazione dei criteri di individuazione dei lavoratori, in primo luogo, occorre evidenziare che del tutto
4 impropriamente il ricorrente richiama gli specifici oneri di comunicazione previsti dalla legge n. 223/1991, all'art. 4, nella materia dei licenziamenti collettivi. Ed infatti la procedura contrattuale di cui si discute nasce per integrare la disciplina di cui all'art. 7 del D.L. 31/12/2007, n. 248/2007, il cui comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 31/2008, ha previsto che "nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire
l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” e trattasi dunque di “un'ipotesi ulteriore alle eccezioni rispetto all'applicazione della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate dall'art. 24 comma 4 per i casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, relativa al subentro nell'appalto di servizi” (così testualmente Cass. n. 10118/2022 in motivazione e, in termini analoghi, Cass. n.9650/2023).
Ciò detto, l'accertamento della correttezza dei criteri di individuazione delle unità operative investite dal cambio di appalto intercorso tra la e la Controparte_1 [...]
Con e relativo ai servizi di handling per il vettore presso l'aeroporto di Parte_3
Palermo non può che muoversi sul solco dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e del divieto di discriminazione di cui all'art. 15 della legge n.
300/1970, ma non dei criteri di cui all'art. 5 l. n. 223/1991, i quali non possono – per le ragioni anzidette - trovare alcuna diretta applicazione nel caso di specie.
In proposito, parte ricorrente non ha fornito elementi tali da indurre a ritenere che la determina datoriale non superi uno scrutinio di ragionevolezza secondo i canoni di correttezza e buona fede, né ha dedotto specificamente in cosa sarebbe consistita l'asserita violazione dei criteri di scelta ed il motivo per cui la società resistente avrebbe
5 dovuto preferire mantenere in servizio il ricorrente, anziché gli altri suoi ex colleghi, limitandosi a una doglianza generica sul punto.
Quanto alla violazione dell'obbligo di repêchage, giova ricordare che “anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro l'originario datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili” (così testualmente
Cass. n. 29922/2018 cit. e da ultimo Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 1382/2025 del
20.01.2025; ma per altre ipotesi parimenti escluse dall'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi si veda, ad es., Cass. n. 12439/2018,
Cass. n. 1117/2000).
Occorre poi evidenziare che “allorquando il licenziamento per motivo oggettivo non trovi giustificazione nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, bensì nella soppressione dei posti di lavoro di personale adibito all'espletamento di un servizio per un appalto venuto meno, è il nesso causale che necessariamente lega la ragione organizzativa e produttiva posta a fondamento del recesso con la posizione lavorativa non più necessaria ad identificare il soggetto destinatario del provvedimento espulsivo, senza necessità di fare ricorso ad ulteriori criteri selettivi (cfr. Cass. n. 25563/2017, ribadita anche da Cass. n. 19732/2018).
Poiché è pacifico che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti “impiegati dell'appalto, in via esclusiva o prevalente, da almeno sei mesi”, non appare potersi dubitare del collegamento causale fra l'esubero conseguente alla perdita dell'appalto e la sua individuazione quale soggetto destinatario del provvedimento espulsivo, e ciò anche in relazione ai principi di correttezza e buona fede che devono improntare la condotta datoriale, giacché è proprio il collegamento funzionale tra un determinato appalto ed i lavoratori impiegativi esclusivamente o prevalentemente almeno negli ultimi sei mesi ad attivare la salvaguardia occupazionale secondo la procedura di cui agli artt. 24 e seguenti del CCNL.
Può assumere rilievo, a prescindere dalla oggettiva contrazione delle attività conseguentemente alla perdita di uno degli appalti in corso e dalla possibile attivazione delle cd. clausole sociali, l'obbligo per il datore di lavoro di ricollocare altrimenti i lavoratori ove possibile. E ciò è tanto più vero in situazioni, come quella di specie, in cui viene in rilievo una società che esplica ordinariamente attività a favore di soggetti
6 pubblici e privati mediante contratti di appalto e per cui la cessazione di uno di questi rientra nella fisiologica dinamica imprenditoriale.
Ebbene, il ricorrente ha dedotto l'esistenza di una possibilità di repêchage, richiamando l'obbligo del datore di lavoro, anche in caso di perdita di un appalto, di reimpiegare i lavoratori in altri servizi o in mansioni equivalenti, e ha rappresentato che la società resistente, nelle more della contestata procedura di cambio d'appalto, ha proceduto all'assunzione di altri dipendenti con contratti a tempo pieno ed indeterminato, nonché ha trasformato rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato e da tempo parziale a tempo pieno.
Posto che nessun rilievo potrebbe darsi all'assunzione da parte della società uscente di profili diversi da quello rivestito dal ricorrente, a tempo determinato ed in relazione ad esigenze contingenti, tali argomenti non valgono, tuttavia, a superare il nodo fondamentale che, in simili fattispecie, pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'adempimento all'obbligo del repêchage;
Se la prova posta a carico della datrice, e cioè nello specifico l'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore può essere normalmente offerta anche attraverso il ricorso ad elementi presuntivi ed indiziari (cfr. Cass. n. 3040/2011), non può che constatarsi nella specie la totale carenza di qualsivoglia prospettazione al riguardo: posto, infatti, che la stessa resistente dà atto del fatto che la procedura di appalto ha riguardato l'intera platea dei lavoratori della impiegati Controparte_1
Con nell'appalto con , relativamente a tutte le figure rientranti nella categoria degli impiegati e degli operai, non contestandosi in maniera specifica, dunque, l'esistenza di
“servizi diversi da quelli esistenti presso l'aeroporto”, nulla può argomentarsi in ordine ad una possibile già piena occupazione di tali servizi;
né prova contraria viene fornita dalla resistente in relazione all'accordo di prossimità depositato in atti dal ricorrente.
In altri termini era la resistente a dovere dedurre e dimostrare l'inesistenza di posizioni lavorative scoperte presso la propria organizzazione produttiva idonee a rendere effettivamente in esubero il ricorrente licenziato ed a rendere perciò inevitabili le garanzie occupazionali predisposte dal CCNL. E dal momento che tale prova non la si è neppure tentato di offrire, fondata è la richiesta di vedere qualificato come illegittimo il licenziamento impugnato.
7 La sanzione conseguente a tale illegittimità deve essere individuata alla luce dei precipui insegnamenti della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito anzitutto che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della
'manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento' previsto dall'art. 18, comma 7, St. Lav., come novellato dalla I. n. 92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia
l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repéchage")” affermando, poi, che “la 'manifesta insussistenza' va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso” laddove, in presenza di una «insufficienza probatoria» concernente l'adempimento dell'obbligo di repêchage deve invece ritenersi applicabile il regime indennitario (cfr. Cass. n. 14035/2018, Cass. n. 181/2019, Cass.
n. 29102/2019).
Nel caso di specie non può non valorizzarsi il fatto che, a ben vedere, l'azienda non ha neppure prospettato in concreto l'impossibilità di un'alternativa ricollocazione Parte presso di sé del lavoratore lasciato transitare invece in capo alla Parte_3
vincitrice dell'appalto con la ciò che consente di individuare in Controparte_1 questo caso una “chiara pretestuosità del recesso”.
Pertanto, deve ritenersi illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente e, conseguentemente, va ordinata alla società convenuta la reintegra nel posto di lavoro, mentre deve escludersi la tutela risarcitoria, atteso che la riassunzione del lavoratore alle dipendenze dalla subentrante è coeva al licenziamento e, considerato che il lavoratore ha conservato il trattamento economico e normativo in godimento,
l'anzianità maturata e continui a svolgere le medesime mansioni che gli erano affidate in precedenza, presso l'aeroporto palermitano, l'aliunde perceptum assorbe per l'intero la sanzione risarcitoria.
Sussistono infine, giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso ed alla condotta processuale del ricorrente (che ha espressamente rifiutato la proposta conciliativa di reintegrazione formulata dalla convenuta) per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
8 In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento comunicato al ricorrente dalla e condanna la società resistente Controparte_1
all'immediata reintegrazione del dipendente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica ricoperte alla data della cessazione del rapporto.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 11/03/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°4940/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti SALVO Parte_1
CANGIALOSI e GIUSEPPE CANNATA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Via P. D'Asaro n. 13 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv.to LANDI ADOLFO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via G. Puccini 32 a Catania.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 02/04/2024, il sig. Parte_1
convenne in giudizio la , per sentir annullare, accertatane CP_1
l'illegittimità, il licenziamento intimatogli con nota del 09/10/2023 e conseguentemente accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare l'illegittimità, e per
l'effetto annullare, il licenziamento comunicato all'odierno ricorrente dalla società
[...]
con nota del 09.10.2023, avente efficacia dal 15.10.2023 (doc. 01), in CP_1
quanto nullo, formalmente e sostanzialmente viziato, e nello specifico irrogato in carenza e violazione dei presupposti di legge e di contratto collettivo, nonché in violazione dei criteri di scelta, come meglio spiegato nei motivi di cui in narrativa.
1 - Per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, co. 4 e 7 Stat. Lav., condannare parte resistente all'immediata reintegrazione dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica ricoperte alla data della cessazione del rapporto, ed alla corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque entro i limiti di legge, detratto comunque
l'aliunde perceptum.
- Per l'ulteriore effetto, condannare parte resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione del ricorrente, maggiorati degli interessi nella misura legale.
- In subordine, ai sensi dell'art. 18 co. 5 e 7 Stat. Lav., condannare parte datoriale al pagamento, in favore del lavoratore illegittimamente licenziato, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da determinarsi tenuto conto dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti”.
A fondamento della domanda, il ricorrente - premesso di avere lavorato alle dipendenze della società operante nel settore dei servizi di Controparte_1
assistenza aeroportuale, a far data dal 9.5.2005, con contratto a tempo pieno e indeterminato e con la qualifica di operaio di livello 5 del C.C.N.L. Trasporto Aereo, svolgendo le mansioni contrattualmente previste presso l'Aeroporto Internazionale
“Falcone Borsellino” di Palermo – lamentò che il provvedimento di licenziamento seguito da riassunzione, comunicato dalla società resistente con nota del 9/10/2023 in seguito alla procedura di cambio d'appalto dei servizi di handling in favore del vettore Con
nell'Aeroporto di Palermo, con subentro della società a decorrere Parte_2
dal 15/10/2023, era stato adottato in violazione delle norme di legge e del C.C.N.L
Trasporto Aereo, con particolare riferimento alla clausola sociale disciplinata dall'art. 25 della Parte Generale e dall'art. H37 della Parte Speciale Handlers, nonché dell'art. 7 del Protocollo di Sito, lamentando, in particolare, la violazione dei principi di trasparenza, buona fede ed imparzialità nell'individuazione dei lavoratori destinatari del passaggio ed in ogni caso l'errata applicazione dei criteri di individuazione dei suddetti
2 lavoratori, nonché la violazione delle norme in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamento collettivo ex lege 223/91 per il mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage.
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, contestò la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
La causa, dopo la concessione di plurimi infruttuosi rinvii in vista di una soluzione transattiva della lite, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Giova, preliminarmente, affermare la sussistenza di uno specifico interesse ad agire in capo al ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che: "Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee ad acconsentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo" (Cass. n.
12613/2007). Anche più di recente è stato ribadito che "la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova
3 occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo” (Cass. n. 22121/2016). Da ultimo è stato sottolineato come “La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicché non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro, l'originario datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili” (Cass. n. 29922/2018, richiamata pure da Cass. n. 2014/2020).
Tanto, invero, rende privo di rilievo – a confutazione dell'eccezione della carenza di interesse prospettata dalla resistente – il fatto che con l'anzidetto cambio di appalto il ricorrente abbia comunque ottenuto un nuovo posto di lavoro conservando il trattamento economico e normativo in godimento e l'anzianità maturata e continui a svolgere le medesime mansioni affidate in precedenza presso l'aeroporto palermitano.
Tanto premesso, costituisce circostanza pacifica che il licenziamento di cui si discute sia stato intimato in ragione del cambio di appalto, cioè del subentro della società nel servizio prima appaltato in via esclusiva alla Parte_3 [...]
ed è pacifico fra le parti che siano state rispettate le condizioni previste CP_1
dagli artt. 25 e ss. del CCNL di settore, vale a dire che i lavoratori coinvolti nel transito siano stati assunti senza periodo di prova nell'azienda subentrante e senza obbligo di reciproco preavviso per il lavoratore e l'azienda cedente, mantenendo, come sopra accennato, il trattamento economico e normativo in godimento, l'anzianità maturata e gli scatti, data la risoluzione del rapporto di lavoro con contestuale assunzione presso l'azienda subentrante.
Ciò nonostante il licenziamento irrogato al ricorrente deve ritenersi illegittimo, per le ragioni che seguono.
Per quanto concerne la censura riguardante la violazione dei criteri di individuazione dei lavoratori, in primo luogo, occorre evidenziare che del tutto
4 impropriamente il ricorrente richiama gli specifici oneri di comunicazione previsti dalla legge n. 223/1991, all'art. 4, nella materia dei licenziamenti collettivi. Ed infatti la procedura contrattuale di cui si discute nasce per integrare la disciplina di cui all'art. 7 del D.L. 31/12/2007, n. 248/2007, il cui comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 31/2008, ha previsto che "nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire
l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” e trattasi dunque di “un'ipotesi ulteriore alle eccezioni rispetto all'applicazione della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate dall'art. 24 comma 4 per i casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, relativa al subentro nell'appalto di servizi” (così testualmente Cass. n. 10118/2022 in motivazione e, in termini analoghi, Cass. n.9650/2023).
Ciò detto, l'accertamento della correttezza dei criteri di individuazione delle unità operative investite dal cambio di appalto intercorso tra la e la Controparte_1 [...]
Con e relativo ai servizi di handling per il vettore presso l'aeroporto di Parte_3
Palermo non può che muoversi sul solco dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e del divieto di discriminazione di cui all'art. 15 della legge n.
300/1970, ma non dei criteri di cui all'art. 5 l. n. 223/1991, i quali non possono – per le ragioni anzidette - trovare alcuna diretta applicazione nel caso di specie.
In proposito, parte ricorrente non ha fornito elementi tali da indurre a ritenere che la determina datoriale non superi uno scrutinio di ragionevolezza secondo i canoni di correttezza e buona fede, né ha dedotto specificamente in cosa sarebbe consistita l'asserita violazione dei criteri di scelta ed il motivo per cui la società resistente avrebbe
5 dovuto preferire mantenere in servizio il ricorrente, anziché gli altri suoi ex colleghi, limitandosi a una doglianza generica sul punto.
Quanto alla violazione dell'obbligo di repêchage, giova ricordare che “anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro l'originario datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili” (così testualmente
Cass. n. 29922/2018 cit. e da ultimo Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 1382/2025 del
20.01.2025; ma per altre ipotesi parimenti escluse dall'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi si veda, ad es., Cass. n. 12439/2018,
Cass. n. 1117/2000).
Occorre poi evidenziare che “allorquando il licenziamento per motivo oggettivo non trovi giustificazione nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, bensì nella soppressione dei posti di lavoro di personale adibito all'espletamento di un servizio per un appalto venuto meno, è il nesso causale che necessariamente lega la ragione organizzativa e produttiva posta a fondamento del recesso con la posizione lavorativa non più necessaria ad identificare il soggetto destinatario del provvedimento espulsivo, senza necessità di fare ricorso ad ulteriori criteri selettivi (cfr. Cass. n. 25563/2017, ribadita anche da Cass. n. 19732/2018).
Poiché è pacifico che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti “impiegati dell'appalto, in via esclusiva o prevalente, da almeno sei mesi”, non appare potersi dubitare del collegamento causale fra l'esubero conseguente alla perdita dell'appalto e la sua individuazione quale soggetto destinatario del provvedimento espulsivo, e ciò anche in relazione ai principi di correttezza e buona fede che devono improntare la condotta datoriale, giacché è proprio il collegamento funzionale tra un determinato appalto ed i lavoratori impiegativi esclusivamente o prevalentemente almeno negli ultimi sei mesi ad attivare la salvaguardia occupazionale secondo la procedura di cui agli artt. 24 e seguenti del CCNL.
Può assumere rilievo, a prescindere dalla oggettiva contrazione delle attività conseguentemente alla perdita di uno degli appalti in corso e dalla possibile attivazione delle cd. clausole sociali, l'obbligo per il datore di lavoro di ricollocare altrimenti i lavoratori ove possibile. E ciò è tanto più vero in situazioni, come quella di specie, in cui viene in rilievo una società che esplica ordinariamente attività a favore di soggetti
6 pubblici e privati mediante contratti di appalto e per cui la cessazione di uno di questi rientra nella fisiologica dinamica imprenditoriale.
Ebbene, il ricorrente ha dedotto l'esistenza di una possibilità di repêchage, richiamando l'obbligo del datore di lavoro, anche in caso di perdita di un appalto, di reimpiegare i lavoratori in altri servizi o in mansioni equivalenti, e ha rappresentato che la società resistente, nelle more della contestata procedura di cambio d'appalto, ha proceduto all'assunzione di altri dipendenti con contratti a tempo pieno ed indeterminato, nonché ha trasformato rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato e da tempo parziale a tempo pieno.
Posto che nessun rilievo potrebbe darsi all'assunzione da parte della società uscente di profili diversi da quello rivestito dal ricorrente, a tempo determinato ed in relazione ad esigenze contingenti, tali argomenti non valgono, tuttavia, a superare il nodo fondamentale che, in simili fattispecie, pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'adempimento all'obbligo del repêchage;
Se la prova posta a carico della datrice, e cioè nello specifico l'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore può essere normalmente offerta anche attraverso il ricorso ad elementi presuntivi ed indiziari (cfr. Cass. n. 3040/2011), non può che constatarsi nella specie la totale carenza di qualsivoglia prospettazione al riguardo: posto, infatti, che la stessa resistente dà atto del fatto che la procedura di appalto ha riguardato l'intera platea dei lavoratori della impiegati Controparte_1
Con nell'appalto con , relativamente a tutte le figure rientranti nella categoria degli impiegati e degli operai, non contestandosi in maniera specifica, dunque, l'esistenza di
“servizi diversi da quelli esistenti presso l'aeroporto”, nulla può argomentarsi in ordine ad una possibile già piena occupazione di tali servizi;
né prova contraria viene fornita dalla resistente in relazione all'accordo di prossimità depositato in atti dal ricorrente.
In altri termini era la resistente a dovere dedurre e dimostrare l'inesistenza di posizioni lavorative scoperte presso la propria organizzazione produttiva idonee a rendere effettivamente in esubero il ricorrente licenziato ed a rendere perciò inevitabili le garanzie occupazionali predisposte dal CCNL. E dal momento che tale prova non la si è neppure tentato di offrire, fondata è la richiesta di vedere qualificato come illegittimo il licenziamento impugnato.
7 La sanzione conseguente a tale illegittimità deve essere individuata alla luce dei precipui insegnamenti della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito anzitutto che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della
'manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento' previsto dall'art. 18, comma 7, St. Lav., come novellato dalla I. n. 92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia
l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repéchage")” affermando, poi, che “la 'manifesta insussistenza' va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso” laddove, in presenza di una «insufficienza probatoria» concernente l'adempimento dell'obbligo di repêchage deve invece ritenersi applicabile il regime indennitario (cfr. Cass. n. 14035/2018, Cass. n. 181/2019, Cass.
n. 29102/2019).
Nel caso di specie non può non valorizzarsi il fatto che, a ben vedere, l'azienda non ha neppure prospettato in concreto l'impossibilità di un'alternativa ricollocazione Parte presso di sé del lavoratore lasciato transitare invece in capo alla Parte_3
vincitrice dell'appalto con la ciò che consente di individuare in Controparte_1 questo caso una “chiara pretestuosità del recesso”.
Pertanto, deve ritenersi illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente e, conseguentemente, va ordinata alla società convenuta la reintegra nel posto di lavoro, mentre deve escludersi la tutela risarcitoria, atteso che la riassunzione del lavoratore alle dipendenze dalla subentrante è coeva al licenziamento e, considerato che il lavoratore ha conservato il trattamento economico e normativo in godimento,
l'anzianità maturata e continui a svolgere le medesime mansioni che gli erano affidate in precedenza, presso l'aeroporto palermitano, l'aliunde perceptum assorbe per l'intero la sanzione risarcitoria.
Sussistono infine, giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso ed alla condotta processuale del ricorrente (che ha espressamente rifiutato la proposta conciliativa di reintegrazione formulata dalla convenuta) per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
8 In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento comunicato al ricorrente dalla e condanna la società resistente Controparte_1
all'immediata reintegrazione del dipendente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica ricoperte alla data della cessazione del rapporto.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 11/03/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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