Articolo 12 della Legge 29 novembre 1984, n. 798
Articolo 11Articolo 13
Versione
4 dicembre 1984
Art. 12.
Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 6, il comune di Venezia puo' anche affidare in concessione la progettazione e la realizzazione delle opere medesime.
Le aree urbanizzate sono assegnate ad aziende, societa' o consorzi, con diritto di superficie e per un periodo non inferiore ai sessanta e non superiore ai novantanove anni, ad un prezzo pari a quello di acquisizione maggiorato degli oneri di urbanizzazione, detratta la quota di contributo impegnata nell'acquisizione e negli oneri di urbanizzazione relativi.
Allo scopo di realizzare le nuove sezioni portuali e strutture connesse di Venezia e Chioggia e' consentita l'utilizzazione della cassa di colmata A a Fusina e di Val da Rio a Chioggia.
Entrata in vigore il 4 dicembre 1984