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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n. 1838/2024 R.G. promosso da
(P.I.: ), assistita e difesa dall'Avvocato Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Alessio (C.F.: ), pec: C.F._1
elettivamente domiciliata nel Email_1 sopraindicato indirizzo pec
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(P.I.: COroparte_1
, assistita e difesa dall'Avvocato Alessandro Pesce (C.F.: C.F._2
pec: ecavvo C.F._3 Email_2 Email_3 cati.it ed elettivamente domiciliata in via Santa Tecla, 4, Milano
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della Ordinanza della Corte di cassazione, sez. 3, 24 luglio 2024, n. 20592
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE: voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice del rinvio, così provvedere, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, a seguito del rinvio operato dalla Suprema Corte ed in conformità ai principi espressi dalla stessa con l'ordinanza n. 20592/2024, pubblicata il 24.07.24, con la quale ha accolto il ricorso di NEL MERITO: Pt_1
Porsi le spese del secondo grado di giudizio a totale ed esclusivo carico della società appellante COroparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, quale parte risultata, agli esiti dello stesso, come totalmente soccombente, liquidandole, come da nota depositata, a favore dello scrivente Avvocato, difensore della parte totalmente vittoriosa Pt_1 il quale, a mente dell'art. 93 c.p.c., dichiara di non aver riscosso le competenze relative al predetto grado di giudizio. Con condanna della convenuta a rifondere altresì le spese e competenze del giudizio di cassazione e di quello di rinvio, in conformità alla nota di cui viene riservato il deposito, spese e competenze che, a mente dell'art. 93
c.p.c., il sottoscritto Avvocato, quale procuratore di chiede Pt_1 vengano distratte a suo favore, atteso che, per entrambi i gradi di giudizio, le prime sono state da lui anticipate e le seconde non sono state da lui riscosse.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione così giudicare 1) confermare la statuizione della
Corte d'Appello riguardo le spese nella sentenza n. 22/2022, pubblicata l'11.1.2022 e, per l'effetto, respingere le domande della;
2) Pt_1 liquidare in favore della i compensi, oltre spese generali ed CP_1 accessori, per il giudizio di legittimità, a carico della con Pt_1 applicazione dei parametri medi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/10 1. aveva convenuto in giudizio Parte_1 COroparte_1
CO
(d'ora in poi, per brevità, ), deducendo di
[...] averla incaricata, nell'aprile 2014, di effettuare un trasporto internazionale intermodale di merce deperibile (carciofi in salamoia) dalla Tunisia a Monselice e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per l'avaria, verificatasi durante il trasporto, di una parte della merce, quantificati nella somma di euro 27.537,50 (euro
22.038,40 a titolo di danno emergente ed euro 5.499,00 a titolo di lucro cessante).
CO 1.1 aveva contestato la pretesa nell'an e nel quantum. Aveva eccepito, in via pregiudiziale, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, nel merito, il difetto di legittimazione passiva, poiché aveva concluso con la danneggiata un contratto di spedizione. Anche qualora fosse stata qualificata come vettore, non avrebbe dovuto rispondere dei danni, mancando il nesso eziologico tra l'avaria ed il trasporto. Circa il quantum, aveva rilevato che l'indennità doveva essere limitata al valore della merce.
1.2 In sede di prima udienza (cfr. verbale del 19.09.2016), il difensore attoreo aveva eccepito la nullità della procura generale alle liti CO prodotta dalla difesa di poiché l'autenticazione delle firme non era avvenuta nel rispetto delle forme previste dall'art. 2703 c.c..
1.3 Il Tribunale di Padova, con sentenza 20.3.19 n. 592/2019 aveva CO condannato a pagare a la somma di euro 20.097,76, Parte_1 oltre interessi e spese processuali. Il Giudice aveva:
pag. 3/10 - respinto l'eccezione attorea di nullità della procura generale alle liti rilasciata all'estero, poiché doveva presumersi che fossero stati rispettati i requisiti prescritti dalla legge italiana. Poteva presumersi che le sottoscrizioni della procura fossero avvenute in presenza del notaio austriaco, che aveva accertato l'identità delle persone;
- rigettato sia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevate dalla parte convenuta;
CO
- ritenuto un vettore e applicato l'art. 17, comma 1, della CMR. CO Mancando la prova del dolo o colpa grave di , il risarcimento era stato limitato al valore della merce avariata nel lugo e nel tempo in cui il vettore l'aveva ricevuta, ai diritti di dogana e alle spese sostenute per il trasporto.
2. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza 11 gennaio 2022, n.
22, ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova e compensato le spese del giudizio di gravame.
CO 2.1 L'appellante aveva lamentato con il primo motivo che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di non avrebbe Parte_1 dovuto essere considerata un'eccezione in senso stretto e con il secondo motivo l'erronea valutazione delle prove sull'avaria della merce e l'omessa pronuncia sull'esimente della responsabilità del vettore.
[...] aveva proposto in via pregiudiziale l'eccezione di nullità della Pt_1 procura generale alle liti e chiesto nel merito la conferma della sentenza di primo grado.
2.2 La Corte di merito ha ritenuto che l'appellata non avesse interesse a riproporre un'eccezione relativa ai vizi della procura generale, essendo pag. 4/10 risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado e ha aggiunto che la regola posta dall'art. 182, comma 2, c.p.c. può riguardare anche la procura alle liti ed era applicabile a una seconda procura rilasciata.
Ha respinto sia il primo motivo dell'appello, poiché dalla documentazione emergeva che la legittimazione attiva fosse stata correttamente individuata in che il secondo motivo poiché Parte_1 non erano stati provati difetti di imballaggio o di caricamento della merce. Richiamando il principio della soccombenza e l'esito complessivo della lite, ha infine interamente compensato le spese di lite “in ragione della reciproca soccombenza”.
3. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 20592 del 2024, si è pronunciata sul ricorso di accogliendo il primo motivo, Parte_1 sull'omessa motivazione della compensazione delle spese di lite, e dichiarando assorbito il secondo, sull'irrilevanza del rigetto dell'eccezione di nullità della procura al fine di accertare l'esistenza di una soccombenza reciproca, mentre ha dichiarato inammissibile il CO ricorso incidentale di . Ha quindi cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d'appello, in diversa composizione, per provvedere sul punto, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
Per la Corte di cassazione:
➢ pur essendo obbligato a farlo, il giudice di merito non aveva indicato perché sarebbe ravvisabile una reciproca soccombenza;
CO
➢ i motivi del ricorso incidentale di avevano a oggetto dei fatti, presupposto delle valutazioni giuridiche svolte dal giudice di merito.
4. Richiamata la pronuncia di legittimità, ha riassunto il Parte_1 giudizio. Evidenziato che il principio della soccombenza deve riferirsi alla pag. 5/10 causa nel suo insieme, ha sottolineato l'irrilevanza del rigetto dell'eccezione di nullità della procura alle liti, poiché l'eccezione non aveva influito sull'esito della lite. Parte attrice in riassunzione non aveva impugnato la sentenza di primo grado ma si era limitata a contestare l'avversaria impugnazione. Essendo totalmente vittoriosa, le Parte_1 spese del giudizio di appello e dei gradi successivi devono essere poste CO a carico di .
CO 5. ha insistito per la conferma della decisione della Corte
d'Appello in relazione alle spese di lite e chiesto di liquidare in proprio favore i compensi per il giudizio di legittimità, poiché la declaratoria di soccombenza reciproca era stata determinata dalla riproposizione da parte della società , senza avervi interesse, di un'eccezione Pt_1 infondata.
6. Il principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. ha una portata generale. Come ricordato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. s.u., sentenza n. 32061 del 31/10/2022) “la necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 135 del 1987)”, la quale ha evidenziato che “l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente […] è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite […]”. Sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese in favore della parte pag. 6/10 vittoriosa costituisce la normale conseguenza dell'accoglimento di una domanda. Il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Al di fuori di questi casi, la compensazione disposta dal giudice deve considerarsi illegittima. La soccombenza reciproca postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può dunque essere individuata nell'accoglimento solo parziale dell'unica domanda (Cass.
s.u., sent. n. 32061 del 31/10/2022) ovvero nel rigetto di una domanda accessoria per responsabilità aggravata (Cass. sez. 2, ord. n. 18036 del
6/6/2022 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 9532 del 12/4/2017). Non è ravvisabile una soccombenza reciproca nemmeno nel caso di rigetto di un'eccezione di carattere processuale o di merito se l'esito finale della lite sia stato favorevole (Cass., sez. 3, sent. n. 5373 del 5/4/2023 e
Cass., sez. 6-2, ord. n. 18503 del 2/9/2014). È altrettanto pacifico che la soccombenza debba essere individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio (Cass., sez. 5, ord. n. 23639 del 3/9/2024).
7. Confermando la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere vittoriosa all'esito del giudizio di gravame e non Parte_1
pag. 7/10 ravvisare un caso di soccombenza reciproca. I motivi dell'unico appello CO proposto, presentato da , erano stati respinti. Il giudice aveva ritenuto che l'appellata non avesse interesse a riproporre l'eccezione di nullità della procura generale in quanto era risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado e che comunque il rilascio di una seconda procura avesse sanato ogni eventuale vizio (v. pag. 9 della motivazione della sentenza di appello). Deve essere evidenziato:
- che la difesa dell'appellata aveva chiesto la conferma Parte_1 della sentenza di primo grado (v. il secondo punto delle conclusioni della difesa dell'appellata, riportate a pag. 3 della sentenza di appello, dove il difensore conclude nel senso che la sentenza “… andrà, pertanto, confermata in ogni su parte …”) e quindi non aveva impugnato in via incidentale la decisione di primo grado;
- che il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della procura alle liti dimessa dalla controparte per il secondo grado di giudizio (v. il primo punto delle conclusioni della difesa dell'appellata, riportate a pag.
3 della sentenza di appello: “dichiarare la nullità della procura alle liti dimessa dalla società appellante in questo grado di giudizio”) non impediva di ritenere totalmente vittoriosa. I due motivi di Parte_1 appello della controparte erano stati respinti e la sentenza favorevole a era stata confermata. Era stata respinta solo un'eccezione Parte_1 pregiudiziale della parte che aveva vinto la causa;
- che la ravvisata carenza d'interesse dell'appellata a Parte_1 riproporre un'eccezione pregiudiziale in quanto totalmente vittoriosa – corretta o no che sia (cfr. sul punto Cass., sez. 5, ord. n. 20315 del
2021 a proposito della c.d. soccombenza teorica ravvisabile per la parte totalmente vittoriosa nel merito ma soccombente su una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito) - non era sufficiente per considerare soccombente anche Parte_1
pag. 8/10 Escluso che fosse ravvisabile una soccombenza reciproca delle parti del giudizio di appello, non erano ravvisabili gravi ed eccezionali motivi che avrebbero potuto giustificare per ragioni diverse dalla reciproca soccombenza una compensazione delle spese del gravame.
L'accoglimento di una domanda di risarcimento, anche se in misura inferiore alle richieste attoree e anche in caso di mancato accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, consente di ritenere il danneggiato vittorioso.
8. Ne consegue che le spese processuali del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio devono essere poste a CO carico di .
Per i giudizi di appello e di cassazione, i compensi, determinati sulla base dei parametri medi dello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, vengono liquidati, rispettivamente nella somma di euro 3.966,00 (euro 1.134,00
+ euro 931,00 + euro 1.911,00) e di euro 3.082,00 (euro 1.276,00 +
1.134,00 + 672,00). Per il giudizio di rinvio, i compensi sono determinati sulla base dei valori minimi poiché in questa fase la controversia è proseguita unicamente per le spese di lite e vengono liquidati nella somma di euro 1.984,00 (euro 567,00 + 461,00 +
956,00). Per il giudizio di rinvio vengono prese in considerazione, oltre che le spese d'iscrizione a ruolo, anche le spese di traduzione dell'atto introduttivo e notifica (v. notula 3 giugno 2025). Il difensore dell'attrice in riassunzione ha chiesto la distrazione delle spese in proprio favore.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte d'appello di Venezia definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio, a seguito della Ordinanza della Corte di cassazione, sez. 3, 24 luglio 2024, n. 20592, promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: COroparte_1
1) condanna COroparte_1 al pagamento, in favore di delle spese processuali, Parte_1 liquidate:
1.1 per il giudizio di appello, nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
1.2 per il giudizio di cassazione, nella somma di euro 3.082,00 per compensi ed euro 704,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), c.p.a.
e i.v.a.;
1.3 per il giudizio di rinvio, nella somma di euro 1.984,00 per compensi ed euro 1.278,90 per esborsi, oltre spese generali (15%),
c.p.a. e i.v.a.;
2) dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Giuseppe
Alessio.
Venezia, 11 giugno 2025
il Consigliere estensore il Presidente
dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n. 1838/2024 R.G. promosso da
(P.I.: ), assistita e difesa dall'Avvocato Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Alessio (C.F.: ), pec: C.F._1
elettivamente domiciliata nel Email_1 sopraindicato indirizzo pec
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(P.I.: COroparte_1
, assistita e difesa dall'Avvocato Alessandro Pesce (C.F.: C.F._2
pec: ecavvo C.F._3 Email_2 Email_3 cati.it ed elettivamente domiciliata in via Santa Tecla, 4, Milano
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della Ordinanza della Corte di cassazione, sez. 3, 24 luglio 2024, n. 20592
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE: voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice del rinvio, così provvedere, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, a seguito del rinvio operato dalla Suprema Corte ed in conformità ai principi espressi dalla stessa con l'ordinanza n. 20592/2024, pubblicata il 24.07.24, con la quale ha accolto il ricorso di NEL MERITO: Pt_1
Porsi le spese del secondo grado di giudizio a totale ed esclusivo carico della società appellante COroparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, quale parte risultata, agli esiti dello stesso, come totalmente soccombente, liquidandole, come da nota depositata, a favore dello scrivente Avvocato, difensore della parte totalmente vittoriosa Pt_1 il quale, a mente dell'art. 93 c.p.c., dichiara di non aver riscosso le competenze relative al predetto grado di giudizio. Con condanna della convenuta a rifondere altresì le spese e competenze del giudizio di cassazione e di quello di rinvio, in conformità alla nota di cui viene riservato il deposito, spese e competenze che, a mente dell'art. 93
c.p.c., il sottoscritto Avvocato, quale procuratore di chiede Pt_1 vengano distratte a suo favore, atteso che, per entrambi i gradi di giudizio, le prime sono state da lui anticipate e le seconde non sono state da lui riscosse.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione così giudicare 1) confermare la statuizione della
Corte d'Appello riguardo le spese nella sentenza n. 22/2022, pubblicata l'11.1.2022 e, per l'effetto, respingere le domande della;
2) Pt_1 liquidare in favore della i compensi, oltre spese generali ed CP_1 accessori, per il giudizio di legittimità, a carico della con Pt_1 applicazione dei parametri medi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/10 1. aveva convenuto in giudizio Parte_1 COroparte_1
CO
(d'ora in poi, per brevità, ), deducendo di
[...] averla incaricata, nell'aprile 2014, di effettuare un trasporto internazionale intermodale di merce deperibile (carciofi in salamoia) dalla Tunisia a Monselice e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per l'avaria, verificatasi durante il trasporto, di una parte della merce, quantificati nella somma di euro 27.537,50 (euro
22.038,40 a titolo di danno emergente ed euro 5.499,00 a titolo di lucro cessante).
CO 1.1 aveva contestato la pretesa nell'an e nel quantum. Aveva eccepito, in via pregiudiziale, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, nel merito, il difetto di legittimazione passiva, poiché aveva concluso con la danneggiata un contratto di spedizione. Anche qualora fosse stata qualificata come vettore, non avrebbe dovuto rispondere dei danni, mancando il nesso eziologico tra l'avaria ed il trasporto. Circa il quantum, aveva rilevato che l'indennità doveva essere limitata al valore della merce.
1.2 In sede di prima udienza (cfr. verbale del 19.09.2016), il difensore attoreo aveva eccepito la nullità della procura generale alle liti CO prodotta dalla difesa di poiché l'autenticazione delle firme non era avvenuta nel rispetto delle forme previste dall'art. 2703 c.c..
1.3 Il Tribunale di Padova, con sentenza 20.3.19 n. 592/2019 aveva CO condannato a pagare a la somma di euro 20.097,76, Parte_1 oltre interessi e spese processuali. Il Giudice aveva:
pag. 3/10 - respinto l'eccezione attorea di nullità della procura generale alle liti rilasciata all'estero, poiché doveva presumersi che fossero stati rispettati i requisiti prescritti dalla legge italiana. Poteva presumersi che le sottoscrizioni della procura fossero avvenute in presenza del notaio austriaco, che aveva accertato l'identità delle persone;
- rigettato sia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevate dalla parte convenuta;
CO
- ritenuto un vettore e applicato l'art. 17, comma 1, della CMR. CO Mancando la prova del dolo o colpa grave di , il risarcimento era stato limitato al valore della merce avariata nel lugo e nel tempo in cui il vettore l'aveva ricevuta, ai diritti di dogana e alle spese sostenute per il trasporto.
2. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza 11 gennaio 2022, n.
22, ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova e compensato le spese del giudizio di gravame.
CO 2.1 L'appellante aveva lamentato con il primo motivo che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di non avrebbe Parte_1 dovuto essere considerata un'eccezione in senso stretto e con il secondo motivo l'erronea valutazione delle prove sull'avaria della merce e l'omessa pronuncia sull'esimente della responsabilità del vettore.
[...] aveva proposto in via pregiudiziale l'eccezione di nullità della Pt_1 procura generale alle liti e chiesto nel merito la conferma della sentenza di primo grado.
2.2 La Corte di merito ha ritenuto che l'appellata non avesse interesse a riproporre un'eccezione relativa ai vizi della procura generale, essendo pag. 4/10 risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado e ha aggiunto che la regola posta dall'art. 182, comma 2, c.p.c. può riguardare anche la procura alle liti ed era applicabile a una seconda procura rilasciata.
Ha respinto sia il primo motivo dell'appello, poiché dalla documentazione emergeva che la legittimazione attiva fosse stata correttamente individuata in che il secondo motivo poiché Parte_1 non erano stati provati difetti di imballaggio o di caricamento della merce. Richiamando il principio della soccombenza e l'esito complessivo della lite, ha infine interamente compensato le spese di lite “in ragione della reciproca soccombenza”.
3. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 20592 del 2024, si è pronunciata sul ricorso di accogliendo il primo motivo, Parte_1 sull'omessa motivazione della compensazione delle spese di lite, e dichiarando assorbito il secondo, sull'irrilevanza del rigetto dell'eccezione di nullità della procura al fine di accertare l'esistenza di una soccombenza reciproca, mentre ha dichiarato inammissibile il CO ricorso incidentale di . Ha quindi cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d'appello, in diversa composizione, per provvedere sul punto, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
Per la Corte di cassazione:
➢ pur essendo obbligato a farlo, il giudice di merito non aveva indicato perché sarebbe ravvisabile una reciproca soccombenza;
CO
➢ i motivi del ricorso incidentale di avevano a oggetto dei fatti, presupposto delle valutazioni giuridiche svolte dal giudice di merito.
4. Richiamata la pronuncia di legittimità, ha riassunto il Parte_1 giudizio. Evidenziato che il principio della soccombenza deve riferirsi alla pag. 5/10 causa nel suo insieme, ha sottolineato l'irrilevanza del rigetto dell'eccezione di nullità della procura alle liti, poiché l'eccezione non aveva influito sull'esito della lite. Parte attrice in riassunzione non aveva impugnato la sentenza di primo grado ma si era limitata a contestare l'avversaria impugnazione. Essendo totalmente vittoriosa, le Parte_1 spese del giudizio di appello e dei gradi successivi devono essere poste CO a carico di .
CO 5. ha insistito per la conferma della decisione della Corte
d'Appello in relazione alle spese di lite e chiesto di liquidare in proprio favore i compensi per il giudizio di legittimità, poiché la declaratoria di soccombenza reciproca era stata determinata dalla riproposizione da parte della società , senza avervi interesse, di un'eccezione Pt_1 infondata.
6. Il principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. ha una portata generale. Come ricordato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. s.u., sentenza n. 32061 del 31/10/2022) “la necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 135 del 1987)”, la quale ha evidenziato che “l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente […] è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite […]”. Sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese in favore della parte pag. 6/10 vittoriosa costituisce la normale conseguenza dell'accoglimento di una domanda. Il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Al di fuori di questi casi, la compensazione disposta dal giudice deve considerarsi illegittima. La soccombenza reciproca postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può dunque essere individuata nell'accoglimento solo parziale dell'unica domanda (Cass.
s.u., sent. n. 32061 del 31/10/2022) ovvero nel rigetto di una domanda accessoria per responsabilità aggravata (Cass. sez. 2, ord. n. 18036 del
6/6/2022 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 9532 del 12/4/2017). Non è ravvisabile una soccombenza reciproca nemmeno nel caso di rigetto di un'eccezione di carattere processuale o di merito se l'esito finale della lite sia stato favorevole (Cass., sez. 3, sent. n. 5373 del 5/4/2023 e
Cass., sez. 6-2, ord. n. 18503 del 2/9/2014). È altrettanto pacifico che la soccombenza debba essere individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio (Cass., sez. 5, ord. n. 23639 del 3/9/2024).
7. Confermando la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere vittoriosa all'esito del giudizio di gravame e non Parte_1
pag. 7/10 ravvisare un caso di soccombenza reciproca. I motivi dell'unico appello CO proposto, presentato da , erano stati respinti. Il giudice aveva ritenuto che l'appellata non avesse interesse a riproporre l'eccezione di nullità della procura generale in quanto era risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado e che comunque il rilascio di una seconda procura avesse sanato ogni eventuale vizio (v. pag. 9 della motivazione della sentenza di appello). Deve essere evidenziato:
- che la difesa dell'appellata aveva chiesto la conferma Parte_1 della sentenza di primo grado (v. il secondo punto delle conclusioni della difesa dell'appellata, riportate a pag. 3 della sentenza di appello, dove il difensore conclude nel senso che la sentenza “… andrà, pertanto, confermata in ogni su parte …”) e quindi non aveva impugnato in via incidentale la decisione di primo grado;
- che il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della procura alle liti dimessa dalla controparte per il secondo grado di giudizio (v. il primo punto delle conclusioni della difesa dell'appellata, riportate a pag.
3 della sentenza di appello: “dichiarare la nullità della procura alle liti dimessa dalla società appellante in questo grado di giudizio”) non impediva di ritenere totalmente vittoriosa. I due motivi di Parte_1 appello della controparte erano stati respinti e la sentenza favorevole a era stata confermata. Era stata respinta solo un'eccezione Parte_1 pregiudiziale della parte che aveva vinto la causa;
- che la ravvisata carenza d'interesse dell'appellata a Parte_1 riproporre un'eccezione pregiudiziale in quanto totalmente vittoriosa – corretta o no che sia (cfr. sul punto Cass., sez. 5, ord. n. 20315 del
2021 a proposito della c.d. soccombenza teorica ravvisabile per la parte totalmente vittoriosa nel merito ma soccombente su una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito) - non era sufficiente per considerare soccombente anche Parte_1
pag. 8/10 Escluso che fosse ravvisabile una soccombenza reciproca delle parti del giudizio di appello, non erano ravvisabili gravi ed eccezionali motivi che avrebbero potuto giustificare per ragioni diverse dalla reciproca soccombenza una compensazione delle spese del gravame.
L'accoglimento di una domanda di risarcimento, anche se in misura inferiore alle richieste attoree e anche in caso di mancato accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, consente di ritenere il danneggiato vittorioso.
8. Ne consegue che le spese processuali del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio devono essere poste a CO carico di .
Per i giudizi di appello e di cassazione, i compensi, determinati sulla base dei parametri medi dello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, vengono liquidati, rispettivamente nella somma di euro 3.966,00 (euro 1.134,00
+ euro 931,00 + euro 1.911,00) e di euro 3.082,00 (euro 1.276,00 +
1.134,00 + 672,00). Per il giudizio di rinvio, i compensi sono determinati sulla base dei valori minimi poiché in questa fase la controversia è proseguita unicamente per le spese di lite e vengono liquidati nella somma di euro 1.984,00 (euro 567,00 + 461,00 +
956,00). Per il giudizio di rinvio vengono prese in considerazione, oltre che le spese d'iscrizione a ruolo, anche le spese di traduzione dell'atto introduttivo e notifica (v. notula 3 giugno 2025). Il difensore dell'attrice in riassunzione ha chiesto la distrazione delle spese in proprio favore.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte d'appello di Venezia definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio, a seguito della Ordinanza della Corte di cassazione, sez. 3, 24 luglio 2024, n. 20592, promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: COroparte_1
1) condanna COroparte_1 al pagamento, in favore di delle spese processuali, Parte_1 liquidate:
1.1 per il giudizio di appello, nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
1.2 per il giudizio di cassazione, nella somma di euro 3.082,00 per compensi ed euro 704,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), c.p.a.
e i.v.a.;
1.3 per il giudizio di rinvio, nella somma di euro 1.984,00 per compensi ed euro 1.278,90 per esborsi, oltre spese generali (15%),
c.p.a. e i.v.a.;
2) dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Giuseppe
Alessio.
Venezia, 11 giugno 2025
il Consigliere estensore il Presidente
dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
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