TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 734/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 734/2016
TRA
difeso dall'avv. CERAVOLO BERNARDO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Mosciaro Francesca
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 2.4.2016 il ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento delle cartelle di pagamento specificate nell'atto introduttivo, contenute nell'intimazione di pagamento n. 139 2015 90047526
57/000, notificata in data 23/02/2016, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi previdenziali relativi al periodo 2003-2012.
2. Nel corso del giudizio, è emerso che la Società di Cartolarizzazione dei Crediti
INPS rivestiva la qualità di litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c., in quanto titolare del rapporto giuridico oggetto di contestazione.
3. Il ricorrente, tuttavia, non ha provveduto alla notificazione del ricorso alla predetta società, determinando un vizio insanabile del contraddittorio.
1 4. Inoltre, il ricorrente ha omesso di comparire alle successive udienze e non ha provveduto alla notifica nei confronti della Società di Cartolarizzazione.
5. Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio qualora risulti evidente il disinteresse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio (Cass. Civ., Sez. Lavoro, n.
5673/2021; Cass. Civ., Sez. Unite, n. 3458/2019).
6. La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario determina l'impossibilità di proseguire l'esame della controversia nel merito e comporta l'inammissibilità del ricorso, in conformità ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 1234/2020;
Cass. Civ., Sez. Unite, n. 3458/2019).
7. In ragione della decisione sul rito, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando:
Dichiara inammissibile il ricorso, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, litisconsorte necessario.
Compensa le spese di lite
Così deciso, 13.3.2025
Il Giudice
Il gop. dott.ssa Susanna Cirianni
2