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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 971 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Cecilia Licitra
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorrente, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo negli anni 2016
e 2017, chiede il riconoscimento delle giornate lavorative prestate alle dipendenze
CP_ dell'azienda agricola La Marca Andrea e cancellate dall' e per l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli del Comune di Comiso
per le medesime annualità, con riconoscimento delle correlate prestazioni previdenziali
(indennità di disoccupazione agricola e ANF).
CP_ L' chiede il rigetto del ricorso, contestando l'effettività delle prestazioni lavorative denunciate dall'azienda agricola presunta datrice.
La causa è stata istruita mediante l'audizione dei testimoni ammessi.
***
Il ricorso appare infondato
Il ricorrente non ha fornito adeguata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per le prestazioni previdenziali oggetto di causa.
Ed invero l'art 32 L 29 aprile 1949 n 264 cosi recita “L'obbligo dell'assicurazione
contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera
retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed
assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e
compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività
agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,
e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è
richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità
e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Nel settore dell'agricoltura, quindi, il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali
è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di
Pagina 2 un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione nei relativi elenchi nominativi.
E' necessario pertanto l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative richieste e la registrazione delle stesse in appositi elenchi nominativi.
L'iscrizione in detti elenchi integra una situazione giuridica abilitante, che, nel caso di
CP_ specie, risulta mancare, avendo l' disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra l'Azienda Agricola La Marca e l'odierno ricorrente, con conseguente cancellazione di quest'ultimo dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Comiso relativamente agli anni 2016-2017.
Ciò posto, al fine di provare il preteso diritto all'iscrizione nei suddetti elenchi, il ricorrente deve fornire rigorosa prova, secondo i canoni generali dettati dall'art. 2697
c.c., in ordine all'effettività della prestazione agricola della quale è chiesta la registrazione.
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in materia di disconoscimento,
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una
facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in
tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del
rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in
giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877, che ha precisato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni
previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in
Pagina 3 regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il
lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato
adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel
caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del
riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di
fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti
di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il
giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione,
che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve
pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza
dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla
causa”.
Ne deriva che l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola salvo che l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze, per avere accertato, in esito ad ispezione, la natura fittizia del rapporto di lavoro agricolo denunciato. In tale ipotesi, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il reale svolgimento della prestazione lavorativa per il numero di giornate previsto dalla legge.
Onere probatorio ancora più rigoroso ove emergano elementi di giudizio idonei a mettere in dubbio l'effettività delle prestazioni lavorative di cui si chiede la registrazione.
Ebbene, tale onere non può certo ritenersi assolto mediante la produzione documentale depositata dal ricorrente trattandosi di atti predisposti unilateralmente o aventi rilevanza meramente formale, che non danno certezza circa l'effettività della prestazione
Pagina 4 lavorativa per il numero di giornate prescritte dalla legge quale presupposto indispensabile per il sorgere del rapporto assicurativo.
Invero, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, non assume significativa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dalle verifiche condotte dal servizio di vigilanza ispettiva dell' i cui esiti sono confluiti nel verbale del 29.11.2018 acquisito al processo, CP_1
risulta che l'Azienda Agricola La Marca ha dichiarato vari appezzamenti di terreno risultati poi essere insussistenti;
e che alcune firme di altri terreni presuntivamente condotti in locazione, sono state disconosciute dai locatari stessi.
Ne è derivato che, ridimensionate le superfici astrattamente coltivabili, il fabbisogno accertato di manodopera ed effettivamente necessario per la conduzione dei terreni, è
CP_ risultato essere di molto inferiore rispetto a quello denunciato ad
Stando così le cose, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può, come detto, essere desunta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, che attesta dati dichiarati dalle stesse parti del rapporto messo in contestazione e si colloca in un quadro probatorio oggettivamente incerto, nel quale gli elementi raccolti non sono decisivi perché privi di sufficiente consistenza ed univocità.
Neppure le prove orali consentono di ritenere adeguatamene assolto l'onere probatorio.
Invero, poca rilevanza può avere la testimonianza del teste che ha dichiarato Tes_1
“ mi diceva che era impegnato perché lavorava per il la marca”, senza avere alcuna conoscenza diretta delle ore e delle giornate lavorative.
Anche la testimonianza resa dal teste è assolutamente generica ed insufficiente Tes_2
a dimostrare la presunta prestazione lavorativa.
Pagina 5 Le testimonianze non offrono una prova precisa e puntuale in ordine ai caratteri tipizzanti del rapporto di lavoro (numero di giornate lavorative prestate dal ricorrente,
orario, subordinazione gerarchica, retribuzione: tutti requisiti necessari perché possa essere riconosciuto il diritto invocato).
Le risultanze probatorie pertanto non dimostrano puntualmente l'impegno lavorativo complessivamente sufficiente ad integrare il requisito quantitativo previsto dalla legge per beneficiare della prestazione previdenziale oggetto di causa;
a fronte di contro di un accertamento ispettivo molto dettagliato, motivato e preciso.
Quanto sopra conduce al rigetto del ricorso, anche sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad
una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il
criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti
allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia
stato superato” (Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21028, in motivazione).
Il ricorso va pertanto rigettato
Nulla sulle spese vista la dichiarazione reddituale agli atti
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 2.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 971 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Cecilia Licitra
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorrente, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo negli anni 2016
e 2017, chiede il riconoscimento delle giornate lavorative prestate alle dipendenze
CP_ dell'azienda agricola La Marca Andrea e cancellate dall' e per l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli del Comune di Comiso
per le medesime annualità, con riconoscimento delle correlate prestazioni previdenziali
(indennità di disoccupazione agricola e ANF).
CP_ L' chiede il rigetto del ricorso, contestando l'effettività delle prestazioni lavorative denunciate dall'azienda agricola presunta datrice.
La causa è stata istruita mediante l'audizione dei testimoni ammessi.
***
Il ricorso appare infondato
Il ricorrente non ha fornito adeguata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per le prestazioni previdenziali oggetto di causa.
Ed invero l'art 32 L 29 aprile 1949 n 264 cosi recita “L'obbligo dell'assicurazione
contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera
retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed
assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e
compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività
agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,
e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è
richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità
e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Nel settore dell'agricoltura, quindi, il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali
è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di
Pagina 2 un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione nei relativi elenchi nominativi.
E' necessario pertanto l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative richieste e la registrazione delle stesse in appositi elenchi nominativi.
L'iscrizione in detti elenchi integra una situazione giuridica abilitante, che, nel caso di
CP_ specie, risulta mancare, avendo l' disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra l'Azienda Agricola La Marca e l'odierno ricorrente, con conseguente cancellazione di quest'ultimo dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Comiso relativamente agli anni 2016-2017.
Ciò posto, al fine di provare il preteso diritto all'iscrizione nei suddetti elenchi, il ricorrente deve fornire rigorosa prova, secondo i canoni generali dettati dall'art. 2697
c.c., in ordine all'effettività della prestazione agricola della quale è chiesta la registrazione.
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in materia di disconoscimento,
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una
facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in
tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del
rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in
giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877, che ha precisato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni
previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in
Pagina 3 regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il
lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato
adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel
caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del
riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di
fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti
di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il
giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione,
che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve
pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza
dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla
causa”.
Ne deriva che l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola salvo che l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze, per avere accertato, in esito ad ispezione, la natura fittizia del rapporto di lavoro agricolo denunciato. In tale ipotesi, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il reale svolgimento della prestazione lavorativa per il numero di giornate previsto dalla legge.
Onere probatorio ancora più rigoroso ove emergano elementi di giudizio idonei a mettere in dubbio l'effettività delle prestazioni lavorative di cui si chiede la registrazione.
Ebbene, tale onere non può certo ritenersi assolto mediante la produzione documentale depositata dal ricorrente trattandosi di atti predisposti unilateralmente o aventi rilevanza meramente formale, che non danno certezza circa l'effettività della prestazione
Pagina 4 lavorativa per il numero di giornate prescritte dalla legge quale presupposto indispensabile per il sorgere del rapporto assicurativo.
Invero, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, non assume significativa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dalle verifiche condotte dal servizio di vigilanza ispettiva dell' i cui esiti sono confluiti nel verbale del 29.11.2018 acquisito al processo, CP_1
risulta che l'Azienda Agricola La Marca ha dichiarato vari appezzamenti di terreno risultati poi essere insussistenti;
e che alcune firme di altri terreni presuntivamente condotti in locazione, sono state disconosciute dai locatari stessi.
Ne è derivato che, ridimensionate le superfici astrattamente coltivabili, il fabbisogno accertato di manodopera ed effettivamente necessario per la conduzione dei terreni, è
CP_ risultato essere di molto inferiore rispetto a quello denunciato ad
Stando così le cose, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può, come detto, essere desunta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, che attesta dati dichiarati dalle stesse parti del rapporto messo in contestazione e si colloca in un quadro probatorio oggettivamente incerto, nel quale gli elementi raccolti non sono decisivi perché privi di sufficiente consistenza ed univocità.
Neppure le prove orali consentono di ritenere adeguatamene assolto l'onere probatorio.
Invero, poca rilevanza può avere la testimonianza del teste che ha dichiarato Tes_1
“ mi diceva che era impegnato perché lavorava per il la marca”, senza avere alcuna conoscenza diretta delle ore e delle giornate lavorative.
Anche la testimonianza resa dal teste è assolutamente generica ed insufficiente Tes_2
a dimostrare la presunta prestazione lavorativa.
Pagina 5 Le testimonianze non offrono una prova precisa e puntuale in ordine ai caratteri tipizzanti del rapporto di lavoro (numero di giornate lavorative prestate dal ricorrente,
orario, subordinazione gerarchica, retribuzione: tutti requisiti necessari perché possa essere riconosciuto il diritto invocato).
Le risultanze probatorie pertanto non dimostrano puntualmente l'impegno lavorativo complessivamente sufficiente ad integrare il requisito quantitativo previsto dalla legge per beneficiare della prestazione previdenziale oggetto di causa;
a fronte di contro di un accertamento ispettivo molto dettagliato, motivato e preciso.
Quanto sopra conduce al rigetto del ricorso, anche sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad
una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il
criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti
allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia
stato superato” (Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21028, in motivazione).
Il ricorso va pertanto rigettato
Nulla sulle spese vista la dichiarazione reddituale agli atti
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 2.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
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