Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza A mato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 773/2024 promossa da
,in persona del legale Parte 1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Filippo Mascellaro;
RICORRENTE
contro
' in persona del Controparte 1
Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Miria Vigneri;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 05.03.2025 che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.01.2024, parte attrice ha proposto opposizione avverso 1.
l'ordinanza ingiunzione, notificata in data 11.12.2023, con la quale la CP_1 ha richiesto il pagamento della somma di €1.829.727,12 a seguito di revoca – per decadenza – dei contributi pubblici concessi all'azienda agricola con determina del dirigente della CP 1 servizio agricoltura n.1242 del 21.12.2010. A fondamento dell'opposizione ha eccepito la prescrizione del diritto di credito
― relativo a crediti in materia di aiuti comunitari - poiché richiesto oltre dodici anni dalla data di ultima
ritenendo, dunque, non dovute le somme ingiunte, ha insistito, previa richiesta di sospensione del provvedimento, per l'annullamento dell'ordinanza di pagamento opposta.
2 Costituendosi con comparsa del 21.05.2024, la CP 1 ha, preliminarmente, eccepito la nullità e tardività dell'avversa opposizione, sul presupposto che il giudizio andava introdotto con atto di citazione da notificarsi entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, in forza del combinato disposto dell'art. 3 del R.D. 639/2010 e dell'art. 32 del D. Lgs
150/2011; nel merito, ha evidenziato l'interruzione del decorso del termine prescrizione in ragione dell'invio di una serie di note e comunicazioni tra le parti e, in particolare, della nota protocollo AOO-
_001-02/08/2017 n. 1995 - a cui ha fatto seguito la lettera di accettazione del 18.08.2017 - con la quale
1, Cont del PSR ha concesso alla società beneficiaria una proroga al termine di ultimazione dei lavori sino al 07.07.2018. 3. Concessa, con decreto del 09.04.2024, la sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è stata rinviata all'udienza odierna e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. 4. Va preliminarmente osservato che, come correttamente eccepito dalla difesa della l'opposizione andava introdotta nelle forme del rito ordinario e, quindi, con atto di citazione. CP 1
L'opposizione in materia è, infatti, regolata dall'art. 3 del R.D. n. 639/1910, il quale richiama, a sua volta, l'art. 32 del D.Lgs n. 150/2011, disponendo che "Avverso l'ingiunzione prevista dal comma
2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)."
In forza dell'art. 32 del D.Lgs 150/2011, rubricato "dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici", "le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione."
Dal combinato disposto delle norme innanzi richiamate, discende che l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, poiché regolata dalle norme del rito ordinario di cognizione, va proposta – in assenza di specifica indicazione di segno contrario - nelle forme dell'atto di citazione.
Tuttavia, contrariamente a quanto eccepito dalla CP 1 l'opposizione, pur introdotta nelle forme del rito del lavoro, è tempestiva, in quanto non sussiste alcun termine di decadenza per la sua proposizione, posto che nulla è stato previsto in merito con la modifica apportata dal d.lgs. n. 150/2011 al disposto dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 (il quale nella sua originaria formulazione fissava un termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione). 5. Tanto premesso, l'opposizione va, comunque, rigettata essendo infondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente e non avendo, la stessa, fornito ulteriore prova di infondatezza, nel merito, della pretesa restitutoria avanzata dalla CP 1 Difatti, il termine prescrizionale per la domanda di restituzione dovrebbe decorrere, nel caso di specie, dal momento in cui il contributo erogato è divenuto indebito, ossia dall'adozione del provvedimento di revoca. In particolare, il provvedimento assunto dalla CP 1 assume i caratteri di un atto di risoluzione del contratto, con conseguente ripetizione dell'indebito, ossia restituzione della somma pagata, a fronte dell'inadempimento del beneficiario che nulla ha opposto in merito.
Nessuna opposizione al suddetto provvedimento è stata, infatti, proposta dalla ricorrente, e ciò esonera il giudicante dall'indagine sulla legittimità della revoca disposta e, quindi, sulla fondatezza della pretesa della CP_1
6. Per le ragioni esposte l'opposizione va rigettata, previa revoca del decreto inaudita altera parte di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, del
09.04.2024. 7. Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente, secondo il principio di soccombenza, e liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da €1.000.001 a €2.000.000 fasi studio, introduttiva e decisoria), in ragione dell'esigua attività processuale svolta.
& Non si ritengono, invece, ricorrenti i presupposti per una condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., difettando la prova del dolo o della colpa grave nell'intrapresa azione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione; in persona del legale
2. Condanna Parte 1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 in persona del
CP 3 p.t., liquidate in € 10.180,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 25.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza A mato