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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. ZANDA ROBERTO (c.f. con C.F._2 studio in
AO IO SS (c.f. C.F._3 Difeso dall'avv. SANNA MARIA BERNARDA (c.f.
), con studio in Indirizzo Telematico C.F._4
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 267/2025 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
(10 gennaio 1981) e LA SU (28 agosto 1978) Parte_1 hanno due figli: (28 luglio 2011) e (1° febbraio Per_1 Per_2
2014). La famiglia viveva a Neoneli, in via Aldo Moro 8. Il 29 gennaio 2025 hanno presentato ricorso per l'affidamento dei figli a queste condizioni: 1) affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a lei della casa familiare;
2) frequentazioni regolamentate tra il padre e i figli, tenendo conto delle esigenze di lavoro del padre;
3) obbligo per il sig. di contribuire al mantenimento dei Pt_1 figli versando 300 € al mese, oltre metà spese straordinarie. Il sig. è dipendente turnista e percepisce una retribuzione Pt_1 mensile netta di 1.100 €. La sig.ra SU è disoccupata. Comparsi all'udienza del 7 febbraio 2025, i genitori hanno con- fermato di voler regolamentare l'affidamento alle condizioni sopra in- dicate. L'accordo si presenta equo e rispondente all'interesse dei minori.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
a entrambi i genitori. Per_2
2. Dispone che i figli e siano collocati in via Per_1 Per_2 prevalente presso la madre in Neoneli, via Aldo Moro, n. 8.
3. Dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli Pt_1
e per due o tre giorni alla settimana in dipendenza Per_1 Per_2 dei turni di lavoro del medesimo Sig. previo accordo con la Pt_1 sig.ra SU, tenendo conto dei rispettivi impegni di lavoro e delle esi- genze dei minori – scolastiche e, precisamente:
- Il sig. terrà con sé i figli minori e Parte_1 Per_1 [...]
, a turni alterni, per due giorni consecutivi, avendo cura di andare Per_3 a prenderli all'uscita della scuola e riconsegnarli, al termine dei due
— 2 — giorni consecutivi, alla Sig.ra SU entro le ore 22.00;
- Il Sig. dovrà comunicare alla Sig.ra SU i propri turni Pt_1 di lavoro all'inizio di ogni mese e dovrà comunicare alla Sig.ra SU ogni variazione degli orari di lavoro omettendo di accordarsi diretta- mente con i figli minori. 4. Dispone quanto segue per le frequentazioni festive, salvo di- verso accordo:
- Durante le festività natalizie, ad anni alterni, e Per_1 [...]
trascorreranno con un genitore dal 25 al 31 dicembre e con l'al- Per_3 tro il 24 dicembre e il periodo dal 1° al 6 gennaio e ciò a decorrere dal
Natale 2024 in cui i minori trascorrerà il primo periodo con la madre.
Detto calendario, ovviamente, potrà subire delle modifiche nel caso in cui il Sig. nei giorni indicati risulti impegnato con i turni Parte_1 di lavoro, modifiche da comunicare con congruo anticipo. In tal caso, i coniugi provvederanno a modificare le date, al fine di consentire ai figli di poter trascorrere un giorno festivo (Natale, Capodanno, Parte_2 fano) con il padre.
- Durante le festività pasquali, ad anni alterni, ciascun genitore terrà con sé i figli il sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo e ciò a decorrere dalla Pasqua 2025 in cui i minori trascorreranno il primo periodo con il padre.
- Infine, con riferimento al periodo estivo (dal 1° luglio al 31 ago- sto) e trascorreranno, un periodo complessivo di Per_1 Per_2 venti giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori almeno trenta giorni prima. 5. Dispone che i genitori, salvo diverso accordo, trascorreranno con i figli, ad anni alterni, il giorno del compleanno di questi, nonché in ogni anno, il giorno del proprio compleanno.
6. Dispone che ciascun genitore si preoccuperà, per il proprio ramo, che e conservino rapporti significativi con Per_1 Per_2 gli ascendenti e i parenti e l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
7. Prende atto che l'assegno unico verrà percepito dai genitori in parti uguali.
8. Dispone che il Sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
LA IO SU entro e non oltre il 10 di ogni mese la somma di
€ 300,00 (150,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al manteni- mento dei figli minori e rivalutabile secondo gli Per_1 Per_2 indici ISTAT al consumo dall'anno successivo al deposito della sen- tenza – oltre, in ogni caso, a contribuire nei limiti del 50% alle spese
— 3 — straordinarie da intendersi:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preven- tivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari. Le spese so- pra indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuno scontrino;
- Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo ac- cordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sani- tario Nazionale;
d) farmaci particolari. Le spese sopra indicate do- vranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuno scontrino;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il pre- ventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituiti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universita- ria;
f) mensa scolastica;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il pre- ventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e lu- diche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter), se rese necessarie da impegni di lavoro di entrambi i genitori, in caso di malat- tia della prole infrasedicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative;
c) pre-scuola e dopo-scuola; d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
9. Dispone che entrambi i genitori comunichino ogni cambia- mento di residenza o domicilio e il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
10. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2025.
— 4 — La Presidente L'estensore Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 5 —