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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 927/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Eva Casi (C.F. CodiceFiscale_2
ATTRICE contro
(C.F. CP_1 C.F._3
CONVENUTO, CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni di parte attrice: “1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma XII L. 898/70 come modificato dall'art. 8 L.74/87 e dall'art. 2 D.L. 35/05, pronunciare Sentenza di scioglimento di matrimonio;
2) Disporre che ì coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente, con ogni effetto di Legge. pagina 1 di 7 3) Disporre che sia cessato l'obbligo originariamente posto in capo alla sig.ra di versamento Pt_1
del contributo al mantenimento previsto in sede di separazione, stante la modifica delle condizioni di fatto rispetto al provvedimento separativo, e, nella specie, il mutato assetto familiare, come descritto e come da dichiarazioni delle figlie già depositate nel presente fascicolo;
4) Disporre che nulla sia dovuto reciprocamente tra i coniugi stante la propria autosufficienza ed indipendenza economica, avendo già le parti regolato in precedenza ogni rapporto pendente.
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, per la cui liquidazione il difensore si rimette ai vigenti parametri.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 5.3.2024 l'attrice, premesso di aver contatto con matrimonio con CP_1
rito civile il 24.6.1995 in Caldogno (VI), trascritto nei registri Atti di matrimonio di detto Comune n. 3,
Parte I, Serie , Anno 1995, e che dal matrimonio nascevano (n. 13.2.1999) e Per_1 Per_2
(9.6.2002), deduceva che in data 16.9.2020 i coniugi comparivano davanti al Presidente del Tribunale;
la separazione veniva disciplinata da accordo omologato con decreto del 16.9.2020, in cui veniva tra CP_ l'altro previsto che avrebbe continuato ad abitare con le figlie nella casa coniugale, prevedendosi anche un contributo al mantenimento mensile delle figlie, pari ad € 150,00 a figlia, stabilendosi altresì che venuti meno i presupposti per il mantenimento in favore di quello in favore di Per_1 Per_2
sarebbe ammontato ad € 200,00 mensili.
La ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e la revoca dell'obbligo di contribuzione alle figlie. A supporto di tale richiesta, allegava che avrebbe iniziato a convivere Per_1
con il fidanzato. da due anni si sarebbe trasferita presso la madre e avrebbe trovato lavoro, con Per_2
contratto di apprendistato professionalizzante, con termine del periodo formativo al 7.11.2025.
All'udienza del 26.9.2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto. Il difensore attoreo chiedeva di essere autorizzato a produrre dichiarazioni a firma delle figlie, a conferma della ricostruzione materna, e relativi contratti di lavoro.
Il Giudice Delegato autorizzava la produzione e all'esito rinviava la causa per rimessione in decisione ex art. 472bis.28, c.p.c. al 25.2.2025, disponendo la trattazione ex art. 127ter c.p.c. dell'udienza. Il difensore attoreo depositava unicamente le note di trattazione scritta per la predetta udienza, in cui concludeva come in epigrafe;
all'esito la causa veniva trattenuta in decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM, rimesse come in epigrafe.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dall'attrice è meritevole di accoglimento.
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 di un anno dall'udienza di comparizione pagina 2 di 7 dei coniugi ai fini della separazione personale;
- dalle difese dell'attrice e dalla condotta processuale del convenuto può dirsi confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Quanto alla questione del mantenimento delle figlie, si rammenta che la valutazione delle circostanze giustificative del permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non, con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (cfr. Cass. n.
12952 del 2016; Cass. n. 4108 del 1993, Cass. 12 marzo 2018, n. 5883 del 2018, Cass. n. 17183 del
2020).
I criteri dell'accertamento sono necessariamente relativi, in quanto ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr.
Cass. n. 1830 del 2011).
È stato puntualizzato, inoltre, che la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura"
(cfr. Cass. n. 12952 del 2016; Cass. n. 12477 del 2004) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (cfr. Cass. n. 4108 del 1993, in motivazione;
concetto ripreso, poi, tra le altre, da Cass. n. 12952 del 2016). Si è quindi affermata una stretta correlazione tra diritto all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo,
"tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis, comma 1, cod. civ., "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, come è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Dunque, si è concluso che "la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (cfr. Cass. n. 18076 del 2014 e Cass. 22
pagina 3 di 7 giugno 2016, n. 12952 del 2016, richiamate da Cass. n. 17183 del 2020). Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (cfr. Cass. n. 18076 del 2014; nello stesso senso, ex multis, n. 10207 del
2019). È ormai acquisita, allora, la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Nessun rilievo, invece, ha la situazione economico patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato
(cfr. Cass. n. 22314 del 2017). Tra le situazioni che sicuramente possono escludere (o farne modificare l'entità, ove già riconosciuto) il diritto al mantenimento, la Suprema Corte ha affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: i) allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
ii) quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
iii) quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
iv) quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi. Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. Sotto questo profilo, la crisi occupazionale giovanile conserva un'incidenza nel senso di dare al parametro dell'adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell'attività lavorativa che del livello reddituale conseguente. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (cfr. Cass. n.
12952 del 2016), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (cfr. Cass. n. 5088 del
2018). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
pagina 4 di 7 In questo contesto è intervenuta Cass. n. 17183 del 2020. In quella pronuncia, i giudici di legittimità, discostandosi dal proprio costante orientamento, hanno statuito che l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando successivamente la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies cod. civ. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. In particolare, tra le evenienze che comportano il sorgere (ma altrettanto è a dirsi quanto alla permanenza) del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
In conseguenza di tale innovativa impostazione, la Suprema Corte ha ritenuto che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. In particolare, l'onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro. Di contro, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una pagina 5 di 7 collocazione lavorativa. Ciò in quanto, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l'ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d'età, costui non può indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali.
Questi princìpi, sono stati sostanzialmente confermati, poi, dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. ex aliis, Cass. n. 29264 del 2022; Cass. n. 38366 del 2021; Cass. n. 18608 del 2021).
Nel caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che il convenuto non si è costituito né ha dimostrato la persistenza delle condizioni per l'assegno di mantenimento, come era suo onere fare.
Al di là di ciò può dirsi provato, dalla documentazione prodotta dall'attrice, emerge che le figlie abbiano iniziato a lavorare, conseguendo l'autosufficienza.
Le domande attoree devono essere accolte, disponendosi che nulla sia dovuto dall'attrice quale mantenimento in favore delle figlie e . Per_1 Per_2
4. Quanto ai rapporti patrimoniali tra coniugi, nulla occorre disporre constando che essi siano stati già regolati in sede di separazione e non essendo state articolate domande di assegno divorzile.
5. Nulla sulle spese, stante la mancata opposizione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il 24.6.1995 in Parte_1 CP_1
Caldogno (VI), trascritto nei registri Atti di matrimonio di detto Comune al n. 3, Parte I, Ufficio 1,
Anno 1995;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 3,
Parte I, Ufficio I, Anno 1995;
iii) dispone che nulla sia dovuto, a far data dalla domanda giudiziale, da a titolo di Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario delle figlie maggiorenni e;
Per_2 Persona_3
iv) Nulla sulle spese
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
pagina 6 di 7 Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 927/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Eva Casi (C.F. CodiceFiscale_2
ATTRICE contro
(C.F. CP_1 C.F._3
CONVENUTO, CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni di parte attrice: “1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma XII L. 898/70 come modificato dall'art. 8 L.74/87 e dall'art. 2 D.L. 35/05, pronunciare Sentenza di scioglimento di matrimonio;
2) Disporre che ì coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente, con ogni effetto di Legge. pagina 1 di 7 3) Disporre che sia cessato l'obbligo originariamente posto in capo alla sig.ra di versamento Pt_1
del contributo al mantenimento previsto in sede di separazione, stante la modifica delle condizioni di fatto rispetto al provvedimento separativo, e, nella specie, il mutato assetto familiare, come descritto e come da dichiarazioni delle figlie già depositate nel presente fascicolo;
4) Disporre che nulla sia dovuto reciprocamente tra i coniugi stante la propria autosufficienza ed indipendenza economica, avendo già le parti regolato in precedenza ogni rapporto pendente.
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, per la cui liquidazione il difensore si rimette ai vigenti parametri.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 5.3.2024 l'attrice, premesso di aver contatto con matrimonio con CP_1
rito civile il 24.6.1995 in Caldogno (VI), trascritto nei registri Atti di matrimonio di detto Comune n. 3,
Parte I, Serie , Anno 1995, e che dal matrimonio nascevano (n. 13.2.1999) e Per_1 Per_2
(9.6.2002), deduceva che in data 16.9.2020 i coniugi comparivano davanti al Presidente del Tribunale;
la separazione veniva disciplinata da accordo omologato con decreto del 16.9.2020, in cui veniva tra CP_ l'altro previsto che avrebbe continuato ad abitare con le figlie nella casa coniugale, prevedendosi anche un contributo al mantenimento mensile delle figlie, pari ad € 150,00 a figlia, stabilendosi altresì che venuti meno i presupposti per il mantenimento in favore di quello in favore di Per_1 Per_2
sarebbe ammontato ad € 200,00 mensili.
La ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e la revoca dell'obbligo di contribuzione alle figlie. A supporto di tale richiesta, allegava che avrebbe iniziato a convivere Per_1
con il fidanzato. da due anni si sarebbe trasferita presso la madre e avrebbe trovato lavoro, con Per_2
contratto di apprendistato professionalizzante, con termine del periodo formativo al 7.11.2025.
All'udienza del 26.9.2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto. Il difensore attoreo chiedeva di essere autorizzato a produrre dichiarazioni a firma delle figlie, a conferma della ricostruzione materna, e relativi contratti di lavoro.
Il Giudice Delegato autorizzava la produzione e all'esito rinviava la causa per rimessione in decisione ex art. 472bis.28, c.p.c. al 25.2.2025, disponendo la trattazione ex art. 127ter c.p.c. dell'udienza. Il difensore attoreo depositava unicamente le note di trattazione scritta per la predetta udienza, in cui concludeva come in epigrafe;
all'esito la causa veniva trattenuta in decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM, rimesse come in epigrafe.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dall'attrice è meritevole di accoglimento.
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 di un anno dall'udienza di comparizione pagina 2 di 7 dei coniugi ai fini della separazione personale;
- dalle difese dell'attrice e dalla condotta processuale del convenuto può dirsi confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Quanto alla questione del mantenimento delle figlie, si rammenta che la valutazione delle circostanze giustificative del permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non, con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (cfr. Cass. n.
12952 del 2016; Cass. n. 4108 del 1993, Cass. 12 marzo 2018, n. 5883 del 2018, Cass. n. 17183 del
2020).
I criteri dell'accertamento sono necessariamente relativi, in quanto ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr.
Cass. n. 1830 del 2011).
È stato puntualizzato, inoltre, che la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura"
(cfr. Cass. n. 12952 del 2016; Cass. n. 12477 del 2004) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (cfr. Cass. n. 4108 del 1993, in motivazione;
concetto ripreso, poi, tra le altre, da Cass. n. 12952 del 2016). Si è quindi affermata una stretta correlazione tra diritto all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo,
"tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis, comma 1, cod. civ., "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, come è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Dunque, si è concluso che "la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (cfr. Cass. n. 18076 del 2014 e Cass. 22
pagina 3 di 7 giugno 2016, n. 12952 del 2016, richiamate da Cass. n. 17183 del 2020). Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (cfr. Cass. n. 18076 del 2014; nello stesso senso, ex multis, n. 10207 del
2019). È ormai acquisita, allora, la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Nessun rilievo, invece, ha la situazione economico patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato
(cfr. Cass. n. 22314 del 2017). Tra le situazioni che sicuramente possono escludere (o farne modificare l'entità, ove già riconosciuto) il diritto al mantenimento, la Suprema Corte ha affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: i) allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
ii) quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
iii) quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
iv) quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi. Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. Sotto questo profilo, la crisi occupazionale giovanile conserva un'incidenza nel senso di dare al parametro dell'adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell'attività lavorativa che del livello reddituale conseguente. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (cfr. Cass. n.
12952 del 2016), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (cfr. Cass. n. 5088 del
2018). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
pagina 4 di 7 In questo contesto è intervenuta Cass. n. 17183 del 2020. In quella pronuncia, i giudici di legittimità, discostandosi dal proprio costante orientamento, hanno statuito che l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando successivamente la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies cod. civ. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. In particolare, tra le evenienze che comportano il sorgere (ma altrettanto è a dirsi quanto alla permanenza) del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
In conseguenza di tale innovativa impostazione, la Suprema Corte ha ritenuto che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. In particolare, l'onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro. Di contro, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una pagina 5 di 7 collocazione lavorativa. Ciò in quanto, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l'ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d'età, costui non può indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali.
Questi princìpi, sono stati sostanzialmente confermati, poi, dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. ex aliis, Cass. n. 29264 del 2022; Cass. n. 38366 del 2021; Cass. n. 18608 del 2021).
Nel caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che il convenuto non si è costituito né ha dimostrato la persistenza delle condizioni per l'assegno di mantenimento, come era suo onere fare.
Al di là di ciò può dirsi provato, dalla documentazione prodotta dall'attrice, emerge che le figlie abbiano iniziato a lavorare, conseguendo l'autosufficienza.
Le domande attoree devono essere accolte, disponendosi che nulla sia dovuto dall'attrice quale mantenimento in favore delle figlie e . Per_1 Per_2
4. Quanto ai rapporti patrimoniali tra coniugi, nulla occorre disporre constando che essi siano stati già regolati in sede di separazione e non essendo state articolate domande di assegno divorzile.
5. Nulla sulle spese, stante la mancata opposizione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il 24.6.1995 in Parte_1 CP_1
Caldogno (VI), trascritto nei registri Atti di matrimonio di detto Comune al n. 3, Parte I, Ufficio 1,
Anno 1995;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 3,
Parte I, Ufficio I, Anno 1995;
iii) dispone che nulla sia dovuto, a far data dalla domanda giudiziale, da a titolo di Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario delle figlie maggiorenni e;
Per_2 Persona_3
iv) Nulla sulle spese
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
pagina 6 di 7 Il Presidente
Elena Sollazzo
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