TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/12/2025, n. 4481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4481 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6300/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice AL D'RI,
all'udienza del 5/11/2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6300/2018 r.g. proposta da
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., e Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Pozzi, domiciliatario, in virtù di mandato a margine all'atto di citazione
- opponenti -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale
Cantore, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-opposta-
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Fedele, in virtù di procura pagina 1 di 25 in calce alla memoria di costituzione depositata in data 21 novembre
2024;
-interventrice-
Oggetto: opposizione ex art. 645, co. I, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 907/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data 6/03/2018
– contratti di finanziamento.
Conclusioni come formalizzate nel verbale di udienza del 5/11/2025,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ex art. 645, co. I, c.p.c.,
notificato in data 20/4/2018, la Parte_1
nonché e in
[...] Parte_2 Parte_3
qualità di fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 907/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data 6/03/2018
e notificatogli in data 14/03/2018, con il quale, ad istanza della
è stato loro ingiunto il pagamento Controparte_1
del complessivo importo di €51.676,52, oltre agli interessi come da domanda e alle spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio derivante dal contratto di finanziamento n. 004701052452
stipulato originariamente con il 06/06/2014, fusa Controparte_3
per incorporazione in Controparte_4
pagina 2 di 25 A fondamento dell'iniziativa giudiziaria, gli attori hanno eccepito in primo luogo, la nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. in quanto stipulato per estinguere un saldo debitorio derivante dal precedente rapporto di conto corrente in essere tra le parti contraddistinto dal n. 62217
del 26/1/2004 e risultante dall'applicazione di clausole nulle o comunque illegittime, tanto in virtù del collegamento negoziale sussistente tra i due negozi.
In particolare, in relazione al predetto rapporto di conto corrente hanno eccepito i seguenti profili:
- illegittimità degli addebiti per spese, commissioni,
interessi, cms ed oneri rivenienti dall'effetto anatocistico non dovuto insito nella capitalizzazione trimestrale degli interessi per difetto di forma scritta del contratto di apertura di apertura di credito regolata in conto corrente, in violazione dell'art. 117
T.U.B.;
- illegittimità dell'addebito di interessi passivi ultra-legali,
in assenza della necessaria forma scritta prevista ad substantiam;
- illegittimità degli oneri applicati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c. da parte della convenzione negoziale oggetto di causa,
anteriore alla scadenza degli interessi passivi addebitati trimestralmente;
- usurarietà del teg applicato al rapporto controverso in quanto superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze temporalmente applicabile.
pagina 3 di 25 Hanno, dunque, per l'accertamento dei suindicati motivi di nullità delle clausole pattizie del contratto di apertura di credito regolata in conto corrente e del connesso rapporto di finanziamento,
con il conseguente accoglimento dell'opposizione e la revoca del titolo monitorio opposto.
In aggiunta, gli attori hanno domandato, in primo luogo,
l'accertamento dell'esatto rapporto di dare e avere tra le parti e,
in caso di accertamento di un saldo attivo in favore della società
opponente, la condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, con vittoria di spese di lite.
I.2.- Con comparsa di risposta depositata in data 06.9.2018, si
è costituita in giudizio la (d'ora Controparte_1
innanzi “ ), contestando la fondatezza dell'avversa Controparte_4
opposizione ed insistendo per il relativo rigetto, con la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta.
In particolare, ha, per un verso, evidenziato la specifica pattuizione delle clausole negoziali da cui deriverebbero gli oneri applicati dalla banca nell'esecuzione del rapporto obbligatorio, come evincibile dall'esame del “contratto di prestito finanziario” e del correlato “documento di sintesi”, in atti, per altro verso,
l'autonomia funzionale del rapporto di finanziamento rispetto al contratto di apertura di credito regolata in conto corrente e,
dunque, l'insussistenza di un collegamento eziologico necessario;
ribadendo, peraltro, la legittimità del finanziamento anche ove contratto per ripianare delle pregresse passività.
Inoltre, ha rilevato la carenza probatoria degli avversi assunti in ordine agli oneri illegittimamente addebitati agli opponenti in pagina 4 di 25 relazione al rapporto di conto corrente, atteso che questi ultimi avrebbero dovuto produrre in giudizio i relativi documenti contrattuali, oltre che specificare il dies a quo e il dies ad quem
in cui sarebbero avvenute le presunte illegittimità, oltre che le poste di debito a cui sarebbero riferite le asserite violazioni di legge.
I.3.- Con comparsa di intervento depositata in data 19.03.2019,
si è costituita in giudizio la la quale ha assunto Controparte_2
di avere acquisito la titolarità del credito da saldo del rapporto di finanziato vantato nei riguardi della Parte_1
nonché di e di
[...] Parte_2 Parte_3
in forza di un contratto di cessione di crediti, concluso il 10
dicembre 2021, intercorso con nella quale Controparte_5
si è fusa per incorporazione in data Controparte_1
26/3/2026; chiedendo l'estromissione dell'opposta dal giudizio e insistendo per la conferma della pretesa creditoria riconosciuta in sede monitoria.
I.4.- Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento di indagine tecnico –
contabile (cfr. elaborato a firma della dott. Persona_1
depositato in data 24/5/2024), la causa è pervenuta, da ultimo,
all'udienza del 5/11/2025 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
II. – L'opposizione formulata dalle parti attrici è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei termini seguenti.
pagina 5 di 25 In via preliminare, è doveroso esaminare l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito sollevata dagli attori in capo alla cessionaria, intervenuta nel presente giudizio, ossia la CP_6
, ritenendo inidonea la prova costituita dalla mera allegazione
[...]
dell'avviso di pubblicazione della cessione dei crediti in blocco avvenuta sulla GU n. 148 del 14/12/2021.
Al riguardo, si mette in rilievo come, avuto riguardo al disposto dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.),
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che
“in caso di cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione
dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel
registro delle imprese producono gli effetti di cui all'art. 1264
c.c., rendendo la cessione opponibile erga omnes, ma non esonerando
la società cessionaria dall'onere di dimostrare l'inclusione del
singolo credito oggetto di causa nel perimetro della cessione stessa”
(cfr. Cass. n. 25547 del 17 settembre 2025).
Nel caso di specie, la ha affermato di essere Controparte_6
succeduta a titolo particolare a in virtù di Controparte_5
un'operazione di cessione pro-soluto di crediti “a sofferenza” –
sorti nel periodo compreso tra il 1950 e il 2021 – ai sensi della legge n. 130/1999, producendo a sostegno della propria titolarità
attiva esclusivamente l'avviso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 148 del 14
dicembre 2021. Tale avviso, tuttavia, pur attestando l'avvenuta cessione di “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_5
ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti
pagina 6 di 25 di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1
gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati
classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”,
rinvierebbe per la loro specifica individuazione a una lista nominativa disponibile sui siti internet della cedente e della cessionaria, senza contenere alcun riferimento che consenta di collegare in modo certo il credito vantato nei confronti della
[...]
al blocco dei crediti Parte_1
ceduti. Infatti, se da un lato, la cessionaria non si è adoprata per produrre in giudizio copia della lista dei crediti ceduti, da cui desumere l'inclusione del codice identificativo del rapporto a sofferenza facente capo all'odierna opponente, dall'altro, il rinvio mobile al sito internet non consente di individuare agevolmente il singolo debito ceduto con caratteri di certezza, immodificabilità e oggettività.
Ne consegue che la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale non costituisce di per sé prova della titolarità attiva in capo all'istituto di credito opposto, non essendo possibile desumere dal suo contenuto l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, né risultando prodotta in giudizio la lista dei crediti o altra documentazione equivalente.
Pertanto, deve ritenersi fondata l'eccezione formulata dagli opponenti, con conseguente rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla cessionaria.
Con specifico riguardo, invece, al rapporto obbligatorio instaurato tra le parti originarie del giudizio, deve procedersi pagina 7 di 25 dall'esame della principale doglianza attorea relativa alla asserita nullità del contratto di finanziamento per la sua natura solutoria di un saldo debitorio derivante dal collegato contratto di apertura di credito regolata sul conto corrente n. 62218, invero da ritenersi insussistente perché generato dall'applicazione di oneri non pattuiti e non dovuti.
Occorre, a tal proposito, richiamare, in diritto, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui
“il collegamento tra negozi, tutti già dedotti in giudizio, può
essere individuato dal giudice di merito anche d'ufficio, rientrando
nel suo potere di verifica e valutazione dei fatti costitutivi della
pretesa attorea in base all'interpretazione degli atti negoziali
sottoposti alla sua attenzione. Ne consegue che l'esistenza del
collegamento negoziale non è oggetto di eccezione in senso stretto,
ma di mera difesa, deducibile dalla parte convenuta anche con l'atto
di appello”. (Cass. 10 settembre 2015, n. 17899)
Sul tema, giova affermare che il collegamento negoziale costituisce un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario, realizzato mediante una pluralità
coordinata di contratti, ciascuno dei quali – pur dotato di causa autonoma – è concepito in funzione dell'altro, sicchè le vicende che investono l'uno si ripercuotono sull'altro secondo il principio simul
stabunt, simul cadent e l'invalidità dell'uno determina, per riflesso, altresì, l'invalidità del contratto al primo collegato.
(Cass. 4 marzo 2010, n. 5195; Cass. 26 marzo 2010, n. 7305; Cass. 10
luglio 2008, n. 18884; Cass. 5 giugno 2007, n. 13164; Cass. 20 aprile
2007, n. 9447).
pagina 8 di 25 Affinché possa dirsi integrato tale collegamento, occorre la ricorrenza tanto di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi (nel senso della loro destinazione alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di un assetto economico globale ed unitario), quanto di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass.
17 maggio 2010, n. 11974; Cass. 8 ottobre 2008, n. 24792; Cass. 16
marzo 2006, n. 5851; Cass. 17 dicembre 2004, n. 23470).
Orbene, nel caso di specie, il contratto di finanziamento presenta elementi testuali che consentono di ricostruire la concreta funzione economica dell'operazione.
In particolare, dalla lettura del contratto si evince che l'erogazione è avvenuta mediante regolamento contabile sul conto corrente n. 62217 intestato al mutuatario, con accredito della somma su detto conto e rimborso delle rate mediante addebito automatico sul medesimo.
È evidente, alla luce dei principi richiamati, l'esistenza del requisito oggettivo richiesto, id est il nesso teleologico tra i contratti posti in essere, nonché – quanto al requisito soggettivo –
la subordinazione del contratto di mutuo al perseguimento del fine ulteriore (ed esclusivo) costituito dal ripianamento delle pregresse esposizioni debitorie. Tale finalità emerge in modo implicito ma inequivoco dal contenuto negoziale, il quale evidenzia che il finanziamento non ha comportato un'effettiva erogazione di nuova pagina 9 di 25 liquidità, ma una mera operazione contabile interna destinata a estinguere o ridurre il saldo passivo del conto corrente.
D'altronde il collegamento negoziale tra i due rapporti emerge con tutta evidenza anche dalla scansione temporale dei negozi, atteso che l'erogazione del mutuo risulta avvenuta integralmente e direttamente sul conto corrente in esame in data 16/6/2014 posto che il contratto di finanziamento è stato stipulato pochi giorni prima
(il 6/6/2014)).
Difatti, l'animus colligandi non necessita di formule solenni o sacramentali, essendo necessario, ma anche sufficiente, che dalla volontà globalmente obiettivata nel contenuto dei negozi emerga un intento pratico delle parti, desumibile dal regolamento contrattuale complessivamente interpretato (art. 1363 c.c.) e dagli interessi ivi espressi, nel senso di volere non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per il raggiungimento di un fine ulteriore che supera i singoli effetti tipici (Cass. civ., 24 marzo 2014, n. 6879; Cass. civ., 16 febbraio
2010, n. 3589; Cass. civ., 8 luglio 2004, n. 12567).
Accertato il predetto collegamento negoziale, tuttavia, non può
farsene discendere, come prospettato dagli opponenti (debitrice principale e avallanti) l'illegittimità dell'intera operazione economica esclusivamente per effetto della destinazione funzionale del contratto di finanziamento al ripianamento del saldo debitorio del contratto di apertura di credito regolato in conto corrente.
È, infatti, come di recente, la Suprema Corte di Cassazione,
risolvendo i dubbi interpretativi sorti in relazione alla validità
del cd. mutuo solutorio, abbia chiarito come sia “valido e, in
presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce
pagina 10 di 25 titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si
perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a
carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché
non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica
del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e
non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente
destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti
della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti
dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie
contrattuale” (cfr. Cass. Sez. U., 05/03/2025, n. 5841, Rv. 674008 -
01).
Tuttavia, la validità dell'operazione finanziaria avente come finalità quella di ripianare delle passività pregresse non impedisce di compiere un accertamento teso alla reale misura ed entità di detta esposizione debitoria presupposto della nuova erogazione di credito,
essendo contestata la debenza di taluni oneri applicati in relazione all'originario contratto di apertura di credito in conto corrente così come analiticamente esposto dagli opponenti.
Gli opponenti contestano, infatti, che siano dovuti gli interessi ultralegali applicati, al pari degli oneri addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dovendosi, dunque, rideterminare il rapporto di dare e avere facendo applicazione solo dei tassi sostitutivi Bot ex art. 117 TUB, tanto in ragione della mancanza di una pattuizione contrattuale espressa debitamente sottoscritta e censurando, in particolare, l'addebito di interessi anatocistici e della commissione di massimo sui saldi passivi nell'ipotesi di sconfinamento dal fido.
pagina 11 di 25 Orbene, nell'elaborato tecnico depositato in data 24.05.2024, il
Dott. con dovizia di approfondimento, linearità e Persona_1
coerenza espositiva, ha prospettato più soluzioni alternative, avendo egli ritenuto necessario, per sopperire alla lacunosità della documentazione bancaria inizialmente prodotta, richiederne l'integrazione.
Tuttavia, la banca convenuta si è tempestivamente opposta alla produzione tardiva di tali documenti, eccependo la violazione dei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Ciò posto, deve anzitutto rammentarsi il più recente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tema di poteri tecnici del CTU: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il
consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini
commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può
acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle
parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni
istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al
fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non
siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della
domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo,
quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a
provare fatti principali rilevabili d'ufficio (In applicazione del
suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che
aveva ritenuto illegittimamente acquisito un referto medico, benché
il c.t.u. fosse stato autorizzato all'acquisizione, presso strutture
pubbliche e private, della documentazione riguardante il danneggiato,
e nonostante tale referto fosse stato ritenuto dal giudice di primo
grado indispensabile ai fini dell'integrale quantificazione del danno
pagina 12 di 25 biologico, a mezzo di un supplemento peritale)” (cfr. Cass. Sez. 3,
09/11/2022, n. 32935, Rv. 666142 - 01).
Orbene, nella fattispecie, l'integrazione richiesta dal CTU
aveva ad oggetto proprio i documenti probatori fondamentali del rapporto controverso, ossia gli estratti conto da cui trarre la prova dei versamenti e delle competenze applicate.
D'altronde l'ordinario criterio distributivo dell'onere probatorio impone, anzitutto, alla parte attrice di dimostrare gli elementi costitutivi della domanda, primo fra questi il contratto e le relative clausole denunciate di nullità (Cass. Ordinanza n. 33009
del 13/12/2019).
Per vero, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che "in materia di contratti bancari che prevedano il
pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova
dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale,
compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione
dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la
produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal
fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure
sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato
esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi
sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure
indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le
presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal
comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116,
comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere
allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito
pagina 13 di 25 dell'attore" (si veda, al riguardo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1550
del 19/01/2022, Rv. 663942 - 01).
Pertanto, il consulente tecnico non poteva supplire alla carenza probatoria della parte attrice procedendo d'ufficio all'acquisizione degli estratti conto mancanti una volta spirati i termini perentori di legge, poiché tali documenti costituiscono prova dei fatti principali dedotti in giudizio, la cui produzione è riservata all'iniziativa delle parti, né poteva ovviarsi con il consenso tacito o con la mera indicazione in perizia di parte, cui non è riconosciuto valore probatorio autonomo (Cass. SS.UU., n. 13902/2013; Cass. n.
27297/2020).
Va aggiunto che la banca convenuta, al momento della relativa costituzione in giudizio ha diligentemente prodotto copia del contratto di conto corrente n. 62217, nonché dei contratti di affidamento stipulato medio tempore, allo scopo di dimostrare la specifica pattuizione degli oneri contestati dagli opponenti.
Passando all'esame delle risultanze tecniche, l'ipotesi ricostruttiva del saldo creditorio più attendibile e persuasiva tra le soluzioni alternative prospettate dal Dott. Persona_1
nominato tecnico d'ufficio, risulta essere quella elaborata a pagina
31 dell'elaborato tecnico del 24 maggio 2024 denominata "terza elaborazione", a cui si è giunti previo confronto con le osservazioni sviluppate dai tecnici di parte.
Con riguardo alla doglianza concernente la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi la stessa è stata prospettata dagli opponenti come nullità
tout court per contrasto con la normativa imperativa in tema di divieto di anatocismo prevista dall'art. 1283 c.c.
pagina 14 di 25 Tuttavia, l'indagine tecnica affidata al dott. ha Persona_1
consentito di appurare, sulla scorta dell'esame del contratto di conto corrente oggetto di causa, che la clausola contestata, pur essendo stata pattuita, non reca l'indicazione né del tasso debitore extra fido, né del tasso creditore, né tantomeno del tasso annuo effettivo (TAE), la cui specificazione avrebbe consentito di individuare la modalità e la periodicità di capitalizzazione degli interessi extra fido. Il consulente ha, pertanto, nella terza elaborazione, considerato esclusivamente il tasso debitore entro fido.
Dal regolamento contrattuale allegato dagli opponenti emerge,
infatti, che solo riguardo al tasso debitore nei limiti dell'affidamento risultano indicati sia il tasso nominale pari al
6,125 %, sia il valore per effetto della capitalizzazione trimestrale pari al 6,267 % (tasso annuo effettivo).
Per il tasso debitore extra fido e il tasso creditore non è
invece indicato alcun tasso annuo effettivo (TAE), né altra specificazione che consenta di individuare la modalità e la periodicità di una eventuale capitalizzazione.
Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità –
ormai consolidato – ha affermato che: “La previsione, nel contratto
di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9
febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale
coincidente con quello effettivo non dà ragione della
capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è
richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la
condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei
casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve
pagina 15 di 25 essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua,
tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”
La medesima pronuncia ha altresì precisato che: “L'indicazione,
in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore
corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo
dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non
capitalizzato) rende priva di contenuto la clausola anatocistica
riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che
detti interessi siano soggetti a capitalizzazione – e non soddisfa,
per altro verso, quanto esige l'art. 6 della delibera. (…) La
previsione di un tasso effettivo corrispondente al nominale equivale
alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della
capitalizzazione.” (Cass., Sez. VI, n. 4321/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che solo la clausola relativa al tasso debitore entro fido risulta conforme ai requisiti formali prescritti dall'art. 6 della delibera
CICR 9 febbraio 2000, poiché indica espressamente il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Diversamente, per il tasso debitore extra fido e per il tasso creditore, la mancata indicazione del TAE comporta la nullità della predetta clausola, non essendo rispettate le condizioni di trasparenza e di forma richieste dalla disciplina di riferimento e dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Quanto, invece, all'illegittima pattuizione della commissione di massimo scoperto connessa al conto corrente si osserva come la clausola in esame, ricostruita sulla scorta della generica pattuizione inserita nelle condizioni generali di contratto e nel pagina 16 di 25 documento di sintesi, sia nulla per indeterminatezza dell'oggetto,
atteso che viene indicata la sola misura percentuale della commissione, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale debba essere calcolata (così Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 19825 del 20/06/2022).
Nella fattispecie, inoltre, le commissioni di disponibilità
fondi risultano regolarmente pattuite nel contratto di apertura di credito del 07/10/2009 e, pertanto, legittimamente applicate a decorrere da tale data;
viceversa, le penali di sconfinamento e le commissioni di istruttoria veloce, non risultando oggetto di valida pattuizione per iscritto, devono ritenersi nulle ed inefficaci, con conseguente eliminazione degli addebiti ad esse riferibili;
sono state, invece, mantenute le spese di tenuta conto,
in quanto espressamente convenute tra le parti, mentre sono state espunte le commissioni di gestione fidi applicate fino alla pattuizione del 16/03/2009, il canone mensile parimenti fino alla relativa pattuizione, nonché le spese per visure, non risultando le stesse oggetto di specifica e valida pattuizione contrattuale.
Inoltre, il CTU a pagina 20 e 21 dell'elaborato peritale ha verificato il mancato superamento del tasso soglia usuraio;
d'altronde, negli atti introduttivi del giudizio la censura concernente la pretesa usurarietà ed illegittimità degli interessi passivi è stata formulata in modo estremamente generico.
Ne consegue che la ricostruzione contabile più attendibile è
quella offerta dalla “terza elaborazione” della relazione del CTU, la quale ha consentito di accertare un credito in favore del correntista pari ad €7.838,39, alla data del 30.6.2014, dunque, verosimilmente,
alla stessa data di conclusione del finanziamento (cfr. Cass. civ.,
pagina 17 di 25 sez. III, n. 23448 del 26.10.2020); non potendosi, infatti, avallare ricostruzioni contabili alternative, che tengano conto di documenti prodotti tardivamente, alla luce di quanto chiarito, in tema di consulenza tecnica percipiente, da Cass. SU. 3086/2022 (si chiarisce,
al riguardo, che “volendo stringere il cerchio della riflessione,
viene innanzitutto da sé che, stante il vincolo discendente dal
principio della domanda, nonché, riflessamente, il limite sotteso
alle indagini commessegli dal giudice, il consulente non possa
estendere il raggio delle proprie investigazioni ai cd. "fatti
avventizi" ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, oppostamente,
ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato
oggetto dell'attività deduttiva delle parti”). Per vero, anche allorquando le Sezioni Unite esaminano il regime di specialità
dell'art. 198 c.p.c. con riguardo alla consulenza tecnica contabile,
precisano che lo stesso va ascritto “alla particolare natura delle
materie su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, le cui elevate
difficoltà tecniche, imputabili segnatamente alla necessità di
scrutinare sovente un'ingente mole di documenti che adottano un
linguaggio specialistico e non si prestano ad un'interpretazione di
senso comune, esigono la nomina di un esperto in grado di chiarirne
la portata rispetto a quanto è oggetto di lite e di offrire con ciò
dati conoscitivi ed elementi di prova rilevanti ai fini della
decisione. Questa complessità delle materie oggetto di giudizio non
riverbera solo i suoi effetti nel determinare la specialità delle
indagini che hanno luogo nell'esame contabile e che ne giustificano
l'autonomia concettuale, prima che normativa, rispetto ad una comune
consulenza disposta in via ordinaria;
di essa si possono avvertire i
riflessi anche con riferimento all'attività di allegazione delle
pagina 18 di 25 parti, posto che le difficoltà di sondare compiutamente tutti gli
aspetti di quanto è oggetto di lite, potrebbero risolversi
nell'impedire alle parti, anche quando siano assistite dal consiglio
di un esperto, una corretta valorizzazione dei temi decisionali ed,
insieme, dei temi specialità delle indagini che hanno luogo
nell'esame contabile e che ne giustificano l'autonomia concettuale,
prima che normativa, rispetto ad una comune consulenza disposta in
via ordinaria;
di essa si possono avvertire i riflessi anche con
riferimento all'attività di allegazione delle parti, posto che le
difficoltà di sondare compiutamente tutti gli aspetti di quanto è
oggetto di lite, potrebbero risolversi nell'impedire alle parti,
anche quando siano assistite dal consiglio di un esperto, una
corretta valorizzazione dei temi decisionali ed, insieme, dei temi
probatori postulati dal giudizio. Nel ragionare perciò sull'onere di
allegazione che compete alle parti nelle controversie aventi ad
oggetto siffatte materie non si può non tenere conto di ciò e non si
può perciò non assecondare, con riferimento ai profili istruttori
della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità
tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche
l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti
principali, le parti non siano state in grado di individuare e di
indicare tempestivamente”. Tale ragionamento non può affatto essere condiviso con riguardo alla possibilità di supplire per il tramite della CTU alla mancata allegazione degli estratti conto, quali documenti necessari per provare (pure prescindendosi dall'ausilio di un tecnico esterno) i fatti costitutivi dell'accertamento principale invocato dagli opponenti e dalla cui mancanza, oltretutto, discendono pagina 19 di 25 conseguenze sul regime probatorio ben consolidatesi nella copiosa giurisprudenza di legittimità in materia di contratti bancari.
La circostanza che, verosimilmente alla data di stipula del contratto di finanziamento, non sussistesse alcun debito in capo alla società titolare del rapporto di conto corrente, tuttavia, non comporta la nullità del contratto di finanziamento pur ove lo stesso si ritenga funzionalmente occasionato e collegato al primo.
Infatti, come osservato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, “il sintagma «mutuo solutorio» non definisca una figura
contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso
ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare
utilizzo del mutuo. Non si tratta di un mutuo di scopo. Nel mutuo di
scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie
per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass.
n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del
2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la
quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a
svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo,
sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma
contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Tutto ciò
non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma
non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne
caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si
colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come
detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma
certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la
disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente
pagina 20 di 25 consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili
successivi” (si veda Cass. S.U. n. 5841/2025).
Ne consegue che lo stesso ben può ritenersi validamente assunto e idoneo a spiegare i propri effetti, avendo peraltro la società
debitrice percepito interamente le somme e avendone disposte. Di
contro, eventuali saldi passivi non dovuti avrebbero ben potuto costituire oggetto di separate doglianze, come in parte avvenuto nella fattispecie.
Non avendo oltretutto gli opponenti contestato l'inadempimento al pagamento delle residue rate semestrali dovute in relazione al contratto di finanziamento del 6/6/2014, il relativo saldo debitorio ingiunto deve essere integralmente riconosciuto alla banca creditrice opposta, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio hanno consentito di accertare alla data del 30.6.2014 un saldo positivo attivo a favore del correntista, ma, al contempo, la mancata chiusura a quella data del medesimo rapporto di conto corrente.
Va aggiunto che la prospettazione degli opponenti è carente anche sul piano della relativa allegazione, avendo gli stessi genericamente affermato (in relazione al contratto di conto corrente esistente sin dal 2005) che “agli inizi del 2014 il conto presentava un saldo contabile negativo”, senza in alcun modo specificarne l'importo (che, specie considerandolo, dal canto loro, come presupposto determinante il consenso alla successiva operazione finanziaria, sarebbe stato quantomeno esigibile che fosse indicato).
Di conseguenza, tale accertamento se, da un lato, è risultato inidoneo a condurre all'accertamento di invalidità del successivo rapporto di finanziamento, dall'altro lato, non consente neppure di pagina 21 di 25 accogliere l'ulteriore domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo, trattandosi di saldo derivante da oneri illegittimamente applicati dalla banca al rapporto di conto corrente e non essendo stata adeguatamente allegata la circostanza della chiusura del conto.
Tanto in applicazione del principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione alla cui stregua “in tema di operazioni
bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare
l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in
costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto
versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente
al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste
illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua,
che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il
conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella
determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime,
senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo
a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti,
di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può
determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme
illegittimamente incamerate” (cfr. Cass. Sez. 1, 16/05/2024, n.
13586, Rv. 671460 - 01).
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti in solido tra loro ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Tuttavia, nella fattispecie, in considerazione del consolidarsi,
in pendenza del giudizio in esame, dell'orientamento interpretativo relativo alla validità del mutuo solutorio, nonché tenuto conto del concreto accertamento in favore della società correntista (e, dunque,
pagina 22 di 25 dei debitori garanti) di un saldo attivo in epoca prossima alla stipula del finanziamento per l'importo di circa €100.000,00, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Vanno, invece, interamente poste a carico della CP_2
, le spese di lite, tenuto conto delle fasi in cui la società
[...]
cessionaria ha spiegato la propria attività difensiva.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014, applicabile alle prestazioni professionali esauritesi all'indomani del 23/10/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo alla pretesa creditoria attorea come accertata all'esito del presente giudizio (dunque, con riguardo al valore effettivo della controversia) ed, in particolare, allo scaglione compreso tra
€52.000,01 e €260.000,00, ridotti in misura del 50% quanto alla fase istruttoria attesa la natura prevalentemente documentale e tecnica della lite, nonché in misura del 50% di quella decisoria, attesa l'adozione del metodo decisorio semplificato di cui all'art. 281
sexies c.p.c.: Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00
Parte_4
[...] Studio 2.552,00 // 2.552,00 Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 -50% 2.835,00 Decisoria 4.253,00 -50% 2.126,00 TOTALE 9.141,00
-1/2 per compensazione 4.570,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con pagina 23 di 25 atto di citazione notificato in data 20/04/2018 da
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti della Parte_5 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e della in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 907/2018 emesso dal Tribunale di
Bari in data 6/03/2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti;
c) RIGETTA la domanda di Controparte_2
d) NA gli opponenti in solido tra loro alla rifusione in favore di della metà delle spese Controparte_1
dovute, liquidandole nel complessivo importo di €4.570,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate per la restante parte;
e) NA la alla rifusione, in favore degli Controparte_2
opponenti, delle spese del presente giudizio, liquidandole,
limitatamente alla sola fase decisoria, nel complessivo importo di
€2.126,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
f) Pone definitivamente a carico degli opponenti di metà delle spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con decreto del 7.10.2019; spese di CTU compensate tra le parti per la restante metà.
Si comunichi.
Bari, 8/12/2025
pagina 24 di 25 Il Giudice
AL D'RI
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice AL D'RI,
all'udienza del 5/11/2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6300/2018 r.g. proposta da
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., e Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Pozzi, domiciliatario, in virtù di mandato a margine all'atto di citazione
- opponenti -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale
Cantore, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-opposta-
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Fedele, in virtù di procura pagina 1 di 25 in calce alla memoria di costituzione depositata in data 21 novembre
2024;
-interventrice-
Oggetto: opposizione ex art. 645, co. I, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 907/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data 6/03/2018
– contratti di finanziamento.
Conclusioni come formalizzate nel verbale di udienza del 5/11/2025,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ex art. 645, co. I, c.p.c.,
notificato in data 20/4/2018, la Parte_1
nonché e in
[...] Parte_2 Parte_3
qualità di fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 907/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data 6/03/2018
e notificatogli in data 14/03/2018, con il quale, ad istanza della
è stato loro ingiunto il pagamento Controparte_1
del complessivo importo di €51.676,52, oltre agli interessi come da domanda e alle spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio derivante dal contratto di finanziamento n. 004701052452
stipulato originariamente con il 06/06/2014, fusa Controparte_3
per incorporazione in Controparte_4
pagina 2 di 25 A fondamento dell'iniziativa giudiziaria, gli attori hanno eccepito in primo luogo, la nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. in quanto stipulato per estinguere un saldo debitorio derivante dal precedente rapporto di conto corrente in essere tra le parti contraddistinto dal n. 62217
del 26/1/2004 e risultante dall'applicazione di clausole nulle o comunque illegittime, tanto in virtù del collegamento negoziale sussistente tra i due negozi.
In particolare, in relazione al predetto rapporto di conto corrente hanno eccepito i seguenti profili:
- illegittimità degli addebiti per spese, commissioni,
interessi, cms ed oneri rivenienti dall'effetto anatocistico non dovuto insito nella capitalizzazione trimestrale degli interessi per difetto di forma scritta del contratto di apertura di apertura di credito regolata in conto corrente, in violazione dell'art. 117
T.U.B.;
- illegittimità dell'addebito di interessi passivi ultra-legali,
in assenza della necessaria forma scritta prevista ad substantiam;
- illegittimità degli oneri applicati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c. da parte della convenzione negoziale oggetto di causa,
anteriore alla scadenza degli interessi passivi addebitati trimestralmente;
- usurarietà del teg applicato al rapporto controverso in quanto superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze temporalmente applicabile.
pagina 3 di 25 Hanno, dunque, per l'accertamento dei suindicati motivi di nullità delle clausole pattizie del contratto di apertura di credito regolata in conto corrente e del connesso rapporto di finanziamento,
con il conseguente accoglimento dell'opposizione e la revoca del titolo monitorio opposto.
In aggiunta, gli attori hanno domandato, in primo luogo,
l'accertamento dell'esatto rapporto di dare e avere tra le parti e,
in caso di accertamento di un saldo attivo in favore della società
opponente, la condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, con vittoria di spese di lite.
I.2.- Con comparsa di risposta depositata in data 06.9.2018, si
è costituita in giudizio la (d'ora Controparte_1
innanzi “ ), contestando la fondatezza dell'avversa Controparte_4
opposizione ed insistendo per il relativo rigetto, con la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta.
In particolare, ha, per un verso, evidenziato la specifica pattuizione delle clausole negoziali da cui deriverebbero gli oneri applicati dalla banca nell'esecuzione del rapporto obbligatorio, come evincibile dall'esame del “contratto di prestito finanziario” e del correlato “documento di sintesi”, in atti, per altro verso,
l'autonomia funzionale del rapporto di finanziamento rispetto al contratto di apertura di credito regolata in conto corrente e,
dunque, l'insussistenza di un collegamento eziologico necessario;
ribadendo, peraltro, la legittimità del finanziamento anche ove contratto per ripianare delle pregresse passività.
Inoltre, ha rilevato la carenza probatoria degli avversi assunti in ordine agli oneri illegittimamente addebitati agli opponenti in pagina 4 di 25 relazione al rapporto di conto corrente, atteso che questi ultimi avrebbero dovuto produrre in giudizio i relativi documenti contrattuali, oltre che specificare il dies a quo e il dies ad quem
in cui sarebbero avvenute le presunte illegittimità, oltre che le poste di debito a cui sarebbero riferite le asserite violazioni di legge.
I.3.- Con comparsa di intervento depositata in data 19.03.2019,
si è costituita in giudizio la la quale ha assunto Controparte_2
di avere acquisito la titolarità del credito da saldo del rapporto di finanziato vantato nei riguardi della Parte_1
nonché di e di
[...] Parte_2 Parte_3
in forza di un contratto di cessione di crediti, concluso il 10
dicembre 2021, intercorso con nella quale Controparte_5
si è fusa per incorporazione in data Controparte_1
26/3/2026; chiedendo l'estromissione dell'opposta dal giudizio e insistendo per la conferma della pretesa creditoria riconosciuta in sede monitoria.
I.4.- Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento di indagine tecnico –
contabile (cfr. elaborato a firma della dott. Persona_1
depositato in data 24/5/2024), la causa è pervenuta, da ultimo,
all'udienza del 5/11/2025 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
II. – L'opposizione formulata dalle parti attrici è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei termini seguenti.
pagina 5 di 25 In via preliminare, è doveroso esaminare l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito sollevata dagli attori in capo alla cessionaria, intervenuta nel presente giudizio, ossia la CP_6
, ritenendo inidonea la prova costituita dalla mera allegazione
[...]
dell'avviso di pubblicazione della cessione dei crediti in blocco avvenuta sulla GU n. 148 del 14/12/2021.
Al riguardo, si mette in rilievo come, avuto riguardo al disposto dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.),
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che
“in caso di cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione
dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel
registro delle imprese producono gli effetti di cui all'art. 1264
c.c., rendendo la cessione opponibile erga omnes, ma non esonerando
la società cessionaria dall'onere di dimostrare l'inclusione del
singolo credito oggetto di causa nel perimetro della cessione stessa”
(cfr. Cass. n. 25547 del 17 settembre 2025).
Nel caso di specie, la ha affermato di essere Controparte_6
succeduta a titolo particolare a in virtù di Controparte_5
un'operazione di cessione pro-soluto di crediti “a sofferenza” –
sorti nel periodo compreso tra il 1950 e il 2021 – ai sensi della legge n. 130/1999, producendo a sostegno della propria titolarità
attiva esclusivamente l'avviso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 148 del 14
dicembre 2021. Tale avviso, tuttavia, pur attestando l'avvenuta cessione di “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_5
ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti
pagina 6 di 25 di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1
gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati
classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”,
rinvierebbe per la loro specifica individuazione a una lista nominativa disponibile sui siti internet della cedente e della cessionaria, senza contenere alcun riferimento che consenta di collegare in modo certo il credito vantato nei confronti della
[...]
al blocco dei crediti Parte_1
ceduti. Infatti, se da un lato, la cessionaria non si è adoprata per produrre in giudizio copia della lista dei crediti ceduti, da cui desumere l'inclusione del codice identificativo del rapporto a sofferenza facente capo all'odierna opponente, dall'altro, il rinvio mobile al sito internet non consente di individuare agevolmente il singolo debito ceduto con caratteri di certezza, immodificabilità e oggettività.
Ne consegue che la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale non costituisce di per sé prova della titolarità attiva in capo all'istituto di credito opposto, non essendo possibile desumere dal suo contenuto l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, né risultando prodotta in giudizio la lista dei crediti o altra documentazione equivalente.
Pertanto, deve ritenersi fondata l'eccezione formulata dagli opponenti, con conseguente rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla cessionaria.
Con specifico riguardo, invece, al rapporto obbligatorio instaurato tra le parti originarie del giudizio, deve procedersi pagina 7 di 25 dall'esame della principale doglianza attorea relativa alla asserita nullità del contratto di finanziamento per la sua natura solutoria di un saldo debitorio derivante dal collegato contratto di apertura di credito regolata sul conto corrente n. 62218, invero da ritenersi insussistente perché generato dall'applicazione di oneri non pattuiti e non dovuti.
Occorre, a tal proposito, richiamare, in diritto, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui
“il collegamento tra negozi, tutti già dedotti in giudizio, può
essere individuato dal giudice di merito anche d'ufficio, rientrando
nel suo potere di verifica e valutazione dei fatti costitutivi della
pretesa attorea in base all'interpretazione degli atti negoziali
sottoposti alla sua attenzione. Ne consegue che l'esistenza del
collegamento negoziale non è oggetto di eccezione in senso stretto,
ma di mera difesa, deducibile dalla parte convenuta anche con l'atto
di appello”. (Cass. 10 settembre 2015, n. 17899)
Sul tema, giova affermare che il collegamento negoziale costituisce un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario, realizzato mediante una pluralità
coordinata di contratti, ciascuno dei quali – pur dotato di causa autonoma – è concepito in funzione dell'altro, sicchè le vicende che investono l'uno si ripercuotono sull'altro secondo il principio simul
stabunt, simul cadent e l'invalidità dell'uno determina, per riflesso, altresì, l'invalidità del contratto al primo collegato.
(Cass. 4 marzo 2010, n. 5195; Cass. 26 marzo 2010, n. 7305; Cass. 10
luglio 2008, n. 18884; Cass. 5 giugno 2007, n. 13164; Cass. 20 aprile
2007, n. 9447).
pagina 8 di 25 Affinché possa dirsi integrato tale collegamento, occorre la ricorrenza tanto di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi (nel senso della loro destinazione alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di un assetto economico globale ed unitario), quanto di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass.
17 maggio 2010, n. 11974; Cass. 8 ottobre 2008, n. 24792; Cass. 16
marzo 2006, n. 5851; Cass. 17 dicembre 2004, n. 23470).
Orbene, nel caso di specie, il contratto di finanziamento presenta elementi testuali che consentono di ricostruire la concreta funzione economica dell'operazione.
In particolare, dalla lettura del contratto si evince che l'erogazione è avvenuta mediante regolamento contabile sul conto corrente n. 62217 intestato al mutuatario, con accredito della somma su detto conto e rimborso delle rate mediante addebito automatico sul medesimo.
È evidente, alla luce dei principi richiamati, l'esistenza del requisito oggettivo richiesto, id est il nesso teleologico tra i contratti posti in essere, nonché – quanto al requisito soggettivo –
la subordinazione del contratto di mutuo al perseguimento del fine ulteriore (ed esclusivo) costituito dal ripianamento delle pregresse esposizioni debitorie. Tale finalità emerge in modo implicito ma inequivoco dal contenuto negoziale, il quale evidenzia che il finanziamento non ha comportato un'effettiva erogazione di nuova pagina 9 di 25 liquidità, ma una mera operazione contabile interna destinata a estinguere o ridurre il saldo passivo del conto corrente.
D'altronde il collegamento negoziale tra i due rapporti emerge con tutta evidenza anche dalla scansione temporale dei negozi, atteso che l'erogazione del mutuo risulta avvenuta integralmente e direttamente sul conto corrente in esame in data 16/6/2014 posto che il contratto di finanziamento è stato stipulato pochi giorni prima
(il 6/6/2014)).
Difatti, l'animus colligandi non necessita di formule solenni o sacramentali, essendo necessario, ma anche sufficiente, che dalla volontà globalmente obiettivata nel contenuto dei negozi emerga un intento pratico delle parti, desumibile dal regolamento contrattuale complessivamente interpretato (art. 1363 c.c.) e dagli interessi ivi espressi, nel senso di volere non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per il raggiungimento di un fine ulteriore che supera i singoli effetti tipici (Cass. civ., 24 marzo 2014, n. 6879; Cass. civ., 16 febbraio
2010, n. 3589; Cass. civ., 8 luglio 2004, n. 12567).
Accertato il predetto collegamento negoziale, tuttavia, non può
farsene discendere, come prospettato dagli opponenti (debitrice principale e avallanti) l'illegittimità dell'intera operazione economica esclusivamente per effetto della destinazione funzionale del contratto di finanziamento al ripianamento del saldo debitorio del contratto di apertura di credito regolato in conto corrente.
È, infatti, come di recente, la Suprema Corte di Cassazione,
risolvendo i dubbi interpretativi sorti in relazione alla validità
del cd. mutuo solutorio, abbia chiarito come sia “valido e, in
presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce
pagina 10 di 25 titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si
perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a
carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché
non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica
del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e
non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente
destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti
della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti
dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie
contrattuale” (cfr. Cass. Sez. U., 05/03/2025, n. 5841, Rv. 674008 -
01).
Tuttavia, la validità dell'operazione finanziaria avente come finalità quella di ripianare delle passività pregresse non impedisce di compiere un accertamento teso alla reale misura ed entità di detta esposizione debitoria presupposto della nuova erogazione di credito,
essendo contestata la debenza di taluni oneri applicati in relazione all'originario contratto di apertura di credito in conto corrente così come analiticamente esposto dagli opponenti.
Gli opponenti contestano, infatti, che siano dovuti gli interessi ultralegali applicati, al pari degli oneri addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dovendosi, dunque, rideterminare il rapporto di dare e avere facendo applicazione solo dei tassi sostitutivi Bot ex art. 117 TUB, tanto in ragione della mancanza di una pattuizione contrattuale espressa debitamente sottoscritta e censurando, in particolare, l'addebito di interessi anatocistici e della commissione di massimo sui saldi passivi nell'ipotesi di sconfinamento dal fido.
pagina 11 di 25 Orbene, nell'elaborato tecnico depositato in data 24.05.2024, il
Dott. con dovizia di approfondimento, linearità e Persona_1
coerenza espositiva, ha prospettato più soluzioni alternative, avendo egli ritenuto necessario, per sopperire alla lacunosità della documentazione bancaria inizialmente prodotta, richiederne l'integrazione.
Tuttavia, la banca convenuta si è tempestivamente opposta alla produzione tardiva di tali documenti, eccependo la violazione dei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Ciò posto, deve anzitutto rammentarsi il più recente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tema di poteri tecnici del CTU: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il
consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini
commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può
acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle
parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni
istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al
fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non
siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della
domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo,
quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a
provare fatti principali rilevabili d'ufficio (In applicazione del
suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che
aveva ritenuto illegittimamente acquisito un referto medico, benché
il c.t.u. fosse stato autorizzato all'acquisizione, presso strutture
pubbliche e private, della documentazione riguardante il danneggiato,
e nonostante tale referto fosse stato ritenuto dal giudice di primo
grado indispensabile ai fini dell'integrale quantificazione del danno
pagina 12 di 25 biologico, a mezzo di un supplemento peritale)” (cfr. Cass. Sez. 3,
09/11/2022, n. 32935, Rv. 666142 - 01).
Orbene, nella fattispecie, l'integrazione richiesta dal CTU
aveva ad oggetto proprio i documenti probatori fondamentali del rapporto controverso, ossia gli estratti conto da cui trarre la prova dei versamenti e delle competenze applicate.
D'altronde l'ordinario criterio distributivo dell'onere probatorio impone, anzitutto, alla parte attrice di dimostrare gli elementi costitutivi della domanda, primo fra questi il contratto e le relative clausole denunciate di nullità (Cass. Ordinanza n. 33009
del 13/12/2019).
Per vero, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che "in materia di contratti bancari che prevedano il
pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova
dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale,
compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione
dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la
produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal
fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure
sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato
esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi
sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure
indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le
presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal
comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116,
comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere
allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito
pagina 13 di 25 dell'attore" (si veda, al riguardo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1550
del 19/01/2022, Rv. 663942 - 01).
Pertanto, il consulente tecnico non poteva supplire alla carenza probatoria della parte attrice procedendo d'ufficio all'acquisizione degli estratti conto mancanti una volta spirati i termini perentori di legge, poiché tali documenti costituiscono prova dei fatti principali dedotti in giudizio, la cui produzione è riservata all'iniziativa delle parti, né poteva ovviarsi con il consenso tacito o con la mera indicazione in perizia di parte, cui non è riconosciuto valore probatorio autonomo (Cass. SS.UU., n. 13902/2013; Cass. n.
27297/2020).
Va aggiunto che la banca convenuta, al momento della relativa costituzione in giudizio ha diligentemente prodotto copia del contratto di conto corrente n. 62217, nonché dei contratti di affidamento stipulato medio tempore, allo scopo di dimostrare la specifica pattuizione degli oneri contestati dagli opponenti.
Passando all'esame delle risultanze tecniche, l'ipotesi ricostruttiva del saldo creditorio più attendibile e persuasiva tra le soluzioni alternative prospettate dal Dott. Persona_1
nominato tecnico d'ufficio, risulta essere quella elaborata a pagina
31 dell'elaborato tecnico del 24 maggio 2024 denominata "terza elaborazione", a cui si è giunti previo confronto con le osservazioni sviluppate dai tecnici di parte.
Con riguardo alla doglianza concernente la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi la stessa è stata prospettata dagli opponenti come nullità
tout court per contrasto con la normativa imperativa in tema di divieto di anatocismo prevista dall'art. 1283 c.c.
pagina 14 di 25 Tuttavia, l'indagine tecnica affidata al dott. ha Persona_1
consentito di appurare, sulla scorta dell'esame del contratto di conto corrente oggetto di causa, che la clausola contestata, pur essendo stata pattuita, non reca l'indicazione né del tasso debitore extra fido, né del tasso creditore, né tantomeno del tasso annuo effettivo (TAE), la cui specificazione avrebbe consentito di individuare la modalità e la periodicità di capitalizzazione degli interessi extra fido. Il consulente ha, pertanto, nella terza elaborazione, considerato esclusivamente il tasso debitore entro fido.
Dal regolamento contrattuale allegato dagli opponenti emerge,
infatti, che solo riguardo al tasso debitore nei limiti dell'affidamento risultano indicati sia il tasso nominale pari al
6,125 %, sia il valore per effetto della capitalizzazione trimestrale pari al 6,267 % (tasso annuo effettivo).
Per il tasso debitore extra fido e il tasso creditore non è
invece indicato alcun tasso annuo effettivo (TAE), né altra specificazione che consenta di individuare la modalità e la periodicità di una eventuale capitalizzazione.
Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità –
ormai consolidato – ha affermato che: “La previsione, nel contratto
di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9
febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale
coincidente con quello effettivo non dà ragione della
capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è
richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la
condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei
casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve
pagina 15 di 25 essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua,
tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”
La medesima pronuncia ha altresì precisato che: “L'indicazione,
in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore
corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo
dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non
capitalizzato) rende priva di contenuto la clausola anatocistica
riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che
detti interessi siano soggetti a capitalizzazione – e non soddisfa,
per altro verso, quanto esige l'art. 6 della delibera. (…) La
previsione di un tasso effettivo corrispondente al nominale equivale
alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della
capitalizzazione.” (Cass., Sez. VI, n. 4321/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che solo la clausola relativa al tasso debitore entro fido risulta conforme ai requisiti formali prescritti dall'art. 6 della delibera
CICR 9 febbraio 2000, poiché indica espressamente il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Diversamente, per il tasso debitore extra fido e per il tasso creditore, la mancata indicazione del TAE comporta la nullità della predetta clausola, non essendo rispettate le condizioni di trasparenza e di forma richieste dalla disciplina di riferimento e dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Quanto, invece, all'illegittima pattuizione della commissione di massimo scoperto connessa al conto corrente si osserva come la clausola in esame, ricostruita sulla scorta della generica pattuizione inserita nelle condizioni generali di contratto e nel pagina 16 di 25 documento di sintesi, sia nulla per indeterminatezza dell'oggetto,
atteso che viene indicata la sola misura percentuale della commissione, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale debba essere calcolata (così Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 19825 del 20/06/2022).
Nella fattispecie, inoltre, le commissioni di disponibilità
fondi risultano regolarmente pattuite nel contratto di apertura di credito del 07/10/2009 e, pertanto, legittimamente applicate a decorrere da tale data;
viceversa, le penali di sconfinamento e le commissioni di istruttoria veloce, non risultando oggetto di valida pattuizione per iscritto, devono ritenersi nulle ed inefficaci, con conseguente eliminazione degli addebiti ad esse riferibili;
sono state, invece, mantenute le spese di tenuta conto,
in quanto espressamente convenute tra le parti, mentre sono state espunte le commissioni di gestione fidi applicate fino alla pattuizione del 16/03/2009, il canone mensile parimenti fino alla relativa pattuizione, nonché le spese per visure, non risultando le stesse oggetto di specifica e valida pattuizione contrattuale.
Inoltre, il CTU a pagina 20 e 21 dell'elaborato peritale ha verificato il mancato superamento del tasso soglia usuraio;
d'altronde, negli atti introduttivi del giudizio la censura concernente la pretesa usurarietà ed illegittimità degli interessi passivi è stata formulata in modo estremamente generico.
Ne consegue che la ricostruzione contabile più attendibile è
quella offerta dalla “terza elaborazione” della relazione del CTU, la quale ha consentito di accertare un credito in favore del correntista pari ad €7.838,39, alla data del 30.6.2014, dunque, verosimilmente,
alla stessa data di conclusione del finanziamento (cfr. Cass. civ.,
pagina 17 di 25 sez. III, n. 23448 del 26.10.2020); non potendosi, infatti, avallare ricostruzioni contabili alternative, che tengano conto di documenti prodotti tardivamente, alla luce di quanto chiarito, in tema di consulenza tecnica percipiente, da Cass. SU. 3086/2022 (si chiarisce,
al riguardo, che “volendo stringere il cerchio della riflessione,
viene innanzitutto da sé che, stante il vincolo discendente dal
principio della domanda, nonché, riflessamente, il limite sotteso
alle indagini commessegli dal giudice, il consulente non possa
estendere il raggio delle proprie investigazioni ai cd. "fatti
avventizi" ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, oppostamente,
ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato
oggetto dell'attività deduttiva delle parti”). Per vero, anche allorquando le Sezioni Unite esaminano il regime di specialità
dell'art. 198 c.p.c. con riguardo alla consulenza tecnica contabile,
precisano che lo stesso va ascritto “alla particolare natura delle
materie su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, le cui elevate
difficoltà tecniche, imputabili segnatamente alla necessità di
scrutinare sovente un'ingente mole di documenti che adottano un
linguaggio specialistico e non si prestano ad un'interpretazione di
senso comune, esigono la nomina di un esperto in grado di chiarirne
la portata rispetto a quanto è oggetto di lite e di offrire con ciò
dati conoscitivi ed elementi di prova rilevanti ai fini della
decisione. Questa complessità delle materie oggetto di giudizio non
riverbera solo i suoi effetti nel determinare la specialità delle
indagini che hanno luogo nell'esame contabile e che ne giustificano
l'autonomia concettuale, prima che normativa, rispetto ad una comune
consulenza disposta in via ordinaria;
di essa si possono avvertire i
riflessi anche con riferimento all'attività di allegazione delle
pagina 18 di 25 parti, posto che le difficoltà di sondare compiutamente tutti gli
aspetti di quanto è oggetto di lite, potrebbero risolversi
nell'impedire alle parti, anche quando siano assistite dal consiglio
di un esperto, una corretta valorizzazione dei temi decisionali ed,
insieme, dei temi specialità delle indagini che hanno luogo
nell'esame contabile e che ne giustificano l'autonomia concettuale,
prima che normativa, rispetto ad una comune consulenza disposta in
via ordinaria;
di essa si possono avvertire i riflessi anche con
riferimento all'attività di allegazione delle parti, posto che le
difficoltà di sondare compiutamente tutti gli aspetti di quanto è
oggetto di lite, potrebbero risolversi nell'impedire alle parti,
anche quando siano assistite dal consiglio di un esperto, una
corretta valorizzazione dei temi decisionali ed, insieme, dei temi
probatori postulati dal giudizio. Nel ragionare perciò sull'onere di
allegazione che compete alle parti nelle controversie aventi ad
oggetto siffatte materie non si può non tenere conto di ciò e non si
può perciò non assecondare, con riferimento ai profili istruttori
della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità
tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche
l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti
principali, le parti non siano state in grado di individuare e di
indicare tempestivamente”. Tale ragionamento non può affatto essere condiviso con riguardo alla possibilità di supplire per il tramite della CTU alla mancata allegazione degli estratti conto, quali documenti necessari per provare (pure prescindendosi dall'ausilio di un tecnico esterno) i fatti costitutivi dell'accertamento principale invocato dagli opponenti e dalla cui mancanza, oltretutto, discendono pagina 19 di 25 conseguenze sul regime probatorio ben consolidatesi nella copiosa giurisprudenza di legittimità in materia di contratti bancari.
La circostanza che, verosimilmente alla data di stipula del contratto di finanziamento, non sussistesse alcun debito in capo alla società titolare del rapporto di conto corrente, tuttavia, non comporta la nullità del contratto di finanziamento pur ove lo stesso si ritenga funzionalmente occasionato e collegato al primo.
Infatti, come osservato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, “il sintagma «mutuo solutorio» non definisca una figura
contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso
ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare
utilizzo del mutuo. Non si tratta di un mutuo di scopo. Nel mutuo di
scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie
per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass.
n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del
2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la
quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a
svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo,
sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma
contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Tutto ciò
non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma
non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne
caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si
colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come
detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma
certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la
disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente
pagina 20 di 25 consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili
successivi” (si veda Cass. S.U. n. 5841/2025).
Ne consegue che lo stesso ben può ritenersi validamente assunto e idoneo a spiegare i propri effetti, avendo peraltro la società
debitrice percepito interamente le somme e avendone disposte. Di
contro, eventuali saldi passivi non dovuti avrebbero ben potuto costituire oggetto di separate doglianze, come in parte avvenuto nella fattispecie.
Non avendo oltretutto gli opponenti contestato l'inadempimento al pagamento delle residue rate semestrali dovute in relazione al contratto di finanziamento del 6/6/2014, il relativo saldo debitorio ingiunto deve essere integralmente riconosciuto alla banca creditrice opposta, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio hanno consentito di accertare alla data del 30.6.2014 un saldo positivo attivo a favore del correntista, ma, al contempo, la mancata chiusura a quella data del medesimo rapporto di conto corrente.
Va aggiunto che la prospettazione degli opponenti è carente anche sul piano della relativa allegazione, avendo gli stessi genericamente affermato (in relazione al contratto di conto corrente esistente sin dal 2005) che “agli inizi del 2014 il conto presentava un saldo contabile negativo”, senza in alcun modo specificarne l'importo (che, specie considerandolo, dal canto loro, come presupposto determinante il consenso alla successiva operazione finanziaria, sarebbe stato quantomeno esigibile che fosse indicato).
Di conseguenza, tale accertamento se, da un lato, è risultato inidoneo a condurre all'accertamento di invalidità del successivo rapporto di finanziamento, dall'altro lato, non consente neppure di pagina 21 di 25 accogliere l'ulteriore domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo, trattandosi di saldo derivante da oneri illegittimamente applicati dalla banca al rapporto di conto corrente e non essendo stata adeguatamente allegata la circostanza della chiusura del conto.
Tanto in applicazione del principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione alla cui stregua “in tema di operazioni
bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare
l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in
costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto
versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente
al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste
illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua,
che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il
conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella
determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime,
senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo
a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti,
di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può
determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme
illegittimamente incamerate” (cfr. Cass. Sez. 1, 16/05/2024, n.
13586, Rv. 671460 - 01).
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti in solido tra loro ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Tuttavia, nella fattispecie, in considerazione del consolidarsi,
in pendenza del giudizio in esame, dell'orientamento interpretativo relativo alla validità del mutuo solutorio, nonché tenuto conto del concreto accertamento in favore della società correntista (e, dunque,
pagina 22 di 25 dei debitori garanti) di un saldo attivo in epoca prossima alla stipula del finanziamento per l'importo di circa €100.000,00, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Vanno, invece, interamente poste a carico della CP_2
, le spese di lite, tenuto conto delle fasi in cui la società
[...]
cessionaria ha spiegato la propria attività difensiva.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014, applicabile alle prestazioni professionali esauritesi all'indomani del 23/10/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo alla pretesa creditoria attorea come accertata all'esito del presente giudizio (dunque, con riguardo al valore effettivo della controversia) ed, in particolare, allo scaglione compreso tra
€52.000,01 e €260.000,00, ridotti in misura del 50% quanto alla fase istruttoria attesa la natura prevalentemente documentale e tecnica della lite, nonché in misura del 50% di quella decisoria, attesa l'adozione del metodo decisorio semplificato di cui all'art. 281
sexies c.p.c.: Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00
Parte_4
[...] Studio 2.552,00 // 2.552,00 Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 -50% 2.835,00 Decisoria 4.253,00 -50% 2.126,00 TOTALE 9.141,00
-1/2 per compensazione 4.570,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con pagina 23 di 25 atto di citazione notificato in data 20/04/2018 da
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti della Parte_5 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e della in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 907/2018 emesso dal Tribunale di
Bari in data 6/03/2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti;
c) RIGETTA la domanda di Controparte_2
d) NA gli opponenti in solido tra loro alla rifusione in favore di della metà delle spese Controparte_1
dovute, liquidandole nel complessivo importo di €4.570,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate per la restante parte;
e) NA la alla rifusione, in favore degli Controparte_2
opponenti, delle spese del presente giudizio, liquidandole,
limitatamente alla sola fase decisoria, nel complessivo importo di
€2.126,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
f) Pone definitivamente a carico degli opponenti di metà delle spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con decreto del 7.10.2019; spese di CTU compensate tra le parti per la restante metà.
Si comunichi.
Bari, 8/12/2025
pagina 24 di 25 Il Giudice
AL D'RI
pagina 25 di 25