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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/11/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1102/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1102/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPLONE ENRICO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAMPLONE ENRICO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VACCARO MARINA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Verrotti Esp. 2 Int. 105 65015 Montesilvano presso il difensore avv. VACCARO MARINA
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO MARINA, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Montesilvano (PE), Via Verrotti, n. 52 (CAP: 65015) presso il difensore avv. VACCARO MARINA INTERVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 25/02/2023, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Pescara la deducendo di avere sottoscritto il 9/8/2022 un contratto di Controparte_1 appalto con la predetta società per un importo di € 235.180,00, e lamentando che i lavori oggetto del contratto, che avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31/12/2022, nonostante i corposi acconti già versati non erano stati completati;
chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A - accertare e dichiarare i fatti e le circostanze, le opere non completate ed i vizi delle stesse, come
pagina 1 di 6 dedotti e precisati in premessa, e per l'effetto, il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatrice e, quindi, la giusta causa di recesso ex art. 16 del contratto di appalto del 9/8/2022 e che, per le ragioni spiegate, nessuna somma allo stato è dovuta dalla committente all'appaltatrice; B – condannare a interrompere i lavori e smobilitare personale ed CP_1 attrezzature e rilasciare libero e pulito il cantiere interessante il fabbricato di Via Roma n. 46 a Moscufo, di proprietà della committente entro il 9/3/2023; C – in difetto di quanto sopra stabilito al punto B), ex art. 614bis Codice di procedura civile, condannare a pagare l'importo di CP_1 euro 100,00 ovvero la somma di denaro, minore e/o maggiore, all'uopo ritenuta congrua e di Giustizia, dovuta dall'obbligata per ogni giorno di mancata liberazione e/o rilascio del cantiere dal 9/3/2023 e sino all'effettivo adempimento. D - Con vittoria di spese e competenze di causa”.
2) Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in Controparte_1 diritto, della domanda attorea, deducendo l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte della società convenuta e affermando che l'impossibilità di portare a termine gli ultimi interventi era dipesa dalla deliberata volontà di parte attrice di escludere la società appaltante e le subappaltatrici dal cantiere, onde non dover corrispondere il corrispettivo dovuto per il contratto di appalto. Chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Dire e dichiarare che al Febbraio 2013 non sussisteva in favore della Sig. alcuna giusta causa di recesso dal contratto di appalto Parte_1 ripassato con la società - Dire e dichiarare, per l'effetto, che la società convenuta ha Controparte_1 diritto a pretendere dalla Sig. le somme alla stessa spettanti in applicazione degli artt. Parte_1 1373 e 1671 del c.c. salvo l'ulteriore risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento illegittimo di parte attrice. - Con condanna della parte attrice alla refusione delle spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
3) Nelle more del giudizio si costituiva, con intervento volontario ad adiuvandum, la società
[...]
subappaltatrice nel cantiere per cui è causa, che, in forza di accordo sottoscritto con la CP_2 società era divenuta cessionaria pro solvendo del credito da quest'ultima vantato nei Controparte_1 confronti di in forza della fattura n. 82, dell'8/11/2022, per la complessiva somma di € Parte_1 78.175,31, relativa all'asseverazione del secondo SAL del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 28/06/2022, nonché della legittimazione attiva e passiva ad agire in giudizio per la soddisfazione dello stesso.
4) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con concessione dei termini ivi previsti.
5) La parte attrice ha sostenuto che, per fatto, colpa e responsabilità di le opere di cui al CP_1 contratto di appalto stipulato tra le atti (prodotto in atti sub all. 1 atto di citazione) non sono state completate, nonché che, per una parte significativa, non sono state state realizzate a regola d'arte e, complessivamente, non è stato rispettato il termine essenziale di fine lavori, fissato contrattualmente al 31/12/2022, con l'effetto che sussisterebbe il grave inadempimento di non scarsa importanza dell'appaltatrice e, di conseguenza, anche la giusta causa di recesso di cui all'art. 16 del contratto di appalto, come da comunicazione del 7/2/2023 (all. 3 all'atto di citazione).
Ebbene, dall'istruttoria espletata e, segnatamente, dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in sede di Accertamento Tecnico Preventivo instaurato con ricorso della , depositato il 10-3-2023, CP_1 emerge che i lavori oggetto del contratto di appalto non siano stati effettivamente completati. Il Consulente, a seguito dei necessari rilievi e accertamenti eseguiti sui luoghi di causa, ha riscontrato, con analisi puntuale, tale da meritare integrale recepimento, innanzitutto la mancanza di una serie di documenti (indicati specificamente a pag. 6 della relazione peritale); in secondo luogo ha verificato che per la quantificazione dei lavori erano stati redatti 3 computi metrici, di cui uno generale datato 26/05/2022, un secondo datato 27/07/2022, afferente i lavori Sismabonus, ed un terzo con data pagina 2 di 6 29/07/2022, riguardante opere per l'efficientamento energetico, tutti redatti dal Direttore dei Lavori, arch. , rilevando che detti computi costituivano gli unici documenti allegati al contratto, non Per_1 rinvenendosi il cronoprogramma dei lavori e una relazione tecnica di progetto da cui si potessero evincere le caratteristiche delle opere da realizzare, i materiali da utilizzare e le relative lavorazioni da eseguire. Il CTU ha pure rilevato che il contratto era stato stipulato a corpo ma l'importo dei lavori era stato dedotto da computi con lavori a misura, nonché che dall'analisi dei citati computi sono emerse diverse inesattezze sia sulle quantità che sulle lavorazioni, talvolta non attinenti ai lavori in esecuzione, oltre che voci di lavorazioni mancanti. Pertanto, alla luce di tutto questo e al fine di poter definire con esattezza lo stato di avanzamento lavori alla data odierna e rispondere a tutti i quesiti, ha ritenuto opportuno redigere un computo metrico (computo metrico finale del 2-8-2023 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta) in cui risultano riportate tutte le lavorazioni realmente effettuate, le opere da realizzare ed eventuali vizi da correggere, divise in categorie;
si rinvia dunque senz'altro alla relazione peritale e al computo finale per l'analisi di dette categorie. In base allo sviluppo analitico di tutte le lavorazioni riscontrate dal CTU, o che egli abbia presunto siano state realizzate sulla base dei sopralluoghi e accertamenti effettuati, egli ha dunque quantificato gli importi dei lavori divisi per Categoria, da intendersi al netto di IVA. Pertanto, ha accertato che, alla data del 08/05/2022, erano stati realizzati lavori per un importo complessivo pari ad € 151.581,82 (totale lavori eseguiti), mentre le opere previste, ma non eseguite, ammontano ad € 13.469,13.
Inoltre, il CTU ha riscontrato alcuni vizi sui lavori di manutenzione straordinaria eseguiti, quali: la
“presenza di asole sul cappotto esterno nei lati A, B e D”, nelle parti in cui sono posizionati i cavi della linea elettrica ed altre canalizzazioni, la non uniformità della pittura murale di finitura del cappotto, presentante sulle facciate D, H, macchie e parti ripristinate con colore diverso, la mancanza sul tetto dei canali di gronda e dei relativi discendenti, la mancata realizzazione a regola d'arte della impermeabilizzazione in alcuni punti di raccordo tra manto di copertura e converse per la raccolta delle acque meteoriche (compluvi e attacco tetto comignolo), con sacche e irregolarità che potrebbero essere causa di ristagni e con il tempo provocare infiltrazioni, la mancata realizzazione delle finiture delle spallette interne delle finestre e della tinteggiatura di tutti i locali interni.
Per tutti i lavori di recupero e ripristino delle opere non realizzate a regola d'arte, il Consulente ha quantificato un costo di € 2.919,27, al netto di IVA.
Ha inoltre quantificato gli importi dei lavori eseguiti dalla a fronte dei pagamenti Controparte_1 effettuati dalla committente, escludendo da tale conteggio le opere realizzate per Parte_1 l'Impianto Fotovoltaico e Climatizzazione Invernale, realizzati direttamente dalla ditta Parte_2 e, secondo il CTU, parzialmente pagati dalla committente (richiamando a tale
[...] Parte_1 proposito l'all. 10 alla relazione peritale, non rinvenibile tuttavia agli atti di questo giudizio), precisando dunque che la ha eseguito lavorazioni per un importo di € 116.987,20, oltre Controparte_1
€ 11.698,72 per Iva al 10% e così complessivamente € 128.685,92, mentre i pagamenti effettuati dalla committente ammontano ad € 122.557, 56, oltre IVA, e quindi ad € 134.813,31 Parte_1
In seguito alle osservazioni formulate dal Consulente Tecnico di Parte della il CTU ha Controparte_1 ritenuto di aggiungere nel conteggio alcune somme anticipate dalla appaltatrice a titolo di saldo della fattura n. 2 del 15/07/2022, pari ad € 1.040, 00, nonché a titolo di saldo della fattura n. 4 del 15/12/2022, pari ad € 5.828,00, emesse entrambe dall'arch. per complessivi € 6.969,00 Per_1 (senza Iva in quanto in regime forfettario); ha ritenuto altresì di aggiungere al conteggio un acconto su conferma d'ordine alla ditta che risulta essere stato effettuato dalla subappaltatrice Parte_2 F.A. ZI Sr.l., come da fattura n. 97 del 15/09/2022 per € 10.000,00 oltre IVA ( e quindi € 11.000,00) allegata alla CTU e prodotta in atti sub doc. 14 fascicolo parte opposta. Non è tuttavia rinvenibile in atti una copia della CTU comprensiva degli allegati, che sono stati depositati non integralmente dalla . CP_1
pagina 3 di 6 Il CTU ha infine proceduto alla quantificazione finale, sottraendo all'importo delle opere eseguite gli importi relativi ai lavori di ripristino dei vizi esistenti e riparazione di opere realizzate, per € 2.919,27 oltre IVA, e gli acconti già percepiti pari ad € 122.557,56 corrisposti dalla , ma aggiungendo le Pt_1 somme pagate per onorari al D.L. dalla appaltatrice, pari ad € 6.969,00, e l'acconto alla Parte_2 per € 10.000,00, pagate dalla F.A. ZI (che sarebbe una subappaltatrice), tutte al netto di
[...] CP_ IVA, ottenendosi così un importo ancora a credito della 2013, pari ad € 8.479,37 oltre IVA. CP_ Appare tuttavia non corretto inserire nel conteggio, a credito della 2013, innanzitutto la somma pagata dalla F.A. ZI, pari ad € 11.000,00 (IVA inclusa), atteso che non si comprende bene se e quale rapporto abbia essa con le parti e, soprattutto con la odierna attrice;
così come non dovrebbe essere inserita nel conteggio la somma pagata al D.L. dall'appaltatrice, prevedendo il contratto stipulato tra le parti, all'art. 5.2, che “i compensi professionali saranno integralmente a carico dell'appaltatore che provvederà a stipulare idonei accordi con i professionisti indicati”, tra cui, appunto il Direttore dei Lavori, e risultando in atti che comunque la aveva a sua volta corrisposto la somma di € Pt_1 CP_ 20.800,00 al D.L. arch. . Non è certo, dunque, che le somme pagate dalla 2013 al Per_1
, come da bonifici sub All. 13 fascicolo convenuta (le fatture emesse dal non sono Per_1 Per_1 rinvenibili in atti), riguardassero l'appalto in questione, così come il pagamento a non Parte_2 essendo certo neppure che le fatture, inviate alla F.A. (all. 14 fascicolo convenuta) siano univocamente riferibili all'immobile della e all'appalto in questione. Pt_1
Non può essere “scomputata” dal costo dell'appalto nemmeno la somma di € 45.000,00, di cui la committente si sarebbe fatta carico “per gravi mancanze della ditta appaltatrice” e “per evitare ulteriori ritardi”, per pagamenti a fornitori e per spese tecniche, non essendovi prova alcuna in atti del relativo esborso, al di fuori di quanto già accertato dal CTU;
così come non vi è prova che la somma di
€ 10.000,00 sarebbe stata versata dalla direttamente all'impresa terza Tecnosintesi. Pt_1
Inoltre, il CTU ha riscontrato che, per quanto riguarda la fornitura e posa in opera degli infissi, alle finestre a due ante manca un'anta, nonché la mancanza di rifinitura in prossimità delle spallette interne degli infissi, non potendosi dunque ritenere che l'intera somma quantificata dal CTU per la sostituzione degli infissi, pari ad € 21.276,93, al netto di IVA, sia dovuta alla , non risultando in atti che le CP_1 ante delle finestre, smontate nel marzo 2013 per essere riparate, siano state mai né ripristinate né riconsegnate.
Pertanto, deve ritenersi che alla non sia più dovuta alcuna somma dalla . CP_1 Pt_1
6) E' stato dunque accertato dal CTU che le opere non erano completate alla data dell'8 maggio 2022. Pur se il mancato completamento dei lavori non potrebbe configurare di per sé solo la gravità dell'inadempimento, tuttavia esso, unitamente alle circostanze di cui si dirà, può configurare una giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto. Deve infatti ritenersi che non sia stato rispettato il termine del 31-12-2022 per la conclusione dei lavori, previsto in contratto come
“essenziale”. Né la è riuscita a dimostrare che il ritardo nell'adempimento sarebbe dipeso da CP_1 fatto della committente, non essendo certo oltretutto che ella abbia ricevuto la lettera di messa in mora del dicembre 2022 (doc. 5), che le sarebbe stata inviata alla pec della Parte_3 (condividendo ella con detta Comunità lo stesso indirizzo, e cioè Moscufo, contrada Santa Maria 2, ma non la medesima pec), a seguito dell'asseverazione del secondo SAL, del quale pure non vi è prova della sua conoscenza da parte della , nonostante l'art. 13 del contratto di appalto preveda Pt_1 l'obbligo della sua trasmissione al committente.
Oltre ai vizi descritti dal CTU, e di cui si è già detto, deve poi ritenersi pure accertato, in base alle risultanze istruttorie, che, nel marzo 2023, la abbia rimosso le finestre, che “erano uscite CP_1 difettose” per sistemarle;
si veda infatti, in tal senso, la deposizione di , fornitore degli Testimone_1 infissi in questione, escusso all'udienza del 5/2/2025, il quale dichiarava altresì che “…uscirono difettose solo le ante con la maniglia delle finestre che hanno misure diverse dalle porte finestre. pagina 4 di 6 Preciso che non era un difetto di fabbrica ma un nostro operaio dimenticò di montare un blocco di due centimetri, tanto che la finestra si sganciava da sopra”.
7) Altra circostanza che conduce a ritenere la sussistenza della giusta causa di recesso, è che non vi è prova in atti che alla siano stati comunicati la presenza e le denominazioni delle imprese Pt_1 appaltatrici presenti in cantiere, obbligo previsto dall'art. 11 del contratto di appalto né che sia stata fornita la documentazione prevista per legge per le imprese appaltatrici. Dalla deposizione del teste
, sulla cui attendibilità non vi è motivo per dubitare essendo indifferente alle parti, Testimone_2 emerge anzi come la non fosse a conoscenza della presenza in cantiere di subappaltatori Pt_1 avendolo appreso nel corso dell'incontro del 16-12-2022, tenutosi tra le parti alla presenza della subappaltatrice F.A. ZI, nelle persone di e . Per_2 Controparte_3
A tale quadro non aggiungono elementi di rilievo le risultanze della prova orale espletata a mezzo dei testi , , , in quanto non pienamente attendibili, Tes_3 Tes_4 Testimone_5 Tes_6 CP_2 CP_ essendo tutti alle dipendenze della 2013 o delle subappaltatrici F.A. ZI e CP_2
8) Deve in conclusione ritenersi accertato il grave inadempimento della convenuta alle CP_1 obbligazioni assunte con il contratto, in virtù del ritardo nella conclusione dei lavori, invero mai completati, dei vizi in essi presenti, così come accertati dal CTU, e dell'inottemperanza all'obbligo di comunicare la presenza delle imprese subappaltatrici e di fornire la relativa documentazione, ex art. 11 del contratto di appalto stipulato tra le parti, configurandosi conseguentemente una giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 16 del medesimo contratto. Deve dunque accertarsi e dichiararsi che nessuna CP_ somma è ancora dovuta dalla alla 2013. Pt_1
Deve invece dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda, formulata sub capo B delle conclusioni di parte attrice, di condannare a “interrompere i lavori e Controparte_1 smobilitare personale ed attrezzature e rilasciare libero e pulito il cantiere interessante il fabbricato di Via Roma n. 46 a Moscufo, di proprietà della committente entro il 9/3/2023”, atteso che risulta in atti, e, segnatamente, dalla CTU, che il cantiere sia stato liberato, pur se non vi è certezza sulla data in cui ciò è avvenuto, se nel febbraio 2023, come sostenuto da alcuni testi, o nel marzo 2023, quando furono prelevate le ante degli infissi per sistemarle (potendo, in quest'ultima occasione, il fornitore degli infissi essere stato autorizzato all'ingresso dalla stessa committente o da persone sue delegate); conseguentemente, non può essere accolta la domanda relativa al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nel rilascio del cantiere dal 9-3-2023 in poi.
9) In virtù del parziale accoglimento delle domande formulate da parte attrice, le spese di lite, da porsi a carico della convenuta e dell'interveniente volontaria in solido, possono CP_1 Controparte_2 essere parzialmente compensate tra le parti e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1102/2023, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: accerta e dichiara, in virtù del grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatrice e dell'esistenza di una giusta causa di recesso ex art. 16 del contratto di appalto stipulato tra le parti, che nessuna somma è dovuta da alla o al Parte_1 CP_1 CP_2
[...] dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda formulata sub B dalla parte attrice;
rigetta la domanda ex art. 614 bis c.p.c., formulata da parte attrice;
condanna la e la in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_1 Controparte_2
pagina 5 di 6 tempore, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di dei due terzi delle spese di lite, che Parte_1 si liquidano, per l'intero, in complessivi € 8.759,00 di cui € 759,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1102/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPLONE ENRICO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAMPLONE ENRICO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VACCARO MARINA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Verrotti Esp. 2 Int. 105 65015 Montesilvano presso il difensore avv. VACCARO MARINA
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO MARINA, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Montesilvano (PE), Via Verrotti, n. 52 (CAP: 65015) presso il difensore avv. VACCARO MARINA INTERVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 25/02/2023, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Pescara la deducendo di avere sottoscritto il 9/8/2022 un contratto di Controparte_1 appalto con la predetta società per un importo di € 235.180,00, e lamentando che i lavori oggetto del contratto, che avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31/12/2022, nonostante i corposi acconti già versati non erano stati completati;
chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A - accertare e dichiarare i fatti e le circostanze, le opere non completate ed i vizi delle stesse, come
pagina 1 di 6 dedotti e precisati in premessa, e per l'effetto, il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatrice e, quindi, la giusta causa di recesso ex art. 16 del contratto di appalto del 9/8/2022 e che, per le ragioni spiegate, nessuna somma allo stato è dovuta dalla committente all'appaltatrice; B – condannare a interrompere i lavori e smobilitare personale ed CP_1 attrezzature e rilasciare libero e pulito il cantiere interessante il fabbricato di Via Roma n. 46 a Moscufo, di proprietà della committente entro il 9/3/2023; C – in difetto di quanto sopra stabilito al punto B), ex art. 614bis Codice di procedura civile, condannare a pagare l'importo di CP_1 euro 100,00 ovvero la somma di denaro, minore e/o maggiore, all'uopo ritenuta congrua e di Giustizia, dovuta dall'obbligata per ogni giorno di mancata liberazione e/o rilascio del cantiere dal 9/3/2023 e sino all'effettivo adempimento. D - Con vittoria di spese e competenze di causa”.
2) Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in Controparte_1 diritto, della domanda attorea, deducendo l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte della società convenuta e affermando che l'impossibilità di portare a termine gli ultimi interventi era dipesa dalla deliberata volontà di parte attrice di escludere la società appaltante e le subappaltatrici dal cantiere, onde non dover corrispondere il corrispettivo dovuto per il contratto di appalto. Chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Dire e dichiarare che al Febbraio 2013 non sussisteva in favore della Sig. alcuna giusta causa di recesso dal contratto di appalto Parte_1 ripassato con la società - Dire e dichiarare, per l'effetto, che la società convenuta ha Controparte_1 diritto a pretendere dalla Sig. le somme alla stessa spettanti in applicazione degli artt. Parte_1 1373 e 1671 del c.c. salvo l'ulteriore risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento illegittimo di parte attrice. - Con condanna della parte attrice alla refusione delle spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
3) Nelle more del giudizio si costituiva, con intervento volontario ad adiuvandum, la società
[...]
subappaltatrice nel cantiere per cui è causa, che, in forza di accordo sottoscritto con la CP_2 società era divenuta cessionaria pro solvendo del credito da quest'ultima vantato nei Controparte_1 confronti di in forza della fattura n. 82, dell'8/11/2022, per la complessiva somma di € Parte_1 78.175,31, relativa all'asseverazione del secondo SAL del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 28/06/2022, nonché della legittimazione attiva e passiva ad agire in giudizio per la soddisfazione dello stesso.
4) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con concessione dei termini ivi previsti.
5) La parte attrice ha sostenuto che, per fatto, colpa e responsabilità di le opere di cui al CP_1 contratto di appalto stipulato tra le atti (prodotto in atti sub all. 1 atto di citazione) non sono state completate, nonché che, per una parte significativa, non sono state state realizzate a regola d'arte e, complessivamente, non è stato rispettato il termine essenziale di fine lavori, fissato contrattualmente al 31/12/2022, con l'effetto che sussisterebbe il grave inadempimento di non scarsa importanza dell'appaltatrice e, di conseguenza, anche la giusta causa di recesso di cui all'art. 16 del contratto di appalto, come da comunicazione del 7/2/2023 (all. 3 all'atto di citazione).
Ebbene, dall'istruttoria espletata e, segnatamente, dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in sede di Accertamento Tecnico Preventivo instaurato con ricorso della , depositato il 10-3-2023, CP_1 emerge che i lavori oggetto del contratto di appalto non siano stati effettivamente completati. Il Consulente, a seguito dei necessari rilievi e accertamenti eseguiti sui luoghi di causa, ha riscontrato, con analisi puntuale, tale da meritare integrale recepimento, innanzitutto la mancanza di una serie di documenti (indicati specificamente a pag. 6 della relazione peritale); in secondo luogo ha verificato che per la quantificazione dei lavori erano stati redatti 3 computi metrici, di cui uno generale datato 26/05/2022, un secondo datato 27/07/2022, afferente i lavori Sismabonus, ed un terzo con data pagina 2 di 6 29/07/2022, riguardante opere per l'efficientamento energetico, tutti redatti dal Direttore dei Lavori, arch. , rilevando che detti computi costituivano gli unici documenti allegati al contratto, non Per_1 rinvenendosi il cronoprogramma dei lavori e una relazione tecnica di progetto da cui si potessero evincere le caratteristiche delle opere da realizzare, i materiali da utilizzare e le relative lavorazioni da eseguire. Il CTU ha pure rilevato che il contratto era stato stipulato a corpo ma l'importo dei lavori era stato dedotto da computi con lavori a misura, nonché che dall'analisi dei citati computi sono emerse diverse inesattezze sia sulle quantità che sulle lavorazioni, talvolta non attinenti ai lavori in esecuzione, oltre che voci di lavorazioni mancanti. Pertanto, alla luce di tutto questo e al fine di poter definire con esattezza lo stato di avanzamento lavori alla data odierna e rispondere a tutti i quesiti, ha ritenuto opportuno redigere un computo metrico (computo metrico finale del 2-8-2023 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta) in cui risultano riportate tutte le lavorazioni realmente effettuate, le opere da realizzare ed eventuali vizi da correggere, divise in categorie;
si rinvia dunque senz'altro alla relazione peritale e al computo finale per l'analisi di dette categorie. In base allo sviluppo analitico di tutte le lavorazioni riscontrate dal CTU, o che egli abbia presunto siano state realizzate sulla base dei sopralluoghi e accertamenti effettuati, egli ha dunque quantificato gli importi dei lavori divisi per Categoria, da intendersi al netto di IVA. Pertanto, ha accertato che, alla data del 08/05/2022, erano stati realizzati lavori per un importo complessivo pari ad € 151.581,82 (totale lavori eseguiti), mentre le opere previste, ma non eseguite, ammontano ad € 13.469,13.
Inoltre, il CTU ha riscontrato alcuni vizi sui lavori di manutenzione straordinaria eseguiti, quali: la
“presenza di asole sul cappotto esterno nei lati A, B e D”, nelle parti in cui sono posizionati i cavi della linea elettrica ed altre canalizzazioni, la non uniformità della pittura murale di finitura del cappotto, presentante sulle facciate D, H, macchie e parti ripristinate con colore diverso, la mancanza sul tetto dei canali di gronda e dei relativi discendenti, la mancata realizzazione a regola d'arte della impermeabilizzazione in alcuni punti di raccordo tra manto di copertura e converse per la raccolta delle acque meteoriche (compluvi e attacco tetto comignolo), con sacche e irregolarità che potrebbero essere causa di ristagni e con il tempo provocare infiltrazioni, la mancata realizzazione delle finiture delle spallette interne delle finestre e della tinteggiatura di tutti i locali interni.
Per tutti i lavori di recupero e ripristino delle opere non realizzate a regola d'arte, il Consulente ha quantificato un costo di € 2.919,27, al netto di IVA.
Ha inoltre quantificato gli importi dei lavori eseguiti dalla a fronte dei pagamenti Controparte_1 effettuati dalla committente, escludendo da tale conteggio le opere realizzate per Parte_1 l'Impianto Fotovoltaico e Climatizzazione Invernale, realizzati direttamente dalla ditta Parte_2 e, secondo il CTU, parzialmente pagati dalla committente (richiamando a tale
[...] Parte_1 proposito l'all. 10 alla relazione peritale, non rinvenibile tuttavia agli atti di questo giudizio), precisando dunque che la ha eseguito lavorazioni per un importo di € 116.987,20, oltre Controparte_1
€ 11.698,72 per Iva al 10% e così complessivamente € 128.685,92, mentre i pagamenti effettuati dalla committente ammontano ad € 122.557, 56, oltre IVA, e quindi ad € 134.813,31 Parte_1
In seguito alle osservazioni formulate dal Consulente Tecnico di Parte della il CTU ha Controparte_1 ritenuto di aggiungere nel conteggio alcune somme anticipate dalla appaltatrice a titolo di saldo della fattura n. 2 del 15/07/2022, pari ad € 1.040, 00, nonché a titolo di saldo della fattura n. 4 del 15/12/2022, pari ad € 5.828,00, emesse entrambe dall'arch. per complessivi € 6.969,00 Per_1 (senza Iva in quanto in regime forfettario); ha ritenuto altresì di aggiungere al conteggio un acconto su conferma d'ordine alla ditta che risulta essere stato effettuato dalla subappaltatrice Parte_2 F.A. ZI Sr.l., come da fattura n. 97 del 15/09/2022 per € 10.000,00 oltre IVA ( e quindi € 11.000,00) allegata alla CTU e prodotta in atti sub doc. 14 fascicolo parte opposta. Non è tuttavia rinvenibile in atti una copia della CTU comprensiva degli allegati, che sono stati depositati non integralmente dalla . CP_1
pagina 3 di 6 Il CTU ha infine proceduto alla quantificazione finale, sottraendo all'importo delle opere eseguite gli importi relativi ai lavori di ripristino dei vizi esistenti e riparazione di opere realizzate, per € 2.919,27 oltre IVA, e gli acconti già percepiti pari ad € 122.557,56 corrisposti dalla , ma aggiungendo le Pt_1 somme pagate per onorari al D.L. dalla appaltatrice, pari ad € 6.969,00, e l'acconto alla Parte_2 per € 10.000,00, pagate dalla F.A. ZI (che sarebbe una subappaltatrice), tutte al netto di
[...] CP_ IVA, ottenendosi così un importo ancora a credito della 2013, pari ad € 8.479,37 oltre IVA. CP_ Appare tuttavia non corretto inserire nel conteggio, a credito della 2013, innanzitutto la somma pagata dalla F.A. ZI, pari ad € 11.000,00 (IVA inclusa), atteso che non si comprende bene se e quale rapporto abbia essa con le parti e, soprattutto con la odierna attrice;
così come non dovrebbe essere inserita nel conteggio la somma pagata al D.L. dall'appaltatrice, prevedendo il contratto stipulato tra le parti, all'art. 5.2, che “i compensi professionali saranno integralmente a carico dell'appaltatore che provvederà a stipulare idonei accordi con i professionisti indicati”, tra cui, appunto il Direttore dei Lavori, e risultando in atti che comunque la aveva a sua volta corrisposto la somma di € Pt_1 CP_ 20.800,00 al D.L. arch. . Non è certo, dunque, che le somme pagate dalla 2013 al Per_1
, come da bonifici sub All. 13 fascicolo convenuta (le fatture emesse dal non sono Per_1 Per_1 rinvenibili in atti), riguardassero l'appalto in questione, così come il pagamento a non Parte_2 essendo certo neppure che le fatture, inviate alla F.A. (all. 14 fascicolo convenuta) siano univocamente riferibili all'immobile della e all'appalto in questione. Pt_1
Non può essere “scomputata” dal costo dell'appalto nemmeno la somma di € 45.000,00, di cui la committente si sarebbe fatta carico “per gravi mancanze della ditta appaltatrice” e “per evitare ulteriori ritardi”, per pagamenti a fornitori e per spese tecniche, non essendovi prova alcuna in atti del relativo esborso, al di fuori di quanto già accertato dal CTU;
così come non vi è prova che la somma di
€ 10.000,00 sarebbe stata versata dalla direttamente all'impresa terza Tecnosintesi. Pt_1
Inoltre, il CTU ha riscontrato che, per quanto riguarda la fornitura e posa in opera degli infissi, alle finestre a due ante manca un'anta, nonché la mancanza di rifinitura in prossimità delle spallette interne degli infissi, non potendosi dunque ritenere che l'intera somma quantificata dal CTU per la sostituzione degli infissi, pari ad € 21.276,93, al netto di IVA, sia dovuta alla , non risultando in atti che le CP_1 ante delle finestre, smontate nel marzo 2013 per essere riparate, siano state mai né ripristinate né riconsegnate.
Pertanto, deve ritenersi che alla non sia più dovuta alcuna somma dalla . CP_1 Pt_1
6) E' stato dunque accertato dal CTU che le opere non erano completate alla data dell'8 maggio 2022. Pur se il mancato completamento dei lavori non potrebbe configurare di per sé solo la gravità dell'inadempimento, tuttavia esso, unitamente alle circostanze di cui si dirà, può configurare una giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto. Deve infatti ritenersi che non sia stato rispettato il termine del 31-12-2022 per la conclusione dei lavori, previsto in contratto come
“essenziale”. Né la è riuscita a dimostrare che il ritardo nell'adempimento sarebbe dipeso da CP_1 fatto della committente, non essendo certo oltretutto che ella abbia ricevuto la lettera di messa in mora del dicembre 2022 (doc. 5), che le sarebbe stata inviata alla pec della Parte_3 (condividendo ella con detta Comunità lo stesso indirizzo, e cioè Moscufo, contrada Santa Maria 2, ma non la medesima pec), a seguito dell'asseverazione del secondo SAL, del quale pure non vi è prova della sua conoscenza da parte della , nonostante l'art. 13 del contratto di appalto preveda Pt_1 l'obbligo della sua trasmissione al committente.
Oltre ai vizi descritti dal CTU, e di cui si è già detto, deve poi ritenersi pure accertato, in base alle risultanze istruttorie, che, nel marzo 2023, la abbia rimosso le finestre, che “erano uscite CP_1 difettose” per sistemarle;
si veda infatti, in tal senso, la deposizione di , fornitore degli Testimone_1 infissi in questione, escusso all'udienza del 5/2/2025, il quale dichiarava altresì che “…uscirono difettose solo le ante con la maniglia delle finestre che hanno misure diverse dalle porte finestre. pagina 4 di 6 Preciso che non era un difetto di fabbrica ma un nostro operaio dimenticò di montare un blocco di due centimetri, tanto che la finestra si sganciava da sopra”.
7) Altra circostanza che conduce a ritenere la sussistenza della giusta causa di recesso, è che non vi è prova in atti che alla siano stati comunicati la presenza e le denominazioni delle imprese Pt_1 appaltatrici presenti in cantiere, obbligo previsto dall'art. 11 del contratto di appalto né che sia stata fornita la documentazione prevista per legge per le imprese appaltatrici. Dalla deposizione del teste
, sulla cui attendibilità non vi è motivo per dubitare essendo indifferente alle parti, Testimone_2 emerge anzi come la non fosse a conoscenza della presenza in cantiere di subappaltatori Pt_1 avendolo appreso nel corso dell'incontro del 16-12-2022, tenutosi tra le parti alla presenza della subappaltatrice F.A. ZI, nelle persone di e . Per_2 Controparte_3
A tale quadro non aggiungono elementi di rilievo le risultanze della prova orale espletata a mezzo dei testi , , , in quanto non pienamente attendibili, Tes_3 Tes_4 Testimone_5 Tes_6 CP_2 CP_ essendo tutti alle dipendenze della 2013 o delle subappaltatrici F.A. ZI e CP_2
8) Deve in conclusione ritenersi accertato il grave inadempimento della convenuta alle CP_1 obbligazioni assunte con il contratto, in virtù del ritardo nella conclusione dei lavori, invero mai completati, dei vizi in essi presenti, così come accertati dal CTU, e dell'inottemperanza all'obbligo di comunicare la presenza delle imprese subappaltatrici e di fornire la relativa documentazione, ex art. 11 del contratto di appalto stipulato tra le parti, configurandosi conseguentemente una giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 16 del medesimo contratto. Deve dunque accertarsi e dichiararsi che nessuna CP_ somma è ancora dovuta dalla alla 2013. Pt_1
Deve invece dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda, formulata sub capo B delle conclusioni di parte attrice, di condannare a “interrompere i lavori e Controparte_1 smobilitare personale ed attrezzature e rilasciare libero e pulito il cantiere interessante il fabbricato di Via Roma n. 46 a Moscufo, di proprietà della committente entro il 9/3/2023”, atteso che risulta in atti, e, segnatamente, dalla CTU, che il cantiere sia stato liberato, pur se non vi è certezza sulla data in cui ciò è avvenuto, se nel febbraio 2023, come sostenuto da alcuni testi, o nel marzo 2023, quando furono prelevate le ante degli infissi per sistemarle (potendo, in quest'ultima occasione, il fornitore degli infissi essere stato autorizzato all'ingresso dalla stessa committente o da persone sue delegate); conseguentemente, non può essere accolta la domanda relativa al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nel rilascio del cantiere dal 9-3-2023 in poi.
9) In virtù del parziale accoglimento delle domande formulate da parte attrice, le spese di lite, da porsi a carico della convenuta e dell'interveniente volontaria in solido, possono CP_1 Controparte_2 essere parzialmente compensate tra le parti e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1102/2023, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: accerta e dichiara, in virtù del grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatrice e dell'esistenza di una giusta causa di recesso ex art. 16 del contratto di appalto stipulato tra le parti, che nessuna somma è dovuta da alla o al Parte_1 CP_1 CP_2
[...] dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda formulata sub B dalla parte attrice;
rigetta la domanda ex art. 614 bis c.p.c., formulata da parte attrice;
condanna la e la in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_1 Controparte_2
pagina 5 di 6 tempore, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di dei due terzi delle spese di lite, che Parte_1 si liquidano, per l'intero, in complessivi € 8.759,00 di cui € 759,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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