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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/07/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 826 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
il 12/11/1976, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina DE ROSSI
e
AR RO RD, c.f. , nato a [...] C.F._2
(GERMANIA) il 04/04/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena CELADON
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale CP_2
di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: CHIEDONO l'emissione della sentenza di separazione consensuale contenente le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori RD e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella ex casa coniugale in locazione sita in Castelgomberto via Trieste 17, alla quale l'immobile viene assegnato completo degli arredi e corredi ivi presenti, ad eccezione dei beni personali del Sig. RA e dei seguenti beni: uno stereo, una radio, la “colonnina” di Cd musicali, un computer portatile, la macchina per il caffè ed il modem Sky. La OR tratterrà con sé gli arredi e corredi CP_1
presenti nella ex casa coniugale anche quando si trasferirà altrove con i figli;
in caso non le servissero la stessa provvederà ad informarne il signor RA per procedere alla loro divisione.
3. Darsi atto che il signor RO RD RA si è già trasferito dalla ex casa coniugale portando con sé i propri effetti personali in ottemperanza al termine del 31 marzo 2025
concordato nel ricorso per separazione.
4. Il signor RA sino alla data del 31 marzo 2025 si accollerà integralmente le spese per le utenze della casa ex coniugale mentre la OR si accollerà il canone di CP_1
locazione.
5. Il signor RA corrisponderà alla OR a mezzo bonifico bancario entro il CP_1
giorno 1 di ogni mese ed a decorrere dal 1 aprile 2025, indipendentemente dal suo trasferimento in altro immobile, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli,
l'importo di € 700,00 mensili complessivi (pari ad €350 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili in base agli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026, e contribuirà nella
2 misura del 50% alle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza affrontande nel loro interesse, ivi comprese quelle per le visite psicologiche a cui da poco ha iniziato a sottoporsi la figlia . Per_1
6. L'assegno unico erogato dall'Inps spetterà al 50% ad entrambi i genitori come per legge ed entrambi ne faranno domanda pro quota.
7. Il signor RA potrà tenere con sé i figli a week end alternati dal venerdì sera alle 18
fino alla domenica sera alle 21 recandosi a prenderli a casa della madre e poi riaccompagnandoli a casa la domenica sera. Infrasettimana il signor RA terrà con sé i figli il martedì dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00 quando li riaccompagnerà a casa. Nei week end di competenza materni, atteso che la OR il sabato deve lavorare, il CP_1
padre acconsente a che i figli stiano a casa da soli a meno che non decida lui stesso di tenerli con sé. Il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo da concordarsi con la OR entro il 30 aprile CP_1
di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie comprendente il periodo dal 25
dicembre al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre mattina fino all'Epifania compresa alternandosi i periodi di anno in anno con ciascun genitore. La Vigilia di Natale verrà
trascorsa dai minori con il genitore con cui non trascorreranno il giorno di Natale. Le vacanze di carnevale e Pasquali verranno trascorse interamente con l'uno o l'altro genitore ad anni alternati facendo in modo che chi ha trascorso le vacanze di carnevale con i figli non trascorrerà anche quelle pasquali. Per quanto riguarda i Ponti e le altre festività verranno trascorsi con il genitore in turno di responsabilità e se subito consecutivi o subito precedenti al week end con il genitore a cui compete quel week end.
8. L'autovettura modello Honda Jazz targata EM055KD resterà in proprietà ed uso alla
OR mentre l'autovettura modello Mercedes Classe B targata EV617NR CP_1
resterà in proprietà ed uso al signor RA.
9. I genitori si obbligano a prestare il consenso
3 al rilascio ed al rinnovo di passaporto e/o di altro documento di identità valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori, precisando che l'eventuale soggiorno all'estero dei minori per un periodo superiore a quindici giorni con uno dei due genitori per motivo di studio, di svago e/o per qualsiasi altra ragione dovrà essere previamente comunicato all'altro genitore per il consenso, stante le modalità di affido.
10. i coniugi danno altresì atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
11. Spese di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in CASTELGOMBERTO (VI) in data 13/12/2008, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente, si dà atto che il figlio RD è diventato maggiorenne nelle more del giudizio, motivo per cui nulla si dispone in ordine all'affidamento dello stesso.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
4 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre Per_1
ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di AR RO RD
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
del figlio RD, maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 350,00
nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Castelgomberto via Trieste 17 in favore di quale genitore convivente Controparte_1
con i figli RD e . Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note
5 scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e AR RO Controparte_1
RD uniti in matrimonio in CASTELGOMBERTO (VI) in data 13/12/2008 con atto trascritto al n. 10, parte I, anno 2008, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CASTELGOMBERTO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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