Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di AN Sezione lavoro
Il Tribunale di AN, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato il seguente
DECRETO EX ART. 28 l. 300/1970
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.06.2025, nella causa promossa da
SEGRETERIA Parte_1
GENERALE DI TO (FP-CGIL TO), rappresentata e difesa dall'avv.
Luca Bosco
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Giuseppe Misserini
Resistente
Oggetto: condotta antisindacale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 28 l. 300/70, depositato il 12.04.2025, la Parte_3 chiedeva dichiararsi l'antisindacalità della condotta tenuta dal Parte_2
, concretizzatasi nell'aver adottato la DGC n. 8/2025, inerente
[...]
l'approvazione del PIAO 2025-2027 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), nonché la DGC n. 25/2025 recante modifiche al PTFP 2025-2027 (Piano Triennale del Fabbisogno del Personale) approvato con DGC n. 210/2024, in violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti delle OO.SS. dagli artt. 6 d.l. 80/21, 6
d.lgs. 165/01 e 4 Ccnl Funzioni Locali. Chiedeva, altresì, di ordinare alla parte convenuta la cessazione dei comportamenti illegittimi e la rimozione degli effetti, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il il quale, preliminarmente, eccepiva Parte_2 il difetto di legittimazione attiva e d interesse ad agire della ricorrente nonché la violazione del contradditorio nei confronti dei lavoratori litisconsorti necessari,
All'udienza dell'11.06.2025 le parti discutevano oralmente la causa e il giudice si riservava per la decisione.
Preliminarmente, deve dichiararsi l'inaccoglibilità delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta in quanto destituite di fondamento.
Con riferimento al difetto di legittimazione attiva/carenza di interesse ad agire si osserva che l'art. 28 l. 300/70 attribuisce la legittimazione ad agire agli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”. Nel caso di specie, ad agire è la , quale articolazione Controparte_1 territoriale dell'omonimo sindacato firmatario del Ccnl di categoria le cui disposizioni contrattuali, recanti specifici obblighi informativi in capo al datore di lavoro, si assumono violate.
Gli obblighi informativi ai sindacati trascendono lo specifico caso concreto e mirano, in generale, a tutelare il corretto esercizio delle relazioni sindacali, assicurando il coinvolgimento del sindacato nelle decisioni e nelle scelte che l'Ente datoriale si propone di assumere, al fine di assicurare che le decisioni su particolari materie, coinvolgenti la collettività dei lavoratori, non siano unilateralmente imposte (cfr. art. 4 co. 1 Ccnl Funzioni Locali all. ricorr.).
L'obbligo informativo, dunque, allorquando previsto ed anche se in contestazione sono singoli rapporti di lavoro, mira ad assicurare la partecipazione dei sindacati con la conseguenza che, ove omesso, si realizzerà comunque una violazione dei diritti di partecipazione dell'organo rappresentativo della collettività dei lavoratori.
Il ricorrente è, nel caso di specie, il titolare della posizione giuridica che l'obbligo informativo, asseritamente omesso, mira a tutelare, non essendo necessario o rilevante che le delibere in contestazione abbiano inciso su singoli e specifici rapporti di lavoro (atti di micro organizzazione) con il consenso dei lavoratori interessati, né che l'adozione del PIAO, pur essendo oggetto di obbligo informativo, non rientrasse nelle materie oggetto di confronto sindacale ex art. 5 Ccnl Funzioni locali.
Con riferimento all'interesse ad agire si osserva altresì che “In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale” (sic Cass. lav. 22 maggio 2019 n° 13860, cui adde Cass. lav. 26 febbraio 2016 n° 3837).
E nella specie, invero, è evidente che l'interesse della O.S. ricorrente trascende la fattispecie concreta, essendo l'accertamento richiesto finalizzato a risolvere incertezze interpretative circa l'esatto perimetro delle materie da ricondurre alle forme di partecipazione, sub specie di obbligo informativo, disciplinate dalle previsioni contrattuali collettive, nonché alle modalità di estrinsecazione di tale obbligo.
L'eccezione deve, pertanto, essere respinta.
Con riferimento alla dedotta violazione del contraddittorio, il sostiene che Pt_2 il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche ai tre lavoratori ( , Persona_1
, interessati dalla modifica dell'orario Persona_2 Persona_3 di lavoro apportata con DGC n. 25/2025 in qualità di litisconsorti necessari potenzialmente pregiudicati dall'eventuale disapplicazione della delibera in caso di ritenuta sussistenza della condotta antisindacale denunciata.
Tale ricostruzione non può essere condivisa in quanto, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., il litisconsorzio necessario ricorre allorquando “la decisione non può pronunciarsi che nei confronti di più parti”, ossia quando l'azione riguarda un rapporto plurisoggettivo unico o l'adempimento di una prestazione inscindibile facente capo a più soggetti, poiché, in questa ipotesi, la sentenza pronunciata in assenza di un litisconsorte sarebbe inutiliter data, ossia sarebbe inidonea a produrre effetti nei confronti delle parti e dei terzi pretermessi.
Nel caso di specie, non si ravvisa tale rapporto unico plurisoggettivo, trattandosi di obblighi informativi che riguardano il rapporto tra datore di lavoro e OO.SS..
Peraltro, l'eventuale coinvolgimento dei singoli lavoratori si rivelerebbe inutile dal momento che, nell'ipotesi di accertata violazione dell'obbligo informativo dovrebbe comunque essere dichiarata l'antisindacalità della condotta, ai sensi dell'art. 28 l.
300/70, a prescindere dall'isolato consenso prestato dai singoli lavoratori in ordine alla modifica oraria.
Per tali ragioni anche tale eccezione preliminare non può essere accolta. Tanto premesso, il ricorso nel merito è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Nel caso in esame viene in rilievo una duplice contestazione di violazione di obblighi informativi ai sindacati: la prima perpetrata in occasione dell'adozione della DGC
n. 8/2025 con cui è stato approvato il PIAO 2025-2027; la seconda con riferimento all'adozione della DGC n. 25/2025 con cui vengono apportate modifiche al Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale 2025-2027, adottato con DGC n. 210/24, attraverso l'aumento da 18 a 24 ore lavorative in relazione a tre dipendenti.
Relativamente alla DGC n. 8/2025 il ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo informativo sancito dall'art. 6 co. 2 lett. c) d.l. 80/21 che, nel far confluire il Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) nel PIAO, prevede che “Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce (…) c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”. Tale disposizione si pone in continuità con l'art. 6 d.lgs. 156/01, dallo stesso richiamato, che, a proposito del
PTFP stabilisce che “le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”.
L'obbligo informativo ai sindacati, previsto dalla normativa richiamata con riferimento al PTFP ed al PIAO, è disciplinato a livello di comparto dall'art. 4 co. 5
Ccnl Funzioni Territoriali il quale prevede che “sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art.6 del decreto legislativo
165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale ed ogni altro atto per il quale la legge prevede il diritto di informativa alle OO.SS.. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti”. Con riguardo alla DGC n. 25/2025 il ricorrente evidenzia che tale delibera è stata adottata in violazione dei suddetti obblighi informativi e tale omissione è tanto più rilevante se si considera che la materia dell'articolazione dell'orario di lavoro è, non solo, oggetto di un mero obbligo informativo, ma tale obbligo è strumentale all'eventuale successivo confronto previsto ex art. 5 Ccnl cit.. Difatti, l'art. 4 co. 4
Ccnl cit. dispone che “sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5 (Confronto) e 7 (Contrattazione integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa costituendo presupposto per la loro attivazione”; e, tra le materie oggetto di Confronto l'art. 5 co. 3 lett. a) richiama proprio “l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, nonché l'articolazione in turni”, laddove, sulla base delle espressioni letterali utilizzate nella disposizione richiamata, per
“articolazione dell'orario di lavoro” non può intendersi, come sostenuto da parte convenuta, solo la modifica in peius dell'orario lavorativo ma qualunque variazione dell'orario di lavoro, comprese quelle in aumento, come nel caso in esame.
A fronte di tali contestazioni l'Amministrazione convenuta adduce di aver adempiuto agli obblighi informativi su di essa gravanti.
In particolare, con riferimento all'adozione del PIAO, l'Amministrazione dichiara di aver assolto all'obbligo informativo già in fase di adozione del PTFP, approvato con
DGC n. 210/2024. Tale delibera era stata, infatti, preceduta da una riunione della
Delegazione Trattante del 12.11.2024 a cui avevano partecipato anche le rappresentanze sindacali che, proprio in quella sede, erano state rese edotte del contenuto del PTFP (cfr. all. 2 e 3 resist.).
L'Amministrazione evidenzia, poi, che tale Piano Triennale era confluito nel PIAO, adottato con DGC n. 8/2025, e pertanto nessuna violazione dell'obbligo informativo poteva ritenersi realizzata.
Con riferimento alla DGC n. 25/2025, parimenti, il dava atto che tale Pt_2 delibera, la quale apportava modifiche al PTFP in relazione all'orario lavorativo di n. 3 dipendenti, era stata preceduta dalla riunione della Delegazione Trattante del
06.02.2025, a cui avevano partecipato i sindacati. Questi, in tale occasione, erano stati resi edotti che era stato approvato un aumento dell'orario di lavoro da 18 a 24 ore per n. 3 dipendenti incardinati nell'Area Segreteria e cfr. all. 4 resist.). CP_2
Ai fini della risoluzione della controversia si osserva che in tema di obblighi informativi ai sindacati l'art. 4 co. 1, 2 e 3 Ccnl Funzioni locali stabilisce che “1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente in forma scritta dagli enti ai soggetti sindacali di cui all'articolo 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella preventiva trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'articolo 7, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte”.
Ebbene, dalla documentazione in atti (cfr. verbali delegazioni trattanti dell'12.11.2024 e del 06.02.2025) si evince che l'obbligo informativo nei confronti del sindacato ricorrente non è stato assolto nelle forme e con le modalità prescritte dalla normativa richiamata.
Infatti, l'obbligo informativo non è stato adempiuto “in forma scritta”, come richiesto dalla norma, né può ritenersi realizzata una “… preventiva trasmissione di dati ed elementi conoscitivi tale da consentire ai sindacati di prendere conoscenza delle questioni trattate e di esaminarle, (…) ovvero di procedere a una valutazione approfondita”.
In sede di riunione della Delegazione Trattante avvenuta il 12.11.2024 si è semplicemente dato atto a verbale che “l'assessore al personale dott.
[...]
illustra il piano del fabbisogno 2025 al fine di darne comunicazione ai Per_4 sindacati così come previsto nel Ccnl. L'assessore spiega la programmazione delle nuove assunzioni così come da prospetto allegato al presente verbale e aggiunge che nel 2025 verrà presa in considerazione la possibilità di aumento di ore per alcuni contratti a tempo parziale”.
Ne deriva che l'informazione è stata trasmessa unicamente in forma orale, in occasione della riunione, e che alcuna bozza del PTFP è stata preventivamente trasmessa ai sindacati. Né la programmazione delle assunzioni, asseritamente allegata al verbale, è stata prodotta in atti. L'obbligo informativo, assolto con tali modalità si appalesa del tutto inidoneo in quanto, oltre che adempiuto oralmente, appare generico nel suo contenuto. Parimenti, non risulta assolto l'obbligo informativo nemmeno con riguardo alle modifiche orarie, poi approvate con DGC n. 25/2025, posto che nel verbale di riunione della Delegazione Trattante del 06.02.2025, viene unicamente dato atto della avvenuta delibera dell'aumento di ore per alcuni dipendenti assunti per 18 ore settimanali (“la dott.ssa comunica alle parti sociali presenti nella Per_5 delegazione presente che in data odierna è stato deliberato l'aumento delle ore di lavoro di alcuni dipendenti assunti per 18 ore settimanali, precisamente per tre impiegati a 18 ore incardinati nell'area segreteria e AA.GG.: due operatori esperti dell'Ufficio Cultura impiegati presso la Biblioteca comunale e un operatore esperto dell'Ufficio Segreteria impiegato all'ufficio protocollo e ufficio messi comunali”).
Il predetto verbale non risulta nemmeno sottoscritto per approvazione dalle rappresentanze sindacali convenute.
La condotta descritta a verbale non può essere equiparata ad una comunicazione preventiva, resa in forma scritta e con modalità tali da fornire dati ed elementi conoscitivi idonei ad assicurare conoscenza della questiona trattata.
Né tale obbligo informativo, appare preventivamente e specificamente adempiuto con il verbale del 12.11.2024, dal momento che il riferimento alla modifica oraria è generico e viene prospettato come meramente eventuale ed ipotetico anche in ragione del fatto che non si fa riferimento ai lavoratori ed ai rapporti interessati dalla modifica oraria o alle ragioni sottese a tale decisione.
Non può condividersi, con riferimento all'art. 4 co. 4 e 5, l'interpretazione fornita da parte convenuta posto che, dalla lettura complessiva del testo normativo, si evince che l'obbligo informativo, sia esso prodromico al successivo Confronto sulle materie di cui all'art. 5 Ccnl ovvero integrante “sola informazione” attinente all'adozione del PTFP, deve essere reso con le modalità e con i tempi indicati dai precedenti commi 1,2 e 3, i quali definiscono le modalità e i contenuti dell'obbligo informativo in generale.
Per le ragioni esposte deve dichiararsi l'antisindacalità della condotta tenuta del consistita nell'omissione dell'obbligo informativo ai sindacati Parte_2 con riferimento all'adozione delle delibere DGC n. 8/2025 e n. 25/2025, in violazione degli artt. 6 d.l. 80/21, 6 d.lgs. 165/01 e 4 Ccnl Funzioni Locali.
Deve, quindi, ordinarsi alla parte datoriale la cessazione dei suddetti comportamenti illegittimi e la rimozione degli effetti tuttora permanenti, ritenendosi che la rimozione degli effetti della predetta condotta antisindacale possa idoneamente ottenersi mediante ordine alla parte convenuta di provvedere – entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto – all'adempimento dell'obbligo informativo omesso con le modalità di cui all'art. 4 co.
1 , 2 e 3 Ccnl sia con riferimento alla DGC n. 8/2025 che con Controparte_3 riguardo alla DGC n. 25/2025.
Non appare, invece, necessario – allo stato – emettere alcuna pronuncia di revoca o annullamento della DGC n. 25/2025 posto che, pur essendo la modifica dell'articolazione oraria materia oggetto di confronto a seguito dell'informativa, la ricorrente non ha evidenziato in questa sede profili concreti di criticità da sottoporre a confronto che potrebbero alterare il contenuto della modifica oraria adottata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, visto l'art. 28 L. 20.5.1970 n. 300, pronunciando sul ricorso proposto da , nei Parte_1 confronti di , così provvede: Parte_2
1.Accoglie il ricorso proposto dalla O.S. ricorrente e, per l'effetto, dichiara l'antisindacalità, nei termini di cui in motivazione, della condotta posta in essere dal mediante l'omessa informazione alle OO.SS., ai sensi e Parte_2 con le modalità di cui all'art. 4 co. 1, 2 e 3 in ordine alla DGC Controparte_4
n. 8/2025, con la quale è stata disposta l'approvazione del PIAO 2025-2027, nonché in relazione alla DGC n. 25/2025 inerente la modifica del PTFP 2025-2027 in relazione all'aumento dell'orario lavorativo per n. 3 lavoratori;
2. Ordina al , in persona del Sindaco in carica, la cessazione Parte_2 del suddetto comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti mediante la trasmissione, con le modalità di cui all'art. 4 co. 1, 2 e 3 delle Controparte_4 informazioni omesse tanto con riguardo all'adozione della DGC n. 8/2025 che con riguardo alla DGC n. 25/2025, ordinando, altresì di astenersi in futuro dalla reiterazione di condotte dello stesso genere;
3. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA se dovute, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
AN, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli