Sentenza 11 maggio 2005
Massime • 1
In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronuncia del decreto sia seguita opposizione, questa sia stata accolta, e la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio dalla Corte Cass., alla mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio consegue non già l'estinzione dell'intero procedimento, giusta il disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., bensì la applicazione della specifica disciplina di cui al successivo art.653, a mente del quale in caso di estinzione del processo di opposizione "il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva", che ripone la sua ragion d'essere nella natura di condanna con riserva del decreto d'ingiunzione, sicchè all'estinzione del procedimento di rinvio per mancata riassunzione consegue l'efficacia esecutiva del decreto medesimo. Né può verificarsi la prescrizione del diritto (ove dall'inizio del procedimento monitorio sia trascorso il tempo necessario per la prescrizione), mettendo nel nulla l'effetto sospensivo permanente previsto dall'art. 2945 cod. civ., atteso che per il disposto della norma citata (allo stesso modo di quanto statuito dall'art. 338 cod. proc. civ. nel caso di estinzione del giudizio d'appello e passaggio in giudicato della sentenza impugnata) l'estinzione del processo consuma il diritto d'opposizione e non incide sul decreto opposto.
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- 2. Decreto ingiuntivo, opposizione, sentenza, sostituzione, conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2005, n. 9876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9876 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IC SPA, in persona del procuratore dott. Alessandro Oliva, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato MONGENET GAMBERINI RODOLFO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CR MI, CR HI, CR IA, elettivamente domiciliati in ROMA CIRCVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell'avvocato GIULIA NOBILIO, difesi dall'avvocato LEONE SERGIO, giusta delega in 472 atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 797/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione seconda civile emessa il 20/03/2001, depositata il 23/04/01;
rg. 149/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/05 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato GAMBERINI MONGENET RIDOLFO;
udito l'Avvocato NOBILIO GIULIA (per delega Avv. Leone S);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Presidente del Tribunale di Livorno ingiungeva al LL AT s.p.a. di pagare la somma di lire cinquanta milioni a IL, CH e AU LO. L'opposizione proposta dalla società assicuratrice era accolta dal Tribunale di Livorno, con revoca del decreto ingiuntivo. Questa decisione era confermata dalla Corte d'appello. I LO proponevano ricorso per Cassazione e la Corte, con sentenza del 27 settembre 1993, cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame.
I LO riassumevano il giudizio, rilevando che lo stesso non era stato riassunto da nessuna delle parti nel termine di cui all'art. 392 c.p.c. e concludevano perché fosse dichiarato estinto il processo di opposizione e, conseguentemente, esecutivo il decreto. Il LL AT s.p.a., costituitosi, eccepiva tra l'altro la mancanza di interesse degli appellanti in riassunzione alla declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo, stante l'intervenuta prescrizione.
La Corte d'appello in sede di rinvio dichiarava l'estinzione del giudizio e l'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Avverso questa sentenza il LL AT s.p.a. propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Gli intimati resistono con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2943 e 2945 terzo comma c.c. per avere la Corte d'appello di Firenze erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente sostenendo che nella specie la prescrizione decorreva dalla data di estinzione del processo di opposizione. L'effetto interruttivo permanente della prescrizione, che opera fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza, non si produce allorché si verifica l'estinzione del processo, fermo restando l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale come atto di costituzione in mora. Nel caso di specie, l'effetto interruttivo istantaneo della notificazione si era verificato con la notificazione dell'atto d'opposizione avvenuta il 4 gennaio 1985, cosicché "al momento della notifica della citazione per riassunzione avvenuta il 27 gennaio 1999 ogni diritto dei LO si era ampiamente prescritto". Con il secondo motivo il LL AT s.p.a. deduce l'omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. La Corte d'appello aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, sul rilievo che appariva "da condividere quanto sostenuto dalla difesa del LO circa il fatto che nella specie la prescrizione decorre dalla data di estinzione del processo di opposizione". La motivazione era dunque per relationem senza una specifica disamina.
I due motivi, che per ragioni di connessione logica possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
2. Nel caso di specie, in un processo di opposizione a decreto ingiuntivo, intervenuta la cassazione della sentenza d'appello, da parte del giudice del rinvio è stata dichiarata l'estinzione del processo, perché riassunto fuori termine. La stessa Corte territoriale di rinvio ha dichiarato, quale effetto della pronunzia di estinzione, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
2.1. Questo essendo il quadro di riferimento, sembra opportuno considerare i principi desumibili dall'art. 393 c.p.c., disciplinante l'effetto dell'estinzione del giudizio di rinvio, e dall'art. 653, primo comma c.p.c., che prevede l'acquisto di efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, quale conseguenza della pronunzia di estinzione del processo di opposizione.
In base alla prima disposizione se la riassunzione non avviene nel termine previsto o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio "l'intero processo si estingue". La previsione secondo cui "l'intero" processo si estingue sta a significare che la pronunzia di estinzione travolge l'intero processo e non solo il giudizio di rinvio, con la conseguenza che, ove il rinvio riguardi il grado d'appello, la sentenza di primo grado non passa in giudicato (v. sul punto Cass. 18 giugno 1994, n. 5901, in motiv.). L'estinzione dell'intero processo non determina, ovviamente, l'inefficacia delle statuizioni di merito passate in giudicato prima del ricorso per cassazione o per l'effetto dell'accoglimento solo parziale di questo.
La specifica disciplina dell'estinzione del processo in sede di rinvio prevista dell'art. 393 c.p.c, si differenzia da quella più generale contenuta nell'art. 338 c.p.c. ("effetti dell'estinzione del processo d'impugnazione"), a norma del quale l'estinzione del processo di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La differente disciplina si giustifica in base al rilievo che il giudiziosi rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (cosiddetto giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di cassazione, ma una nuova ed autonoma fase del processo che, pur essendo soggetta per ragioni di rito alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura integralmente rescissoria, nel senso che esso mira ad una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia riformandola, statuisce per la prima volta sulle domande proposte dalle parti (Cass. 18 giugno 1994, n. 5901).
2.2. Il principio affermato in termini generali dall'art. 393 c.p.c. va coordinato con quello espresso nell'art. 653, primo comma c.p.c., secondo cui ove venga pronunziata l'estinzione del processo di opposizione "il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva". In base a questa disposizione, dunque, la vicenda estintiva riguarda unicamente il processo d'opposizione, nel senso che l'estinzione non rende inefficace la pronunzia di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo (assimilabile alla condanna con riserva), acquistando anzi il decreto opposto efficacia esecutiva. L'art. 653, primo comma c.p.c. è norma speciale rispetto all'art. 393 c.p.c., cosicché il coordinamento tra le due disposizioni va effettuato nel senso che, ove si tratti di processo di opposizione a decreto ingiuntivo, la causa di estinzione verificatasi nel giudizio, determina l'effetto di estinguere il processo d'opposizione, restando efficace la pronunzia di condanna con riserva contenuta nel decreto ingiuntivo, che acquista efficacia esecutiva (su questi aspetti v. diffusamente Cass. 25 marzo 2003, n. 4378).
3. La Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione del processo di rinvio e ha conseguentemente dichiarato l'esecutorietà del decreto opposto, facendo dunque applicazione del principio di diritto sopra enunciato nei suoi termini generali.
La società ricorrente a sua volta non contesta la pronunzia di estinzione ne' rileva ostacoli giuridici di carattere generale a che alla declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio possa conseguire l'estinzione del processo solo di opposizione, con conseguente acquisto di esecutorietà del decreto ingiuntivo. Contesta bensì che nel caso di specie questa esecutorietà non poteva essere pronunziata poiché il diritto era prescritto. L'estinzione del processo aveva infatti eliminato l'effetto sospensivo permanente previsto dall'art. 2945 c.c., fermo restando unicamente l'effetto interruttivo istantaneo della notificazione dell'atto d'opposizione avvenuta il 4 gennaio 1985, con la conseguenza che al momento della citazione per riassunzione avvenuta il 27 gennaio 1999 il diritto era ampiamente prescritto. La prospettazione è del tutto sfornita di fondamento, richiamando non a proposito le norme sull'effetto e sulla durata della prescrizione, quando è stata proposta domanda giudiziale e successivamente si sia estinto il processo (artt. 2943, secondo comma e 2945, terzo comma).
Queste norme sono richiamate non a proposito poiché non considerano che l'effetto dell'estinzione del processo di opposizione in sede di rinvio è specificamente disciplinato dall'art. 653, primo comma c.p.c., secondo il quale il decreto acquista efficacia esecutiva.
Analogamente, a proposito della disciplina generale delle impugnazioni, a norma dell'art. 338 c.p.c., l'estinzione del giudizio d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata. Gli effetti indicati dagli artt. 338 c.p.c. e 653, primo comma si verificano poiché l'estinzione del processo consuma il diritto d'impugnazione o d'opposizione e non incide sulla sentenza impugnata o sul decreto opposto.
A fronte di questa disciplina, non si può negare l'effetto dell'acquisto di esecutività del decreto ingiuntivo o il passaggio in giudicato della sentenza impugnata adducendo che, a norma dell'art. 2945, terzo comma c.c., l'estinzione avrebbe fatto venire meno l'effetto estintivo permanente, con conseguente prescrizione del diritto con riguardo agli effetti istantanei dell'interruzione, per l'ovvio motivo che gli artt. 338 e 653 c.p.c. positivamente prevedono qual'è l'effetto dell'estinzione del processo, cosicché resta del tutto estranea la disciplina generale dell'effetto permanente o istantaneo della prescrizione.
Conclusione questa che ha una ovvia coerenza poiché ove l'opponente o l'appellante non coltivi il processo determinandone l'estinzione, si consuma il diritto di impugnazione o di opposizione e si perde la possibilità di contestare ulteriormente l'accertamento dei fatti costituivi del diritto dell'attore compiuti dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo o la sentenza impugnata.
3.1. La circostanza che nella sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze abbia implicitamente ritenuto che potessero, nel caso di specie descritto, trovare applicazione le disposizioni sulla prescrizione, affermando che la prescrizione decorreva però dalla data di estinzione del processo di opposizione, non può certamente costituire motivo di cassazione della stessa. Il dispositivo con il quale si è pronunziata l'estinzione del processo e si è dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo è infatti conforme al diritto. E all'erronea motivazione in diritto può supplirsi correggendo la motivazione a norma dell'art. 384 secondo comma c.p.c. sulla base dei principi sopra affermati.
Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2005