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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 28/01/2025 la seguente
SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 6186/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. ANTONIO PELLEGRINO;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 02/12/2022, la parte ricorrente in epigrafe impugnava il CP_ provvedimento di revoca del R.D.C. protocollo n.INPS-RDC-2021-4807757 emesso dall' con la seguente motivazione: “Omessa dichiarazione all'atto della domanda di componenti del nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie”. A sostegno dell'impugnazione, parte ricorrente richiamava la Legge n.26 del 28 marzo 2019 che prevede che, anche nel caso di dimissioni volontarie, il nucleo familiare del soggetto che si è dimesso continua a beneficiare del Reddito di cittadinanza qualora soddisfi i requisiti (cfr. circolare n. 100 del 5 luglio 2019).
Evidenziava che il nucleo familiare dell'odierna opponente era composto da tre persone e che, come accertato dall' , il Sig. , marito della ricorrente, si era dimesso CP_1 Parte_2 volontariamente. CP_ Ciò premesso, la ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere l'accertamento del diritto a percepire il beneficio del cd “RDC” così come previsto dalla normativa di riferimento in caso di presenza di un componente del nucleo familiare dimissionario ed il conseguente annullamento del provvedimento di revoca contraddistinto con il protocollo n. CP_2
4807757, oltre spese, diritti ed onorari di giudizio.
La parte ha quindi concluso nei seguenti termini:
1. Accertare e dichiarare che il provvedimento di revoca contraddistinto con il protocollo n. impugnato con il presente atto è nullo, invalido, illegittimo, inefficace Controparte_3
e non produttivo di effetti per i motivi esposti nel ricorso;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire il beneficio de cd “RDC” così come previsto dalla normativa di riferimento in caso di presenza di un componente del nucleo familiare dimissionario e per l'effetto annullare il provvedimento di revoca contraddistinto con il protocollo n. impugnato con il presente Controparte_3 atto;
3. condannare l'Ente opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”. CP_ Nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto, l' non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. All'udienza del 28-1-25, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti tracciati dalla presente motivazione. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza notificato alla ricorrente in data 02/11/2022, la cui causale pacificamente risiede nel non avere la parte istante dichiarato che il coniuge, facente parte del nucleo familiare, aveva rassegnato le dimissioni nei 12 mesi precedenti.
La disciplina di riferimento è rappresentata dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che ha istituito il "reddito di cittadinanza" (di seguito
Rdc) definito dall'art. 1 quale "misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, cultura Controparte_4 attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro".
Beneficiari del Rdc sono i nuclei familiari in possesso, cumulativamente, dei requisiti soggettivi ed economici indicati dall'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e c bis). Tali requisiti devono essere in possesso del richiedente (e del suo nucleo familiare) al momento della domanda e per tutta la durata di erogazione del beneficio stesso.
Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta. Il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore calcolato su base annua (art. 3, commi 1 e 5) ed è riconosciuto per tutto il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'art. 2 (art. 3, comma
6), condizioni la cui variazione deve essere comunicata all' nei termini e modi indicati CP_1 dall'art. 3, commi 8 e ss., e art. 5, comma 1.
Con particolare riguardo ai requisiti reddituali e patrimoniali si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione ISEE in vigore al momento della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU). Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla loro verifica. In tal caso, l'erogazione del beneficio deve essere interrotta a decorrere dal mese successivo alla comunicazione stessa e revocata (art. 5, comma 5). Il beneficiario del Rdc deve in ogni caso comunicare, nei termini stabiliti dall'art. 7, comma 2, le variazioni del reddito o del patrimonio, quand'anche provenienti da attività irregolari,
e fornire le informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio stesso. Resta in ogni caso fermo il potere dell' di verificare i requisiti autocertificati in CP_1 domanda ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 71 (art. 5, comma 5).
La revoca è disposta sia in caso di condanna per uno dei reati di cui all'art. 7, commi 1 e 2, o per uno dei reati indicati dal comma 3 del medesimo articolo (il cui elenco è stato incrementato dalla
L. n. 234 del 2021 a decorrere dal 1 gennaio 2022), sia quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante. La revoca ha efficacia retroattiva ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La decadenza dal Rdc è invece disposta quando, alternativamente: (i) anche uno solo dei componenti il nucleo familiare non dichiara la immediata disponibilità al lavoro o, comunque, viola gli obblighi assunti in sede di sottoscrizione del patto per il lavoro e il patto per l'inclusione sociale che, a norma dell'art. 4, condizionano l'erogazione del beneficio (art. 7, commi 5, lett. a,
b, c, d, h, 7, lett. c, 8, lett. b, 9, lett. d); (ii) il beneficiario non comunica, ai sensi dell'art. 3, comma
9, le variazioni della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc
o effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico maggiore (art. 7, lett. f); (iii) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare (art. 7, lett. g);
(iv) il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso (comma 6).
In termini generali, la revoca consegue all'accertamento della mancanza originaria dei requisiti richiesti per l'erogazione del Rdc;
la decadenza costituisce, invece, una sanzione in caso di violazione degli obblighi alla cui osservanza è condizionata l'erogazione del beneficio oppure il conseguimento del beneficio in misura maggiore del dovuto. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i Comuni, l' , l'Agenzia delle entrate, CP_1
l' preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro Controparte_5 dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica (art. 7, comma 14).
Per quanto viene direttamente in rilievo nel caso di specie, si osserva che il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019 dispone che “Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”. Prima della conversione in legge, il D.L. n. 4/2019 all'art. 2 comma 3 prevedeva che “Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”. Con la legge 26 del 28 marzo 2019 si è chiarito che a perdere il diritto è il solo componente dimissionario e non tutto il nucleo familiare. CP_ La circolare n. 100 del 2019 specifica, infatti, che “A seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione 26/2019, è venuta meno inoltre l'esclusione dal RDC prevista dal decreto- legge prima della conversione, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa. La legge di conversione, infatti, limita
l'esclusione al solo componente disoccupato che abbia presentato le dimissioni volontarie, riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza”. Nella specie, la ricorrente ha presentato domanda di reddito di cittadinanza in data 21/09/2021, tuttavia la prestazione veniva poi revocata dall' in quanto il sig. , marito della CP_1 Parte_2 stessa, aveva rassegnato dimissioni volontarie, circostanza che se dichiarata avrebbe inciso sul quantum del beneficio, che veniva corrisposto in misura superiore al dovuto. E' evidente che la condotta omissiva della parte rientra in una delle ipotesi tipiche di decadenza (il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso), per cui il provvedimento di revoca con efficacia retroattiva è illegittimo, trattandosi di ipotesi sanzionata con la decadenza (ex nunc). In ordine alle conseguenze dell'accertamento dell'illegittimità della revoca, va dichiarata l'insussistenza del diritto della parte al beneficio dal momento della comunicazione del provvedimento del 2-11-2022, con obbligo di restituzione di quanto dalla stessa fino a quel CP_ momento percepito in eccedenza, secondo ricalcolo che l' dovrà operare. Spese compensate stante il parziale accoglimento in ordine alle conseguenze dell'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: accerta l'illegittimità della revoca e dichiara l'insussistenza del diritto della parte al beneficio del RDC dal momento della comunicazione del provvedimento del 2-11-2022, con obbligo di restituzione di quanto dalla stessa fino a quel momento percepito in eccedenza;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Nola, 28/01/2025
IL GIUDICE dott. ssa Francesca Fucci