Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/03/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8104/2024 R.G. tra:
rappresentata e difesa dall' avvocato Francesco Cinque, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rapp.to Controparte_1 CP_2
e difeso dal funzionario autorizzato dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
Fatto e diritto Con atto depositato in data 04.07.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, sul presupposto di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1 come docente in forza di un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle
[...] attività didattiche per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 esponeva che per tali anni non le era stata riconosciuta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Precisava che, secondo la disciplina vigente, detto beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine. Ritenendo la disciplina di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al DPCM 28 novembre 2016 discriminatoria e in contrasto con il diritto comunitario, ha chiesto al giudice del lavoro di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni di servizio non di ruolo prestati e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma CP_1 di € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della ricorrente;
con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito la fondatezza CP_1 delle deduzioni avversarie e concludendo per il rigetto del ricorso, anche per intervenuta prescrizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p,c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di cui in motivazione. La normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107 il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21). Da ultimo, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ex art. 363 bis c.p.c., la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Nel caso di specie e tenuto conto dei prefati principi di diritto, dagli atti di causa risulta che negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 la ricorrente ha ricevuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche o per l'intero anno scolastico (30 giugno o 31 agosto del rispettivo anno scolastico) in termini utili, quindi, a conseguire l'emolumento qui rivendicato. Inoltre, al momento della pronuncia la stessa è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, (a partire, infatti, dall'anno scolastico 2021/2022 è stata immessa nei ruoli del ). CP_1
Ciò posto, risulta, tuttavia, parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal . CP_1
Dovendosi applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e considerato che il primo atto interruttivo del termine è rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo al convenuto in data 15/07/2024, la fattispecie estintiva CP_1 che viene in rilievo si è verificata per l'anno scolastico 2018/2019, il cui incarico è stato conferito in data 18/09/2018 (data da intendere quale dies a quo del termine quinquennale che viene in rilievo). In ragione di quanto sopra evidenziato, il beneficio può essere, quindi, riconosciuto per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per un importo complessivo di € 1.000,00. Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere al ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; con esclusione dell' anno scolastico 2018/2019, in riferimento al quale il diritto risulta prescritto;
con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma CP_1 specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza del convenuto nei termini CP_1 di cui al dispositivo (segnatamente, in relazione ai parametri del primo scaglione delle tabelle ministeriali di riferimento, dovendosi determinare il valore della presente controversia secondo il criterio del c.d. decisum).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 all'attribuzione in favore del ricorrente del beneficio economico suddetto, per l'importo complessivo di € 1.000,00 oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto al pagamento delle spese CP_1 processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 350,00 oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 22 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma