Articolo 2 della Legge 12 agosto 1982, n. 605
Articolo 1
Versione
10 settembre 1982
Art. 2.
Coloro i quali, per effetto dell'applicazione del precedente articolo 1, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all' articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135 , sempreche' i requisiti richiesti sussistessero alla data di entrata in vigore della medesima legge 4 aprile 1977, n. 135 , potranno presentare apposita domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione di cui all'articolo 7 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135 .

Entrata in vigore il 10 settembre 1982