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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 24 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6621 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
n. 4, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società con sede in Catania, C.da CP_1
Torrazze Z.I. Pantano D'AR s.n., elettivamente domiciliato in Ragusa, via M. Coffa n. 7, presso lo studio dell'avv. Nino Cortese, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e Gino CP_2
Madonia, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar Per_1 di Roma.
[...]
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
25.07.2022, il ricorrente in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t., della società “ , CP_1 proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000334129, notificata in data 28.06.2022 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 30.500,00, a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60
1 a titolo di spese, per violazioni riferite all'anno 2013 e relativa all'atto di accertamento prot. n. CP_ CP_
.2100.20/09/2017.0394316 del 27/10/2017 e prot. n. .2100.20/09/2017.0394317 del 18/10/2017. CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva la carenza di motivazione;
la mancata notifica degli atti di accertamento;
l'intervenuta prescrizione per la mancata notifica dei presupposti verbali di accertamento e la sproporzione della sanzione
Chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via cautelare: di voler sospendere, anche inaudita altera parte, l'ordinanza ingiunzione opposta;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000334129 notificata con racc. A/R in data 28.06.2022, in subordine: ricalcolare la somma eventualmente dovuta dal ricorrente nonché disporre le modalità di rateizzazione dell'importo. Con vittoria di spese e compensi.”. CP_ Integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva svolgendo difese sotto vari profili volte al rigetto del ricorso, nonché depositata provvedimento di rideterminazione della sanzione in CP_ ossequio al Messaggio 3516 del 27.09.2022 ed infine, a seguito dell'emanazione del D.L. 48/2023, chiedeva termine per depositare nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione in conformità al dettato normativo sopravvenuto.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.03.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, dott. Francesco Mannino, dell'11.03.2025, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 24.03.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente bisogna delimitare la causa petendi di questo giudizio di opposizione, poiché il ricorrente, con le note scritte ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., depositate il 27.10.2023, per l'udienza del 30.10.2023, e, integrava i motivi di ricorso, eccependo la violazione dell'art. 14 della L 689/81, formulando quindi in tale atto processuale nuovi profili di illegittimità degli atti impugnati.
Più esattamente bisogna verificare se, nello specifico modulo procedimentale introdotto dagli artt. 22 e segg. della L 689/1981, sia possibile integrare nel corso del giudizio, a mezzo di memorie suppletive, i motivi originariamente svolti nel ricorso introduttivo, a sostegno della domanda di annullamento degli atti amministrativi.
2 La risposta che è stata data dalla giurisprudenza, tenuto conto della peculiarità del processo del quale si sta trattando, è negativa.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione già nella sua sentenza n. 6013 del 16.04.2003, in merito a tale problema ha così statuito: <Esso rappresenta una delle rare eccezioni al principio cardine introdotto dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E (“Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative... le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”), consentendo al giudice ordinario di procedere, in caso di accoglimento dell'opposizione, all'annullamento dell'atto amministrativo
(l'ordinanza-ingiunzione) ritenuto illegittimo, alla sua sospensione o anche alla modificazione dell'entità della sanzione. Deroga, del resto, ricollegabile al terzo comma dell'art. 113 Cost. (in virtù del quale “la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti dell'Amministrazione Pubblica nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”) e che concede al giudice civile il potere di incidere direttamente sul provvedimento amministrativo (e non solo di procedere alla sua eventuale disapplicazione), esaminando tutti gli aspetti del rapporto, anche non di diritto soggettivo (ipotesi di cd. giurisdizione piena del giudice ordinario).
Tale caratteristica fa si che il procedimento in questione assume tutti gli elementi che sono propri del procedimento giurisdizionale amministrativo (almeno nella scelta originaria) ed, in particolare, la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria.
In questo schema, l'atto amministrativo (non il rapporto) è posto al centro della contesa, in quanto determina sia l'oggetto del processo, nel quale si verifica la legittimità dell'atto impugnato in relazione ai motivi di doglianza fatti valere dal ricorrente, sia i poteri cognitori ed istruttori del giudice, sia i poteri decisionali.
Siffatto paradigma processuale presuppone, dunque, che: tutte le ragioni che il ricorrente pone a base dell'istanza demolitoria dell'atto (“causae pretendi”) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità non solo di inoltrare un ricorso meramente interruttivo (ossia contenente il mero “petitum” ma non la “causa pretendi”), ma anche di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti;
l'amministrazione, dal canto suo, non può dedurre motivi o circostanze a sostegno della pretesa sanzionatoria, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione; il giudice, infine, non ha il potere (salve le ipotesi di inesistenza) di rilevare
d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (per alcuni di questi concetti, cfr. Cass. 12 agosto 2000,
n. 10796; 15 novembre 2001, n. 14238).
Ne consegue che è inammissibile la memoria (o altro genere di atto comunque denominato) con la quale il ricorrente deduca motivi di annullamento ulteriori rispetto a quelli dedotti nel ricorso in opposizione, o con la
3 quale per la prima volta deduca motivi del quale era del tutto privo il ricorso stesso;
sicché, non incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione il giudice che, nel redigere le ragioni poste a base della decisione, non tenga conto della memoria stessa.>>
Pertanto, l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 14 della L 689/81 dedotta per la prima volta nelle note depositate il 27.10.2023 è inammissibile;
da tale inammissibilità consegue anche il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui il giudice è tenuto a rendere la propria motivazione solo in ordine a questioni che siano ammissibili, mentre sulle questioni inammissibili non sussiste l'obbligo di motivazione del giudice nel redigere le ragioni poste a base della decisione.
Da quanto sopra premesso ne discende che gli unici motivi di censura proposti contro le ordinanze ingiunzioni ammissibili e, quindi, che possono essere esaminati sono quelli formulati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Diversamente opinando si verificherebbe l'elusione del principio del contraddittorio (con lesione del diritto di difesa dei convenuti, che sui motivi dedotti in ricorso hanno predisposto le proprie difese), oltre che del canone di cui all'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il "chiesto e il pronunciato"), atteso che quest'ultimo risulta instaurato avuto riguardo ai motivi dedotti in ricorso e non ad altri (Cfr.: Tribunale di Catania, sentenza 261 del
29/01/2014, dott. M. Fiorentino).
Altra questione che rileva in via preliminare è la legittimazione attiva del ricorrente, o meglio la sua mancanza di legittimazione attiva, con riferimento all'impugnazione in proprio dell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio;
infatti, nel presente giudizio viene impugnata l'ordinanza ingiunzione n. OI 000334129, emessa nei confronti della società ed alla stessa notificata in qualità di obbligato solidale.
Ne consegue che l'odierno ricorrente è carente di legittimazione quanto all'azione proposta in proprio avverso la predetta ordinanza ingiunzione, in quanto la legittimazione attiva ad impugnare spetta soltanto a colui che risulta destinatario dell'atto notificato, ovvero, nel caso di specie, alla società, in persona del suo legale rappresentante.
Orbene il ricorrente n.q. con l'opposizione contestava per mancata notifica degli atti di accertamento prot. n. CP_ CP_
.2100.20/09/2017.0394316 del 27/10/2017 e prot. n. .2100.20/09/2017.0394317 del 18/10/2017, indicati nell'ordinanza ingiunzione. CP_ Con riferimento agli atti di accertamento, va rilevato come l ha prodotto soltanto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 78322412436-7, depositata presso l'ufficio postale il 17.10.2017, cui è seguita in pari data la spedizione della raccomandata informativa (C.A.D.) n. 78332412436-9, non allegata.
Tale documentazione si riferisce alla notificazione dell'atto di accertamento prot. n. CP_
.2100.20/09/2017.0394316 del 27/10/2017, indirizzato al ricorrente in proprio, quale trasgressore della violazione.
4 CP_ Conseguentemente l non ha dato prova di aver notificato l'atto di accertamento prot. n. CP_
.2100.20/09/2017.0394317 del 18/10/2017 nei confronti della società, quale obbligata solidale, con conseguente illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI 000334129, oggetto di impugnazione.
Pertanto, rilevata l'omessa notificazione del suindicato atto di accertamento sotteso alla suindicata ordinanza ingiunzione per come sopra indicata, l'obbligazione di pagare le somme richieste risulta estinta ex art. 14 L.
689/1981 e l'ordinanza ingiunzione va, quindi, annullata, per la mancata notifica degli atti di contestazione della violazione ivi accertata.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
Ne consegue che, l'esame degli altri motivi di censura sollevati in ricorso, risulta ultroneo.
2. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse possono trovare integrale compensazione, tenuto anche conto che le ulteriori censure formulate in ricorso sarebbero risultati infondate, alla luce dei pronunciamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 25.07.2022 da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1 CP_1 nei confronti nei confronti dell' , ( , in persona del legale Controparte_2 CP_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la carenza di legittimazione attiva in proprio del ricorrente.
2. Dichiara l'illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI 000334129, per la mancata notificazione dell'atto di CP_ accertamento prot. n. .2100.20/09/2017.0394317 del 18/10/2017, e per l'effetto l'estinzione della sanzione.
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, 25.03.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 24 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6621 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
n. 4, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società con sede in Catania, C.da CP_1
Torrazze Z.I. Pantano D'AR s.n., elettivamente domiciliato in Ragusa, via M. Coffa n. 7, presso lo studio dell'avv. Nino Cortese, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e Gino CP_2
Madonia, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar Per_1 di Roma.
[...]
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
25.07.2022, il ricorrente in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t., della società “ , CP_1 proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000334129, notificata in data 28.06.2022 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 30.500,00, a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60
1 a titolo di spese, per violazioni riferite all'anno 2013 e relativa all'atto di accertamento prot. n. CP_ CP_
.2100.20/09/2017.0394316 del 27/10/2017 e prot. n. .2100.20/09/2017.0394317 del 18/10/2017. CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva la carenza di motivazione;
la mancata notifica degli atti di accertamento;
l'intervenuta prescrizione per la mancata notifica dei presupposti verbali di accertamento e la sproporzione della sanzione
Chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via cautelare: di voler sospendere, anche inaudita altera parte, l'ordinanza ingiunzione opposta;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000334129 notificata con racc. A/R in data 28.06.2022, in subordine: ricalcolare la somma eventualmente dovuta dal ricorrente nonché disporre le modalità di rateizzazione dell'importo. Con vittoria di spese e compensi.”. CP_ Integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva svolgendo difese sotto vari profili volte al rigetto del ricorso, nonché depositata provvedimento di rideterminazione della sanzione in CP_ ossequio al Messaggio 3516 del 27.09.2022 ed infine, a seguito dell'emanazione del D.L. 48/2023, chiedeva termine per depositare nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione in conformità al dettato normativo sopravvenuto.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.03.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, dott. Francesco Mannino, dell'11.03.2025, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 24.03.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente bisogna delimitare la causa petendi di questo giudizio di opposizione, poiché il ricorrente, con le note scritte ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., depositate il 27.10.2023, per l'udienza del 30.10.2023, e, integrava i motivi di ricorso, eccependo la violazione dell'art. 14 della L 689/81, formulando quindi in tale atto processuale nuovi profili di illegittimità degli atti impugnati.
Più esattamente bisogna verificare se, nello specifico modulo procedimentale introdotto dagli artt. 22 e segg. della L 689/1981, sia possibile integrare nel corso del giudizio, a mezzo di memorie suppletive, i motivi originariamente svolti nel ricorso introduttivo, a sostegno della domanda di annullamento degli atti amministrativi.
2 La risposta che è stata data dalla giurisprudenza, tenuto conto della peculiarità del processo del quale si sta trattando, è negativa.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione già nella sua sentenza n. 6013 del 16.04.2003, in merito a tale problema ha così statuito: <Esso rappresenta una delle rare eccezioni al principio cardine introdotto dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E (“Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative... le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”), consentendo al giudice ordinario di procedere, in caso di accoglimento dell'opposizione, all'annullamento dell'atto amministrativo
(l'ordinanza-ingiunzione) ritenuto illegittimo, alla sua sospensione o anche alla modificazione dell'entità della sanzione. Deroga, del resto, ricollegabile al terzo comma dell'art. 113 Cost. (in virtù del quale “la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti dell'Amministrazione Pubblica nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”) e che concede al giudice civile il potere di incidere direttamente sul provvedimento amministrativo (e non solo di procedere alla sua eventuale disapplicazione), esaminando tutti gli aspetti del rapporto, anche non di diritto soggettivo (ipotesi di cd. giurisdizione piena del giudice ordinario).
Tale caratteristica fa si che il procedimento in questione assume tutti gli elementi che sono propri del procedimento giurisdizionale amministrativo (almeno nella scelta originaria) ed, in particolare, la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria.
In questo schema, l'atto amministrativo (non il rapporto) è posto al centro della contesa, in quanto determina sia l'oggetto del processo, nel quale si verifica la legittimità dell'atto impugnato in relazione ai motivi di doglianza fatti valere dal ricorrente, sia i poteri cognitori ed istruttori del giudice, sia i poteri decisionali.
Siffatto paradigma processuale presuppone, dunque, che: tutte le ragioni che il ricorrente pone a base dell'istanza demolitoria dell'atto (“causae pretendi”) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità non solo di inoltrare un ricorso meramente interruttivo (ossia contenente il mero “petitum” ma non la “causa pretendi”), ma anche di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti;
l'amministrazione, dal canto suo, non può dedurre motivi o circostanze a sostegno della pretesa sanzionatoria, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione; il giudice, infine, non ha il potere (salve le ipotesi di inesistenza) di rilevare
d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (per alcuni di questi concetti, cfr. Cass. 12 agosto 2000,
n. 10796; 15 novembre 2001, n. 14238).
Ne consegue che è inammissibile la memoria (o altro genere di atto comunque denominato) con la quale il ricorrente deduca motivi di annullamento ulteriori rispetto a quelli dedotti nel ricorso in opposizione, o con la
3 quale per la prima volta deduca motivi del quale era del tutto privo il ricorso stesso;
sicché, non incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione il giudice che, nel redigere le ragioni poste a base della decisione, non tenga conto della memoria stessa.>>
Pertanto, l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 14 della L 689/81 dedotta per la prima volta nelle note depositate il 27.10.2023 è inammissibile;
da tale inammissibilità consegue anche il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui il giudice è tenuto a rendere la propria motivazione solo in ordine a questioni che siano ammissibili, mentre sulle questioni inammissibili non sussiste l'obbligo di motivazione del giudice nel redigere le ragioni poste a base della decisione.
Da quanto sopra premesso ne discende che gli unici motivi di censura proposti contro le ordinanze ingiunzioni ammissibili e, quindi, che possono essere esaminati sono quelli formulati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Diversamente opinando si verificherebbe l'elusione del principio del contraddittorio (con lesione del diritto di difesa dei convenuti, che sui motivi dedotti in ricorso hanno predisposto le proprie difese), oltre che del canone di cui all'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il "chiesto e il pronunciato"), atteso che quest'ultimo risulta instaurato avuto riguardo ai motivi dedotti in ricorso e non ad altri (Cfr.: Tribunale di Catania, sentenza 261 del
29/01/2014, dott. M. Fiorentino).
Altra questione che rileva in via preliminare è la legittimazione attiva del ricorrente, o meglio la sua mancanza di legittimazione attiva, con riferimento all'impugnazione in proprio dell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio;
infatti, nel presente giudizio viene impugnata l'ordinanza ingiunzione n. OI 000334129, emessa nei confronti della società ed alla stessa notificata in qualità di obbligato solidale.
Ne consegue che l'odierno ricorrente è carente di legittimazione quanto all'azione proposta in proprio avverso la predetta ordinanza ingiunzione, in quanto la legittimazione attiva ad impugnare spetta soltanto a colui che risulta destinatario dell'atto notificato, ovvero, nel caso di specie, alla società, in persona del suo legale rappresentante.
Orbene il ricorrente n.q. con l'opposizione contestava per mancata notifica degli atti di accertamento prot. n. CP_ CP_
.2100.20/09/2017.0394316 del 27/10/2017 e prot. n. .2100.20/09/2017.0394317 del 18/10/2017, indicati nell'ordinanza ingiunzione. CP_ Con riferimento agli atti di accertamento, va rilevato come l ha prodotto soltanto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 78322412436-7, depositata presso l'ufficio postale il 17.10.2017, cui è seguita in pari data la spedizione della raccomandata informativa (C.A.D.) n. 78332412436-9, non allegata.
Tale documentazione si riferisce alla notificazione dell'atto di accertamento prot. n. CP_
.2100.20/09/2017.0394316 del 27/10/2017, indirizzato al ricorrente in proprio, quale trasgressore della violazione.
4 CP_ Conseguentemente l non ha dato prova di aver notificato l'atto di accertamento prot. n. CP_
.2100.20/09/2017.0394317 del 18/10/2017 nei confronti della società, quale obbligata solidale, con conseguente illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI 000334129, oggetto di impugnazione.
Pertanto, rilevata l'omessa notificazione del suindicato atto di accertamento sotteso alla suindicata ordinanza ingiunzione per come sopra indicata, l'obbligazione di pagare le somme richieste risulta estinta ex art. 14 L.
689/1981 e l'ordinanza ingiunzione va, quindi, annullata, per la mancata notifica degli atti di contestazione della violazione ivi accertata.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
Ne consegue che, l'esame degli altri motivi di censura sollevati in ricorso, risulta ultroneo.
2. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse possono trovare integrale compensazione, tenuto anche conto che le ulteriori censure formulate in ricorso sarebbero risultati infondate, alla luce dei pronunciamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 25.07.2022 da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1 CP_1 nei confronti nei confronti dell' , ( , in persona del legale Controparte_2 CP_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la carenza di legittimazione attiva in proprio del ricorrente.
2. Dichiara l'illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI 000334129, per la mancata notificazione dell'atto di CP_ accertamento prot. n. .2100.20/09/2017.0394317 del 18/10/2017, e per l'effetto l'estinzione della sanzione.
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, 25.03.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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