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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2024, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. Gabriele Rendina Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1816 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele Saggese ed elettivamente domiciliato in Cercola (NA) alla Via Europa n. 29, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Rosa Gallo ed elettivamente domiciliata in Cercola (NA) al Viale
Giotto n. 1, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 28.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.04.2024 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio, con la signora in data 09.10.2003 a Napoli (atto n. 101 parte II serie A sez. K anno CP_1
2003), dalla cui unione nascevano due figli: , nato a [...] il CP_2
20.02.2003, e nato a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione dal CP_3 coniuge, assegnazione della casa coniugale, affidamento congiunto del minore con CP_3 collocamento prevalente presso il padre, contributo al mantenimento dei figli nella misura di €
800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie, regolamentazione del diritto di visita della madre e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
vinte le spese di lite.
La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione dei coniugi, affido congiunto del minore con collocazione presso il ricorrente, contributo al mantenimento dei figli, da porre a proprio carico, nella misura di € 200,00 mensili (€100,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie, regolamentazione del diritto di visita e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 28.10.2024, il Giudice, dopo ampia discussione e non essendo riuscito il tentativo di conciliazione, sulle conclusioni delle parti riservava al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto ai provvedimenti accessori, va evidenziato che non sono emersi elementi che lascino dubitare della idoneità della cura del minore da parte dei coniugi. Difatti, è pacifico che il minore ha un buon rapporto con entrambi i genitori e che vuole vivere presso il padre, da cui è CP_3 adeguatamente accudito, risultando, quindi, superfluo anche l'ascolto dello stesso.
Pertanto, questo collegio ritiene di affidare il minore ad entrambi i genitori, con CP_3 collocazione prevalente presso il padre, in conformità alla situazione di fatto atteso che il minore, insieme al fratello maggiorenne, già vivono con il padre presso la casa familiare mentre la madre vive e lavora a Macerata.
La casa familiare sita in San Sebastiano al VE (Na) alla Via Figliola n. 35/Bis andrà assegnata al ricorrente quale genitore con cui i figli minorenne, e , maggiorenne ma non CP_3 CP_2 economicamente autosufficiente, convivono.
Quanto al diritto di visita, tenuto conto che la resistente vive a Macerata e, quindi, distante dalla casa familiare ove vivono i figli, si prevede che il minore veda la madre liberamente ma CP_3 non meno di una volta ogni due mesi;
per le vacanze natalizie, la madre potrà vedere e tenere con sé il minore un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno seguente dal 31 dicembre al 6 gennaio, seguendo il criterio dell'alternanza; per le vacanze pasquali e di carnevale, un anno dal
Venerdì Santo al martedì seguente e l'anno successivo dal venerdì precedente al martedì grasso fino al martedì grasso, secondo il criterio dell'alternanza; per le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con il padre entro il 30 maggio di ogni anno.
Quanto alle questioni economiche, invece, le risultanze processuali hanno evidenziato che: 1) il ricorrente lavora come dipendente di una società e percepisce un retribuzione mensile di circa
1.400,00 euro, percepisce integralmente l'assegno unico erogato dall' pari ad € 280,00 CP_4 mensili, vive nella casa familiare unitamente ai figli minorenne, e CP_3 CP_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
2) la resistente lavora con la mansione di operaia presso una società privata con retribuzione annua di € 21.000,00 circa, è titolare di tre polizze vita, come dichiarato dalla stessa, del valore complessivo di € 34.502,00, vive in un'abitazione condotta in locazione insieme al compagno con cui divide il canone e le spese.
Orbene, preso atto della situazione reddituale e patrimoniale emersa dal compendio istruttorio, tenuto conto che il padre, pur percependo integralmente l'assegno unico, è gravato da maggiori oneri anche economici in termini di accudimento della prole tenuto conto del tempo assolutamente prevalente che trascorre con i figli, considerate le spese di viaggio che la resistente
è tenuta ad affrontare per esercitare il suo diritto di visita, si ritiene congruo porre a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e CP_1 CP_3 CP_2 versando al signor , entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 350,00, importo Parte_1 rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) affida il minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il CP_3 padre in San Sebastiano al VE (Na) alla Via Figliola n. 35/Bis;
d) assegna la casa coniugale sita in San Sebastiano al VE (Na) alla Via Figliola n. 35/Bis al ricorrente;
Parte_1
e) disciplina i tempi di permanenza del minore con la madre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e , versando al signor , entro il 5 di ogni mese, la somma CP_3 CP_2 Parte_1 pari ad euro 350,00 importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021.
h) Rimette la causa sul ruolo e dispone in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 30.10.2024
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. Gabriele Rendina Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1816 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele Saggese ed elettivamente domiciliato in Cercola (NA) alla Via Europa n. 29, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Rosa Gallo ed elettivamente domiciliata in Cercola (NA) al Viale
Giotto n. 1, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 28.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.04.2024 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio, con la signora in data 09.10.2003 a Napoli (atto n. 101 parte II serie A sez. K anno CP_1
2003), dalla cui unione nascevano due figli: , nato a [...] il CP_2
20.02.2003, e nato a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione dal CP_3 coniuge, assegnazione della casa coniugale, affidamento congiunto del minore con CP_3 collocamento prevalente presso il padre, contributo al mantenimento dei figli nella misura di €
800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie, regolamentazione del diritto di visita della madre e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
vinte le spese di lite.
La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione dei coniugi, affido congiunto del minore con collocazione presso il ricorrente, contributo al mantenimento dei figli, da porre a proprio carico, nella misura di € 200,00 mensili (€100,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie, regolamentazione del diritto di visita e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 28.10.2024, il Giudice, dopo ampia discussione e non essendo riuscito il tentativo di conciliazione, sulle conclusioni delle parti riservava al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto ai provvedimenti accessori, va evidenziato che non sono emersi elementi che lascino dubitare della idoneità della cura del minore da parte dei coniugi. Difatti, è pacifico che il minore ha un buon rapporto con entrambi i genitori e che vuole vivere presso il padre, da cui è CP_3 adeguatamente accudito, risultando, quindi, superfluo anche l'ascolto dello stesso.
Pertanto, questo collegio ritiene di affidare il minore ad entrambi i genitori, con CP_3 collocazione prevalente presso il padre, in conformità alla situazione di fatto atteso che il minore, insieme al fratello maggiorenne, già vivono con il padre presso la casa familiare mentre la madre vive e lavora a Macerata.
La casa familiare sita in San Sebastiano al VE (Na) alla Via Figliola n. 35/Bis andrà assegnata al ricorrente quale genitore con cui i figli minorenne, e , maggiorenne ma non CP_3 CP_2 economicamente autosufficiente, convivono.
Quanto al diritto di visita, tenuto conto che la resistente vive a Macerata e, quindi, distante dalla casa familiare ove vivono i figli, si prevede che il minore veda la madre liberamente ma CP_3 non meno di una volta ogni due mesi;
per le vacanze natalizie, la madre potrà vedere e tenere con sé il minore un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno seguente dal 31 dicembre al 6 gennaio, seguendo il criterio dell'alternanza; per le vacanze pasquali e di carnevale, un anno dal
Venerdì Santo al martedì seguente e l'anno successivo dal venerdì precedente al martedì grasso fino al martedì grasso, secondo il criterio dell'alternanza; per le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con il padre entro il 30 maggio di ogni anno.
Quanto alle questioni economiche, invece, le risultanze processuali hanno evidenziato che: 1) il ricorrente lavora come dipendente di una società e percepisce un retribuzione mensile di circa
1.400,00 euro, percepisce integralmente l'assegno unico erogato dall' pari ad € 280,00 CP_4 mensili, vive nella casa familiare unitamente ai figli minorenne, e CP_3 CP_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
2) la resistente lavora con la mansione di operaia presso una società privata con retribuzione annua di € 21.000,00 circa, è titolare di tre polizze vita, come dichiarato dalla stessa, del valore complessivo di € 34.502,00, vive in un'abitazione condotta in locazione insieme al compagno con cui divide il canone e le spese.
Orbene, preso atto della situazione reddituale e patrimoniale emersa dal compendio istruttorio, tenuto conto che il padre, pur percependo integralmente l'assegno unico, è gravato da maggiori oneri anche economici in termini di accudimento della prole tenuto conto del tempo assolutamente prevalente che trascorre con i figli, considerate le spese di viaggio che la resistente
è tenuta ad affrontare per esercitare il suo diritto di visita, si ritiene congruo porre a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e CP_1 CP_3 CP_2 versando al signor , entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 350,00, importo Parte_1 rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) affida il minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il CP_3 padre in San Sebastiano al VE (Na) alla Via Figliola n. 35/Bis;
d) assegna la casa coniugale sita in San Sebastiano al VE (Na) alla Via Figliola n. 35/Bis al ricorrente;
Parte_1
e) disciplina i tempi di permanenza del minore con la madre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e , versando al signor , entro il 5 di ogni mese, la somma CP_3 CP_2 Parte_1 pari ad euro 350,00 importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021.
h) Rimette la causa sul ruolo e dispone in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 30.10.2024
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)