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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/05/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 7559/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità- Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Diego Cremona
-Ricorrente- E
e Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Convenuti- REPUBBLICA FEDERALE ERMANIA
-Resistente contumace-
pagina 1 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 22.06.2023, il
[...]
, evocava in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA, la REPUBBLICA
ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e il
, in persona del Ministro Controparte_2
p.t., chiedendone la condanna in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla comunità locale di , a seguito dei crimini di guerra e Parte_1
contro l'umanità compiuti sul proprio territorio e in danno alla popolazione montelupina, tra il marzo e l'agosto del 1944, dalle forze del Terzo Reich.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che a cavallo tra la fine del febbraio e i primi giorni di marzo del 1944, i sentimenti di rivolta alla guerra della popolazione italiana si intensificarono e portarono a grandi scioperi in tante importanti città, tra cui Milano, Torino, Genova, Savona e
Firenze.
La grande mobilitazione non passò inosservata, tanto che il regime nazista, per decisione diretta del Führer, organizzò un'operazione di rastrellamento in rappresaglia.
L'ordine prevedeva che il 20% degli scioperanti venisse immediatamente deportato in Germania e messo a disposizione del per essere Controparte_3
avviato al lavoro.
Il 7 marzo 1944 l'incarico di eseguire l'operazione veniva affidato al Generale
la cattura degli operai e dei civili che avevano partecipato alle Per_1
manifestazioni avrebbe dovuto estendersi anche nelle località di provincia. pagina 2 di 9 A , la notte tra il 7 e l'8 marzo 1944, poco dopo la Parte_1
mezzanotte, uomini della milizia nazifascista si presentarono alle porte di numerose abitazioni e di alcune fabbriche, il piano prevedeva che le pattuglie si muovessero dalle case della periferia al centro del paese.
Ventuno cittadini del , Parte_1 Parte_2 [...]
Per_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Persona_3 Pt_10
[...] Parte_11 Persona_4 Persona_5 Parte_12
Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
e tutti civili, estranei alle operazioni militari in Persona_10 Per_11
corso, vennero rastrellati e condotti in caserma.
Da lì furono portati a Firenze, prima presso Villa Triste, sede della sezione di polizia politica tedesca, poi in Piazza Santa Maria Novella, presso le Scuole
Leopoldine, nei cui locali era stato istituito il centro di raccolta della
Wehrmacht “Sammellager Platzkommandantur Florenz – Standortoffizier”.
Vennero quindi tutti trasferiti alla vicina Stazione ferroviaria di Firenze ed assieme ad un centinaio di altri sventurati caricati in un vagone bestiame.
Il primo pomeriggio dell'8 marzo aveva inizio la deportazione.
Dal binario 6 della Stazione di Santa Maria Novella partiva il trasporto denominato “Firenze - n. 32”, con destinazione Mauthausen.
Nei mesi successivi, il Comune di fu teatro di altri Parte_1
numerosi episodi di cattura di civili inermi.
Tra il 10 giugno e il 23 luglio del 1944, altri ventitré cittadini vengono via via rastrellati e deportati dai soldati tedeschi: Persona_12 Persona_13
Persona_14 Persona_15 Persona_16 Persona_17
Per_18 Persona_19 Per_20 Persona_21 Persona_22
Persona_23 Persona_24 Persona_25 Persona_26 Per_27
[...] Persona_28 Persona_29 Per_30 Per_31 Per_32
e
[...] Pt_11 Persona_33
pagina 3 di 9 Il Comune di chiedeva, atteso il danno non Parte_1
patrimoniale sofferto dalla comunità da esso rappresentata, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in ordine ai crimini di guerra e alle deportazioni subite dai propri cittadini e conseguentemente dichiarato il proprio diritto, a ricevere ristoro per un importo pari ad €
260.000,00.
Per l'effetto chiedeva la condanna della Repubblica Federale di Germania in solido con la Repubblica Italiana al pagamento degli importi sopra indicati, oltre interessi di legge sulle somme dall'1 gennaio 1947 e rivalutate.
Si costituivano la e il Controparte_1
i quali, contestando Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
L'Avvocatura dello Stato, in primo luogo, osservava il difetto di legittimazione ad agire da parte dell'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 43 del decreto legge 36 del 2022, evidenziando che «l'ambito applicativo della norma è dunque circoscritto alle vittime per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti in danno di cittadini italiani: trattasi di illecito a carattere personalissimo, non riconoscibile, per espressa previsione normativa, ad enti giuridici, pubblici o privati, di talché l'azione risarcitoria proposta dal non è giuridicamente ammissibile». Pt_1
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito.
Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza dello 6.3.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 4 di 9 La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il pagina 5 di 9 giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della Germania, ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n.
238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che
«la proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024). pagina 6 di 9 Va affermata, di conseguenza, la giurisdizione dello Stato italiano.
In ogni caso, quanto sin qui sostenuto esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della Germania sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2) La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto del al risarcimento dei danni Parte_1
non patrimoniali derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati contro la popolazione civile nel territorio comunale
L'ampia produzione documentale di parte ricorrente- unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte della resistente, ai sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
Ed invero, la deportazione è da annoverare tra i crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso- le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del Terzo Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
Tuttavia, non può essere accolta la domanda risarcitoria proposta dal
[...]
poiché non risulta lesa alcuna situazione giuridica Parte_1
dell'ente comunale equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, quali il nome, l'immagine, il decoro, la reputazione o l'onore.
In merito è sterminata la giurisprudenza di legittimità che riconosce senz'altro la tutela risarcitoria non patrimoniale in favore di persone giuridiche ed enti collettivi per danni che rappresentino la conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti(ex pluribus, Cass. n. 20345/2023 in merito alla lesione della reputazione di un pagina 7 di 9 ente collettivo;
Cass. n. 19551/2023 e Cass. n. 20643/2016 quanto alla lesione dell'immagine di una società; Cass. n. 18082/2013 relativamente alla lesione della reputazione di una società).
Tuttavia, nel caso in questione nessuno dei predetti diritti è stato leso.
L'effetto lesivo si è certamente verificato in capo alle singole persone fisiche che hanno subito gli atti di violenza ma non in capo al Comune di Parte_1
.
[...]
La domanda proposta dal non merita inoltre accoglimento in quanto Pt_1
la stessa rubrica dell'art. 43 recita: «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945», mentre il primo comma del medesimo articolo stabilisce l'istituzione presso il MEF di un «Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».
Il preciso riferimento alla tutela dei diritti inviolabili della persona esclude la possibilità di riconoscere tutela risarcitoria- nella fattispecie- all'ente collettivo quale Comune.
Alla stregua delle considerazioni appena esposte ne discende che la domanda di parte attrice dovrà essere rigettata.
3)Le spese processuali
Le spese processuali, quanto al rapporto tra il ricorrente Parte_1
e le parti costituite, seguono la soccombenza e si liquidano come in
[...]
dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.001 ed € 520.000 ed pagina 8 di 9 operata una decurtazione del 50% sulla fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 281-duodeecies co IV cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcun incombente istruttorio, e sulla fase decisoria consistita nella sola discussione orale della causa.
Niente per le spese quanto al rapporto tra parte ricorrente e la Repubblica
Federale di Germania, non avendo questa svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposto dal
[...]
nei confronti della REPUBBLICA Parte_1
FEDERALE di GERMANIA, della REPUBBLICA ITALIANA e del
; Controparte_2
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle parti costituite, delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 14.170 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
niente per le spese quanto al rapporto processuale tra parte attrice e la convenuta contumace.
Firenze, 10.V.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 9 di 9