Versione
30 gennaio 1971
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14 marzo 1974
14 marzo 1974
Art. 4.
La disposizione sancita dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607 , si applica a tutti i canoni enfiteutici a qualsiasi fine costituiti. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941".
La disposizione sancita dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607 , si applica a tutti i canoni enfiteutici a qualsiasi fine costituiti. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941".
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 18/10/1974, n. 2929Provvedimento: L'art 4 della legge 18 dicembre 1970, n 1138, che ha innovato a quanto disposto dalla norma del secondo comma dell'art 18 della legge 22 luglio 1966, n 607, trova applicazione anche per i canoni enfiteutici dei fondi urbani, purche costituiti, come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza 6 marzo 1974 n 54, anteriormente alla data del 28 ottobre 1941. ( V 1551'73, mass n 364360).*Leggi di più...
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- adeguamento ex art 4 della legge n 1138 del 1970·
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