Articolo 9 della Legge 12 marzo 1968, n. 442
Articolo 8Articolo 10
Versione
7 maggio 1968
Art. 9.
Il consiglio di amministrazione dell'Universita' in Calabria sara' costituito secondo le norme legislative vigenti in materia non appena entreranno in funzione almeno due facolta'.
Del consiglio di amministrazione medesimo faranno parte i rappresentanti delle amministrazioni provinciali, delle camere dell'agricoltura, industria e commercio e dei comuni capoluogo delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.
Entrata in vigore il 7 maggio 1968