TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14531 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 22774 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 14.04.2025, vertente
TRA
; Parte_1
; Controparte_1
; CP_2
elettivamente domiciliati in Roma, in viale Giulio Cesare 95, presso lo studio dell'avv. ON Mattei che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Fabrizio Spagnoli;
- attore –
CONTRO
la ; Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 292, presso lo studio dell'avv. Francesco Baldi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- convenuta –
OGGETTO: domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.04.2025
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_4 chiedendo accertarsi la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro
[...] avvenuto il 15.12.2029 sulla SP Braccianese, all'altezza del km 16 + 330 e, per l'effetto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro.
A fondamento delle domande proposte, gli attori hanno dedotto di essere rispettivamente genitori e fratello di la quale, in data 15.12.2019, perdeva la vita a causa del grave sinistro stradale Persona_1 nel quale veniva coinvolta, mentre si trovava alla guida della vettura Chevrolet TI targata
DR992HY.
Secondo la prospettazione difensiva degli attori, il decesso del congiunto sarebbe ascrivibile alla responsabilità dell'ente proprietario della strada in cui è avvenuto il sinistro, ossia della
[...]
, per aver mantenuto sul margine della strada, ad una distanza inferiore Controparte_4 rispetto a quella prescritta dall'art. 16 d.lgs. n. 285/1992, una albero di alto fusto, sul quale Per_1
dopo aver perso il controllo dell'auto nell'esecuzione di una manovra di sorpasso, si sarebbe
[...] schiantata, perdendo così la vita.
Il tratto di strada in questione, in ogni caso, sarebbe risultato privo di adeguate barriere di protezione, come prescritto dall'art. 3 allegato 1 D.M. n. 223/1992
La ha chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto Controparte_4 infondate, rilevando l'ascrivibilità in via esclusiva del sinistro alla condotta di guida di , Persona_1 che avrebbe perso il controllo dell'auto all'esito di una manovra di sorpasso, impegnando la banchina erbosa presente ai margini della carreggiata e percorrendo 36 metri sul manto erboso prima di urtare l'albero presente si margini della carreggiata, la cui presenza era peraltro segnalata dai cartelli predisposti dall'amministrazione. La convenuta ha ritenuto configurabile nella specie l'esimente del caso fortuito e, in ogni caso, ha invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
L'amministrazione ha, infine, ritenuto l'inapplicabilità nella specie del disposto dell'art. 16 d.lgs. n.
285/1992 e dell'art. 3 allegato 1 D.M. 223/1992 e ha contestato la sussistenza e la quantificazione dei danni prospettata dagli attori.
2. L'azione proposta dagli attori è diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro asseritamente determinato dalla presenza di un albero a margine della SP Braccianese e dall'assenza di adeguate misure di protezione, circostanze che avrebbero determinato il decesso del congiunto . Persona_1
pagina 2 di 10 La causa petendi della domanda deve essere individuata nella mancata custodia del bene ex art. 2051
c.c.
L'art. 2051 c.c. trova applicazione con riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde poi ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (cfr. Cass. n. 8935/2013). La custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. n. 1725/2019).
Nel compiere tali valutazioni, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 23919/2013; Cass. n.
11664/2014; Cass. n. 3793/2014) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. Cass. n.
23584/2013).
Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi pagina 3 di 10 a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (così
Cass. n. 999/2014 che ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato).
Nel caso di specie gli attori, quindi, sono onerati della prova del sinistro e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, vale a dire che il pregiudizio subito si sia verificato per effetto della presenza dell'albero ad una distanza dalla carreggiata non consentita
A spetta invece l'onere di provare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra CP_4 evidenziati, oppure il concorso causale colposo del danneggiato, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi provato che il decesso di è Persona_1 ascrivile alla presenza di un albero di alto fusto presente al margine della carreggiata, ad una distanza inferiore rispetto a quella di 6 metri prescritta dal combinato disposto dell'art. 16 comma 1 lett. c) d.lgs.
n. 285/1992 e dell'art. 26 comma sesto del relativo regolamento di attuazione (cfr. le risultanze dei rilievi eseguiti dai carabinieri della stazione di Anguillara Sabazia dalle quali emerge che l'albero si trovava a circa 1 metro dalla carreggiata – cfr. all. 2 fascicolo degli attori)
ha infatti, dopo aver eseguito una manovra di sorpasso, ha urtato accidentalmente il ciglio Persona_1 erboso della carreggiata, così perdendo il controllo dell'auto.
L'auto ha percorso circa 36 metri sulla banchina erbosa, prima di schiantarsi contro l'albero posto a margine della carreggiata (cfr. al riguardo i rilievi della Polizia di – all. 3 fascicolo degli CP_4 attori).
Il teste ha al riguardo dichiarato: “Ero in auto e sono stato sorpassato da una vettura Testimone_1
TI SS … Nel rientrare dal sorpasso ha perso il controllo ed è andata ad urtare contro un albero che si trovava nel nostro senso di marcia” (cfr. verbale dell'udienza del 5.10.2022).
L'ente custode della strada, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito elementi di riscontro della tesi difensiva per la quale l'albero sarebbe preesistente all'entrata in vigore delle disposizioni che impongono, nella piantumazione degli alberi, una fascia di rispetto che, per le strade extraurbane, è pari a 6 metri. pagina 4 di 10 Ne discende che, la collocazione della pianta ad una distanza inferiore a quella che la legge prescrive proprio al fine di garantire la sicurezza dei veicoli che possono accidentalmente finire fuori strada, costituisce senz'altro fattore eziologico che ha contribuito a cagionare l'evento, considerato che il decesso di è avvenuto proprio a causa del forte impatto con il fusto dell'albero; deve Persona_1 quindi ritenersi provato il nesso eziologico tra la res in custodia, ossia la strada e le sue pertinenze, e il sinistro per cui è causa.
Al riguardo vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale: “In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale” (Cass. n. 26527/2020).
E' altresì senz'altro configurabile la concorrente responsabilità di , per aver perso il Persona_1 controllo dell'auto, senza che risulti provata l'interferenza di altre autovetture, nonostante stesse percorrendo un tratto di strada rettilineo, urtando con le ruote di destra sul ciglio della strada e percorrendo ben 36 metri sulla banchina erbosa, senza riuscire ad arrestare l'auto, così evidenziando altresì una velocità senz'altro non adeguata allo stato dei luoghi.
Tenuto quindi conto, da un lato, della perdita di controllo dell'auto da parte del conducente e dall'altro del violentissimo urto con l'albero, attestato dallo stato del veicolo dopo l'impatto (cfr. al riguardo la documentazione fotografica in atti) deve quindi ritenersi accertato, per tutte le ragioni sopra esposte, che il sinistro stradale avvenuto il 15.12.2019 è ascrivibile alla concorrente pari responsabilità di e della . Persona_1 Controparte_4
.3. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito per la perdita del rapporto parentale
è fondata e deve pertanto essere accolta.
Deve infatti ritenersi che integri un danno risarcibile quello subito dal congiunto per la perdita del c.d. rapporto parentale, causando ciò la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti, quali l'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà in ambito familiare, tutelati dagli artt. 2, 29 e 30
Cost. (cfr. tra le altre Cass. 3 febbraio 2011, n. 2557).
La particolare intensità del rapporto che normalmente sussiste tra genitore e figlio e tra fratelli consente di ritenere provato, secondo il canone dell'id quod plerumque accidit, il danno derivante dalla perdita del rapporto, rappresentando tale evento fonte di uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita e di un inguaribile dolore, destinato a protrarsi negli anni senza alcuna possibilità di scemare (cfr. Cass. 16 marzo 2012, n. 4253).
pagina 5 di 10 Si deve, d'altra parte, osservare che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, così come sopra descritto, non può essere scissa da quella del danno morale e alla vita di relazione, posto che, secondo la prevalente giurisprudenza, “il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude un risarcimento separato e autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del giudice di tener conto nel caso concreto di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale, così da assicurare la personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. 8 luglio 2014, n. 15491; nello stesso senso, anche
Cass. 17 dicembre 2015, n. 9320). Se ne ricava, dunque, che tutte le circostanze dedotte dal parente del defunto, a fondamento della sua pretesa, non integrano ulteriori voci di danno e concorrono anzi a delineare l'entità del pregiudizio risarcibile, a meno che esse non integrino un danno biologico, in senso stretto, suscettibile di accertamento medico-legale (cfr. Cass. 19 ottobre 2015, n. 21084; Cass. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass. 30 novembre 2018, n. 30997). Alla stregua di tali considerazioni si afferma, perciò, che “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Cass. 11 novembre 2019, n. 28989).
Tanto esposto, il danno dedotto in giudizio dagli attori, comprensivo delle sofferenze patite a seguito del prematuro decesso del figlio e della sorella, integra un danno da perdita del rapporto parentale, da ritenersi provato, secondo un criterio di adeguatezza e di regolarità causale, e da liquidarsi in via equitativa.
Ciò premesso, la liquidazione del danno per la perdita del congiunto va effettuata utilizzando come parametro le tabelle di Roma.
Non ignora infatti il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità è solita individuare nelle tabelle milanesi il parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai canoni stabiliti dagli artt.
1226 e 2056 c.c. (cfr. da ultimo Cass. 14 novembre 2019, n. 29495). Tuttavia, si ritiene che l'esigenza di garantire una parità di trattamento tra casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso i parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma ed elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non pagina 6 di 10 standardizzato e che offre al giudice ampi margini di personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto.
Non sussiste, d'altra parte, il diritto del danneggiato a pretendere la liquidazione del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato Ufficio, piuttosto che in un altro (Cass. n.
1524/2010), e qualora il giudice si discosti dall'applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. n. 13130/2006).
Si è inoltre affermato che nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale;
tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione. (Cass. n.
29495/2019).
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale, le tabelle romane individuano cinque fattori che condizionano la misura del risarcimento: a) il rapporto di parentela sussistente tra la vittima e il congiunto;
b) l'età del congiunto superstite, essendo il danno tanto più grave quanto più lungo è il periodo da trascorrere senza il proprio familiare;
c) l'età della vittima al momento del suo decesso, essendo anche in questo caso la misura del danno inversamente proporzionale a tale evenienza;
d) la eventuale convivenza tra la vittima e il congiunto, dovendosi presumere che la sofferenza sia tanto più intensa, quanto più sia assidua la frequentazione tra i due;
e) la presenza nel nucleo familiare di altri conviventi o familiari non conviventi, essendo il danno maggiore allorché il congiunto rimanga del tutto privo di assistenza morale e materiale. Tenuto conto dei suddetti parametri, le tabelle di Roma si basano su un sistema a punti, che attribuisce al danneggiato un punteggio numerico, da moltiplicare per una somma di denaro che rappresenta un ideale ristoro per ogni singolo punto di danno, fissato per l'anno 2025 nella misura di euro 11.549,20
L'importo del risarcimento è, quindi, pari alla sommatoria dei punti riconosciuti, da moltiplicarsi per il valore sopra determinato.
Tanto premesso in via generale, deve rilevarsi che alla data del decesso, , aveva 20 anni, Persona_1 mentre i congiunti , e avevano, rispettivamente, 56, 47, 21, Parte_1 Controparte_1 CP_2 anni.
Deve altresì ritenersi provato il rapporto di convivenza tra le parti, attestati dalla documentazione anagrafica relativa agli attori, dalla quale si evince che essi sono tutti residenti in [...]in via Piossasco
pagina 7 di 10 n. 48, ossia nel medesimo luogo di residenza della vittima, come indicato negli atti della indigine svolta dalla Carabinieri nonché dai rilievi eseguiti da CP_4
Infine, va osservato che risulta altresì documentata, all'esito della stessa costituzione di tutti gli attori, la presenza di altri familiari rientranti nella parentela sino al secondo grado.
In conclusione, facendo applicazione dei richiamati principi, il danno è quantificabile, in base a valori già attualizzati (tabelle del Tribunale di Roma del 2025) nei seguenti termini:
- in relazione al padre della vittima, euro 358.025,2 (euro 11.549,20 x 31), Parte_1 considerato il valore del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 20 punti per il grado di parentela,
n. 4,5 punti in base all'età della vittima, n. 2,5 punti in base all'età del padre, n. 4 in ragione del rapporto di convivenza, per un totale di 31 punti riconosciuti;
tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della vittima del sinistro, il risarcimento spettante a deve essere Parte_1 determinato nella somma complessiva di euro 179.012,6 (358.025,2/2);
- in relazione alla madre della vittima, , euro 363.799,8 (euro 11.549,20 x Controparte_1
31,5), considerato il valore del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 20 punti per il grado di parentela, n. 4,5 punti in base all'età della vittima, n. 3 punti in base all'età della madre, n. 4 in ragione del rapporto di convivenza, per un totale di 31,5 punti riconosciuti;
tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della vittima del sinistro, il risarcimento spettante a CP_1
deve essere determinato nella somma complessiva di euro 181.899,9 (363.799,8 /2);
[...]
- in relazione al fratello della vittima, , euro 225.209,4 (euro 11.549,20 x 19,5), CP_2 considerato il valore del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 7 punti per il grado di parentela,
n. 4,5 punti in base all'età della vittima, n. 4 punti in base all'età del fratello, n. 4 in ragione del rapporto di convivenza, per un totale di 19,5 punti riconosciuti;
tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della vittima del sinistro, il risarcimento spettante a deve essere CP_2 determinato nella somma complessiva di euro 112.604,7 (225.209,4 /2);
Per il calcolo degli interessi, escludendosi la possibilità di porre a base del computo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e devalutata sino all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo l'indice Foi elaborato dall'Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al tasso legale degli interessi per il periodo di indisponibilità della somma.
Poiché infine il credito risarcitorio, una volta liquidato, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata. pagina 8 di 10 In conclusione, la deve essere condannata al pagamento della Controparte_4 somma di euro 179.012,6 in favore di , di euro 181.899,9 in favore di di Parte_1 Controparte_1 euro 112.604,7 in favore di , oltre interessi al tasso sulle somme devalutate sino alla data del CP_2 sinistro e successivamente annualmente rivalutate.
4 nella qualità di proprietario del veicolo Chevrolet TI targato DR992HY, andato Parte_1 distrutto a seguito dell'urto, ha chiesto altresì il risarcimento del danno patrimoniale subito, costituito dal valore del mezzo al momento del sinistro.
La domanda è fondata e deve pertanto trovare accoglimento, tenuto conto dello stato del veicolo, attestato dalla documentazione fotografica in atti, dalla quale emerge che l'auto è risultata seriamente danneggiata a seguito dell'impatto e dalle ricerche di mercato prodotte dagli attori, che attestano un valore medio dell'auto all'epoca del sinistro di circa euro 3.300,00.
Non risultano documentati gli oneri sostenuti per la rottamazione del mezzo e per l'immatricolazione di un nuovo veicolo (a prescindere, per quanto concerne tale ultima spesa, da ogni valutazione sulla spettanza del relativo rimborso).
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, la deve essere Controparte_4 condanna al pagamento in favore di della somma di euro 1.650,00, oltre interessi al tasso Parte_1 legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 15.12.2019.
5. Gli attori hanno domandato il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale, pari ad euro 5.544,66, somma comprensiva degli oneri accessori.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. 4 novembre 2020 n. 24481).
La quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 2 febbraio 2018 n. 2644).
Nella specie risulta documentata l'attività svolta nella fase precontenziosa (cfr. all. 10,11, 12 fascicolo di prime cure, le richieste stragiudiziali di risarcimento del danno).
Ne discende che deve ritenersi che spetti agli attori il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza ricevuta nella fase stragiudiziale dall'avv. ON Mattei e dall'avv. Fabrizio Spagnoli
pagina 9 di 10 La richiesta della somma complessiva di euro 5.544,66 (importo comprensivo degli oneri di legge) appare congrua, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per le cause di valore compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00
La deve quindi essere condanna al pagamento in favore degli Controparte_4 attori della somma complessiva di euro 5.544,66, oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo.
6. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , e Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: CP_2 accerta che il sinistro avvenuto il 15.12.2019 sulla SP Braccianese è ascrivibile alla concorrente pari responsabilità di e della;
Persona_1 Controparte_4 condanna la al pagamento della somma di euro 179.012,6 in Controparte_4 favore di , di euro 181.899,9 in favore di di euro 112.604,7 in favore di Parte_1 Controparte_1
, oltre interessi al tasso sulle somme devalutate sino al 1512.2019 e successivamente CP_2 annualmente rivalutate in base all'indice FOI elaborato dall'Istat; condanna la al pagamento in favore di della somma di Controparte_4 Parte_1 euro 1.650,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 15.12.2019; condanna la al pagamento in favore di , Controparte_4 Parte_1 CP_1
e della somma di euro 5.544,66, oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo;
[...] CP_2 condanna la al rimborso delle spese processuali in favore Controparte_4 dell'avv. ON Mattei e dell'avv. Fabrizio Spagnoli, nella qualità di procuratori antistatari degli attori, liquidate in euro 1686,00 per esborsi e in euro 18.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
Roma, 20.10.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 10 di 10