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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6003 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al 1538 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 6.3.2025 e vertente
TRA
avv. ( ), elettivamente domiciliato in Roma alla Pt_1 Pt_2 CodiceFiscale_1
Via XX Settembre n. 3 presso lo Studio dell'Avv. Donatella Rossi, rappresentato e difeso da se stesso unitamente all'Avv. Antonio Macolino per, procura in calce all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
1 , ( ), in persona del liquidatore e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio degli Avvocati Laura Bresci e Marco Santini che la rappresentano e difendono per procura allegata in calce alla comparsa di costituzione,
Appellata
NONCHE'
( ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, in Roma elettivamente domiciliata Via Antonio Gramsci presso lo studio dell'avv. Gianfranco Graziadei che la rappresenta e difende per procura generale alle liti, in atti
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 16568/2018 del Tribunale di Roma,
pubblicata il 16.08.2018.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, l'avv. UC SO impugnava la sentenza riportata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto solo parzialmente la domanda di pagamento per prestazioni professionali da esso proposta nei confronti della convenuta e perciò aveva condannato Controparte_1
Cont quest'ultima, in solido con al pagamento nei suoi confronti di €.8.478,94 oltre
Cont interessi e spese legali. Con condanna altresì di a tenere indenne CP_1
degli esborsi eventualmente effettuati.
L'appellante, con unico motivo, censurava la sentenza per non aver ravvisato nel comportamento della società una revoca implicita del mandato ad esso conferito e,
quindi, per non aver applicato la penale, stabilita nel contratto di patrocinio in caso di revoca, consistente nel pagamento del triplo degli onorari massimi.
2 Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza.
Con Con atto del 15.5.19, si costituiva la la quale rilevava preliminarmente la inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.; nel merito ne contestava la fondatezza chiedendone il rigetto.
Con atto del 15.5.2019 si costituiva la , la quale Controparte_1
impugnava l'appello chiedendone il rigetto e formulava appello incidentale tardivo in ordine al capo che l'aveva vista soccombente nel pagamento delle spese del giudizio.
All'udienza cartolare del 6.3.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va disatteso per quanto di seguito esposto.
Con l'impugnazione l'avv. censura la sentenza per non aver applicato la penale Pt_1
prevista nel contratto di patrocinio sottoscritto con l'allora cliente in Controparte_1
caso di revoca del mandato e conclude per la riforma della sentenza sul punto.
La sentenza di primo grado, difatti aveva motivato la decisione rilevando che “la
cliente mai intese revocare il mandato, ritenendo tuttavia maggiormente rispondente
ai propri interessi abbandonare un giudizio dall'esito incerto e che l'aveva vista
soccombente nella fase cautelare instaurata con ricorso ex art. 700 c.p.c.”
Va detto, che risulta pacifico dalla lettura degli atti di causa che non vi fu alcun atto di revoca di mandato da parte di all'avv. ; solo che questi ritiene CP_1 Pt_1
doversi interpretare come revoca implicita (per fatti concludenti) la transazione intervenuta tra le parti nel corso del giudizio di reclamo, avverso l'ordinanza ex art. 3 Inoltre, occorre evidenziare che in realtà, nel merito, l'appellante non deduce elementi idonei a contrastare il ragionamento del primo giudice, rilevando soltanto che altro giudice -Tribunale di Prato con sentenza 63/2019 che allegava- su vicenda analoga, era stato di contrario avviso;
ma senza formulare alcuna specifica contestazione o proporre una diversa e alternativa interpretazione degli atti.
Sicchè l'appello è generico, ai limiti dell'ammissibilità, poiché non contiene alcun elemento capace di sovvertire la sentenza impugnata.
Ciò detto l'appello è anche infondato nel merito.
Come è stato correttamente osservato, la previsione di una penale a carico della in caso di revoca di mandato, era stata evidentemente concordata allo CP_1
scopo di tutelare l'Avv. nel caso in cui la società lo esonerasse dall'incarico Pt_1
servendosi di altro professionista o anche intraprendendo iniziative non condivise.
Qui, al contrario, si verte nella diversa ipotesi in cui la cliente ha ritenuto non più
rispondente ai propri interessi il proseguimento della causa già avviata ed ha ritenuto più vantaggioso addivenire ad una transazione coinvolgendo nella decisione l'avvocato -che, difatti, ha chiesto prima un rinvio del giudizio per poi abbandonarlo-.
Sicchè nel caso di specie non c'è revoca del mandato, ma solo una diversa valutazione sulla convenienza di proseguire il giudizio, alla luce di nuove emergenze.
Ciò detto in merito alla revoca, (e quindi in ordine alla inapplicabilità della penale contenuta in contratto in caso di revoca del mandato).
Quanto all'applicazione della ulteriore clausola contenuta in contratto che prevedeva il riconoscimento del 18% sull'effettivo vantaggio conseguito, va aggiunto che,
spettava all'avv. provare che a seguito della rinuncia agli atti, la Pt_1 CP_1
avesse visto riconosciute, almeno in parte, le proprie pretese, tanto da poter pretendere la percentuale del 18% prevista sull'effettivo vantaggio conseguito.
4 Pertanto, non può che condividersi la decisione del Tribunale sul punto e confermare non solo l'assenza di revoca del mandato nella fattispecie concreta, ma anche l'assenza di prova in ordine al vantaggio conseguito all'esito dell'intera operazione per poter applicare la percentuale del 18%.
Si può aggiungere che anche dalla lettura della lettera di incarico del 5.9.2011,
contenente gli accordi accettati dalle parti, si prevede un accordo finalizzato alla individuazione dei criteri di computo dei compensi in relazione ad incarichi che sarebbero stati conferiti, senza alcun riferimento ad una controversia specifica.
E che, in ogni caso, anche l'esito negativo del giudizio cautelare incardinato dall'Avv.
potrebbe aver contribuito ad indurre la valutare altre strade per Pt_1 CP_1
la tutela dei propri interessi.
Infine si deve considerare che correttamente il Tribunale ha liquidato solo gli importi previsti a titolo di “fondo spese”, in quanto il contratto non prevedeva il pagamento di onorari ulteriori se non nelle ipotesi di revoca del mandato e di transazione vantaggiosa, entrambi non verificatosi.
Per le considerazioni innanzi esposte la sentenza risulta ben motivata in ogni suo aspetto con la conseguenza che l'appello va rigettato.
Nel rigetto dell'appello resta assorbito l'appello incidentale tardivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avv. , avverso la sentenza emessa dal Tribunale Pt_1 Pt_2
di Roma n. 16568/18, a conferma della stessa così provvede:
- rigetta l'appello;
5 Cont
- condanna SO UC al pagamento nei confronti di e di Controparte_1
, delle spese del presente giudizio che liquida, in €. 6.800,00, oltre
[...]
accessori di legge e di tariffa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della
parte appellante.
Roma, 3.10.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino
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700 che l'aveva vista soccombente, ed il conseguente abbandono di quel giudizio.