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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4572 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C.26799/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26799 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - cod. fisc. ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Oscar Sabellico e Salvatore Chimienti presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli alla Via S. Tommaso D'Aquino n. 48, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Renato
Lucarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Francesco
Caracciolo n. 10
RESISTENTE NONCHÉ
(nata a [...] il [...] - C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Renato Lucarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10
INTERVENTORE
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta dell'udienza del 7/11/2024.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo di regolamentare i rapporti tra le parti e la figlia minore confermando la disciplina in atto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2021 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Roma il 27.09.1997 e che dalla loro relazione erano nate due CP_1
figlie: in data 3.09.2001 e in data 21.10.2008, rappresentava di essersi CP_2 CP_3
separata dal marito in forza di sentenza n. 2617/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord il
9.10.2019 e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente a vivere separatamente la comunione materiale e spirituale con il resistente non si era più ricostituita. Aggiungeva che il
Tribunale in ordine alle condizioni accessorie alla pronuncia della separazione aveva recepito gli accordi raggiunti tra le parti prevedendo l'affido condiviso delle due figlie con collocazione prevalente di presso il padre e di presso la madre, versamento da parte del CP_2 CP_3 marito di Euro 600,00 per il mantenimento di e versamento di € 300,00 a suo carico CP_3
per il mantenimento di inoltre ella si era impegnata a rilasciare la casa coniugale, CP_2 mentre il marito a pagarle il canone di locazione dell'appartamento in cui sarebbe andata a vivere. Precisava di aver preso a tal fine in locazione un appartamento a Napoli alla via
Merliani e che la figlia raggiunta la maggiore età, si era trasferita presso di lei. Tutto CP_2
quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio prevedendosi l'affidamento condiviso della figlia ancora minore con collocazione prevalente presso di sé e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre a carico del quale chiedeva porsi un assegno mensile di € 900,00 per il mantenimento di entrambe le figlie. Si costituiva il quale non si opponeva alla domanda di divorzio formulata dalla CP_1
ricorrente e in ordine ai provvedimenti accessori chiedeva disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, in ordine ai provvedimenti di carattere economico chiedeva disporre la corresponsione a carico di ciascuno dei genitori l'importo di €: 300,00 da corrispondersi in favore delle figlie e nel caso della figlia maggiorenne da corrispondersi direttamente alla CP_2
stessa.
Con comparsa di intervento si costituiva in giudizio la quale chiedeva il Controparte_2 pagamento diretto dell'assegno a titolo di contributo nel proprio mantenimento a carico di entrambi i genitori da quantificare in € 300,00 per ciascuno.
All'udienza presidenziale del 19.10.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente poneva a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente e direttamente alla CP_1 figlia quale contributo al suo mantenimento l'assegno di € 300,00, oltre CP_2
rivalutazione maturata dalla separazione, confermava per il resto le altre statuizioni rese in sede di separazione e rimetteva la causa innanzi al G.I.
In data 24.07.2023 veniva emessa sentenza parziale di divorzio e con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la definizione delle condizioni accessorie al divorzio con la concessione dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c..
Rigettate le richieste istruttorie il procedimento, maturo per la decisione, veniva prima rinviato per la precisione delle conclusioni e successivamente trattenuto in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per gli scritti conclusionali e acquisizione del parere del PM.
Preliminarmente va osservato che, essendo già stata pronunciata sentenza in ordine allo status, la presente decisione verterà esclusivamente sulla disciplina delle condizioni accessorie del divorzio.
In ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sull'unica figlia ancora minore di età, non sono emersi elementi per derogare alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso, del resto chiesto da entrambe le parti. Pertanto si dispone l'affidamento condiviso della minore di età con collocazione prevalente presso la madre. In ragione dell'età di che ad ottobre compirà diciassette anni si ritiene di rimettere i tempi CP_3 di permanenza presso il padre all'accordo tra le parti, in mancanza di accordo dovrà trovare applicazione la disciplina già prevista in sede di separazione (due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, nonché nel weekend, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica, a settimane alterne;
ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in
Albis; ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico delle minori, oltre il giorno della festa del papà).
Passando ai provvedimenti di carattere economico, va premesso che la ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni adottate in sede di separazione, il resistente ha chiesto disporre la corresponsione a carico di ciascuno dei genitori dell'importo di € 300,00 da corrispondersi in favore delle figlie e nel caso della figlia maggiorenne da corrispondersi CP_2
direttamente alla stessa. In sede di separazione, settembre 2019, fu concordato a carico del padre un assegno mensile di € 600,00 (all'attualità pari ad € 712,20) per la figlia da CP_3
versare alla , mentre a carico di quest'ultima un assegno di mantenimento pari ad euro Pt_1
300,00 (all'attualità pari ad € 356,10) per la figlia da versare all' e, a fronte CP_2 CP_1
del rilascio da parte della della casa coniugale, fu concordato il pagamento integrale Pt_1 del canone di locazione del nuovo appartamento dalla stessa reperito a carico dell' CP_1
Ciò posto, pacifico tra le parti che la prima figlia, benchè maggiorenne, non sia CP_2
economicamente autosufficiente, e che entrambe lei figlie vivono con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento. Da ciò consegue, per un verso, il rigetto della domanda della figlia di porre a carico anche della madre un assegno per il proprio CP_2
mantenimento, atteso che tale domanda potrà essere accolta solo nei confronti del genitore obbligato al versamento in quanto non convivente. Per altro verso consegue la necessità di porre a carico del padre, non convivente, un assegno periodico per il mantenimento di entrambe le figlie da versare direttamente a per la quota alla stessa spettante e alla CP_2
madre per la quota relativa ad Per quanto riguarda la quota in favore di la CP_3 CP_2 stessa ha chiesto quantificare in € 300,00 tale importo. A carico di va dunque CP_1 posto un assegno mensile di € 300,00 da versare direttamente alla figlia Controparte_2
entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento della medesima;
importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. A carico di entrambi i genitori nella misura del 50% vanno invece ripartite le spese straordinarie individuate in base al Protocollo del Tribunale di Napoli del 7/03/2018.
Quanto al mantenimento per la figlia soccorrono i seguenti principi. CP_3 Secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n.
16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” . In altre decisioni si afferma che : ”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del 16.09.2020).
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, in ordine ai redditi delle parti, premesso che ambedue hanno omesso di produrre le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto, tenuto conto che la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo (Cass. N. 13954/2018), occorre rilevare che per l' dall'ultimo CUD prodotto, quello del 2023, risulta un reddito da CP_1 lavoro dipendente di € 64.411,20, gravato da ritenuta IRPEF per l'importo di € 20.363,66, addizionale regionale all'IRPEF per l'importo di € 1828,19, addizionale comunale all'IRPEF per l'importo di € 515,29; dal CUD 2020 relativo ai redditi 2019, quindi all'epoca della separazione, risulta un reddito da lavoro dipendente di € 56390,25 gravato da ritenuta IRPEF per l'importo di € 16.864,12, addizionale regionale all'IRPEF per l'importo di € 1.144,72, addizionale comunale all'IRPEF per l'importo di € 451,12. Il medesimo conduce in locazione, già dall'epoca della separazione, un appartamento per un canone mensile di € 1000,00.
Con riguardo a dall'ultimo CUD prodotto, quello del 2023, risulta un reddito da Parte_1 lavoro dipendente di € 24.755,15 gravato da ritenuta IRPEF per l'importo di € 3.380,66, addizionale regionale all'IRPEF per l'importo di € 548,25, addizionale comunale all'IRPEF per l'importo di € 198,04; dal CUD 2020 relativo ai redditi all'epoca della separazione, risulta un reddito da lavoro dipendente di € 24.180,18 gravato da ritenuta IRPEF per l'importo di € 3.666,80, addizionale regionale all'IRPEF per l'importo di € 297,42, addizionale comunale all'IRPEF per l'importo di € 72,54. La medesima sta attualmente sostenendo per intero il canone di locazione dell'appartamento in cui vive con le figlie, posto che è pacifico che l' non vi provvede più da CP_1
marzo 2024.
Quindi rispetto all'epoca della separazione, i redditi della sono rimasti pressoché Pt_1 invariati, con un aumento di poche centinaia di euro, quelli dell' hanno avuto un CP_1 aumento di circa € 3.000,00
Il resistente ha dedotto che la ricorrente al reddito da lavoro cumulerebbe i proventi editoriali della sua attività letteraria, che però non risultano documentati, né altrimenti provati, posto che le prove orali sul punto non sono state ammesse dal G.I., con valutazione assolutamente condivisa dal
Collegio, stante la genericità della formulazione dei capi, e che la stessa sarebbe proprietaria di diversi immobili e però, premesso che non è provato che tali proprietà siano state acquisite successivamente alla separazione, in ogni caso non è nemmeno allegato che le stesse producano reddito.
In un quadro siffatto, ed in particolare evidenziato che con un reddito leggermente inferiore rispetto a quello attuale l' a seguito della separazione, ha sostenuto un assegno per la figlia CP_1 CP_3 di € 600,00 il canone di locazione dell'appartamento in cui viveva e quello dell'appartamento in cui vivevano la moglie e le figlie, ammontante ad € 1.100,00, certamente non può essere accolta la richiesta dell' di riduzione a € 300,00 dell'assegno a suo carico per la figlia minore. CP_1
Tenuto conto degli elementi fin qui evidenziati, del tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori come desumibile dagli elementi sopra riportati, considerate altresì le attuali esigenze, anche abitative della figlia, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno si ritiene congruo quantificare nell'importo di € 1.100,00 il contributo nel mantenimento di da porre a carico del padre, andando oltre le richieste formulate dalla CP_3
ricorrente, nell'interesse superiore della minore;
importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da versare a entro il giorno 5 di ogni mese. Spese straordinarie Parte_1 individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale COA del 7/03/2018 al 50% tra le parti.
Passando infine alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre;
• dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore secondo quanto disposto in parte motiva;
• pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento della figlia CP_1 la somma di € 1.100,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CP_3
d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026, va versato alla Pt_1
entro il giorno cinque di ogni mese;
• rigetta la domanda proposta da nei confronti dalla madre;
Controparte_2
• pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento della figlia CP_1 la somma di € 300,00, da versare alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
importo da CP_2
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026;
• pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie per la figlia individuate come da protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA CP_2
del 7/03/2018.
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.02.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26799 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - cod. fisc. ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Oscar Sabellico e Salvatore Chimienti presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli alla Via S. Tommaso D'Aquino n. 48, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Renato
Lucarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Francesco
Caracciolo n. 10
RESISTENTE NONCHÉ
(nata a [...] il [...] - C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Renato Lucarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10
INTERVENTORE
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta dell'udienza del 7/11/2024.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo di regolamentare i rapporti tra le parti e la figlia minore confermando la disciplina in atto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2021 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Roma il 27.09.1997 e che dalla loro relazione erano nate due CP_1
figlie: in data 3.09.2001 e in data 21.10.2008, rappresentava di essersi CP_2 CP_3
separata dal marito in forza di sentenza n. 2617/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord il
9.10.2019 e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente a vivere separatamente la comunione materiale e spirituale con il resistente non si era più ricostituita. Aggiungeva che il
Tribunale in ordine alle condizioni accessorie alla pronuncia della separazione aveva recepito gli accordi raggiunti tra le parti prevedendo l'affido condiviso delle due figlie con collocazione prevalente di presso il padre e di presso la madre, versamento da parte del CP_2 CP_3 marito di Euro 600,00 per il mantenimento di e versamento di € 300,00 a suo carico CP_3
per il mantenimento di inoltre ella si era impegnata a rilasciare la casa coniugale, CP_2 mentre il marito a pagarle il canone di locazione dell'appartamento in cui sarebbe andata a vivere. Precisava di aver preso a tal fine in locazione un appartamento a Napoli alla via
Merliani e che la figlia raggiunta la maggiore età, si era trasferita presso di lei. Tutto CP_2
quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio prevedendosi l'affidamento condiviso della figlia ancora minore con collocazione prevalente presso di sé e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre a carico del quale chiedeva porsi un assegno mensile di € 900,00 per il mantenimento di entrambe le figlie. Si costituiva il quale non si opponeva alla domanda di divorzio formulata dalla CP_1
ricorrente e in ordine ai provvedimenti accessori chiedeva disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, in ordine ai provvedimenti di carattere economico chiedeva disporre la corresponsione a carico di ciascuno dei genitori l'importo di €: 300,00 da corrispondersi in favore delle figlie e nel caso della figlia maggiorenne da corrispondersi direttamente alla CP_2
stessa.
Con comparsa di intervento si costituiva in giudizio la quale chiedeva il Controparte_2 pagamento diretto dell'assegno a titolo di contributo nel proprio mantenimento a carico di entrambi i genitori da quantificare in € 300,00 per ciascuno.
All'udienza presidenziale del 19.10.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente poneva a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente e direttamente alla CP_1 figlia quale contributo al suo mantenimento l'assegno di € 300,00, oltre CP_2
rivalutazione maturata dalla separazione, confermava per il resto le altre statuizioni rese in sede di separazione e rimetteva la causa innanzi al G.I.
In data 24.07.2023 veniva emessa sentenza parziale di divorzio e con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la definizione delle condizioni accessorie al divorzio con la concessione dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c..
Rigettate le richieste istruttorie il procedimento, maturo per la decisione, veniva prima rinviato per la precisione delle conclusioni e successivamente trattenuto in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per gli scritti conclusionali e acquisizione del parere del PM.
Preliminarmente va osservato che, essendo già stata pronunciata sentenza in ordine allo status, la presente decisione verterà esclusivamente sulla disciplina delle condizioni accessorie del divorzio.
In ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sull'unica figlia ancora minore di età, non sono emersi elementi per derogare alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso, del resto chiesto da entrambe le parti. Pertanto si dispone l'affidamento condiviso della minore di età con collocazione prevalente presso la madre. In ragione dell'età di che ad ottobre compirà diciassette anni si ritiene di rimettere i tempi CP_3 di permanenza presso il padre all'accordo tra le parti, in mancanza di accordo dovrà trovare applicazione la disciplina già prevista in sede di separazione (due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, nonché nel weekend, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica, a settimane alterne;
ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in
Albis; ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico delle minori, oltre il giorno della festa del papà).
Passando ai provvedimenti di carattere economico, va premesso che la ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni adottate in sede di separazione, il resistente ha chiesto disporre la corresponsione a carico di ciascuno dei genitori dell'importo di € 300,00 da corrispondersi in favore delle figlie e nel caso della figlia maggiorenne da corrispondersi CP_2
direttamente alla stessa. In sede di separazione, settembre 2019, fu concordato a carico del padre un assegno mensile di € 600,00 (all'attualità pari ad € 712,20) per la figlia da CP_3
versare alla , mentre a carico di quest'ultima un assegno di mantenimento pari ad euro Pt_1
300,00 (all'attualità pari ad € 356,10) per la figlia da versare all' e, a fronte CP_2 CP_1
del rilascio da parte della della casa coniugale, fu concordato il pagamento integrale Pt_1 del canone di locazione del nuovo appartamento dalla stessa reperito a carico dell' CP_1
Ciò posto, pacifico tra le parti che la prima figlia, benchè maggiorenne, non sia CP_2
economicamente autosufficiente, e che entrambe lei figlie vivono con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento. Da ciò consegue, per un verso, il rigetto della domanda della figlia di porre a carico anche della madre un assegno per il proprio CP_2
mantenimento, atteso che tale domanda potrà essere accolta solo nei confronti del genitore obbligato al versamento in quanto non convivente. Per altro verso consegue la necessità di porre a carico del padre, non convivente, un assegno periodico per il mantenimento di entrambe le figlie da versare direttamente a per la quota alla stessa spettante e alla CP_2
madre per la quota relativa ad Per quanto riguarda la quota in favore di la CP_3 CP_2 stessa ha chiesto quantificare in € 300,00 tale importo. A carico di va dunque CP_1 posto un assegno mensile di € 300,00 da versare direttamente alla figlia Controparte_2
entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento della medesima;
importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. A carico di entrambi i genitori nella misura del 50% vanno invece ripartite le spese straordinarie individuate in base al Protocollo del Tribunale di Napoli del 7/03/2018.
Quanto al mantenimento per la figlia soccorrono i seguenti principi. CP_3 Secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n.
16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” . In altre decisioni si afferma che : ”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del 16.09.2020).
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, in ordine ai redditi delle parti, premesso che ambedue hanno omesso di produrre le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto, tenuto conto che la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo (Cass. N. 13954/2018), occorre rilevare che per l' dall'ultimo CUD prodotto, quello del 2023, risulta un reddito da CP_1 lavoro dipendente di € 64.411,20, gravato da ritenuta IRPEF per l'importo di € 20.363,66, addizionale regionale all'IRPEF per l'importo di € 1828,19, addizionale comunale all'IRPEF per l'importo di € 515,29; dal CUD 2020 relativo ai redditi 2019, quindi all'epoca della separazione, risulta un reddito da lavoro dipendente di € 56390,25 gravato da ritenuta IRPEF per l'importo di € 16.864,12, addizionale regionale all'IRPEF per l'importo di € 1.144,72, addizionale comunale all'IRPEF per l'importo di € 451,12. Il medesimo conduce in locazione, già dall'epoca della separazione, un appartamento per un canone mensile di € 1000,00.
Con riguardo a dall'ultimo CUD prodotto, quello del 2023, risulta un reddito da Parte_1 lavoro dipendente di € 24.755,15 gravato da ritenuta IRPEF per l'importo di € 3.380,66, addizionale regionale all'IRPEF per l'importo di € 548,25, addizionale comunale all'IRPEF per l'importo di € 198,04; dal CUD 2020 relativo ai redditi all'epoca della separazione, risulta un reddito da lavoro dipendente di € 24.180,18 gravato da ritenuta IRPEF per l'importo di € 3.666,80, addizionale regionale all'IRPEF per l'importo di € 297,42, addizionale comunale all'IRPEF per l'importo di € 72,54. La medesima sta attualmente sostenendo per intero il canone di locazione dell'appartamento in cui vive con le figlie, posto che è pacifico che l' non vi provvede più da CP_1
marzo 2024.
Quindi rispetto all'epoca della separazione, i redditi della sono rimasti pressoché Pt_1 invariati, con un aumento di poche centinaia di euro, quelli dell' hanno avuto un CP_1 aumento di circa € 3.000,00
Il resistente ha dedotto che la ricorrente al reddito da lavoro cumulerebbe i proventi editoriali della sua attività letteraria, che però non risultano documentati, né altrimenti provati, posto che le prove orali sul punto non sono state ammesse dal G.I., con valutazione assolutamente condivisa dal
Collegio, stante la genericità della formulazione dei capi, e che la stessa sarebbe proprietaria di diversi immobili e però, premesso che non è provato che tali proprietà siano state acquisite successivamente alla separazione, in ogni caso non è nemmeno allegato che le stesse producano reddito.
In un quadro siffatto, ed in particolare evidenziato che con un reddito leggermente inferiore rispetto a quello attuale l' a seguito della separazione, ha sostenuto un assegno per la figlia CP_1 CP_3 di € 600,00 il canone di locazione dell'appartamento in cui viveva e quello dell'appartamento in cui vivevano la moglie e le figlie, ammontante ad € 1.100,00, certamente non può essere accolta la richiesta dell' di riduzione a € 300,00 dell'assegno a suo carico per la figlia minore. CP_1
Tenuto conto degli elementi fin qui evidenziati, del tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori come desumibile dagli elementi sopra riportati, considerate altresì le attuali esigenze, anche abitative della figlia, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno si ritiene congruo quantificare nell'importo di € 1.100,00 il contributo nel mantenimento di da porre a carico del padre, andando oltre le richieste formulate dalla CP_3
ricorrente, nell'interesse superiore della minore;
importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da versare a entro il giorno 5 di ogni mese. Spese straordinarie Parte_1 individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale COA del 7/03/2018 al 50% tra le parti.
Passando infine alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre;
• dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore secondo quanto disposto in parte motiva;
• pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento della figlia CP_1 la somma di € 1.100,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CP_3
d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026, va versato alla Pt_1
entro il giorno cinque di ogni mese;
• rigetta la domanda proposta da nei confronti dalla madre;
Controparte_2
• pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento della figlia CP_1 la somma di € 300,00, da versare alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
importo da CP_2
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026;
• pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie per la figlia individuate come da protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA CP_2
del 7/03/2018.
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.02.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino