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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11009/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Giacardi Walter che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in MONCALIERI il 27/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 150 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/05/2002 ed il 04/12/2006. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 13.01.2020, omologato dal Tribunale di Torino in data 14.01.2020.
Con ricorso depositato il 29/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Si evidenzia che il figlio (n. il 4.12.2006), nelle more del giudizio, ha raggiunto la Per_2 maggiore età (il 4.12.2024), pertanto nulla può essere disposto in punto affidamento, collocazione e regime di visita, atteso il venir meno dei presupposti di legge (minore età del figlio).
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il signor provveda a corrispondere alla signora a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo per il mantenimento di ed , un assegno mensile Euro 800,00 Per_1 Per_2 entro il giorno 5 del mese, con rivalutazione ISTAT annua a decorrere dal mese di marzo 2025, oltre a farsi carico (al 50%) delle spese mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche, extra-scolastiche, sportive e ricreative concordate e documentate nell'interesse dei ragazzi, in ossequio al Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio del Tribunale di Torino, sottoscritto il 24/06/2016;
DÀ ATTO che il signor si impegna a corrispondere alla signora la Parte_1 Parte_2 somma pari a euro 35.669,73, che la signora deve corrispondere per i contributi del Parte_2 periodo in cui era legale rappresentante di (doc. 4 allegato al ricorso), a mezzo rate da Parte_3 euro 1.800,00 ciascuna in scadenza ogni 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 di ogni anno, a partire dal 2024
e sino al raggiungimento della somma di euro 35.669,73;
DÀ ATTO che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per;
Per_2
DÀ ATTO che le parti si impegnano a mantenere un rapporto di mutuo rispetto e collaborativo, anche al fine di permettere a ed di conservare rapporti significativi con entrambi e con Per_1 Per_2 le relative famiglie di origine;
DÀ ATTO che le parti si impegnano a informare – nell'interesse di ed – l'altro Per_1 Per_2 in caso di successivi trasferimenti;
DÀ ATTO che le parti stabiliscono di non riconoscere tra loro alcun assegno di mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che le parti stabiliscono di applicare le condizioni di cui sopra sin dal deposito del ricorso per il divorzio;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15/04/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11009/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Giacardi Walter che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in MONCALIERI il 27/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 150 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/05/2002 ed il 04/12/2006. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 13.01.2020, omologato dal Tribunale di Torino in data 14.01.2020.
Con ricorso depositato il 29/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Si evidenzia che il figlio (n. il 4.12.2006), nelle more del giudizio, ha raggiunto la Per_2 maggiore età (il 4.12.2024), pertanto nulla può essere disposto in punto affidamento, collocazione e regime di visita, atteso il venir meno dei presupposti di legge (minore età del figlio).
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il signor provveda a corrispondere alla signora a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo per il mantenimento di ed , un assegno mensile Euro 800,00 Per_1 Per_2 entro il giorno 5 del mese, con rivalutazione ISTAT annua a decorrere dal mese di marzo 2025, oltre a farsi carico (al 50%) delle spese mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche, extra-scolastiche, sportive e ricreative concordate e documentate nell'interesse dei ragazzi, in ossequio al Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio del Tribunale di Torino, sottoscritto il 24/06/2016;
DÀ ATTO che il signor si impegna a corrispondere alla signora la Parte_1 Parte_2 somma pari a euro 35.669,73, che la signora deve corrispondere per i contributi del Parte_2 periodo in cui era legale rappresentante di (doc. 4 allegato al ricorso), a mezzo rate da Parte_3 euro 1.800,00 ciascuna in scadenza ogni 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 di ogni anno, a partire dal 2024
e sino al raggiungimento della somma di euro 35.669,73;
DÀ ATTO che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per;
Per_2
DÀ ATTO che le parti si impegnano a mantenere un rapporto di mutuo rispetto e collaborativo, anche al fine di permettere a ed di conservare rapporti significativi con entrambi e con Per_1 Per_2 le relative famiglie di origine;
DÀ ATTO che le parti si impegnano a informare – nell'interesse di ed – l'altro Per_1 Per_2 in caso di successivi trasferimenti;
DÀ ATTO che le parti stabiliscono di non riconoscere tra loro alcun assegno di mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che le parti stabiliscono di applicare le condizioni di cui sopra sin dal deposito del ricorso per il divorzio;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15/04/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.