Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1311/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1311/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
TRAICA ed elettivamente domiciliato in Castiglione del Lago (PG), via Marzabotto n. 45
e da
), rappresentata e difesa dall'avv. MONIA Parte_2 C.F._2
TARQUINI ed elettivamente domiciliato in Terontola (AR), via Fosse Ardeatine n. 36/E
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 19.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. Il figlio minore, sarà affidato Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a vivere presso la casa della madre in Terontola
(AR) Viale Michelangelo 15/A, presso la quale verrà collocato in modo prevalente con diritto di visita del padre.
2. Il padre potrà vedere il figlio secondo un programma di visite che, in ragione Per_1
della tenera età del bambino, dovrà essere graduato e modificato nel corso degli anni in funzione della sua crescita, come da piano genitoriale allegato (cfr, all. n. 9).
3. Il padre corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio minore a far data dalla Persona_1 sottoscrizione del presente ricorso, una somma complessiva pari ad € 310,00 mensili, rivalutabile secondo l'indice ISTAT annuale, che sarà versata su conto corrente intestato a oltre Parte_2 all'intero importo dell'assegno universale che attualmente ammonta a complessivi € 328,00 mensili.
Dal gennaio 2026 l'assegno unico ammonterà a complessivi € 197,00 che saranno interamente percepiti dalla madre. Il bonifico da parte del padre dovrà essere effettuato entro il 15 di ogni mese su conto corrente intestato a [...] ed il pagamento del Parte_2
medesimo, stante la firma a maggio 2025, decorrerà dal 15 giugno 2025 4. Le spese straordinarie saranno ripartite tra le parti nella misura del 50%. Le spese straordinarie che non dovranno essere concordate tra le parti, per comodità ed espresso accordo, sono quelle di seguito elencate: spese mediche a pagamento (compresi i farmaci se con prescrizione medica, visite, esami, protesi, occhiali, dentista, apparecchio, psicologo, logopedista). Sono spese extra obbligatorie anche le viste specialistiche prescritte dal medico di base, le spese mediche urgenti e quelle sportive certificate come necessarie per la salute dal medico. Per quanto attiene alle spese sportive e ricreative (attività, relativo corredo e quota per eventuali attività agonistica o esibizione, oppure quota assicurazione e/o trasporto, per sport che abbiano un costo ordinario come ad esempio: nuoto, calcio, arti marziali, palestra, tennis, danza), saranno ripartite al 50% solo previa intesa sull'attività sportiva o ricreativa, nel senso che i genitori concordano che uno sport dovrà farlo ma per pagare al 50% dovranno essere d'accordo su quale fargli fare. La scelta sarà in base all'età e alle predisposizioni del bambino e quando il bambino potrà scegliere si impegnano ad iscriverlo allo sport da lui scelto compatibilmente con le possibilità economiche dei genitori. Per quanto attiene alle spese scolastiche (il corredo iniziale, inteso come zainetto e materiale didattico richiesto dalle insegnanti i primi giorni di scuola,
l'assicurazione annuale di iscrizione nella scuola pubblica, le ripetizioni ove suggerite dai docenti, patentino informatica preso a scuola o livelli di inglese fatti presso gli istituti scolastici, spazio compiti, progetti didattici, viaggi di istruzione, corsi di lingua fatti presso la scuola o altri corsi fatti presso la scuola, tasse universitarie in università pubbliche, mensa e trasporto per università, libri universitari, esperienze formative (es. erasmus o stage all'estero anche legati al percorso studi svolto). Campi estivi, attività ludiche (eventi e giochi cui parteciperà feste organizzate fra Per_1
bambini (es. pizza di fine scuola, compleanni) solo se previamente concordati al 50%. Patentino motorino, patente auto sono al 50% indipendentemente dal consenso. Assicurazione, revisione e bollo saranno al 50% solo ove entrambi abbiano prestato il consenso all'acquisto del mezzo. Vacanze con amici al 50% solo col consenso di entrambi. Le spese per la baby sitter, qualora necessaria, non saranno ripartite al 50% ma ciascuno affronterà direttamente questa spesa (si veda comunque nel dettaglio il piano genitoriale allegato 9). Per quanto non espressamente riportato si rinvia al piano genitoriale allegato e, in mancanza, al protocollo d'intesa del Tribunale di Arezzo.
5. I ricorrenti si impegnano a far mantenere a un adeguato rapporto con le famiglie di origine come previsto Per_1
nel piano genitoriale allegato.
6. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi legali.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 29.05.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 19.05.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 06 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni