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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Chiara Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2615/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 he la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“pronunciare la loro separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, così come già avviene da mesi.
I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni loro rapporto patrimoniale, non avendo allo stato più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalle condizioni di cui sopra.
I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio di ciascuno di essi.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
pagina 1 di 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.11.2024, ha esposto di essersi unito in matrimonio a Parte_1
Murello il 30.3.2024 con dal quale non ha avuto figli. Essendo divenuta CP_1 intollerabile la convivenza, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e non è comparso all'udienza del 25.2.2025. Non essendovi provvedimenti provvisori e urgenti da assumere ed essendo la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha invitato parte ricorrente a precisare le conclusioni, riservandosi di riferire al collegio in camera di consiglio. Il P.M. è intervenuto in giudizio e ha concluso nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Le allegazioni della ricorrente secondo cui l'affectio maritalis sarebbe venuta meno e si sarebbe interrotta la convivenza non hanno trovato smentita da parte del convenuto che non si è costituito in giudizio, mostrando dunque disinteresse per la prosecuzione della vita matrimoniale.
Non essendo nati figli dal matrimonio e in mancanza di domande a contenuto economico, non occorre statuire sul punto.
Nulla sulle spese di lite, stante la mancata opposizione del convenuto e trattandosi di pronuncia resa nell'interesse di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
21.10.1989, e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato a CP_1
Murello il 30.3.2024 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al numero 1
Parte I anno 2024;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 6.3.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Chiara Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2615/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 he la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“pronunciare la loro separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, così come già avviene da mesi.
I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni loro rapporto patrimoniale, non avendo allo stato più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalle condizioni di cui sopra.
I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio di ciascuno di essi.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
pagina 1 di 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.11.2024, ha esposto di essersi unito in matrimonio a Parte_1
Murello il 30.3.2024 con dal quale non ha avuto figli. Essendo divenuta CP_1 intollerabile la convivenza, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e non è comparso all'udienza del 25.2.2025. Non essendovi provvedimenti provvisori e urgenti da assumere ed essendo la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha invitato parte ricorrente a precisare le conclusioni, riservandosi di riferire al collegio in camera di consiglio. Il P.M. è intervenuto in giudizio e ha concluso nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Le allegazioni della ricorrente secondo cui l'affectio maritalis sarebbe venuta meno e si sarebbe interrotta la convivenza non hanno trovato smentita da parte del convenuto che non si è costituito in giudizio, mostrando dunque disinteresse per la prosecuzione della vita matrimoniale.
Non essendo nati figli dal matrimonio e in mancanza di domande a contenuto economico, non occorre statuire sul punto.
Nulla sulle spese di lite, stante la mancata opposizione del convenuto e trattandosi di pronuncia resa nell'interesse di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
21.10.1989, e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato a CP_1
Murello il 30.3.2024 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al numero 1
Parte I anno 2024;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 6.3.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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