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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza in persona della dott.ssa Giuseppina Valestra in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 2 luglio 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa tra:
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Nicola Ibba Parte_1
e
Il (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica e per l' Controparte_2
in persona del Dirigente scolastico p.t., rappresentati e difesi ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza
OGGETTO: congedo straordinario per dottorato (art 2 l. 476/1984)
Conclusioni: come in atti.
OSSERVA
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere docente a tempo indeterminato e di aver chiesto, in data 7.11.2024, di poter fruire di un congedo straordinario ai sensi dell'art. 2 L. 476/84 al fine di ultimare un corso di dottorato di ricerca all'estero. A fronte dei dinieghi da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, ha chiesto: in via cautelare, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c. e 669-bis e ss. c.p.c., come da corpo dell'atto, con decreto anche inaudita altera parte, o con ordinanza preceduta dall'audizione delle parti, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi indicati, condannare l'
[...]
di Potenza a riconoscere all'odierno ricorrente il congedo Controparte_2
straordinario retribuito ex art. 2, L. 476/1984, eventualmente anche previa concessione al
1 M.U.R. di congruo termine al fine di valutare l'equipollenza ex ante di tale corso rispetto ai corsi di dottorato italiani;
Nel merito, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi indicati, accertare e dichiarare il diritto del Prof. ad ottenere il congedo straordinario retribuito Pt_1 per motivi di studio, condannando l' di Potenza a Controparte_2
collocarlo in congedo ex art. 2, L. 476/1984, eventualmente anche previa concessione al di congruo termine al fine di valutare l'equipollenza ex ante di tale corso rispetto ai CP_3
corsi di dottorato italiani.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si è costituita in giudizio la P.A. resistente la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 2 luglio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle deduzioni e conclusioni delle parti, veniva emessa la decisione.
La domanda non è suscettibile di accoglimento, stante l'insussistenza del requisito del “fumus boni iuris” richiesto dall'art. 700 c.p.c.
In via preliminare vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, in quanto disattese dalla documentazione in atti.
L'art. 2 della L. 476/84 attribuisce al dipendente pubblico ammesso a un corso di dottorato di ricerca la facoltà di ottenere “compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione” il collocamento in congedo straordinario “per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso”.
E' condivisibile il ragionamento operato dal Consilio di Stato nella sent. 5066/07 (e poi ribadito da Tar Lazio 850/10 e da CdS 1968/13): quella appena menzionata è una
«disposizione che è indirizzata ad operare in via primaria per i corsi di dottorato istituiti presso le università italiane. Stabilisce, infatti, l'art. 74 della legge 11.07.1980, n. 382, sotto il titolo "riconoscimenti ed equipollenze", che "coloro che abbiano conseguito presso università non italiane il titolo di dottore in ricerca o analoga qualificazione accademica possono richiederne il riconoscimento con domanda diretta al "». Controparte_4
2 In altre parole, i dottorati esteri non sono automaticamente equipollenti a quelli italiani, ma possono essere dichiarati tali solo dopo il conseguimento del titolo, a seguito dell'adozione di un provvedimento di “riconoscimento” da parte del . Controparte_5
In assenza di un procedimento per la declaratoria preventiva di tale equipollenza
(procedimento che l'odierno ricorrente ha cercato di avviare, ma con esito negativo, attesa la mancanza di basi normative), si deve necessariamente ritenere che, ai dottorati esteri, non possa essere esteso analogicamente l'art. 2 della L. 476/84, ben potendo tali titoli avere potenzialmente caratteristiche disomogenee rispetto ai dottorati conseguiti in Italia.
A mero titolo esemplificativo: il dipendente che avrà conseguito un dottorato italiano acquisterà un titolo che lo abiliterà alla professione di ricercatore in Italia, mentre quello che avrà conseguito omonimo titolo all'estero (anche all'interno dell'UE), non è detto che potrà giovarsi del medesimo effetto.
Contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore del ricorrente, sarebbe illogico e contrario al principio di buona amministrazione concedere a un dipendente pubblico un periodo di congedo, finalizzato al conseguimento di un titolo potenzialmente inutile.
L'iter procedurale deve tenere conto di tutte le possibili evenienze e, fra queste, rientra senza dubbio quella di una disomogeneità dei titoli. Non sarebbe perciò praticabile la logica suggerita implicitamente dal ricorrente, secondo la quale all'applicazione dell'art. 2 della
L.476/84 potrebbe addivenirsi quantomeno nei casi in cui i titoli abbiano il medesimo valore, potendosi raggiungere le opposte conclusioni solo nel caso contrario.
Piuttosto, come chiarito dal CdS nei citati pronunciamenti: l'art. 2 L. 476/84 concerne solo i dottorati italiani, mentre per frequentare quelli stranieri non è prevista la possibilità di fruire di un congedo straordinario (salva la possibilità di giovarsene ai fini del punteggio, previo riconoscimento postumo da parte del ). Controparte_5
Neppure può essere condiviso il ragionamento seguito dal Tribunale di Gorizia, secondo il quale sarebbe onere del quello di allegare e provare il fatto Controparte_5 impeditivo del diritto (l'assenza di equipollenza fra i due titoli). Al contrario: è il lavoratore a dover provare i fatti costitutivi del diritto.
Nel caso di specie, non solo tali oneri non sono stati soddisfatti, ma neppure è ravvisabile una base normativa per la pretesa del ricorrente. Infatti, esclusa la possibilità di ricorrere all'analogia (stante il carattere chiaramente eccezionale dell'art. 2 L.
476/84), e ritenuto che non sussista alcuna discriminazione che violi le disposizioni comunitarie (discriminazione che postulerebbe una perfetta equivalenza dei titoli di dottorato, che invece potrebbe teoricamente non sussistere
3 affatto), si deve ritenere corretto l'agere dell'Amministrazione, tanto con riferimento al diniego di una pronuncia “preventiva” di equipollenza, quanto al mancato accoglimento della richiesta di congedo.
Spese al merito. Fissa udienza per la prosecuzione del merito il giorno 17 settembre 2025 a trattazione scritta, con termine per note ore 8,00 del giorno di udienza
PQM
- Rigetta il ricorso.
- spese al merito.
Potenza, 2.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Valestra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza in persona della dott.ssa Giuseppina Valestra in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 2 luglio 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa tra:
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Nicola Ibba Parte_1
e
Il (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica e per l' Controparte_2
in persona del Dirigente scolastico p.t., rappresentati e difesi ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza
OGGETTO: congedo straordinario per dottorato (art 2 l. 476/1984)
Conclusioni: come in atti.
OSSERVA
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere docente a tempo indeterminato e di aver chiesto, in data 7.11.2024, di poter fruire di un congedo straordinario ai sensi dell'art. 2 L. 476/84 al fine di ultimare un corso di dottorato di ricerca all'estero. A fronte dei dinieghi da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, ha chiesto: in via cautelare, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c. e 669-bis e ss. c.p.c., come da corpo dell'atto, con decreto anche inaudita altera parte, o con ordinanza preceduta dall'audizione delle parti, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi indicati, condannare l'
[...]
di Potenza a riconoscere all'odierno ricorrente il congedo Controparte_2
straordinario retribuito ex art. 2, L. 476/1984, eventualmente anche previa concessione al
1 M.U.R. di congruo termine al fine di valutare l'equipollenza ex ante di tale corso rispetto ai corsi di dottorato italiani;
Nel merito, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi indicati, accertare e dichiarare il diritto del Prof. ad ottenere il congedo straordinario retribuito Pt_1 per motivi di studio, condannando l' di Potenza a Controparte_2
collocarlo in congedo ex art. 2, L. 476/1984, eventualmente anche previa concessione al di congruo termine al fine di valutare l'equipollenza ex ante di tale corso rispetto ai CP_3
corsi di dottorato italiani.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si è costituita in giudizio la P.A. resistente la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 2 luglio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle deduzioni e conclusioni delle parti, veniva emessa la decisione.
La domanda non è suscettibile di accoglimento, stante l'insussistenza del requisito del “fumus boni iuris” richiesto dall'art. 700 c.p.c.
In via preliminare vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, in quanto disattese dalla documentazione in atti.
L'art. 2 della L. 476/84 attribuisce al dipendente pubblico ammesso a un corso di dottorato di ricerca la facoltà di ottenere “compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione” il collocamento in congedo straordinario “per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso”.
E' condivisibile il ragionamento operato dal Consilio di Stato nella sent. 5066/07 (e poi ribadito da Tar Lazio 850/10 e da CdS 1968/13): quella appena menzionata è una
«disposizione che è indirizzata ad operare in via primaria per i corsi di dottorato istituiti presso le università italiane. Stabilisce, infatti, l'art. 74 della legge 11.07.1980, n. 382, sotto il titolo "riconoscimenti ed equipollenze", che "coloro che abbiano conseguito presso università non italiane il titolo di dottore in ricerca o analoga qualificazione accademica possono richiederne il riconoscimento con domanda diretta al "». Controparte_4
2 In altre parole, i dottorati esteri non sono automaticamente equipollenti a quelli italiani, ma possono essere dichiarati tali solo dopo il conseguimento del titolo, a seguito dell'adozione di un provvedimento di “riconoscimento” da parte del . Controparte_5
In assenza di un procedimento per la declaratoria preventiva di tale equipollenza
(procedimento che l'odierno ricorrente ha cercato di avviare, ma con esito negativo, attesa la mancanza di basi normative), si deve necessariamente ritenere che, ai dottorati esteri, non possa essere esteso analogicamente l'art. 2 della L. 476/84, ben potendo tali titoli avere potenzialmente caratteristiche disomogenee rispetto ai dottorati conseguiti in Italia.
A mero titolo esemplificativo: il dipendente che avrà conseguito un dottorato italiano acquisterà un titolo che lo abiliterà alla professione di ricercatore in Italia, mentre quello che avrà conseguito omonimo titolo all'estero (anche all'interno dell'UE), non è detto che potrà giovarsi del medesimo effetto.
Contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore del ricorrente, sarebbe illogico e contrario al principio di buona amministrazione concedere a un dipendente pubblico un periodo di congedo, finalizzato al conseguimento di un titolo potenzialmente inutile.
L'iter procedurale deve tenere conto di tutte le possibili evenienze e, fra queste, rientra senza dubbio quella di una disomogeneità dei titoli. Non sarebbe perciò praticabile la logica suggerita implicitamente dal ricorrente, secondo la quale all'applicazione dell'art. 2 della
L.476/84 potrebbe addivenirsi quantomeno nei casi in cui i titoli abbiano il medesimo valore, potendosi raggiungere le opposte conclusioni solo nel caso contrario.
Piuttosto, come chiarito dal CdS nei citati pronunciamenti: l'art. 2 L. 476/84 concerne solo i dottorati italiani, mentre per frequentare quelli stranieri non è prevista la possibilità di fruire di un congedo straordinario (salva la possibilità di giovarsene ai fini del punteggio, previo riconoscimento postumo da parte del ). Controparte_5
Neppure può essere condiviso il ragionamento seguito dal Tribunale di Gorizia, secondo il quale sarebbe onere del quello di allegare e provare il fatto Controparte_5 impeditivo del diritto (l'assenza di equipollenza fra i due titoli). Al contrario: è il lavoratore a dover provare i fatti costitutivi del diritto.
Nel caso di specie, non solo tali oneri non sono stati soddisfatti, ma neppure è ravvisabile una base normativa per la pretesa del ricorrente. Infatti, esclusa la possibilità di ricorrere all'analogia (stante il carattere chiaramente eccezionale dell'art. 2 L.
476/84), e ritenuto che non sussista alcuna discriminazione che violi le disposizioni comunitarie (discriminazione che postulerebbe una perfetta equivalenza dei titoli di dottorato, che invece potrebbe teoricamente non sussistere
3 affatto), si deve ritenere corretto l'agere dell'Amministrazione, tanto con riferimento al diniego di una pronuncia “preventiva” di equipollenza, quanto al mancato accoglimento della richiesta di congedo.
Spese al merito. Fissa udienza per la prosecuzione del merito il giorno 17 settembre 2025 a trattazione scritta, con termine per note ore 8,00 del giorno di udienza
PQM
- Rigetta il ricorso.
- spese al merito.
Potenza, 2.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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