Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/05/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10194/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10194/2022 promossa
DA
C.F. e P.I. , sede in Milano, via Washington n. 52, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., ivi elettivamente domiciliata in via Fontana n. 23 presso lo studio dell'Avv. Maria Schettino che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.I. , con sede in Cinisello Balsamo, Controparte_1 P.IVA_2
via Bach n. 24, in persona dei legali rappresentanti p.t., e CP_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Sovico, via Monte Grappa n. 60 presso lo studio dell'Avv. Paola Emma che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA/OPPOSTA
E
[...]
C.F. e P.I. , con sede legale in Magenta, via Rosolino Pilo Controparte_4 P.IVA_3
n. 5, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Monza, Controparte_5
vicolo Bellani n. 1 presso lo studio dell'avv. Fabio Molteni che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv. Fabrizio Porta, come da distinte procure poste in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
E DI
C.F. , con sede in Bologna, via Stalingrado n. Controparte_6 P.IVA_4
45, in persona del procuratore ad negotia, dott. munito dei poteri di rappresentanza Controparte_7
pagina 1 di 21
di Bologna, rep. n. 97407, racc. n. 12542, elettivamente domiciliata in Monza, via Parravicini n. 30 presso lo studio dell'Avv. Carlo Zucca che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di intervento;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 14.10.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accogli-mento della presente opposizione, così statuire
1. IN VIA PRELIMINARE Previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, non ricorrendone gravi motivi,
e non avendo l'ingiungente offerto “documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere” (anzi!) sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3469/2022 (R.G.
n. 7669/2022) concessa da codesto On.le Tribunale in data 12.10.2022 e notificato il 18.10.2022.
2. NEL MERITO Revocare ed annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 [...] per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, e, in ogni caso, Controparte_1
respingersi ogni pretesa formulata dalle parti tutte costituite nel corso del giudizio di opposi-zione – il tutto con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio, con le conseguenziali statuizioni di legge, condannandosi l'opposta alla restituzione in favore dell'opponente di tutto quanto da quest'ultima corrispostole in forza della provvisoria esecutività del decreto opposto a titolo di capitale, interessi e spese legali liquidate per complessivi € 19.767,90.
3. IN VIA RICONVENZIONALE Accertare e dichiarare che in conseguenza dei danni arrecati all'immobile, come descritti in atti, tutti riconducibili alla responsabilità dell'appaltatore
[...]
quest'ultima sia tenuta a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
il risarcimento di tutti i danni patrimoniali dalla stessa subìti (se del caso, in denegata ipotesi ed
[...] in via subordinata, mediante compensazione con l'asserito e contestato credito di cui al decreto opposto), quantificati in € 94.064,00, di cui € 33.164,00 a titolo di danno emergente ed € 60.900,00 a titolo di lucro cessante, per non avere potuto l'istante svolgere all'interno dell'immobile in questione la propria attività di ristorazione nel periodo compreso tra il 18.11.2021 ed il 16.12.2021, alla quale pagina 2 di 21 somma deve essere decurtato l'importo di € 9.330,00 e 3.110,00 (diconsi € 81.624,00), oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo – oltre a quanto verrà riconosciuto a titolo di ristoro per il non idoneo funzionamento dell'impianto di condizionamento all'esito del presente giudizio. Con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio, con le conseguenziali statuizioni di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: a) si ribadisce la richiesta, all'occorrenza, di essere ammessi alla prova per interpello del legale rapp.te della e testi - sebbene alcune delle Controparte_1
circostanze di cui si chiede la conferma per prova orale, siano state in realtà già provate per tabulas - sui capitoli già articolati con la memoria n. 2 e coi testi già ivi indicati, che qui si ritrascrivono indicando nuovamente i testimoni per ogni capitolo di prova: Quanto al danno emergente. La inaugurazione ritardata e lo stato dei luoghi al 7.11.2021.
1) vero che la inaugurazione e la apertura della attività di ristorazione della in Parte_1 via Washington n. 52, Milano, con l'insegna CI (cfr. doc. 33), era fissata per il giorno 18 novembre
2021 come da doc. 7 che si rammostra al teste residente in [...]
Oscuri 7 e al teste Arch. , presso Studio Antitetico, Testimone_2 Controparte_8
Milano Via Savona 97;
2) vero che per la detta inaugurazione e la apertura della attività di ristorazione in via Washington n.
52, Milano, la per tramite della Holding Unica s.r.l. pagava alla Helios Guzzi Parte_1
S.r.l. euro 988,20 per volantini e biglietti da visita descritti nel doc. 6 che si rammostra al teste
[...]
residente in [...] e al teste legale rapp.te Helios Guzzi S.r.l., Tes_1
via Tonale 5, Milano;
3) vero che la apertura della attività di ristorazione in via Washington n. 52, Milano, con l'insegna
CI è avvenuta in data 16 dicembre 2021 (testi: , residente in [...]
Fiori Oscuri 7);
4) vero che alla data del 7.11.2021 i locali siti in via Washington n. 52, Milano, erano integralmente imbiancati, l'impianto elettrico e l'impianto idrico erano già stati installati e completati, e vero che erano montati tutti i relativi corpi illuminanti descritti nelle fotografie sub nostri docc. 30 e 31 e sub docc. 9, 10 e 11 di parte opposta che si ram-mostrano al teste residente in [...], Testimone_1
Via dei Fiori Oscuri 7 e al teste Arch. , presso Studio Antitetico, Milano Via Savona Testimone_2
97;
5) vero che alla data del 7.11.2021 nei locali siti in via Washington n. 52, Milano, erano montati il soppalco ed i mobili descritti nelle fotografie sub nostri docc. 31 e 32 e sub doc. 11 di parte opposta, che si rammostrano al teste residente in [...], e al teste Testimone_1
Arch. , presso Studio Antitetico, Milano Via Savona 97; Testimone_2
pagina 3 di 21 6) vero che alla data del 7.11.2021 nei locali siti in via Washington n. 52, Milano, era posato il parquet su tutto il pavimento del soppalco come da fotografie sub nostro doc. 34 e sub doc. 6 di parte opposta che si rammostrano al teste residente in [...] e Testimone_1
al teste Arch. , presso Studio Antitetico, Milano Via Savona 97; Testimone_2
7) vero che dopo la foratura del tubo dell'acqua sanitaria installato a pavimento del piano sovrastante, fuoriusciva acqua per 2 ore che allagava il soppalco e il locale sottostante e cagionava i danni descritti nella fotografia sub doc. 34 che si rammostra al teste residente in [...], Testimone_1
Via dei Fiori Oscuri 7 e al teste Arch. , presso Studio Antitetico, Milano Via Savona Testimone_2
97. Gli interventi di ripristino.
8) vero che lei veniva contattato da dopo l'allagamento del 7.11.2021 dei locali Parte_1
siti in Milano, via Washington n. 52, ivi si recava, trovava la situazione descritta nelle fotografie sub doc. 34 ed eseguiva i lavori come descritti nella fattura n. 157 del 31.12.2021 che si rammostra sub doc. 10) al teste legale rapp.te P.IVA presso la sede della società stessa;
Testimone_3 P.IVA_5
9) vero che lei veniva contattato da dopo l'allagamento del 7.11.2021 dei locali Parte_1
siti in Milano, via Washington n. 52, ivi si recava, trovava la situazione descritta nelle fotografie sub doc. 34, ed eseguiva i lavori come descritti nelle fatture n. 46/21, 49/21 e 56/21 che si rammostrano sub doc. 10) al teste , titolare della omonima Ditta, P.IVA presso la sede Testimone_4 P.IVA_6
della ditta stessa;
10) vero che lei veniva contattato da dopo l'allagamento del 7.11.2021 dei locali Parte_1
siti in Milano, via Washington n. 52, ivi si recava, trovava la situazione descritta nelle fotografie sub doc. 34, ed eseguiva i lavori come descritti nelle fatture n. 321/2021 e 322/2021 che si rammostrano sub doc. 10) al teste legale rapp.te P.IVA , presso la sede della società CP_9 P.IVA_7
stessa. Il costo del lavoro comunque sopportato durante il mese di apertura ritardata.
11) Vero che i Signori Testimone_5 CP_10 Persona_2 Persona_3
, erano stati assunti come dipendenti presso per
[...] Persona_4 Parte_1
prestare la loro attività presso la pizzeria CI in via Washing-ton n. 52 dal mese di novembre 2021, ma hanno poi di fatto prestato la loro attività per quel mese presso altra pizzeria, la Solarisei S.r.l., in via Solari n. 6, ed hanno iniziato presso la pizzeria CI in via Washington n. 52 da dicembre 2021, come da cedolini che si rammostrano sub docc. 9 e 41-45) al teste residente in [...]
Milano, Via dei Fiori Oscuri 7 e al teste consulente del lavoro, legale rapp.te Studio Volpe, via San
Francesco 18, Bracigliano (84082 Salerno);
12) Vero che i Signori e erano stati assunti come dipendenti presso Testimone_6 Tes_7
per prestare la loro attività presso la pizzeria CI in via Wahington n. 52 dal Parte_1
pagina 4 di 21 mese di novembre 2021, ma hanno poi di fatto prestato la sua attività per quel mese presso
Premudatredici S.r.l., in via Premuda n. 13, ed hanno ini-ziato presso la pizzeria CI in via
Washington n. 52 da dicembre 2021, come da cedo-lini che si rammostrano sub docc. 9 e 46) al teste residente in [...] e al teste consulente del lavoro, legale Testimone_1
rapp.te Studio Volpe, via San Francesco 18, Bracigliano (84082 Salerno).
Quanto alla domanda riconvenzionale per inesatto adempimento di Si Controparte_1
chiede di essere ammessi alla prova per interpello del legale rapp.te di Controparte_1
e per testi sul seguente capitolo di prova:
[...]
13) Vero che i termosensori dell'impianto di condizionamento installato da Controparte_1 all'interno dei locali in oggetto sono stati posizionati al piano terra vicino all'ingresso, come da
[...]
fotografia che si rammostra sub doc. 50) al teste residente in [...]
Oscuri 7 e al teste Arch. , presso Studio Antitetico, Milano Via Savona 97. b) ci si Testimone_2
oppone alle prove per testi ex adverso richieste, inammissibili per le motivazioni tutte già esposte e argomentate nella nostra memoria n. 3), in quanto in parte valutative, in parte contraddette dai documenti in atti, in parte documentali, in parte inconferenti e, in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria coi testi già indicati (…):
c) si insiste, inoltre, sempre all'occorrenza, e in caso di persistente contestazione delle controparti, di ammettersi - CTU tecnica per confermare natura ed entità dei danni subiti ai locali condotti da a causa della foratura del tubo e conseguente fuoriuscita di ab-bondante acqua, Parte_1
ai mobili e arredi, alle pareti, ai pavimenti, fissi e infissi;
- CTU tecnica per confermare natura ed entità dei danni derivanti dal malfunziona-mento dell'impianto di condizionamento installato da
[...] all'interno dei locali in oggetto, che impediscono la regolare refrigerazione Controparte_1
proprio nei giorni caratterizzati da elevate temperature nonché per la eccesiva rumorosità, come già tempestivamente contestato, in via stragiudiziale, e giudizialmente documentato;
- CTU contabile per confermare natura ed entità dei danni da lucro cessante per il mancato guadagno nei 29 giorni di ritardata apertura;
dovendo con esattezza pro-varsi il lucro cessante, come già detto nella nostra memoria n. 2, occorre determinare i costi necessari alla produzione dei ricavi (come risultante dal bilancio doverosamente prodotto sub doc. 49) inerenti alla prima annualità, che se presi da una mera lettura di bilancio relativa alle due settimane 2021 individuerebbe i ricavi in complessivi euro 99.669,00 anziché euro 25.719,00, risultando congrua e coerente l'indicazione del fat-turato operata dall'odierna attrice in euro 60.900,00. Ciò in quanto nel primo anno (o meglio nei primi tre anni) gravano in maniera sproporzionata i costi delle immobilizza-zioni e dei beni strumentali che verranno via via ammortizzati”.
pagina 5 di 21 PER Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così giudicare:
NEL MERITO, SUL DECRETO INGIUNTIVO:
- confermare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo del Tribunale di Monza n. 3469/22 del
12/10/2022 R.G. n. 7669/2022 e respingere tutte le domande di perché infondate Parte_1
in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo sopra citato, condannare Parte_1 al pagamento di € 17.700,00 di cui alle fatture n. 640 del 11/10/2021 di € 1.500,00, n. 641 del
11/10/2021 di € 7.800,00, n.110 del 28/02/2022 di € 8.400,00, oltre agli interessi di mora ex D.lgs
231/2002
NEL MERITO, SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare ogni domanda di nei confronti di perché Parte_1 Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi in cui le domande di dovessero risultare, anche in parte, Parte_1
fondate, accertare e dichiarare che il danno è stato determinato da responsabilità esclusiva di
[...]
e conseguentemente ritenere la predetta società tenuta direttamente al pagamento di ogni CP_4
danno.
IN VIA SUBORDINATA, NELLA DENEGATA IPOTESI DI CONDANNA DI CP_1
[...]
Previo accertamento dell'effettivo danno e conseguente riduzione delle pretese risarcitorie dell'opponente, nella denegata ipotesi in cui le pretese risarcitorie di dovessero Parte_1
risultare, anche in parte, fondate, e dovesse essere condannata al Controparte_1
risarcimento:
- accertata e dichiarata la copertura assicurativa operante in favore di Controparte_1
relativamente al rapporto assicurativo per la CC , in forza di polizza CP_11 Parte_2
n. 1/2542/99/125557716/2, dichiarare la , in CP_6 Controparte_6 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta a garantire e manlevare CP_1
da qualsiasi somma alla quale la stessa dovesse essere condannata a pagare a
[...]
a titolo risarcitorio e/o ad ogni altro titolo, incluse le spese legali;
Parte_1
- previo accertamento del diritto di regresso e/o manleva e/o garanzia di Controparte_1
nei confronti di condannare a tenere indenne e/o manlevare e/o Controparte_4 Controparte_4
garantire la da quanto la stessa sia eventualmente tenuta a risarcire in Controparte_1
pagina 6 di 21 favore dell'attrice opponente, accertato e dichiarato il rispettivo grado di responsabilità in caso di corresponsabilità eventualmente accertata.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiama la documentazione prodotta in atti.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle controparti per i motivi indicati in atti.
Si richiamano le istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2 e n.3, e precisamente quanto segue.
- Si chiede l'ammissione di prova per interpello dei legali rappresentanti di e di Parte_1
e per testi sui capitoli di prova da n.1 a n. 40 dedotti nella memoria ex art. 183, 6° Controparte_4
comma, n. 2 cpc, di seguito riportati:
1) vero che nel mese di agosto 2021 la società ha commissionato a Parte_1 CP_1
l'esecuzione di lavori relativi all'impianto idrico-sanitario e di condizionamento da
[...]
eseguirsi presso i locali di Milano, Via Washington n. 52 (si mostri al teste il doc. 5 del fascicolo ingiunzionale di nell'ambito di una ristrutturazione complessiva dei locali e degli CP_1
impianti della committente;
2) vero che il referente tecnico di per tale commessa era il Sig. Controparte_1 Tes_8
dipendente della predetta società;
[...]
3) vero che i lavori commissionati da a erano privi di un Parte_1 CP_1
cronoprogramma esecutivo e di un termine di consegna;
4) vero che in data 07/11/21 verso le ore 10.10/10.15 la subappaltatrice Controparte_4 nell'installare una staffa di sostegno, ha forato, all'interno dei locali di una Parte_1 tubazione a soffitto murata di pertinenza dell'appartamento soprastante i locali di Parte_1
5) vero che la foratura della tubatura ha causato una fuoriuscita d'acqua con allagamento di parte della pavimentazione in parquet del soppalco che era in fase di posa (si mostrino al teste le fotografie allegate da quali doc. 4-5-6-7-28-29-30-31-32 scattate il giorno del sinistro); CP_1
6) vero che la superficie del parquet danneggiata dall'acqua è stata pari a circa 7 mq (si mostri al teste doc. 37);
7) vero che il Sig. di nell'immediatezza del fatto, ha avvisato il Sig. Testimone_8 CP_1
di dell'accaduto, come da whatsapp del 7/11/21 h. 10.18 (si mostri al Tes_1 Parte_1
teste doc. 29 prodotto da;
Parte_1
8) vero che la fuoriuscita dell'acqua è stata bloccata da in circa un'ora, mediante CP_4 chiusura dell'acqua condominiale;
pagina 7 di 21 9) vero che ad ore 11.46 del 7/11/21 Sig. inviava al Sig. di Testimone_8 Testimone_1
un whatsapp informandolo che la perdita era stata già bloccata e gli inviava una Parte_1
fotografia attestante lo stato dei luoghi (si mostri al teste sempre il doc. 29 di;
Parte_1
10) vero che la riparazione definitiva della tubazione da parte di è avvenuta nei Controparte_4
giorni immediatamente successivi al 7/11/21 e comunque prima del 10/11/21 (si mostri al teste doc. 3 prodotto da e precisamente la mail del 10/11/21 del Sig. ; Parte_1 Testimone_8
11) vero che le trattative di risarcimento del danno relative al sinistro del 7/11/21 e la relativa liquidazione sono intervenute direttamente tra e la società che Parte_1 Parte_3
assicura Controparte_4
12) vero che la società solo in data 26/04/22 (si veda doc. 13) denunciava per la Parte_1
prima volta a di aver subito, in occasione del sinistro del 7/11/21, un danno Controparte_1 pari ad € 94.064,00, superiore all'importo liquidatole dall'assicurazione di (€ Controparte_4
9.300,00), e per tale ragione riteneva “opportuno non corrispondere alla Controparte_1
l'importo richiesto di € 17.700,00 per i lavori eseguiti sino a quanto non verrà risarcito il completo danno patito”;
13) vero che le immagini prodotte da quali doc. 4-5-6-7-28-29-30-31-32 Controparte_1
sono state scattate il giorno del sinistro (7/11/21);
14) vero che le immagini prodotte da quali doc. 8-9-10-11-33-34-35-36 sono Controparte_1
state scattate il giorno 25/11/21;
15) vero che la zona del soppalco era interessata unicamente alle opere di posa del parquet;
16) vero che il giorno del sinistro (7/11/21) nei locali della committente siti in Milano, Viale
Washington n. 52, erano in corso numerose lavorazioni da parte di più imprese (impresa edile, parquettista, elettricista, imbianchino, arredatore, montatore, ecc.);
17) vero che, nonostante l'allagamento della zona soppalco, nei giorni successivi al sinistro del
7/11/21 le altre imprese presenti in cantiere hanno proseguito con le proprie lavorazioni (si mostrino al teste i doc.33-34-35-36);
18) vero che il giorno del sinistro (7/11/21) il cantiere era privo dell'alimentazione elettrica per i collaudi degli impianti (si mostrino al teste le fotografie prodotte da doc. da 4 a 7 e da CP_1
28 a 31);
19) vero che il giorno 7/11/21 il locale di si presentava nel seguente stato (si Parte_1
mostrino ai testi le fotografie prodotte da questa difesa da n. 4 a n. 7 e da n. 28 a n. 31):
a) i locali erano privi dell'infilaggio di parte dell'impianto elettrico e le opere elettriche erano incomplete con presenza di fili pendenti;
pagina 8 di 21 b) i locali erano privi dei corpi illuminanti e per lavorare le imprese in loco utilizzavano i faretti di cantiere;
c) il bancone d'ingresso doveva essere terminato;
d) il parapetto del soppalco non era montato e vi era un parapetto posticcio e provvisorio eseguito con assi di legno da cantiere;
e) era ancora presente in cantiere il ponteggio per il montaggio dei canali dell'aria;
f) vi erano bancali con materiali che venivano consegnati giorno per giorno;
g) mancavano i faretti illuminanti;
h) mancavano i setti fonoassorbenti che ora compongono il soffitto della pizzeria (si mostri al teste il doc. 7 e, in comparazione, la foto prodotta da al doc. 30); Parte_1
i) la balaustra era priva delle travi di sostegno;
j) le opere di imbiancatura erano incomplete;
k) le quinte in legno non erano montate;
l) la balaustra in vetro non era posata;
m) la zona soppalco era priva delle sedute fisse (divanetti);
n) la cassettiera del water del locale bagno era in fase di riparazione (si mostri al teste il doc.39);
o) la “cantina” dei vini, collocata in zona diversa da quella oggetto di allagamento, era incompiuta;
p) vi erano suppellettili e mobilio sparsi nel locale;
q) i lavori della cucina erano incompleti;
r) vi erano altre opere accessorie da terminare;
20) vero che lo stato delle lavorazioni incomplete alla data del 7/11/21 era tale da non consentirne il completamento in 10 giorni;
21) vero che la sistemazione della cassetta del water, il montaggio dei maniglioni per disabili nel bagno, l'attività generale di sistemazione dei vecchi bagni sono state effettuate da tra la CP_1
metà del mese di novembre 2021 e la data di inaugurazione (16/12/21);
22) vero che gli interventi di cui al cap. 21 erano “extra contratto” e sono stati contabilizzati insieme ai lavori “extra” riepilogati nel documento denominato CN° 136/21 rv 02 (si veda doc. 5 fascicolo ingiunzionale);
23) vero che i lavori di sostituzione del parquet danneggiato dal sinistro del 7/11/21 sono stati effettuati dal parquettista Sig. Testimone_4
24) vero che alla data del 22/11/21 la posa del nuovo parquet era quasi completa ma nel cantiere vi erano altre lavorazioni in corso (si mostri la fotografia scattata in pari data e prodotta quale doc. 40);
pagina 9 di 21 25) vero che i lavori di posa del nuovo parquet, in sostituzione di quello danneggiato, sono terminati il giorno 24/11/21;
26) vero che in data 27/11/21 la “cantina” dei vini, collocata in zona diversa da quella oggetto di allagamento, era ancora incompiuta (si mostri al teste il doc. 41);
27) vero che il 4/12/21 il Sig. si è recato in cantiere per montare i profili della ringhiera Testimone_4
e vi erano ancora numerose lavorazioni in corso (si mostri fotografia prodotta quale doc. 42);
28) vero che in data 4/12/21 vi erano in cantiere una scala ed una impalcatura necessarie per completare la cantina dei vini e per montare i setti fonoassorbenti;
29) vero che in data 11/12/21 la è intervenuta, su incarico di per la CP_1 Parte_1
riparazione di un tratto di pluviale incassato nella facciata prospiciente via Washington, che era stato forato accidentalmente i giorni precedenti dall'impresa edile di che aveva lavorato Parte_1
nel cantiere (si mostri al teste doc. 43);
30) vero che i sopralluoghi e le verifiche tecniche effettuate verso la metà del mese di giugno 2022 da hanno confermato la corretta esecuzione dell'impianto di Controparte_1
condizionamento, evidenziando che la causa del malfunzionamento era determinata dalla mancata manutenzione ordinaria dei filtri delle macchine di climatizzazione da parte di Parte_1
31) vero che dopo la pulizia dei filtri effettuata nei medesimi giorni da parte di CP_1
l'impianto ha ripreso la piena funzionalità;
[...]
32) vero che la condizione dei filtri, rispettivamente prima e dopo la pulizia effettuata da
[...]
è quella riportata nelle immagini prodotte da questa difesa quali doc. 22 e 23, che si CP_1
mostrano al teste;
33) vero che dal 01/06/22 al 12/06/22 previ accordi con il Sig. , ha effettuato nei CP_1 Tes_1
locali di le misurazioni della temperatura interna ed esterna, rilevando una Parte_1
temperatura media interna di 26.5°, a fronte di temperature esterne medie di 34°/35° (si mostri al teste il doc. 25 e relativi allegati);
34) vero che il picco di 45° che si rileva dal grafico (allegati al doc. 25) ha coinciso con lo spostamento del sensore vicino ad una lampada accesa e che, una volta riposizionato correttamente il sensore, lo stesso è tornato a registrare regolarmente l'ambiente;
35) vero che successivamente a questa misurazione la R.D. Impianti ha richiesto anche l'intervento del
Centro Assistenza di L.G. ed è intervenuto in loco un tecnico della società ClimaLine s.r.l. di L.G., tale
Sig. Tes_9
pagina 10 di 21 36) vero che il Sig. ha effettuato ulteriori misurazioni ed ha confermato la corretta Tes_9 funzionalità dell'impianto rilasciando in data 25/06/22 un rapporto di intervento a conferma della predetta funzionalità (si veda doc. 25, allegati 2-3);
37) vero che in data 6/10/21 il Sig. di ha trasmesso al Sig. Testimone_8 CP_1 CP_5
di il disegno della pizzeria con i rilievi per la costruzione (si vedano doc. 2-3
[...] CP_4
prodotti da ); CP_4
38) vero che la documentazione tecnica trasmessa da a di cui al cap 37) CP_1 CP_4 era l'unica disponibile in merito all'immobile;
39) vero che la costruzione dell'immobile di sita in Milano, Via Washington, risale Parte_1 ai primi del '900 e che a quei tempi non c'erano i disegni “c.d. As-Built”, che nell'epoca moderna descrivono l'effettiva costruzione anche a seguito di modifiche in corso d'opera, e dai quali si può eventualmente risalire al percorso delle tubazioni;
40) vero che è compito dell'operatore che esegue il lavoro di foratura valutare il punto dove forare.
Si indicano a testimoni: (….).
-Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti da nella Parte_1
memoria ex art. 183, 6° comma n.2, cpc, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta.
-In caso di ammissione del cap. 9 di si chiede che venga sentito come testimone, a Parte_1
prova contraria, il Sig. (residente in [...] – responsabile di cantiere Testimone_10 dell'impresa edile) sul capitolo n. 41 dedotto nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 cpc, di seguito riportato:
41) vero che la fotografia allegata da quale doc. 42 è stata scattata da il CP_1 Testimone_4
4/12/21 e successivamente, in data 07/09/23, da questi inviata tramite Whatsapp al Sig. Tes_10
con il seguente commento: “04 12 2021 ore 21,04 era ancora cantiere ed ero tornato a mettere
[...]
i profili per la ringhiera, La posa era stata ultimata il 24 11 2021”.
^^^
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni delle controparti.
SULLE SPESE DI LITE: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e, in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità e/o di condanna di CP_1
con vittoria di spese e competenze di nei confronti di
[...] Controparte_1
e di . Controparte_4 Controparte_6
pagina 11 di 21 PER Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito in via principale: respingersi integralmente tutte le domande proposte nei confronti della società in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e prive dei presupposti Controparte_4
di legge.
In via di mero subordine: nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande proposte nei confronti della società Controparte_4
- quantificarsi i danni da risarcire alla nei limiti del provato e del dovuto secondo Parte_1
le risultanze istruttorie ed ai sensi degli artt. 1227, primo e secondo comma e 2056 c.c.;
- dichiararsi la tenuta a rispondere nei limiti della quota di corresponsabilità Controparte_4
eventualmente accertata a suo carico, detratta la somma di Euro 12.440,00 già corrisposta dalla
Parte_4
In ogni caso spese rifuse.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma n.2 cpc del 11.9.2023; ci si oppone alle istanze istruttorie delLe controparti per la ragioni esposte nella memoria ex art. 183, sesto comma n.3 cpc del 18.9.2023 e l'ammissione di prova contraria diretta come ivi richiesta”.
PER Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni ex adverso formulate, disattesa ogni diversa istanza, così giudicare:
Nel merito:
In via principale:
Co Rigettare la domanda di garanzia e manleva proposta da nei confronti dell'esponente in CP_6
Contr quanto infondata in fatto e in diritto e respingere, in ogni caso, le domande proposte da nei confronti di RD in quanto infondate in fatto e in diritto.
Rigettare tutte le domande da chicchessia proposte nei confronti dell'esponente in quanto CP_6
infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di W52 nei confronti di RD, con conseguente condanna di RD al risarcimento del danno e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia e manleva formulata da RD nei confronti di dichiarare la Compagnia esponente a manlevare la propria assicurata nei limiti della CP_6
pagina 12 di 21 quota di responsabilità che verrà accertata a carico di RD, con applicazione di tutti i limiti, anche di scoperto, e di tutte le franchigie di polizza e previa liquidazione dei danni attorei secondo il giusto, il provato e il legittimamente richiesto, anche con riduzione dell'indennità ai sensi dell'art. 1915 c.c. secondo giustizia e equità.
In ogni caso: spese legali rifuse”.
IN FATTO
Contr (di seguito anche solo evidente acronimo dell'ubicazione del locale) si è Parte_1
opposta al decreto ingiuntivo n. 3469/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 11.10.2022 per effetto del quale, in accoglimento del conforme ricorso proposto da (di Controparte_1
seguito anche solo semplicemente o , le era stato intimato di corrisponderle la CP_1 CP_1 complessiva somma di € 17.700,00, oltre interessi moratori e spese di lite, a seguito del mancato pagamento del saldo del completamento dei lavori effettuati sull'impianto idrico e di condizionamento presso l'immobile sito in Milano, via Washington n. 52 eccependo:
- che in data 07.11.2021 un operaio, c.d. canalista, di (di seguito anche solo Controparte_4
, a propria volta subappaltatrice di aveva lesionato con un trapano un tubo CP_4 CP_1 dell'acqua sanitaria installato a pavimento del piano sovrastante, come riferito da Testimone_8 amministratore unico dell'appaltatrice con le note del 10.11.2021 e del 30.11.21 inviate all'arch.
tecnico incaricato da proprietaria dell'appartamento sovrastante i Persona_5 Persona_6
locali che, seppure coinvolto nella dinamica del sinistro, non aveva riportato alcun danno;
- che tale sinistro, non soltanto aveva arrecato ingenti danni ai propri locali, ma, soprattutto, aveva anche ritardato l'imminente apertura della nuova attività di ristorazione, la cui data di inaugurazione era già stata fissata e pubblicizzata per il giorno 18 novembre 2021, come dimostrato da migliaia di bigliettini di inaugurazione, cd. flyers, già in distribuzione al momento del sinistro e le che erano costati ben € 988,20;
- che, per di più, nel periodo compreso tra il 8.11.2021 ed il 16.12.2021, nonostante il locale fosse rimasto chiuso per danni, ne aveva comunque sopportato i costi fissi mensili pari ad € 3.700,00 per il canone di affitto e le spese condominiali, a cui erano andati ad aggiungersi € 1.500,00 per le utenze ed i servizi affini, € 13.964,00 per lo stipendio lordo corrisposto ai 7 dipendenti che vi avrebbero dovuto essere impiegati, € 14.000,00 per le necessarie riparazioni all'interno dei locali e, infine, i mancati introiti, da valere quale lucro cessante, che avrebbero potuto essere agevolmente quantificati sulla scorta del metodo c.d. comparativo, ovverosia confrontando gli incassi giornalieri ricavati nel medesimo periodo da un'analoga attività di ristorazione avente le medesime caratteristiche ed ubicata nelle vicinanze;
pagina 13 di 21 - che la stessa compagnia assicurativa di Parte_4 Controparte_4
riconoscendo la responsabilità della propria assicurata nella causazione dei danni derivanti dal sinistro, in data 29.3.2022 le aveva liquidato l'importo di € 9.330,00 e in data 15.11.2022 le aveva liquidato l'ulteriore importo di € 3.110,00, entrambi incassati solo a titolo di acconto sul maggior danno concretamente subito.
Per tali ragioni, oltre ad insistere per la revoca del decreto ingiuntivo, previa eventuale compensazione con quanto eventualmente ancora spettante all'appaltatrice in esecuzione del contratto stipulato, ne ha chiesto la condanna, in via riconvenzionale, alla corresponsione in proprio favore della somma di €
81.624,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo e quanto ulteriormente dovutole a titolo di ristoro per il non idoneo funzionamento dell'impianto di condizionamento.
Contr Si è costituita in giudizio l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione proposta da e, in particolar modo, pur non contestando l'effettiva verificazione del sinistro, ha eccepito l'esosità della richiesta risarcitoria avanzata, essendo stato il danno già di fatto integralmente indennizzato dalla compagnia assicurativa della propria subappaltatrice immediatamente interessata di quanto accaduto.
Ha dedotto, nello specifico, quanto alle voci di danno allegate:
- che il contratto di locazione prodotto dalla controparte riportava un canone annuo pari ad € 30.000,00
(quindi € 2.500,00 al mese) e spese condominiali annue pari ad € 2.500,00 (quindi € 208,33 al mese), per un totale mensile di € 2.708,33, ben inferiore rispetto alla somma esposta erroneamente indicata in
€ 3.700,00;
- che dall'esame delle buste paga prodotte, volte a giustificare il costo lordo sopportato per i sette dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 17.11.2021 ed il 16.11.2021, emergeva chiaramente come il medesimo personale fosse stato assunto solo a decorrere dal 13.12.2021;
- che, ugualmente, non erano stati adeguatamente documentati né le spese di riparazione e di ripristino dei locali danneggiati né, tanto meno, il danno da lucro cessante per la mancata tempestiva apertura del locale;
- che, infine, l'impianto di condizionamento era stato effettuato a regola d'arte, dalle verifiche effettuate essendo emerso che la causa del malfunzionamento segnalato era stata determinata, non già da un vizio, bensì dalla mancata manutenzione ordinaria dei filtri delle macchine di climatizzazione,
Contr come tale imputabile a
Per tali ragioni ha chiesto rigettarsi l'opposizione proposta e, solo nell'ipotesi di condanna, pur avendo la compagnia assicurativa della propria subappaltatrice liquidato il danno per la complessiva somma di
€ 12.440,00, ha chiesto estendersi il contraddittorio nei confronti di nonché della Controparte_4
pagina 14 di 21 propria compagnia assicurativa, al fine di esserne manlevata nell'ipotesi Controparte_6
di condanna.
Differita a tal fine la prima udienza si è costituita eccependo, a propria volta: Controparte_4
- che in data 7.11.2021 alcune proprie maestranze, nell'eseguire perfettamente le istruzioni fornite da ed attenendosi scrupolosamente ai disegni di progetto fornitile, nel corso delle operazioni CP_1
di montaggio dei canali dell'aria condizionata posta a servizio del ristorante, nel posizionare una staffa avevano inavvertitamente bucato con un trapano un tubo dell'acqua sanitaria posto a pavimento del piano sovrastante non segnalato nei disegni di progetto;
- che, pur non avendo alcuna responsabilità in merito, nel giro di un paio d'ore aveva completamente riparato il tubo lesionato, bloccando la fuoriuscita d'acqua, tant'è che il riepilogo dei lavori eseguiti con il S.A.L. conclusivo n. 288 emesso in data 30.11.2021 era stato regolarmente accettato, timbrato e sottoscritto da la quale aveva autorizzato la fatturazione dei lavori eseguiti senza CP_1
sollevare alcuna eccezione;
- che solamente in data 11.1.2022 era stata posta a conoscenza del sopralluogo effettuato in data
11.11.2021 ai fini della verifica dei danni subiti sicché il giorno successivo aveva immediatamente denunciato il sinistro alla propria compagnia assicurativa, la Parte_4
quale, senza riconoscimento alcuno, aveva integralmente indennizzato il danno asseritamente subito dalla conduttrice.
Per tali ragioni, ha chiesto respingersi la domanda di manleva proposta nei propri confronti, quantificarsi i danni risarcibili nei limiti di quanto provato ed accertarsi, comunque, la propria responsabilità nei limiti della quota eventualmente accertata, il tutto previa detrazione della somma di €
12.440,00 già corrisposta da Parte_4
Si è, infine, costituita anche aderendo alle difese svolte dalla propria Controparte_6 assicurata ed eccependo, in ogni caso, l'evidente responsabilità di in ordine al Controparte_4
sinistro verificatosi in data 7.11.2021, già integralmente indennizzato dalla relativa compagnia assicurativa, la tardività della denuncia, effettuata solo in data 23.5.2022, ovverosia a distanza di oltre sei mesi ed in spregio a quanto previsto dall'art. 1913 c.c. con conseguente propria impossibilità di effettuare un accertamento peritale volto a stabilire la responsabilità, a quantificare i danni subiti e l'effettiva operatività della garanzia e, comunque, la sua non operatività ai sensi dell'art.
7.4.7 delle norme che regolavano la sezione responsabilità civile, denominato “Cessione di lavori in subappalto”, che prevedeva che la garanzia di cui al punto 10 dell'art. 7.1 – che, a propria volta, prevedeva la copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici, compresi i dipendenti, mentre eseguivano lavori per conto dell'assicurato – fosse prestata a condizione che i lavori ceduti in pagina 15 di 21 subappalto non superassero complessivamente il 60% del fatturato dell'attività dell'assicurato e che, in caso di superamento, avrebbe risposto del danno in proporzione al minor premio percepito. CP_6
Ha richiamato, infine, tutte le franchigie e limiti di polizza, in particolare quella di cui all'art. 7, punto
2, delle norme che regolavano la sezione responsabilità civile, secondo cui la garanzia era prestata fino a concorrenza del 10% del massimale di polizza per sinistro e per periodo assicurativo, con uno scoperto del 10% e con un minimo non indennizzabile pari ad € 1.500,00.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti e rigettate sia la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sia le richieste di ammissione della prova orale e di una
C.T.U. contabile rispettivamente articolate, all'udienza del 4.10.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione alle parti dei termini di giorni
60 + 20 per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Prima di analizzare l'effettiva fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposte
Contr da dovendosi necessariamente iniziare dalla fondatezza del diritto di credito azionato in sede monitoria da quest'ultimo è stato esposto nella misura di € 17.700,00 Controparte_1
asseritamente dovuti a saldo dei lavori (sia contrattuali che extra contratto) effettuati dall'opposta in favore dell'opponente a seguito della predisposizione dell'impianto idrico-sanitario e di condizionamento presso i locali, locati a quest'ultima, siti in Milano, via Washington n. 52, come riportato nella fattura n. 640 emessa in data 11.10.2021 per € 1.500,00, da quella n. 641 emessa nel corso della medesima data per € 7.800,00 e, infine, da quella n. 110 emessa in data 28.2.2022 per €
8.400,00.
La fondatezza di tale credito, che non emerge dalla mera produzione delle fatture commerciali, è stata adeguatamente suffragata dalla stessa società debitrice nella scrittura privata datata 11.2.2022 (redatta, quindi, a distanza di due mesi e mezzo circa dal sinistro che ha pacificamente interessato il locale e di cui a breve si darà conto), che riporta testualmente il “riepilogo degli accordi contrattuali e dei pagamenti di tutti i lavori commissionati ed eseguiti” e un debito di pari ad € Parte_1
26.000,00, per i lavori contrattuali già eseguiti e fatturati (alcuni dei quali all'epoca già saldati mentre altri non ancora scaduti) e di € 8.400,00 per quelli extra contratto già eseguiti ma ancora da fatturare in relazione ai quali le parti avevano stabilito di dilazionarli in tre rate di pari importo (€ 2.800,00) da corrispondersi alle seguenti scadenze: 30.4.2022, 31.5.2022 e 30.6.2022.
E', quindi, sulla base di tali accordi che ha emesso la fattura n. 110 del Controparte_1
28.2.2022, pari ad € 8.400,00, con le scadenze sopra concordate (cfr. in tal senso il documento n. 5
pagina 16 di 21 prodotto in sede monitoria), la quale è stata azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo unitamente ad altre 2 fatture emesse nel precedente mese di ottobre e, del pari, rimaste impagate.
E, si badi, nonostante a quella data il sinistro oggetto della domanda risarcitoria proposta in questa sede fosse già abbondantemente conclamato, in tale scrittura riepilogativa non v'è è alcun traccia né, tanto
Contr meno, alcun riferimento alla volontà di di sospendere o differire tali pagamenti in ragione del danno asseritamente subito in conseguenza di ciò, il che di prim'acchito cozza con la logica ed il buon senso, prim'ancora che con l'utilizzabilità a tal fine dell'eccezione di inadempimento codificata a tal fine dall'art. 1460 c.c., stante il danno di gran lunga maggiore asseritamente subito, richiesto in questa sede per una cifra superiore ad € 80.000,00.
Ma, volendo procedere con ordine, la seguente postilla contenuta nella superiore scrittura: “date e importi dei pagamenti residui da concordare”, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, sembrerebbe fare riferimento, non già ai pagamenti sopra riportati, non a caso tutti muniti di data certa in ordine alle date in cui avrebbero dovuto essere effettuati, bensì ad eventuali ulteriori pagamenti residui da effettuarsi per altre opere extra ivi non computate.
Non v'è dubbio, quindi, al netto di quanto di qui a breve si chiarirà in ordine al danno patrimoniale effettivamente subito dall'opponente a seguito del sinistro verificatosi in data 7.11.2021, che il credito azionato in sede monitoria fosse già stato in quella sede adeguatamente suffragato documentalmente e, non a caso, l'espresso riconoscimento della debitrice, in assenza di eccezioni di inadempimento ivi espresse o precedentemente avanzate, aveva giustamente indotto il Tribunale a concedere immediatamente la provvisoria esecuzione richiesta dal creditore ingiungente ai sensi dell'art. 642
c.p.c..
Altrettanto indiscutibile in quanto sostanzialmente ammesso da tutte le parti in causa è, come detto, che nel corso di esecuzione dei medesimi lavori di installazione dell'impianto di condizionamento/riscaldamento nei locali locati all'odierna opponente uno o più operai, c.d. canalisti, dipendenti/collaboratori di società a cui aveva subappaltato tali lavorazioni, Controparte_4 CP_1
abbia lesionato con un trapano un tubo dell'acqua sanitaria installato nel pavimento del piano sovrastante, il quale aveva evidentemente comportato il riversamento dell'acqua nel locale sottostante all'interno del quale si stavano effettuando quei lavori.
Orbene, al di là delle flebili contestazioni mosse in comparsa in ordine al mancato riconoscimento di una propria espressa responsabilità risarcitoria, l'imputabilità del sinistro a (quantomeno sotto il CP_4
profilo della causalità materiale) emerge piuttosto chiaramente dal mero esame del documento n. 7 prodotto da quest'ultima, avendo essa stessa ivi dichiarato al proprio assicuratore che “i nostri ragazzi hanno bucato col trapano un tubo dell'acqua”, il che, al netto di ogni ulteriore considerazione ivi non pagina 17 di 21 effettuata in ordine alla non imputabilità a sé del danno verificatosi, parrebbe avere anche una inevitabile valenza confessoria.
Peraltro, ai fini dell'esonero della responsabilità imputatale, non vale sostenere di avere dato fedele esecuzione al disegno di progetto consegnatole da ed alla volontà di quest'ultima CP_1 asseritamente emergente dalle seguenti locuzioni presenti nell'ordine n. 125/2021: “riferimento nostro disegno” (cfr. in tal senso i documenti n. 1, 2 e 3 della terza chiamata) all'interno del quale sarebbe stato descritto il percorso che i canali avrebbero dovuto seguire per essere correttamente installati, avendo l'opposta dedotto, precisamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., di averle fornito il “disegno della pizzeria coi rilievi per la costruzione”, che è cosa ben diversa dal “progetto esecutivo”, come emerge, d'altro canto, dalla stessa mail accompagnatoria inviata in data 6.10.2021 da di ad (cfr. in tal senso i documenti Testimone_8 CP_1 Controparte_13 CP_4
n. 2 e 3 della terza chiamata).
Peraltro, non è neppure in discussione che, trattandosi di lavori da effettuare all'interno di un immobile risalente ai primi anni del '900, non esistessero all'epoca dei veri e propri disegni c.d. “As built” dai quali potere risalire agli schemi originari degli impianti sottotraccia.
Il che, a maggior ragione, certifica la responsabilità della società subappaltatrice che, nella qualità di esecutrice materiale della lavorazione affidatale, in assenza peraltro di imposizioni, tutt'altro che suffragate, della committenza e/o dell'appaltatrice, avrebbe dovuto attentamente ponderare il punto ove forare e, non di meno, la profondità della perforazione, eventualmente anche richiedendo a tal fine ulteriore materiale e documentazione utile per potere effettuare ogni necessaria valutazione.
Stante il rapporto contrattuale di appalto stipulato con l'opponente, era però onere dell'appaltatrice vigilare su tale attività, garantendo alla propria committente la regolare esecuzione della prestazione resa dal soggetto a cui aveva ritenuto opportuno subappaltarla.
Pur derivato e accessorio rispetto al contratto principale, il subappalto conserva, infatti, la propria autonomia non essendovi alcun rapporto diretto tra il committente principale e il subappaltatore, non potendo l'uno agire direttamente nei confronti dell'altro e rimanendo, quindi, a carico dell'appaltatore la responsabilità per il compimento dell'opera o del servizio nei confronti del proprio committente.
D'altro canto, nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, trattavasi di una prestazione ordinaria e tutto sommato anche routinaria per quest'ultimo che ne risponde, quindi, anche per colpa lieve ex artt. 1176
e 2236 c.c. stante la violazione di basilari regole di prudenza e di perizia.
Venendo a questo punto alla quantificazione dei danni subiti, è opportuno preliminarmente rilevare
Contr come tra ed non sia mai stata pattuita alcuna data di consegna delle opere né, tanto CP_1
meno, è stato concordato un ben determinato cronoprogramma dei lavori né, infine, è stata fornita una pagina 18 di 21 prova specifica e sufficientemente dettagliata, tale da indurre il Tribunale ad ammettere idonei capitoli di prova orale articolati sul punto, che la società opposta fosse, comunque, a conoscenza della data di apertura del locale indicata nei volantini prodotti.
Ma, a ben vedere, non è stata neppure fornita una prova inconfutabile che gli asseriti 29 giorni di ritardo nell'apertura del locale, idonei a fondare la parte più pregnante della domanda riconvenzionale per lucro cessante proposta dall'opponente, siano eziologicamente ricollegabili al sinistro verificatosi in data 7.11.2021.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ha, infatti, prodotto numerose CP_1
fotografie attestanti lo stato dei luoghi nei giorni immediatamente successivi (cfr. in tal senso i documenti da 28 a 43 e, in particolare, le fotografie riportate nei documenti da 28 a 32, asseritamente scattate il 7.11.2021, e quelle riportate nei documenti da 33 a 36, asseritamente scattate in data
25.11.2021, come parrebbe evincersi dalla data certificata dalle informazioni riportate a latere) dall'esame visivo delle quali è più che ragionevole sostenere, da un lato, che al momento del sinistro molte delle opere di ristrutturazione da effettuarsi all'interno del locale non fossero state ancora
Contr terminate a cura delle altre imprese incaricate dalla stessa e, dall'altro, che altre non fossero state neppure ancora iniziate (cfr. in tal senso i documenti da 4 a 7 e da 28 a 32), il che rende tutt'altro che verosimile la certezza, tanto decantata in citazione ed in tutti i successivi scritti difensivi depositati dall'opponente, di rispettare comunque l'inaugurazione del locale asseritamente la cui data era stata fissata per 18.11.2021.
Se, infatti, nei giorni immediatamente successivi alla verificazione del sinistro i lavori sono, comunque, proseguiti è irragionevole lamentare un “fermo cantiere”, per di più totale e, quindi, idoneo a giustificare un'ulteriore voce di danno da lucro cessante quale quella astronomica lamentata in citazione, essendo di gran lunga più verosimile, stanti i costi di ripristino sostenuti di cui pure a breve si darà conto, che il danneggiamento del parquet provocato dallo sversamento d'acqua sia stato comunque limitato alla zona soppalcata del locale, non avendo in alcun modo impedito la prosecuzione delle lavorazioni nelle altre aree.
Le uniche spese inequivocabilmente riferibili al sinistro parrebbero, quindi, essere quelle di riparazione delle parti ammalorate in relazione alle quali con due distinte liquidazioni effettuate a cura della società
Contr assicuratrice della subappaltatrice ha già da tempo percepito la complessiva somma di €
12.440,00.
Sotto tale aspetto quest'ultima ha lamentato che, in realtà, il danno realmente subito a tale titolo sarebbe pari ad € 14.000,00 non considerando, però, che, con riferimento ai danni al parquet, ha computato sia la fattura di acquisto del parquet per € 2.331,42 emessa a proprio carico dall'impresa pagina 19 di 21 individuale di in data 6.10.2021, e, quindi, anteriormente al sinistro, sia quella emessa Testimone_4
dal medesimo soggetto per € 3.623,40 in data 12.11.2021, e, quindi, successivamente al sinistro, con un'evidente duplicazione di tali voci di costo e di danno, dovendosi per ovvie ragioni escludere la prima in quanto la relativa spesa, in assenza del sinistro, sarebbe comunque stata sostenuta.
Per di più, il costo della sostituzione conferma indirettamente la non particolare estensione della zona danneggiata.
La prima fattura indica, infatti, nella descrizione (o causale) la “fornitura spina rovere mq 39” per complessivi € 2.3331,42, Iva già compresa nella misura del 22%, mentre la seconda, pur indicando nella descrizione (o causale) “fornitura e posa parquet spina rovere preparazione primerizzazione fondo per ripristino danno allagamento presso Vs cantiere Washington 52 MI” (cfr. in tal senso per entrambe le fatture il documento n. 10), riporta un costo superiore alla prima di soli € 1.300,00 circa, il che lascia intendere che la metratura del prodotto fornito fosse comunque piuttosto contenuta e che il maggior costo sostenuto fosse di fatto imputabile proprio alla “primerizzazione” del fondo per la necessità di procedere all'integrale ripristino del danno.
Detraendo l'importo della prima fattura dalla somma richiesta a titolo di costi di ripristino ne consegue che la somma dovuta a tale titolo sarebbe al più pari ad € 11.668,58, addirittura inferiore alla somma liquidatale dalla compagnia assicurativa.
Da ultimo, è piuttosto generica la domanda riconvenzionale proposta nella misura in cui l'opponente ha anche sollecitato la condanna di a “quanto verrà riconosciuto a titolo di Controparte_1 ristoro per in non idoneo funzionamento dell'impianto di condizionamento all'esito del presente giudizio”, non essendo stati contestati specifici vizi e difetti meritevoli di censura e, come tali, meritevoli di essere accertati.
Ma anche volendovi prescindere, l'unica contestazione sollevata ante causam in ordine ad un malfunzionamento dell'impianto è rappresentata dalla missiva inviata in data 20.5.2022, riscontrata in data 30.5.2022, a cui ha fatto seguito un intervento di pulizia dei filtri, peraltro di spettanza dell'opponente, all'esito del quale i test effettuati all'interno dei locali nelle date del 20.6.2022 e
26.7.2022, consistiti nella misurazione della temperatura e della pressione, ne hanno confermato il regolare funzionamento (cfr. in tal senso i documenti n. 22, 23, 24 e 25 prodotti dall'opposta).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposte, il che comporta necessariamente l'assorbimento di tutte le ulteriori domande avanzate dalle altre parti solo in via subordinata all'accoglimento, totale o parziale, nonché la conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
pagina 20 di 21 Al rigetto integrale segue la rigida applicazione del principio di soccombenza, non soltanto con riferimento alle spese di lite sostenute dall'opposta ma, vieppiù, con riguardo a quelle sopportate da tutte le altre parti la cui chiamata a catena è eziologicamente ricollegabile alla domanda
Contr riconvenzionale proposta da
L'ammontare di tutte le spese si liquida come da dispositivo sulla scorta dei parametri medi previsti dal
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di esame e studio, introduttiva e decisoria, potendosi liquidare al minimo solo i compensi relativi alla fase di trattazione ed istruttoria essendo di fatto consistita nella mera predisposizione e nel successivo deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3469/2022, emesso dal Tribunale di Monza in data
11.10.2022, da dichiararsi definitivamente esecutivo;
- dichiara assorbite le ulteriori domande proposte in via subordinata al mancato rigetto dell'opposizione da tutte le altre parti rispettivamente evocate in giudizio;
- in applicazione del principio di soccombenza, condanna in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., a rifondere a e Controparte_1 Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., le spese di lite Controparte_6
rispettivamente sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano, quanto alla prima, in complessivi € 11.639,50, di cui 379,50 per spese esenti e 11.260,00 per compensi, quanto alla seconda, in complessivi € 11.260,00 per compensi, e, quanto alla terza, in complessivi €
11.260,00 per compensi, in tutti i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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