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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
Riunito in camera di consiglio composto dai magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore nel procedimento unitario n. r.g. 14-1/ 2025
promosso da (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Nicola Cantarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Modena, Stradello Armenone 32, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
(C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale a Vo' (PD), in Via Campo Fiera n. 425, in persona dell'Amministratore Unico
e legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Roberto Artusi Sacerdoti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Padova, Via C. Rezzonico n. 6, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 12.12.2024 dinanzi al Tribunale di Padova nei confronti della società
; Controparte_1
rilevato che il Tribunale di Padova in data 10.02.2025 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Rovigo, disponendo la trasmissione a quest'ultimo del fascicolo e dei relativi documenti;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la società resistente si è costituita in giudizio, aderendo all'istanza per l'apertura della Liquidazione Giudiziale formulata dalla Parte_1 accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta da
[...]
“produzione di prodotti a base di carne (inclusa carne di Controparte_1 volatili)”); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito di € 45.135,62 (oltre interessi e spese di lite) in forza del decreto ingiuntivo N. 784/2023 emesso dal Tribunale di Modena;
rilevato che dall'istruttoria espletata sono emersi debiti nei confronti dell'
[...]
e dell' pari rispettivamente a € 680.021,65 e € Controparte_3 CP_4
184.059,29; rilevato, inoltre, che la società resistente ha dedotto che nei confronti della stessa sono stati emessi i seguenti provvedimenti monitori:
- decreto ingiuntivo n. 3337/2022, emesso in data 15.12.2022 dal Tribunale di
Modena nell'interesse di dell'importo di € 77.503,13 per Parte_2
sorte capitale (oltre interessi e spese), notificato alla Società in data
20.12.2022, cui ha fatto seguito notifica di atto di precetto per l'importo di €
86.497,13 in data 17.9.2024;
- decreto ingiuntivo n. 3460/2022, emesso in data 28.12.2022 dal Tribunale di
Modena nell'interesse di dell'importo di € 20.201,44 per sorte Parte_3
capitale (oltre interessi e spese), notificato in data 5.1.2023;
- decreto ingiuntivo n. 132/2023, emesso in data 7.2.2023 dal Tribunale di
Rovigo nell'interesse di dell'importo di € 8.076,40 per Controparte_5
sorte capitale (oltre interessi e spese), notificato in data 7.2.2023;
- decreto ingiuntivo n. 601/2023, emesso in data 5.7.2023 dal Giudice di Pace di Rovigo nell'interesse di dell'importo di € Controparte_6
pag. 2 di 6 6.948,83 per sorte capitale (oltre interessi e spese), notificato in data
18.7.2023;
- decreto ingiuntivo n. 1911/2023, emesso in data 27.6.2023 dal Giudice di Pace di Padova nell'interesse di dell'importo di € Controparte_7
5.770,41 per sorte capitale (oltre interessi e spese), notificato in data 31.8.2023,
cui ha fatto seguito notifica di atto di precetto per l'importo € 8.619,03 in data
12.2.2025 da parte della sopravvenuta L.G. del medesimo creditore;
- decreto ingiuntivo n. 22692/2023, emesso in data 11.7.2023 dal Giudice di
Pace di Milano nell'interesse di dell'importo di € Controparte_8
1.005,28 per sorte capitale (oltre interessi e spese), notificato in data
24.8.2023;
- decreto ingiuntivo n. 237/2024, emesso in data 5.2.2024 dal Tribunale di
Verona nell'interesse di dell'importo di € Parte_4
31.166,57 per sorte capitale (oltre interessi e spese), notificato in data 6.2.2024, cui ha fatto seguito notifica di atto di precetto per l'importo di € 50.021,02 in data 5.11.2024; rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e pertanto ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che, sulla base della documentazione in atti, ricorre il superamento dei limiti dimensionali di assoggettabilità alla Liquidazione Giudiziale previsti dall'articolo 2 e
121 CCII (v. bilanci 2021, 2022, 2023);
ritenuto che versi effettivamente in Controparte_1
stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
- l'inadempimento nei confronti della ricorrente e la sussistenza di ingenti debiti contributivi e fiscali;
pag. 3 di 6 - la sussistenza di due procedimenti di espropriazione mobiliare presso terzi dinanzi il
Tribunale di Rovigo: R.G.E. n. 954/2024, promosso dalla società e Parte_3
R.G.E. n. 23/2025, promosso dalla società (doc. 15); Parte_2
- la dichiarazione della stessa società debitrice di non essere in grado di recuperare tempestivamente una soddisfacente offerta per garantire la proficua dismissione degli
asset, cosicché non è in grado di far fronte agli impegni assunti;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
C.F. , con sede legale a Vo' (PD), in Via Controparte_1 P.IVA_2
Campo Fiera n. 425;
nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura
nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1
sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 4 di 6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 16.07.2025 ad ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
pag. 5 di 6 nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 24.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
Riunito in camera di consiglio composto dai magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore nel procedimento unitario n. r.g. 14-1/ 2025
promosso da (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Nicola Cantarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Modena, Stradello Armenone 32, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
(C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale a Vo' (PD), in Via Campo Fiera n. 425, in persona dell'Amministratore Unico
e legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Roberto Artusi Sacerdoti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Padova, Via C. Rezzonico n. 6, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 12.12.2024 dinanzi al Tribunale di Padova nei confronti della società
; Controparte_1
rilevato che il Tribunale di Padova in data 10.02.2025 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Rovigo, disponendo la trasmissione a quest'ultimo del fascicolo e dei relativi documenti;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la società resistente si è costituita in giudizio, aderendo all'istanza per l'apertura della Liquidazione Giudiziale formulata dalla Parte_1 accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta da
[...]
“produzione di prodotti a base di carne (inclusa carne di Controparte_1 volatili)”); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito di € 45.135,62 (oltre interessi e spese di lite) in forza del decreto ingiuntivo N. 784/2023 emesso dal Tribunale di Modena;
rilevato che dall'istruttoria espletata sono emersi debiti nei confronti dell'
[...]
e dell' pari rispettivamente a € 680.021,65 e € Controparte_3 CP_4
184.059,29; rilevato, inoltre, che la società resistente ha dedotto che nei confronti della stessa sono stati emessi i seguenti provvedimenti monitori:
- decreto ingiuntivo n. 3337/2022, emesso in data 15.12.2022 dal Tribunale di
Modena nell'interesse di dell'importo di € 77.503,13 per Parte_2
sorte capitale (oltre interessi e spese), notificato alla Società in data
20.12.2022, cui ha fatto seguito notifica di atto di precetto per l'importo di €
86.497,13 in data 17.9.2024;
- decreto ingiuntivo n. 3460/2022, emesso in data 28.12.2022 dal Tribunale di
Modena nell'interesse di dell'importo di € 20.201,44 per sorte Parte_3
capitale (oltre interessi e spese), notificato in data 5.1.2023;
- decreto ingiuntivo n. 132/2023, emesso in data 7.2.2023 dal Tribunale di
Rovigo nell'interesse di dell'importo di € 8.076,40 per Controparte_5
sorte capitale (oltre interessi e spese), notificato in data 7.2.2023;
- decreto ingiuntivo n. 601/2023, emesso in data 5.7.2023 dal Giudice di Pace di Rovigo nell'interesse di dell'importo di € Controparte_6
pag. 2 di 6 6.948,83 per sorte capitale (oltre interessi e spese), notificato in data
18.7.2023;
- decreto ingiuntivo n. 1911/2023, emesso in data 27.6.2023 dal Giudice di Pace di Padova nell'interesse di dell'importo di € Controparte_7
5.770,41 per sorte capitale (oltre interessi e spese), notificato in data 31.8.2023,
cui ha fatto seguito notifica di atto di precetto per l'importo € 8.619,03 in data
12.2.2025 da parte della sopravvenuta L.G. del medesimo creditore;
- decreto ingiuntivo n. 22692/2023, emesso in data 11.7.2023 dal Giudice di
Pace di Milano nell'interesse di dell'importo di € Controparte_8
1.005,28 per sorte capitale (oltre interessi e spese), notificato in data
24.8.2023;
- decreto ingiuntivo n. 237/2024, emesso in data 5.2.2024 dal Tribunale di
Verona nell'interesse di dell'importo di € Parte_4
31.166,57 per sorte capitale (oltre interessi e spese), notificato in data 6.2.2024, cui ha fatto seguito notifica di atto di precetto per l'importo di € 50.021,02 in data 5.11.2024; rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e pertanto ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che, sulla base della documentazione in atti, ricorre il superamento dei limiti dimensionali di assoggettabilità alla Liquidazione Giudiziale previsti dall'articolo 2 e
121 CCII (v. bilanci 2021, 2022, 2023);
ritenuto che versi effettivamente in Controparte_1
stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
- l'inadempimento nei confronti della ricorrente e la sussistenza di ingenti debiti contributivi e fiscali;
pag. 3 di 6 - la sussistenza di due procedimenti di espropriazione mobiliare presso terzi dinanzi il
Tribunale di Rovigo: R.G.E. n. 954/2024, promosso dalla società e Parte_3
R.G.E. n. 23/2025, promosso dalla società (doc. 15); Parte_2
- la dichiarazione della stessa società debitrice di non essere in grado di recuperare tempestivamente una soddisfacente offerta per garantire la proficua dismissione degli
asset, cosicché non è in grado di far fronte agli impegni assunti;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
C.F. , con sede legale a Vo' (PD), in Via Controparte_1 P.IVA_2
Campo Fiera n. 425;
nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura
nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1
sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 4 di 6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 16.07.2025 ad ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
pag. 5 di 6 nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 24.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
pag. 6 di 6