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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 248/2024 pendente tra:
parte ricorrente: , codice fiscale: Controparte_1
, con l'avv. GALLIPPI ALBERTO, C.F._1
parti resistenti: codice fiscale: CP_2
e , codice fiscale C.F._2 Parte_1
, con l'avv. NETTIS NICOLA, C.F._3
chiamata in causa: codice Controparte_3
fiscale: con l'avv. BOSCAROLLI TITO. P.IVA_1
OGGETTO
Risarcimento danni da infiltrazione d'acqua.
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente:
“Accertare, alla luce della CTU esperita con procedimento ex art. 696 bis
cpc, la responsabilità ex art. 2051 c.c, dei convenuti, per le causali di cui
in narrativa;
- Conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti a risarcire il
danno in favore di parte ricorrente nella somma di € 10.270-, od in quella
diversa somma, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi da
calcolarsi al saggio legale ex art. 1284, I comma c.c. dalla data del sinistro
alla proposizione della domanda giudiziale e da calcolarsi al saggio
moratorio ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale
al saldo;
- in subordine nel merito, qualora i convenuti costituiti volessero persistere
in giudizio a negare l'esistenza del sinistro come fatto storico oppure
volessero persistere nel negare la dinamica così come descritta nel fatto
dallo scrivente procuratore, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare i
convenuti, oltre che al risarcimento dei danni come descritti in atto di
citazione al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
Pag. 2 di 15 - Condannare i convenuti a rifondere a parte ricorrente gli importi
sostenuti nel procedimento ex art. 696 bis per il pagamento delle spese di
CTU e di CTP;
- Con rifusione, a carico dei convenuti, delle spese competenze ed onorari
di causa del procedimento ex art 696 bis sub RG 273/2022 e della presente
causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”;
per le parti resistenti:
“in via principale e nel merito:
1. rigettare le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e in
diritto; in via subordinata;
2. nel denegato caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente,
accertare e dichiarare che in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a tenere indenne e
manlevare i sig.ri e da ogni CP_2 Parte_1
conseguenza negativa del giudizio e per l'effetto ed in particolar modo da
un eventuale diritto al risarcimento che dovesse essere riconosciuto in
capo alla sig.ra CP_1
in ogni caso:
Pag. 3 di 15
3. con vittoria delle spese e dei compensi di lite del procedimento per ATP
ex 5 art. 696 bis c.p.c. sub RG n. 516/2023, nonché del presente giudizio,
oltre a spese generali ed accessori come per legge;
in via istruttoria: … (omissis)”;
per la chiamata in causa:
“nel merito, in via principale: respingere la domanda del ricorrente perché
infondata in fatto e in diritto;
conseguentemente, respingere la domanda di
manleva proposta dai convenuti nei confronti di Controparte_3
perché parimenti infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle
[...]
spese di lite;
nel merito, in via subordinata: per il denegato caso di accoglimento, anche
parziale, delle domande proposte dalla ricorrente nei confronti dei
convenuti, respingere la domanda di manleva proposta da questi ultimi nei
confronti di perché infondata in fatto e in Controparte_3
diritto, per i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria … (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 4 di 15 1. La ricorrente lamenta un “massiccio allagamento” Controparte_1
(ricorso, pag. 1) della sua abitazione, sita in Bolzano, Corso Libertà n. 35,
verificatosi l'11/04/2022 e proveniente dall'appartamento sovrastante di proprietà dei resistenti e . CP_2 Parte_1
Chiede il risarcimento dei danni subiti a causa dell'infiltrazione d'acqua in questione ai resistenti, quali responsabili ai sensi dell'art. 1051 c.c. (“danno
cagionato da cosa in custodia”). Per la ricostruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno nonché per la quantificazione dei danni richiesti si avvale agli esiti della CTU dell'arch. , Persona_1
eseguita nell'ambito dell'ATP (R.G. n. 516/2023, Giudice dott. MUSSNER
WERNER) nel contraddittorio delle parti (doc. n. 5 della parte ricorrente).
2. I due resistenti e , CP_2 Parte_1
invece, negano la loro responsabilità perché la stessa “graverebbe sul
” (costituzione dei resistenti, pag. 4) in quanto il CTU avrebbe CP_4
accertato che la causa dell'infiltrazione d'acqua, ai sensi del criterio civilistico del “più probabile che non”, fosse da attribuire alla perdita d'acqua dei collettori di distribuzione dell'acqua calda, ritenuti dai resistenti di esclusiva competenza condominiale ai sensi dell'art. 1117,
comma 1, numero 3, c.c.
Pag. 5 di 15 3. La chiamata in causa (rectius in garanzia)
[...]
si opponeva alla manleva richiesta dai due Controparte_3
resistenti (e assicurati) ritenendo che il sinistro in questione non rientri nelle “Condizioni Generali di Assicurazione” previste dall'“art. 3.1.3 -
Proprietà delle Abitazioni” (comparsa della chiamata in causa, pag. 4) dato che il CTU avrebbe escluso che i danni fossero “compatibili con uno
sversamento accidentale”, che sarebbe, secondo l'interpretazione fornita dall'assicurazione, l'unica causa assicurata ai sensi delle condizioni generali richiamate.
4. Considerati gli atti e i documenti di causa, in particolare la CTU
dell'arch. (doc. 5 della parte ricorrente), e tenuto Persona_2
conto del diritto applicabile alla fattispecie, si ritiene fondato sia il petitum
della parte ricorrente sia la domanda di manleva delle parti resistenti,
facendo presente all'uopo le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
5. Appare utile premettere che, ai sensi di ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni da infiltrazioni d'acqua da un immobile all'altro è giuridicamente qualificata come responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. ex multis la recente Cass. civ., sezione 3, ordinanza
13/03/2024, n. 6756 che cita sul punto la risalente Cass. civ., sezione 3,
sentenza 26/05/1993, n. 5925). È appena il caso di “ribadire che la
Pag. 6 di 15 responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto
si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode”
(Cass. civ., sezione 3, ordinanza 13/03/2024, n. 6756), che può essere unicamente vinta dalla prova del caso fortuito oppure della riconducibilità
del danno (totale o parziale) a condotte del danneggiato o di un terzo.
6. Il CTU arch. , che ha risposto, dopo una Persona_2
esauriente e ragionevole disamina tecnica dei fatti di causa nel contraddittorio dei CTP, in modo diligente e motivato (anche tramite un'accurata documentazione fotografica) alle domande poste dal Giudice e dei cui esiti il sottoscritto non ha motivi di dubitare1, ha individuato tre probabili (ai sensi del criterio civilistico del “più probabile che non”)
origini della perdita d'acqua che ha causato i danni lamentati dalla ricorrente;
trattasi, in alternativa, di perdite “dalla caldaia murale, da uno o
entrambi i due collettori sostituiti, da una delle 5 valvole dei termosifoni
sostituite” (CTU, pag. 6).
7. Anche se non è più possibile accertare quale dei tre difetti elencati (la cui riparazione ha comunque eliminato la perdita a comprova dell'efficienza causale di uno di essi) fosse la causa dell'allagamento nell'appartamento
Pag. 7 di 15 sottostante, non ci sono dubbi che tutti e tre coinvolgano la responsabilità
delle parti resistenti e la manleva della chiamata in causa. Indubbiamente,
la caldaia murale e le valvole sono di competenza dei resistenti. Ma lo stesso vale pure per i collettori (ritenuti dai resistenti la più probabile causa della fuoriuscita dell'acqua: cfr. sopra sub punto 2) che, come è possibile riconoscere dalle fotografie 9, 10 e 11 della CTU (pag. 12 ss), si trovano indubbiamente oltre il “punto di diramazione ai locali di proprietà
individuale dei singoli condomini” (Art. 1117, comma 1, numero 3, c.c.).
Ne è segno inequivoco che si tratta di elementi di distribuzione interna orizzontale dell'acqua che si allacciano alla tubatura verticale di competenza condominiale. La Cassazione, infatti, distingue nettamente tra
“la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la
tubatura verticale di pertinenza condominiale”, escludendo, inoltre, che la c.d. “braga”, che è l'elemento di raccordo tra tubatura orizzontale e verticale (di scarico) fosse di pertinenza condominiale (sezione 2, sentenza n. 1027 del 7/01/2018)2.
Pag. 8 di 15 8. La chiamata in causa non può esimersi dall'obbligo di manleva nei confronti dei resistenti assicurati, in quanto il sinistro in questione e le sue più probabili cause rientrano, contrariamente a quanto ritiene l'assicurazione, nella previsione dell'art.
3.1.3. delle condizioni generali della polizza. Statuisce, infatti, l'art. citato alla lettera c) sulla “fuoriuscita
di liquidi”, invocata dall'assicurazione (cfr. comparsa dell'assicurazione,
pag. 4): “Nell'ambito della proprietà dell'Abitazione si intendono
compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da …
c) fuoriuscita di liquidi causata da un guasto o da una rottura accidentali
degli impianti fissi al servizio delle Abitazioni, rigurgiti e/o trabocco della
rete fognaria”. Dalla dizione letterale risulta evidente come il descritto ambito della tutela assicurativa non è “limitativo”, ma soltanto
“esemplificativo”, per cui l'aggettivo “accidentali” non vale a delimitare la tutela, come crede l'assicuratore. Inoltre, è necessario precisare che il CTU
contrappone (a pag. 2) lo sversamento di acqua accidentale (escluso) a vizi e difetti degli impianti dell'appartamento dei resistenti (poi elencati), per cui non si vede perché le cause accertate del CTU non siano comprese nella clausola generale (esemplificativa) citata che comprende, comunque, guasti e rotture accidentali (cioè inaspettati, senza intenzione o pianificazione,
Pag. 9 di 15 come quando si verificano nell'ambito di un intervento manutentivo) degli impianti.
9. Chiarito l'an della responsabilità per il danno in questione, interamente a carico dei resistenti, nonché l'obbligo di manleva a carico della chiamata in causa, bisogna dedicarsi al “quantum” del risarcimento spettante alla ricorrente. Anche su questo punto non sussistono motivi per discostarsi dalla quantificazione del danno ad opera del CTU, ritenuta eseguita in modo ineccepibile secondo gli attuali dettami tecnici in materia (computer metrico) e in corrispondenza ai prezzari (prezzi unitari) praticati sul posto e in rapporto alle limitate dimensioni delle opere necessarie. Il CTU
quantifica il danno occorso all'appartamento della ricorrente nella somma complessa di euro 10.270,00 al netto dell'IVA.
10. Sebbene la parte ricorrente non abbia chiesto la rivalutazione della somma risarcitoria, ma soltanto gli interessi legali dalla data del sinistro
(11/04/2022) e gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.,
dalla data dell'introduzione del presente ricorso (25/01/2024 - accordabili ai sensi di Corte di Cassazione, sentenza n. 61 del 03/01/2023), la rivalutazione dev'essere comunque accordata d'ufficio dal Giudice, in ossequio a ormai costante giurisprudenza della Cassazione in materia di responsabilità aquiliana che riguarda comunque un debito di valore:
Pag. 10 di 15 “Trattandosi di illecito come nella specie extracontrattuale, la
rivalutazione è -come detto- automatica (v. Cass., 10/4/2018, n. 8766;
Cass., 8/11/2016, n. 22607)” (Cass. civ., sezione 3, ordinanza, 09/11/2022,
n. 3298).
11. Siccome è lecito presumere che il CTU abbia stabilito le somme risarcitorie con riferimento ai prezzi vigenti alla data della perizia
(25/09/2023), risulta equo calcolare dalla data dell'evento sinistroso fino a tale data i meri interessi compensativi nella misura degli interessi legali
(richiesti) per proseguire da tale data fino alla data della sentenza anche con il calcolo della rivalutazione (a mente della nota sentenza della Cassazione,
Sezioni Unite, 17/02/1995, n. 1712, costantemente richiamata dalla giurisprudenza successiva). Con la sentenza, poi, il debito si tramuta da debito di valore a debito di valuta, per cui da tale data saranno dovuti soltanto gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
12. I riferiti calcoli portano ai seguenti esiti:
- capitale risarcitorio (euro 10.270,00) più interessi legali dalla data del sinistro (11/04/2022) fino alla data della CTU (25/09/2023): euro
10.739,89;
Pag. 11 di 15 - somma risarcitoria con rivalutazione e interessi legali dal 26/09/2023 fino al giorno precedente alla data del deposito del ricorso (24/01/2024): euro
10.898,78;
- somma risarcitoria con rivalutazione e interessi ex art. 1284, comma 4,
c.c. dal deposito del ricorso (25/01/2024) fino alla data della sentenza
(08/02/2025): euro 11.386,70
Alla somma così determinata vanno aggiunti gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. fino al saldo e l'IVA nella misura dovuta dalla parte ricorrente (per l'esecuzione dei lavori: 10% o 22%). Trattasi della somma risarcitoria che dev'essere corrisposta dai resistenti in via solidale alla ricorrente e per la quale i resistenti saranno manlevati per intero dalla chiamata in causa.
13. Le spese di lite sono regolate in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., senza che ci siano i presupposti per la responsabilità
aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (richiesta in subordine dalla ricorrente). La
ricorrente vittoriosa, rectius per essa l'avvocato GALLIPPI ALBERTO
dichiaratosi antistatario, ha diritto alla rifusione delle spese di lite, tra cui anche le spese processuali per l'ATP, ivi inclusi gli esborsi per il proprio
CTP e per il CTU. Le relative spese sono a carico della chiamata in causa,
stante il disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.
Pag. 12 di 15 14. Le resistenti risultano vittoriosi nei confronti della chiamata in causa,
per cui quest'ultima deve farsi carico delle relative spese di lite sostenute dagli stessi nell'ATP e nel presente procedimento.
15. Le liquidazioni del compenso di avvocato, indicate nel dispositivo,
avvengono secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabelle n. 9 e n. 2,
scaglione 5.201-26.000, parametri medi per le rispettive fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 248/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità solidale dei resistenti CP_2
e per i danni subiti dalla ricorrente
[...] Parte_1
a causa dell'infiltrazione d'acqua avvenuta nel suo Controparte_1
appartamento e per l'effetto condanna i due resistenti CP_2
e a pagare alla ricorrente Parte_1 [...]
, a titolo di risarcimento, la somma di euro 11.386,70 più gli CP_1
interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della sentenza fino al saldo e l'IVA nella misura dovuta dalla ricorrente.
Pag. 13 di 15 2. Condanna la chiamata in causa a Controparte_3
tenere indenne le parti resistenti e CP_2 [...]
della somma di euro 11.386,70, dovuta a titolo risarcitorio Parte_1
in favore della ricorrente più gli interessi nella Controparte_1
misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della sentenza fino al saldo e l'IVA nella misura dovuta dalla ricorrente;
3. Condanna la chiamata in causa Controparte_3
al pagamento delle spese di lite della ricorrente , che Controparte_1
liquida in euro 2.337,00 (per l'ATP) e in euro 5.077,00 (per la presente causa), oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, euro 3.172,58 per spese esenti, e successive occorrende, con distrazione in favore dell'avvocato GALLIPPI ALBERTO, dichiaratosi antistatario.
4. Condanna la chiamata in causa a Controparte_3
rifondere alle parti resistenti e CP_2 [...]
le spese di lite, che liquida in euro 2.337,00 (per l'ATP) e Parte_1
in euro 5.077,00 (per la presente causa), oltre 15% spese forfetarie, CPA ed
IVA sulle poste gravate come per legge, euro 237,00 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), l'08/02/2025.
Pag. 14 di 15 Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Perciò dev'essere disattesa la richiesta delle parti resistenti di un rinnovo della CTU eseguita nell'ATP affermata dalle stesse “lacunosa” (comparsa dei resistenti, pag. 6). 2 Si cfr. pure Cassazione, sezione 2, sentenza n. 27248 del 26/10/2018: “La presunzione di proprietà comune dell'impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 248/2024 pendente tra:
parte ricorrente: , codice fiscale: Controparte_1
, con l'avv. GALLIPPI ALBERTO, C.F._1
parti resistenti: codice fiscale: CP_2
e , codice fiscale C.F._2 Parte_1
, con l'avv. NETTIS NICOLA, C.F._3
chiamata in causa: codice Controparte_3
fiscale: con l'avv. BOSCAROLLI TITO. P.IVA_1
OGGETTO
Risarcimento danni da infiltrazione d'acqua.
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente:
“Accertare, alla luce della CTU esperita con procedimento ex art. 696 bis
cpc, la responsabilità ex art. 2051 c.c, dei convenuti, per le causali di cui
in narrativa;
- Conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti a risarcire il
danno in favore di parte ricorrente nella somma di € 10.270-, od in quella
diversa somma, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi da
calcolarsi al saggio legale ex art. 1284, I comma c.c. dalla data del sinistro
alla proposizione della domanda giudiziale e da calcolarsi al saggio
moratorio ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale
al saldo;
- in subordine nel merito, qualora i convenuti costituiti volessero persistere
in giudizio a negare l'esistenza del sinistro come fatto storico oppure
volessero persistere nel negare la dinamica così come descritta nel fatto
dallo scrivente procuratore, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare i
convenuti, oltre che al risarcimento dei danni come descritti in atto di
citazione al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
Pag. 2 di 15 - Condannare i convenuti a rifondere a parte ricorrente gli importi
sostenuti nel procedimento ex art. 696 bis per il pagamento delle spese di
CTU e di CTP;
- Con rifusione, a carico dei convenuti, delle spese competenze ed onorari
di causa del procedimento ex art 696 bis sub RG 273/2022 e della presente
causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”;
per le parti resistenti:
“in via principale e nel merito:
1. rigettare le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e in
diritto; in via subordinata;
2. nel denegato caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente,
accertare e dichiarare che in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a tenere indenne e
manlevare i sig.ri e da ogni CP_2 Parte_1
conseguenza negativa del giudizio e per l'effetto ed in particolar modo da
un eventuale diritto al risarcimento che dovesse essere riconosciuto in
capo alla sig.ra CP_1
in ogni caso:
Pag. 3 di 15
3. con vittoria delle spese e dei compensi di lite del procedimento per ATP
ex 5 art. 696 bis c.p.c. sub RG n. 516/2023, nonché del presente giudizio,
oltre a spese generali ed accessori come per legge;
in via istruttoria: … (omissis)”;
per la chiamata in causa:
“nel merito, in via principale: respingere la domanda del ricorrente perché
infondata in fatto e in diritto;
conseguentemente, respingere la domanda di
manleva proposta dai convenuti nei confronti di Controparte_3
perché parimenti infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle
[...]
spese di lite;
nel merito, in via subordinata: per il denegato caso di accoglimento, anche
parziale, delle domande proposte dalla ricorrente nei confronti dei
convenuti, respingere la domanda di manleva proposta da questi ultimi nei
confronti di perché infondata in fatto e in Controparte_3
diritto, per i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria … (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 4 di 15 1. La ricorrente lamenta un “massiccio allagamento” Controparte_1
(ricorso, pag. 1) della sua abitazione, sita in Bolzano, Corso Libertà n. 35,
verificatosi l'11/04/2022 e proveniente dall'appartamento sovrastante di proprietà dei resistenti e . CP_2 Parte_1
Chiede il risarcimento dei danni subiti a causa dell'infiltrazione d'acqua in questione ai resistenti, quali responsabili ai sensi dell'art. 1051 c.c. (“danno
cagionato da cosa in custodia”). Per la ricostruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno nonché per la quantificazione dei danni richiesti si avvale agli esiti della CTU dell'arch. , Persona_1
eseguita nell'ambito dell'ATP (R.G. n. 516/2023, Giudice dott. MUSSNER
WERNER) nel contraddittorio delle parti (doc. n. 5 della parte ricorrente).
2. I due resistenti e , CP_2 Parte_1
invece, negano la loro responsabilità perché la stessa “graverebbe sul
” (costituzione dei resistenti, pag. 4) in quanto il CTU avrebbe CP_4
accertato che la causa dell'infiltrazione d'acqua, ai sensi del criterio civilistico del “più probabile che non”, fosse da attribuire alla perdita d'acqua dei collettori di distribuzione dell'acqua calda, ritenuti dai resistenti di esclusiva competenza condominiale ai sensi dell'art. 1117,
comma 1, numero 3, c.c.
Pag. 5 di 15 3. La chiamata in causa (rectius in garanzia)
[...]
si opponeva alla manleva richiesta dai due Controparte_3
resistenti (e assicurati) ritenendo che il sinistro in questione non rientri nelle “Condizioni Generali di Assicurazione” previste dall'“art. 3.1.3 -
Proprietà delle Abitazioni” (comparsa della chiamata in causa, pag. 4) dato che il CTU avrebbe escluso che i danni fossero “compatibili con uno
sversamento accidentale”, che sarebbe, secondo l'interpretazione fornita dall'assicurazione, l'unica causa assicurata ai sensi delle condizioni generali richiamate.
4. Considerati gli atti e i documenti di causa, in particolare la CTU
dell'arch. (doc. 5 della parte ricorrente), e tenuto Persona_2
conto del diritto applicabile alla fattispecie, si ritiene fondato sia il petitum
della parte ricorrente sia la domanda di manleva delle parti resistenti,
facendo presente all'uopo le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
5. Appare utile premettere che, ai sensi di ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni da infiltrazioni d'acqua da un immobile all'altro è giuridicamente qualificata come responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. ex multis la recente Cass. civ., sezione 3, ordinanza
13/03/2024, n. 6756 che cita sul punto la risalente Cass. civ., sezione 3,
sentenza 26/05/1993, n. 5925). È appena il caso di “ribadire che la
Pag. 6 di 15 responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto
si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode”
(Cass. civ., sezione 3, ordinanza 13/03/2024, n. 6756), che può essere unicamente vinta dalla prova del caso fortuito oppure della riconducibilità
del danno (totale o parziale) a condotte del danneggiato o di un terzo.
6. Il CTU arch. , che ha risposto, dopo una Persona_2
esauriente e ragionevole disamina tecnica dei fatti di causa nel contraddittorio dei CTP, in modo diligente e motivato (anche tramite un'accurata documentazione fotografica) alle domande poste dal Giudice e dei cui esiti il sottoscritto non ha motivi di dubitare1, ha individuato tre probabili (ai sensi del criterio civilistico del “più probabile che non”)
origini della perdita d'acqua che ha causato i danni lamentati dalla ricorrente;
trattasi, in alternativa, di perdite “dalla caldaia murale, da uno o
entrambi i due collettori sostituiti, da una delle 5 valvole dei termosifoni
sostituite” (CTU, pag. 6).
7. Anche se non è più possibile accertare quale dei tre difetti elencati (la cui riparazione ha comunque eliminato la perdita a comprova dell'efficienza causale di uno di essi) fosse la causa dell'allagamento nell'appartamento
Pag. 7 di 15 sottostante, non ci sono dubbi che tutti e tre coinvolgano la responsabilità
delle parti resistenti e la manleva della chiamata in causa. Indubbiamente,
la caldaia murale e le valvole sono di competenza dei resistenti. Ma lo stesso vale pure per i collettori (ritenuti dai resistenti la più probabile causa della fuoriuscita dell'acqua: cfr. sopra sub punto 2) che, come è possibile riconoscere dalle fotografie 9, 10 e 11 della CTU (pag. 12 ss), si trovano indubbiamente oltre il “punto di diramazione ai locali di proprietà
individuale dei singoli condomini” (Art. 1117, comma 1, numero 3, c.c.).
Ne è segno inequivoco che si tratta di elementi di distribuzione interna orizzontale dell'acqua che si allacciano alla tubatura verticale di competenza condominiale. La Cassazione, infatti, distingue nettamente tra
“la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la
tubatura verticale di pertinenza condominiale”, escludendo, inoltre, che la c.d. “braga”, che è l'elemento di raccordo tra tubatura orizzontale e verticale (di scarico) fosse di pertinenza condominiale (sezione 2, sentenza n. 1027 del 7/01/2018)2.
Pag. 8 di 15 8. La chiamata in causa non può esimersi dall'obbligo di manleva nei confronti dei resistenti assicurati, in quanto il sinistro in questione e le sue più probabili cause rientrano, contrariamente a quanto ritiene l'assicurazione, nella previsione dell'art.
3.1.3. delle condizioni generali della polizza. Statuisce, infatti, l'art. citato alla lettera c) sulla “fuoriuscita
di liquidi”, invocata dall'assicurazione (cfr. comparsa dell'assicurazione,
pag. 4): “Nell'ambito della proprietà dell'Abitazione si intendono
compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da …
c) fuoriuscita di liquidi causata da un guasto o da una rottura accidentali
degli impianti fissi al servizio delle Abitazioni, rigurgiti e/o trabocco della
rete fognaria”. Dalla dizione letterale risulta evidente come il descritto ambito della tutela assicurativa non è “limitativo”, ma soltanto
“esemplificativo”, per cui l'aggettivo “accidentali” non vale a delimitare la tutela, come crede l'assicuratore. Inoltre, è necessario precisare che il CTU
contrappone (a pag. 2) lo sversamento di acqua accidentale (escluso) a vizi e difetti degli impianti dell'appartamento dei resistenti (poi elencati), per cui non si vede perché le cause accertate del CTU non siano comprese nella clausola generale (esemplificativa) citata che comprende, comunque, guasti e rotture accidentali (cioè inaspettati, senza intenzione o pianificazione,
Pag. 9 di 15 come quando si verificano nell'ambito di un intervento manutentivo) degli impianti.
9. Chiarito l'an della responsabilità per il danno in questione, interamente a carico dei resistenti, nonché l'obbligo di manleva a carico della chiamata in causa, bisogna dedicarsi al “quantum” del risarcimento spettante alla ricorrente. Anche su questo punto non sussistono motivi per discostarsi dalla quantificazione del danno ad opera del CTU, ritenuta eseguita in modo ineccepibile secondo gli attuali dettami tecnici in materia (computer metrico) e in corrispondenza ai prezzari (prezzi unitari) praticati sul posto e in rapporto alle limitate dimensioni delle opere necessarie. Il CTU
quantifica il danno occorso all'appartamento della ricorrente nella somma complessa di euro 10.270,00 al netto dell'IVA.
10. Sebbene la parte ricorrente non abbia chiesto la rivalutazione della somma risarcitoria, ma soltanto gli interessi legali dalla data del sinistro
(11/04/2022) e gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.,
dalla data dell'introduzione del presente ricorso (25/01/2024 - accordabili ai sensi di Corte di Cassazione, sentenza n. 61 del 03/01/2023), la rivalutazione dev'essere comunque accordata d'ufficio dal Giudice, in ossequio a ormai costante giurisprudenza della Cassazione in materia di responsabilità aquiliana che riguarda comunque un debito di valore:
Pag. 10 di 15 “Trattandosi di illecito come nella specie extracontrattuale, la
rivalutazione è -come detto- automatica (v. Cass., 10/4/2018, n. 8766;
Cass., 8/11/2016, n. 22607)” (Cass. civ., sezione 3, ordinanza, 09/11/2022,
n. 3298).
11. Siccome è lecito presumere che il CTU abbia stabilito le somme risarcitorie con riferimento ai prezzi vigenti alla data della perizia
(25/09/2023), risulta equo calcolare dalla data dell'evento sinistroso fino a tale data i meri interessi compensativi nella misura degli interessi legali
(richiesti) per proseguire da tale data fino alla data della sentenza anche con il calcolo della rivalutazione (a mente della nota sentenza della Cassazione,
Sezioni Unite, 17/02/1995, n. 1712, costantemente richiamata dalla giurisprudenza successiva). Con la sentenza, poi, il debito si tramuta da debito di valore a debito di valuta, per cui da tale data saranno dovuti soltanto gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
12. I riferiti calcoli portano ai seguenti esiti:
- capitale risarcitorio (euro 10.270,00) più interessi legali dalla data del sinistro (11/04/2022) fino alla data della CTU (25/09/2023): euro
10.739,89;
Pag. 11 di 15 - somma risarcitoria con rivalutazione e interessi legali dal 26/09/2023 fino al giorno precedente alla data del deposito del ricorso (24/01/2024): euro
10.898,78;
- somma risarcitoria con rivalutazione e interessi ex art. 1284, comma 4,
c.c. dal deposito del ricorso (25/01/2024) fino alla data della sentenza
(08/02/2025): euro 11.386,70
Alla somma così determinata vanno aggiunti gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. fino al saldo e l'IVA nella misura dovuta dalla parte ricorrente (per l'esecuzione dei lavori: 10% o 22%). Trattasi della somma risarcitoria che dev'essere corrisposta dai resistenti in via solidale alla ricorrente e per la quale i resistenti saranno manlevati per intero dalla chiamata in causa.
13. Le spese di lite sono regolate in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., senza che ci siano i presupposti per la responsabilità
aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (richiesta in subordine dalla ricorrente). La
ricorrente vittoriosa, rectius per essa l'avvocato GALLIPPI ALBERTO
dichiaratosi antistatario, ha diritto alla rifusione delle spese di lite, tra cui anche le spese processuali per l'ATP, ivi inclusi gli esborsi per il proprio
CTP e per il CTU. Le relative spese sono a carico della chiamata in causa,
stante il disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.
Pag. 12 di 15 14. Le resistenti risultano vittoriosi nei confronti della chiamata in causa,
per cui quest'ultima deve farsi carico delle relative spese di lite sostenute dagli stessi nell'ATP e nel presente procedimento.
15. Le liquidazioni del compenso di avvocato, indicate nel dispositivo,
avvengono secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabelle n. 9 e n. 2,
scaglione 5.201-26.000, parametri medi per le rispettive fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 248/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità solidale dei resistenti CP_2
e per i danni subiti dalla ricorrente
[...] Parte_1
a causa dell'infiltrazione d'acqua avvenuta nel suo Controparte_1
appartamento e per l'effetto condanna i due resistenti CP_2
e a pagare alla ricorrente Parte_1 [...]
, a titolo di risarcimento, la somma di euro 11.386,70 più gli CP_1
interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della sentenza fino al saldo e l'IVA nella misura dovuta dalla ricorrente.
Pag. 13 di 15 2. Condanna la chiamata in causa a Controparte_3
tenere indenne le parti resistenti e CP_2 [...]
della somma di euro 11.386,70, dovuta a titolo risarcitorio Parte_1
in favore della ricorrente più gli interessi nella Controparte_1
misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della sentenza fino al saldo e l'IVA nella misura dovuta dalla ricorrente;
3. Condanna la chiamata in causa Controparte_3
al pagamento delle spese di lite della ricorrente , che Controparte_1
liquida in euro 2.337,00 (per l'ATP) e in euro 5.077,00 (per la presente causa), oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, euro 3.172,58 per spese esenti, e successive occorrende, con distrazione in favore dell'avvocato GALLIPPI ALBERTO, dichiaratosi antistatario.
4. Condanna la chiamata in causa a Controparte_3
rifondere alle parti resistenti e CP_2 [...]
le spese di lite, che liquida in euro 2.337,00 (per l'ATP) e Parte_1
in euro 5.077,00 (per la presente causa), oltre 15% spese forfetarie, CPA ed
IVA sulle poste gravate come per legge, euro 237,00 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), l'08/02/2025.
Pag. 14 di 15 Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Perciò dev'essere disattesa la richiesta delle parti resistenti di un rinnovo della CTU eseguita nell'ATP affermata dalle stesse “lacunosa” (comparsa dei resistenti, pag. 6). 2 Si cfr. pure Cassazione, sezione 2, sentenza n. 27248 del 26/10/2018: “La presunzione di proprietà comune dell'impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari”.