Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Maria Rita Serri Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 399/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Fabio COSTA Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Stefano TIRAPANI appellato
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 13/3/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 18.8.2022, conveniva in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, la
[...]
di impugnando la sanzione disciplinare della Controparte_1 CP_1 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 8 giorni, irrogatale della convenuta in data 22.6.2022. Esponeva la ricorrente:
- di lavorare alle dipendenze della di dal 29.12.2003; Controparte_1 CP_1
- che in data 4.4.2022 l'ente resistente le aveva contestato la inosservanza dei doveri di comunicazione e di un corretto comportamento nella gestione delle presenze, deducendo che in data 4.3.2022 il Segretario Generale le aveva
pag. 1 di 7
- che l'ente resistente le aveva inoltre contestato di aver richiesto il lavoro agile per i giorni 7, 8 e 9 marzo, senza tuttavia essere autorizzata per questi ultimi tre giorni;
il 7 marzo la Camera di Commercio l'aveva quindi considerata assente;
l'8 marzo essa ricorrente aveva chiesto di poter fruire di un permesso relativo alla L. 104/1992, che era stato autorizzato e la ricorrente era stata invitata a prendere servizio in presenza il 9.3.22;
- che, sebbene nel gestionale presenze alla data del 8.3.2022 risultassero ancora le richieste di lavoro agile per i giorni 7, 8 e 9 marzo – quindi mai negate – la
[...]
l'aveva considerata assente nei giorni 7, 9, 10 e 11 marzo;
CP_1
- che in data 11 marzo essa ricorrente aveva risposto alla mail del 4 marzo del segretario Generale, indicando quella come data di conoscenza della mail del 4.3, e comunicando che in quel momento era in possesso del solo green pass base;
- che il Segretario Generale aveva quindi proceduto a sospendere essa ricorrente dalla prestazione lavorativa, ai sensi del D.L. 44/2021 e ss. mm., nonostante la ricorrente non fosse stata presso gli uffici dell'Ente resistente;
- che, nonostante le giustificazioni scritte presentate da essa lavoratrice, nelle quali dava atto di un malfunzionamento della sua rete informatica domestica che le aveva impedito di prendere tempestiva visione delle comunicazioni datoriali, la CCIA le aveva irrogato la sanzione disciplinare, consistente nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 8 giorni. Tutto ciò premesso, la contestava la legittimità e fondatezza della sanzione Pt_1 disciplinare, anzitutto eccependo l'irritualità del procedimento disciplinare che aveva portato all'irrogazione della sanzione sul rilievo che al collegio disciplinare aveva inizialmente partecipato il dott. successivamente sostituito, su istanza di Per_1 essa lavoratrice, dalla dott.ssa la quale era stata nominata con Per_2 provvedimento presidenziale d'urgenza, che però doveva essere ritenuto anch'esso privo di efficacia, essendo intervenuto dopo la contestazione. Deduceva che il dott. avrebbe dovuto astenersi sin dal principio nella Per_1 gestione del procedimento disciplinare, come confermato dalla sua sostituzione, e che tale condizione poneva nel nulla l'attività amministrativa formata sino al 7.6.2022, rendendo dunque invalido il provvedimento conclusivo per via della nullità degli atti endoprocedimentali. Eccepiva poi la nullità formale del verbale di cui alla riunione del 15.6.2022, sul rilievo che il predetto verbale era stato sottoscritto (forse dagli appartenenti all'ufficio disciplina) e poi inoltrato in allegato con un protocollo del 22.6.2022 mentre l'atto risultava essere del 15.6.2022. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della contestazione, riproponendo le argomentazioni difensive già spese in seno al procedimento disciplinare, e la sproporzione tra il fatto contestato e la sanzione irrogatale. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarasse nulla e/o illegittima tale sanzione disciplinare e condannasse la
pag. 2 di 7 convenuta alla restituzione degli importi a titolo di retribuzione trattenuti in busta paga, pari ad €.590,00. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio, tardivamente, la di , anzitutto Controparte_1 CP_1 chiedendo di essere rimessa in termini e, nel merito, affermando la legittimità della sanzione, a fronte della gravità delle condotte contestate. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con conferma della sanzione applicata, spese rifuse”. Esperito infruttuoso tentativo di conciliazione e assunte prove anche orali, il Tribunale
– ritenuti infondati i rilievi sulla composizione del collegio disciplinare, sulla regolarità formale del verbale di seduta dell'organo disciplinare e indimostrate le giustificazioni addotte dalla ricorrente a fronte della contestazione disciplinare, il cui fatti ha ravvisato provati nella loro materialità – accoglieva il ricorso della lavoratrice per la parte riferita all'eccessività della sanzione, che rideterminava nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per la durata di due giorni, compensando per intero le spese di quel grado.
2. Ha proposto appello la lavoratrice, sulla scorta di due articolati motivi, di cui si dirà appresso. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della CCIAA, che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto;
l'ente ha proposto appello incidentale censurando la riduzione della sanzione operata in prime cure, ponendo in evidenza la natura della condotta, la sua reiterazione e l'utilizzo asseritamente strumentale dei permessi ex lege 104/92 in alternanza con la richiesta di c.d. lavoro agile, omettendo di comunicare di essere in regola con gli adempimenti all'epoca previsti dalla c.d. “normativa emergenziale COVID”. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Con il primo - articolato - motivo, la lavoratrice lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il contratto di lavoro era stato sospeso ope legis dal 4 al 15 marzo 2022: “La mail 04/03/2022 delle ore 10.53 inoltrata dalla dott.ssa Per_3 legale rappresentante dell'Ente, alla dott.ssa – da cui traggono le
[...] Pt_1 mosse tutte le rimostranze della Camera di Commercio - manifesta infatti il chiaro ed inequivoco intento del datore di lavoro di tenere cautelativamente in sospeso qualsivoglia attività lavorativa della dipendente, in attesa di verificare che la stessa fosse in possesso della certificazione Covid (Cfr. doc. 11 fascicolo I grado parte resistente). In base a quanto si legge nel testo della mail, la dott.ssa ha invitato la Per_3 dipendente a presentarsi in azienda il 7 marzo 2022 al mero fine di “controllo possesso certificazione”, precisando che “in mancanza [ndr. del certificato]” non sarebbe stato possibile autorizzare né il lavoro agile come programmato per il mese di marzo né la fruizione delle ferie dal 19 al 22 aprile come richieste” (pag. 5 appello). Ancora, lamenta la mancanza di prova, non rilevata in prime cure, delle pretese violazioni: “non vi erano infatti ordini di servizio che rigettavano la richiesta di lavoro
pag. 3 di 7 agile e la invitavano ad espletare la prestazione lavorativa in presenza” (pag. 6 appello). Prosegue l'appellante rilevando che “Potrebbe al più discutersi se l'aver proseguito il lavoro agile in assenza della certificazione Covid pretesa dall'Ente ovvero l'aver disertato l'appuntamento del 7 (e poi 9) marzo 2022 all'uopo fissato costituiscano o meno condotte degne di nota. A scanso di ogni dubbio, deve tuttavia rilevarsi al riguardo che l'ente non contesta tali specifiche condotte e che comunque la pretesa della dirigente di richiamare in presenza la dipendente al fine di esibire la certificazione nonché di subordinare l'esercizio del lavoro agile al possesso della stessa è recisamente illegittima. Come noto, infatti, il DL n. 127/2021 convertito in Legge il 19/11/2021, vigente ratione temporis, imponeva a tutti i dipendenti pubblici e privati, a pena di applicazione delle sanzioni di legge, di non recarsi fisicamente sui luoghi di lavoro se sforniti del green pass (ovvero del super green pass a decorrere dal 15/02/2022)” Ancora, evidenzia di essere invalida e fruitrice di benefici ex lege 104/92, il che deve in sua tesi essere valutato quale oggettivo impedimento alla cura “in tempo reale” della rete internet personale per assicurarne il pieno funzionamento. L'appellante segnala altresì la mancanza di prova circa presunte condotte di inadeguata gestione delle presenze e dei mezzi telematici a disposizione;
omessa programmazione mensile dei permessi ex L. 104/1992, peraltro solo genericamente contestate. Nè vi sarebbe alcuna condotta pregressa rilevante ai fini della contestata recidiva, per essere la precedente sanzione un richiamo verbale riferito a condotta diversa da quella oggetto di causa. Con il secondo motivo, la lavoratrice lamenta un'errata ricostruzione dei fatti di causa innanzi tutto con riferimento al tenore delle email del 4/3/2022 e dell'8/3/2022, che avevano lo scopo di sospendere cautelativamente il rapporto di lavoro dal 7 al 15/3/2022, con conseguente irrilevanza delle condotte poste in essere dalla ricorrente in quel lasso di tempo. In secondo luogo, l'appellante censura la lettura data dal Tribunale alla contestazione disciplinare del 4/4/2022, ritenendo che la stessa contemplasse l'inosservanza di un ordine di servizio, laddove “... a ben leggere tra le righe della nota, l'Ente non contesta siffatta specifica condotta, anzi giustifica le assenze della dipendente dal lavoro in presenza per le giornate del 7 e del 9 marzo, riconducendole ad assenze obbligate ope legis e legittimate dal provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro che, nel frattempo, aveva adottato in attesa che la stessa conseguisse il super green pass” (pag. 9 appello) Ancora, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che il lavoro agile potesse essere proseguito solo previa consegna del green pass, laddove la deposizione della teste Tes_ milita in senso diverso e, comunque, se mai un siffatto ordine di servizio fosse stato dato, lo stesso sarebbe stato contra legem, perchè “il DL n. 127/2021 convertito in Legge il 19/11/2021, vigente ratione temporis, imponeva a tutti i dipendenti pubblici e privati, a pena di applicazione delle sanzioni di legge, di non
pag. 4 di 7 recarsi fisicamente sui luoghi di lavoro se sforniti del green pass (ovvero del super green pass a decorrere dal 15/02/2022)”. In forza degli argomenti che precedono, qualsiasi eventuale violazione di condotta sarebbe stata da sanzionare con misura assai meno grave rispetto a quella irrogata.
L'appello principale è infondato. I motivi vanno esaminati congiuntamente perchè, ad onta dello sforzo argomentativo di scomporre gli accadimenti dal punto di vista fattuale e giuridico, i fatti hanno una loro evidente, unitaria e coerente semplicità: la lavoratrice, autorizzata a prestare lavoro agile (ovvero da casa) fino al giorno 4 marzo 2022 e non oltre è stata invitata espressamente in pari data a fare rientro in presenza dal giorno lunedì 7 successivo. Ben diversamente, la non si è presentata al lavoro (nè avrebbe potuto, per Pt_1 quanto emerso successivamente), salvo inviare una richiesta di fruizione di permesso ex lege 104/92 per il giorno successivo, nonostante risultassero “caricate” nel sistema, ma non autorizzate, richieste di lavoro agile per i giorni 7, 8 e 9 marzo. Solo il venerdì 11 marzo – a distanza dunque di oltre quattro giorni dalla prima data di lavoro agile non formalizzato – la lavoratrice inviava la mail che qui si riporta, per la sua eloquenza:
Emerge la mancanza di qualsiasi rincrescimento e/o consapevolezza per quella che altro non può essere definita se non una mancanza: il non avere previamente verificato di avere autorizzazione al lavoro agile per i giorni in cui la lavoratrice non si è presentata di persona, consapevole da ben prima di non poter accedere ai luoghi di lavoro per la (non comunicata) mancata vaccinazione. Questa è la lineare obiettività degli accadimenti e a poco servono le ricostruzioni postume dell'invocata rilevanza di una sospensione dal lavoro che come tale è stata
pag. 5 di 7 formalizzata per l'oggettiva insussistenza delle condizioni per la prestazione del lavoro in ragione della mancata titolarità del green pass, in difetto – ripetesi – di una previa autorizzazione a lavorare da remoto. Ogni ulteriore argomentazione pare invero sproporzionata rispetto alla semplicità del caso. Proprio l'evidenza della condotta, della violazione e della consapevolezza fanno ritenere fondato l'appello incidentale: la precedente mancanza era precisamente la non osservanza degli obblighi indicati dall'art. 59 comma 3 lett. a) del CCNL di settore, che sanziona alla lettera a) l'inosservanza “delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001”1 La mancanza per cui è qui causa riguarda quello che ben può ritenersi orario di lavoro, sia per non avere la osservato quello del lavoro agile (rimasta Pt_1 indimostrato il mancato funzionamento della rete internet – elemento peraltro non esimente), sia per non avere osservato quello del lavoro in presenza, omettendo di presentarsi il giorno 7 marzo e quelli successivi. Si reputa dunque corretto che la sanzione sia superiore ai due giorni di sospensione irrogati dal Tribunale e si reputa congrua la misura di giorni cinque, anche per un abuso di fiducia del datore di lavoro perpetrato con la richiesta di un permesso ex lege 104/92 che appare all'evidenza strumentale ad allontanare il momento della comunicazione di non titolarità di green pass – laddove bene avrebbe potuto e dovuto la lavoratrice darne immediata informazione, consentendo così all'ente di valutare le più adeguate ed efficienti modalità di gestione del servizio nel suo insieme (oltre che della posizione della lavoratrice in particolare).
4. La perdurante reciprocità della soccombenza fa ritenere di giustizia che siano compensate le spese del doppio grado. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
1
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da e dalla Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. Controparte_1
599/2024 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 16/5/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del solo appello incidentale e parziale riforma dell'impugnata sentenza,
1. riduce la sanzione conservativa impugnata a quella della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per la durata di giorni cinque, condannando il datore di lavoro alla restituzione delle somme trattenute in eccesso;
2. conferma per il resto la sentenza appellata;
3. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 13/3/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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