Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 924 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Pavan Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 924/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Roberta Parte_1 C.F._1 te domi AP), via XX Settembre, n. 32, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Massimiliano CP_1 C.F._2 te domi PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di assunzione della causa in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.07.2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Roccafluvione (AP), CP_2 il 14.09.2014, esponendo che dall'unione è nata la figlia il 06.01.2013. Per_1
1
13.01.2022 e depositata in data 18.01.2022 dal Tribunale di Fermo e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha, pertanto richiesto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“(…) che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto dai coniugi e ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione Pt_1 CP_2 della sentenza;
alle seguenti condizioni
1. I coniugi vivranno definitivamente divorziati e liberi di risiedere ove vorranno salva la comunicazione all'altro e previa autorizzazione congiunta al trasferimento di residenza della minore
2. Nulla sulla casa coniugale essendosi la ricorrente unitamente alla figlia trasferita a Grottammare
3. La ricorrente oggi è inoccupata, mentre il convenuto lavora regolarmente come dipendente sebbene non si conosca con precisione il suo reddito, per cui si ritiene equo imporre un assegno di mantenimento per la figlia minore di euro 450,00 mensili in considerazione della sua nuova convivenza e dell'aumento del costo della vita ed avendo preso atto della mancanza di collaborazione paterna e che la madre ricorrente provvede di fatto in via esclusiva alle necessità di vita della figlia . Per_1
4. La minore starà con il padre due pomeriggi a settimana ed a week-end alternati mantenendo l'attuale regolamentazione ma, considerate le criticità sopra menzionate si chiede che la minore venga ascoltata ai Per_1 sensi dell'art. 473 bis 45 Codice di procedura civile e di seguito venga prescritto un percorso di sostegno genitoriale al padre per eliminare le conflittualità con la figlia minore. La madre ricorrente si rende al riguardo disponibile a qualsiasi intervento di sostegno in favore della figlia minore e nel suo supremo interesse”.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale Adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e e ordinare l'annotazione della sentenza all'ufficiale di stato civile competente CP_2 Parte_1 diritti, respingere le richieste e conclusioni formulate da controparte, e recepire le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno definitivamente divorziati, liberi di risiedere ove lo riterranno, fatto salvo l'obbligo di comunicazione reciproca previa autorizzazione congiunta del trasferimento della residenza della minore, impegnandosi, inoltre, a comunicarsi reciprocamente, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
2) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori mediante affidamento condiviso, con Per_1 collocamento prevalente presso la signora in Grottammare, Via Crucioli 29; Parte_1
3) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore il martedì e il giovedì, dall'uscita CP_2 Per_1 della scuola fino alle 21.30, ora in cui verrà riconsegnata alla madre. Nel caso in cui in quei giorni non vi sia scuola, il potrà tenere con sé la figlia minore dalle ore 10.00 del mattino fino alle 21,30; CP_2 Per_1
2 4) La figlia minore trascorrerà il primo e il terzo fine settimana di ogni mese con la madre, Per_1 mentre il secondo e il quarto li trascorrerà col padre, presso cui pernotterà, quando verrà presa dall'uscita della scuola del sabato ovvero alle 10 di mattina in assenza della scuola, fino alle 21,30 della domenica;
5) Nel periodo feriale del mese di agosto rimarrà 15 giorni, anche non consecutivi, con un Per_1 genitore e 15 con un altro, tenendo conto che la giornata del 15 Agosto sarà trascorsa dalla minore ad anni alterni con la madre o con il padre disponendo che i genitori dovranno comunicare reciprocamente il loro periodo feriale almeno 30 giorni prima dal loro esercizio del diritto di visita per tale periodo. Nel periodo in cui rimarrà con il padre pernotterà presso lo stesso;
6) Nelle festività natalizie verranno trascorse con il padre, pernottando presso lo stesso, la metà dei giorni di vacanza dalla scuola ovvero un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza annuale di detti periodi tra i genitori. Il primo periodo che verrà trascorso con il padre;
7) Le festività Pasquali la minore trascorrerà con il padre, pernottando presso lo stesso, un anno dal giovedì al venerdì santo ed il lunedì dell'Angelo, mentre l'anno successivo il sabato Santo e la domenica di
Pasqua, con alternanza annuale dei detti periodi tra i genitori. Il primo periodo che comprende il giorno di
Pasqua verrà trascorso con la madre;
8) Le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, e ripartite secondo il protocollo di intesa per la determinazione delle spese straordinarie dei figli nei procedimenti in materia di famiglia del Tribunale di Fermo, pervia esibizione della ricevuta fiscale di avvenuto pagamento;
9) Il IG. verserà alla IG.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la CP_2 Parte_1 somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore . Per_1
10) L'assegno unico verrà percepito al 50% tra le parti come per legge;
11) Nulla sarà dovuto alla sig.ra in quanto autonomamente autosufficiente così come Parte_1 nulla dovrà essere disposto per la casa coniugale;
12) I coniugi dovranno concedersi reciprocamente il nulla-osta al rilascio del passaporto della minore;
13) Con vittoria di spese di lite”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20.02.2025 le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, hanno congiuntamente precisato le seguenti conclusioni:
“Le parti intendono trasformare la cessione [rectius: cessazione] degli effetti civili del matrimonio da giudiziale a consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi riconoscono che il corretto reciproco comportamento è un dovere morale, oltre che giuridico, e s'impegnano a rispettarlo in ogni circostanza. S'impegnano, inoltre, a comunicarsi reciprocamente, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
3 2) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori mediante affidamento condiviso, con Per_1 collocamento prevalente presso la signora in Grottammare, Via Crucioli 29, ove avrà la Parte_1 convivenza.
3) I coniugi si impegnano, comunque, ad esercitare la responsabilità genitoriale e ad adottare di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia minore, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, ma sempre nel rispetto dei suoi bisogni, delle sue inclinazioni naturali, delle sue capacità e delle sue aspirazioni.
4) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore il martedì e il giovedì, dal CP_2 Per_1 momento dell'uscita da scuola di lei e fino alle 21.30, ora in cui la riconsegnerà alla madre Nel Parte_1 caso in cui in quei giorni non vi sia scuola, il IG. potrà tenere con sé la figlia minore dalle CP_2 Per_1 ore 10.00 del mattino fino alle 21.30 della sera.
6) [5)] La figlia minore trascorrerà il primo e il terzo fine settimana di ogni mese con la madre, Per_1 mentre il secondo e il quarto li trascorrerà col padre il sabato dall'uscita della scuola, ovvero dalle 10 in quei giorni in cui non vi sia scuola fino alle ore 21.30 della domenica, presso cui pernotterà a Roccafluvione. Nel caso in cui nel fine settimana dedicato al padre la figlia minore avesse un impegno (compleanno o altro) sarà Per_1 il padre ad occuparsene accompagnandola, prima di portarla con sé a Roccafluvione, in tal modo che, così, saranno garantiti i due fine settimana al mese. Nel caso in cui il fine settimana dovesse essere spostato per impegni dei genitori, il fine settimana verrà recuperato mediante accordo tra le parti.
7) [6)] Nel periodo feriale del mese di agosto rimarrà 15 giorni, anche non consecutivi, con un Per_1 genitore e 15 con un altro, tenendo conto che la giornata del 15 Agosto sarà trascorsa dalla minore ad anni alterni con la madre o con il padre disponendo che i genitori dovranno comunicare reciprocamente il loro periodo feriale almeno 10 giorni prima del loro esercizio del diritto di visita per tale periodo. Nel periodo in cui Per_1 sarà con il padre pernotterà con lo stesso sempre secondo le esigenze e gli impegni della minore.
8) [7)] Nel periodo delle festività natalizie, trascorrerà 7 giorni, anche non consecutivi, con un Per_1 genitore e 7 giorni, anche non consecutivi, con l'altro genitore, tenendo presente che il 24 starà con un genitore e il
25 con l'altro, il primo dell'anno con un genitore e il giorno della Befana con l'altro, il tutto in modo alternato negli anni.
9) [8)] Nel periodo pasquale trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed Per_1 il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Nel caso in cui il Lunedì dell'Angelo spetti al padre e il martedì lo stesso vorrà esercitare il diritto di visita, potrà tenere con sé la minore anche per il pernottamento tra il Per_1 lunedì e il martedì.
10) [9)] Quando i genitori sono impegnati potrà essere presa e riportata sia dai nonni materni Per_1 che paterni.
4 11) [10)] Le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, e ripartite secondo il protocollo di intesa per la determinazione delle spese straordinarie dei figli nei procedimenti in materia di famiglia prot. 23/2021 del 3 novembre 2021 del Tribunale di Fermo e qui allegate.
12) [11)] Il IG. verserà alla IG.ra entro e non oltre il giorno 8 di ogni CP_2 Parte_1 mese, la somma di € 250,00 mensili, oltre l'intero assegno unico percepito esclusivamente dalla signora Pt_1
a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore Per_1
13) [12)] Le parti dichiarano che nulla è reciprocamente dovuto perché autonomi e indipendenti economicamente.
14) [13)] I coniugi sin concedono sin d'ora il nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti.
15) [14)] Le spese del presente giudizio sono compensate.
16) [15)] I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che l'udienza di comparizione venga sostituita con quella di trattazione scritta prendendo atto di ciò come informati dai rispettivi legali”.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Rileva il Collegio, infatti, che, in base alla documentazione prodotta, i coniugi risultano separati legalmente in virtù di sentenza n. 343/2023, pronunciata in data 27.04.2023 e depositata in data 02.05.2023 dal Tribunale di Fermo.
Da quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, poi, la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, deve presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione e deve ritenersi integrato il termine legale prescritto dalla norma, senza che sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto alle ulteriori domande formulate dalle parti, ritiene il Collegio che le richiamate conclusioni non sono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e sono conformi agli interessi morali e materiali della prole. Con la presente pronuncia, il Tribunale fa proprie le
5 statuizioni sulle questioni su cui ha giurisdizione, quali affidamento, mantenimento dei figli minori, regolamentazione del diritto di visita e assegnazione della casa coniugale.
Il Collegio, infine, prende atto delle ulteriori condizioni accessorie alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La richiesta congiunta delle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di divorzio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 924/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, così provvede:
❖ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Pt_1
e , in Roccafluvione (AP), in data 14.09.2014;
[...] CP_2
❖ ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Roccafluvione (AP), numero 2, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2014;
❖ dispone che le condizioni che regolano l'affidamento, il diritto di visita e il mantenimento della figlia minore siano quelle di cui ai punti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Persona_2
10 e 11 della parte motiva, da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ dà atto delle condizioni di cui ai punti nn. 1, 9, 12 e 13 della parte motiva, da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 27.03.2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Pavan
Il Giudice est.
Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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