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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/11/2024, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 849/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 849/2022 promossa da:
Controparte_1
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv. MARCHESE TOMMASO giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
suo legale rappresentante p.t., quale ente liquidatore dell'ex Controparte_3
, ex art. 42, co. 9, L.R. n. 19/2022, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Patrizia Viozzi e dall'Avv. Rosalinda Paolini giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la chiamava in Controparte_1
giudizio la spiegando di svolgere la propria attività – oltre che privatamente – anche in CP_4 regime di “accreditamento”, a seguito di specifica concessione dalla Regione Marche e dal Servizio sanitario Nazionale, per l'erogazione di prestazioni sanitarie. Aggiungeva, a tal riguardo, di aver stipulato accordi contrattuali con l' in forza dei quali la remunerazione assicurata alla Controparte_4
struttura privata per il servizio erogato, in luogo delle strutture pubbliche, era stabilita, in conformità a quanto prescritto dall'art.
8-sexies, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 “secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali” stessi (comma 1) e “determinata in base a tariffe predefinite” (comma 4), ossia quelle vigenti nella Regione CP_3
pagina 1 di 8 Sosteneva, tuttavia, che l' non aveva inteso corrisponderle, per intero, la remunerazione dovuta in CP_4
forza degli accordi sottoscritti e ciò in forza della nota regionale del 23.9.2011, Prot. n. 0591447, secondo la quale gli importi correlati alla c.d. “quota ricetta” avrebbero dovuto essere computati “a titolo di acconto sull'attività erogata nell'ambito del budget concordato con la Zona Territoriale di competenza”.
In altri termini – in base alla ricostruzione della parte attrice - la l' Controparte_3
aveva ritenuto di dover decurtare il tetto di spesa contrattualmente stabilito nella misura corrispondente agli importi incassati dalla Struttura accreditata direttamente dall'assistito a titolo di quota fissa sulla ricetta.
Tale interpretazione era ritenuta illegittima e contraria alla volontà espressa dalle parti nell'accordo cosicchè – specificando che le parti avevano concordemente definito l'importo in contestazione, rivendicato dalla Società attrice per le annualità tra il 2011 e il 2020, ammontante complessivamente ad
€ 786.780,00 – concludeva chiedendo di “a) accertare e dichiarare che la , Controparte_5
corrente in Ascoli Piceno, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante protempore, in esecuzione dei contratti stipulati per gli esercizi 2011-2020, ha erogato, in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), prestazioni sanitarie valorizzate secondo le tariffe approvate dalla Regione Marche di importo complessivo almeno corrispondente ai tetti di spesa stabiliti per le annualità in considerazione, residuando tuttavia un credito a favore di essa attrice, per tali annualità, pari in sorte ad € 786.780,00; b) per l'effetto, condannare l' Controparte_6
sedente in in persona del Direttore Generale pro-tempore, al pagamento in
[...] CP_2
favore della stessa , corrente in Ascoli Piceno, in persona del Presidente del Controparte_5
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, per le causali di cui al presente atto mdi citazione, del complessivo importo pari ad € 786.780,00, oltre gli interessi di cui al decreto legislativo 9.10.2002, n. 231. Con vittoria di spese e compensi di causa, e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv. Tommaso Marchese, che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del CP_4
Giudice Ordinario, in favore della Giustizia amministrativa. In secondo luogo, eccepiva la prescrizione del diritto al pagamento delle competenze maturate oltre i cinque anni prima della notifica dell'atto di citazione. Nel merito, contestava la ricostruzione offerta dalla parte attrice, affermando l'assoluta correttezza del proprio operato. Concludeva, dunque, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, IN VIA PREGIUDIZIALE, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con ogni conseguente statuizione;
IN SUBORDINE, NEL MERITO, In via preliminare,
pagina 2 di 8 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alle differenze reclamate e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta definizione dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio;
respingere, comunque, le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 37/2018”.
Il procedimento, trattenuto una priva volta in decisione, era rimesso in istruttoria al fine di espletare una
CTU tecnica. In data 11.9.2023 si costituiva la quale ente subentrato ex lege ad CP_7 [...]
nel rapporto processuale, facendo proprie le difese già spiegate da CP_4 CP_4
Depositata la relazione del CTU era fissata l'udienza del 5 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. In quella sede la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Principiando con l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice amministrativo va subito precisato come la stessa è infondata.
Basti, sul punto, richiamare l'autorevole indirizzo delle SSUU della Suprema Corte che - benchè espresso in fattispecie differente da quella che ci occupa - ha tuttavia chiarito, in via generale, che
“appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto soltanto la effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che nell'attuale sistema sanitario il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato” (così Cass. SSUU 10 settembre 2024, n. 24338 ma anche Cass. SS.UU. 26200/2019 conf. Cass. SS.UU. 26203/2019)
È chiaro, infatti, che nel caso di specie si discuta del corrispettivo dovuto in forza della disciplina del rapporto concessorio stabilita fra le parti nell'accordo contrattuale stipulato non incidendo, sulla giurisdizione, l'eccepita esistenza di una provvedimento attuativo della legge sulla “quota ricetta” volto a regolamentare le partite dare-avere tra l'amministrazione e la struttura privata, posto che tale eccezione non incide necessariamente sul petitum sostanziale ove non viene coinvolta la legittimità del citato provvedimento attuativo (fatta salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui sia il creditore a richiedere di accertare l'illegittimità con efficacia di giudicato del provvedimento eccepito)
(cfr. Cass. 372/2021; Cass. SS.UU. 26200/2019 conf. Cass. SS.UU. 26203/2019).
Deve concludersi, dunque, per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, essendo il thema decidendum – così come prospettato dall'attore - relativo alla fondatezza della pretesa del privato di pagina 3 di 8 corretto adempimento da parte del contraente pubblico di un obbligo nascente da contratto, in assenza di ogni sindacato sull'esercizio del pubblico potere.
Ciò chiarito va innanzitutto sgombrato il campo dall'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Tale eccezione, in considerazione dell'assoluta genericità con la quale è stata formulata, andrà rigettata.
In particolare, la (ora eccepiva che questo Tribunale “non potrà che CP_4 CP_7
conoscere delle eventuali asserite differenze di corrispettivo, rispetto a quanto annualmente liquidato, limitatamente alle annualità circa le quali non sia intervenuta la prescrizione quinquennale del relativo diritto, rispetto all'atto interruttivo costituito dalla notifica del presente atto”.
Alcuna ulteriore specificazione era effettuata dalla convenuta in relazione alla citata eccezione né in relazione al riferimento normativo della invocata prescrizione quinquennale né in relazione al dies a quo di decorrenza della prescrizione, né in relazione alle effettive somme ritenute non dovute a seguito della prescrizione del relativo diritto al rimborso.
Si è detto, sul punto, che “in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio”, inerzia che, “per assumere valenza di elemento costitutivo della eccezione, implica necessariamente … la indicazione di un termine iniziale e di un eventuale termine finale, dacché soltanto in presenza di tali elementi cronologici è possibile apprezzare il “fatto storico-tempo” nel senso di “durata” – sequenza temporale ininterrotta – della inerzia” con la conseguenza che “in difetto della predetta allegazione, il
Giudice è del tutto esonerato da tale ulteriore indagine, cronologicamente susseguente, non essendo tenuto – ed anzi essendogli precluso dall'art. 112 c.p.c. – a definire e ricercare ex officio i fatti (inizio
e durata della inerzia) e le prove degli stessi, posti a fondamento della eccezione” (Cass. ordinanza n.
12182/2021).
Passando al merito della pretesa, come risulta dalla documentazione in atti, la
[...]
è accreditata senza prescrizione con decreti n. 34/DSS del Controparte_8
02/08/2011 n. 269/AIR del 29/09/2011 n. 114/ACR del 26/06/2014 e da ultimo con decreto del
Dirigente P.F. accreditamenti n. 303 del 05/11/2019, con assegnazione di classe n. 5; sulla base della programmazione regionale fissata annualmente con atti deliberativi di Giunta (doc. n. 1 a, b, c, d, e, f:
DGRM n. 572/19.04.2011, n. 280/10.03.2014, n. 1291/17.11.2014, n. 1109/15.12.2015, n.
1636/27.12.2016 e n. 978/05.08.2019), stipulava accordi contrattuali con l' ex art.
8-quinquies D. CP_4
L.vo n. 502/92.
pagina 4 di 8 In forza dei predetti accordi, in ragione delle specifiche prestazioni erogate in luogo del SSN, alla stessa era riconosciuto un tetto massimo di spesa calcolato sulla scorta di tariffe predefinite per singole prestazioni.
È noto che – per ciò che maggiormente interessa in questa sede - la manovra finanziaria dell'anno 2011
(art. 17, comma 6 Decreto Legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111/2011), (re)introduceva l'obbligo per gli assistiti non esenti di pagare una quota fissa di € 10 su tutte le c.d. ricette di assistenza specialistica ambulatoriale. Tale obbligo veniva dapprima soppresso, poi reintrodotto e, da ultimo, con l'art.1, comma 446 della Legge n°160/2019, definitivamente abolito dal 1° Settembre 2020.
In applicazione della citata normativa la Regione Marche diramava una nota prot. n. 591447 del
23.9.2011 (doc. n. 3 , con la quale si specificava che “per le prestazioni di specialistica CP_4
ambulatoriale erogate da professionisti/strutture private accreditate e con rapporto contrattuale con il
SSR, la quota fissa di 10 euro si intende dagli stessi incassata e trattenuta a titolo di acconto sull'attività erogata nell'ambito del budget concordato con la Zona Territoriale di competenza”. Nello stesso senso la successiva nota prot. n. 819087 del 26.11.2015 (doc. n. 5 , diramata dalla Regione CP_4 anche all'AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), con la quale, richiamandosi la CP_3 precedente nota prot. n. 291447 del 23.09.2011, si precisava che “…la quota fissa sulla ricetta è una misura introdotta dal D.lgs. 98 del 06/07/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del
06/08/2011) per garantire la copertura di una parte del finanziamento del SSN non garantita dal livello centrale, ma posto a carico degli assistiti, non esenti, quale tassa sulla ricetta. Ovviamente, le poste incassate per conto di altro soggetto, in particolare del SSR, non possono essere considerate come ricavi delle strutture private accreditate e con rapporto contrattuale con il SSR, ma come una mera partita di giro”; infine che “Analogamente, nella ricevuta/fattura che la struttura emette nei confronti del cittadino, la quota fissa di € 10,00 – di cui al D.L. 98/2021 – va indicata in una riga distinta con la specifica esclusa IVA art. 15 D.P.R. 633/1972. Si ribadisce che il confronto con il budget delle strutture private accreditate con rapporto contrattuale con il SSR è fatto con l'importo nel capo 2.1.1.9 “importo totale documento” mentre l'importo da pagare alle suddette strutture, al massimo, quello indicato nel campo 2.4.2.6 “Importo pagamento”, ovviamente, fino a concorrenza del budget assegnato. Le fatture emesse dalle strutture in indirizzo – conformi a quanto specificato nella presente nota – saranno liquidate dall' secondo le norme che regolano i singoli rapporti CP_4
con le strutture, nel rispetto del budget a loro assegnato. Le fatture emesse in difformità dalle indicazioni della presente nota saranno rifiutate dall' . CP_4
Ciò posto, questo Ufficio condivide ed intende fare proprie le conclusioni già raggiunte, sul punto - oltre che dalla giurisprudenza amministrativa - dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte
pagina 5 di 8 che ha, a più riprese, precisato che “in tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione in tal senso nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del privato, poiché tale computo è contrario alla "ratio" del limite massimo, che è quella di porre un tetto alla spesa pubblica, ossia al rimborso a
Part carico dell' a cui non concorre, pertanto, la somma a carico del privato. Né, d'altra parte, la soluzione secondo cui le somme (ticket) pagate dai privati si sommano a quelle rimborsate dal pubblico può discendere, in assenza di una previsione espressa, dal principio di efficienza della spesa pubblica, posto che il contenimento della spesa è un obiettivo che ovviamente riguarda la finanza pubblica, non le spese a carico dei privati. E non è contrario a tale principio il fatto che la prestazione sanitaria fornita dal privato sia compensata in parte dal rimborso pubblico ed in parte dal corrispettivo privato” (così, da ultimo Cass. civ. del 02-10-2024, n. 25911 ma anche ex multis Cass.
18/05/2023, n. 13779; Cass. 28/11/2023, n. 33043; Cass. 3/05/2024, n. 12062).
In altri termini, a fronte dell'inerzia manifestata dall'allora nell'adeguare gli accordi CP_4
stipulati con le Strutture private alla (re)introdotta disciplina sulla “quota ricetta” – inerzia protrattasi negli anni e resa ancor più evidente dall'adozione delle citate “circolari” che, come noto, non incidono in alcun modo sugli impegni contrattuali assunti – non potrebbe il Tribunale sostituirsi alla volontà delle parti eterointegrando le pattuizioni previste negli accordi con elementi esterni ed attribuendo al disposto contrattuale sottoscritto dalle stesse significati assai distanti dalla lettera – così come interpretata ex art. 1362 ss c.c. - delle pattuizioni.
È un dato di fatto che il contratto, stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 tra le parti, non contenesse alcun riferimento alla necessità di decurtare la “quota ricetta” dal tetto massimo di spesa calcolato in ragione di tariffe predefinite per singole prestazioni e ciò benchè nel citato contratto fosse chiaramente previsto all'art. 6, rubricato “tariffe delle prestazioni”, che “la dovrà, CP_1
inoltre, osservare le disposizioni in materia di partecipazione al costo per le prestazioni sanitarie contenute nella Manovra Finanziaria 2011, che prevedono il pagamento da parte degli assistiti non esenti, di una quota fissa per singola ricetta pari a € 10,00 con decorrenza dal luglio 2011” (v. doc. 1-
3-4-5-6-7 attrice).
A conferma di ciò, a ben vedere, proprio tale ultima previsione contrattuale – diversamente da quanto affermato dall' - nega in radice la possibilità di ritenere che le somme pagate dai privati a CP_7
titolo di “quota ricetta” possano essere decurtate del budget di cui al successivo art. 7 dell'accordo posto che, quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 6 del disposto contrattuale, conferma la consapevolezza della in ordine all'incasso, da parte della Struttura privata, della c.d. “quota CP_4 ricetta” direttamente dal privato. Da ciò discende che, dovrebbe ritenersi – in base ai principi che pagina 6 di 8 presiedono l'operato della PA, anche in veste di contraente privato – che la quantificazione del tetto massimo di spesa pattuito abbia (già) tenuto conto anche di tale preventivo incasso da parte della
Struttura privata.
Se poi, quanto voluto dalle parti e trasfuso negli accordi che ci occupano, anno per anno rinnovati, sia conforme o meno alla ratio della normativa primaria che ha introdotto la c.d. “quota ricetta” e sia dunque in linea con l'obbiettivo prefissato di risparmio sulla spesa pubblica è questione che, chiaramente, non può rilevare in questa sede civilistica ove l'intestato Tribunale è chiamato a decidere in ordine all'avvenuto adempimento o meno degli accordi assunti dalle parti così come trasfusi nel sinallagma contrattuale.
In altri termini, l'eventuale censurabilità dell'omessa previsione, in sede di accordi conclusi con la struttura privata, di un budget al lordo della “quota ricetta” non è questione che può involgere la presente decisione, potendo eventualmente rilevare in altre sedi, qualora vi sia stato un effettivo danno alle “casse pubbliche”.
Pertanto, posto che “affinchè una spesa sopportata da un privato venga decurtata da quella a carico dell'ente pubblico, dunque di altro soggetto, serve, per come è evidente, una espressa previsione, altrimenti il limite di spesa a carico del pubblico è naturalmente riferito all'esborso fatto da quest'ultimo” (così, ex multis Cass. n. 13779/2023) la domanda avanzata dalla parte attrice andrà accolta.
Passando alla quantificazione delle somme effettivamente ancora dovute dalla convenuta alla CP_1
va dato atto del fatto che in data 22.4.2022 (doc. n. 8 parte attrice) le parti sottoscrivevano un
[...] accordo con il quale si conveniva – in punto di quantum – sulla somma incassata dalla attrice, a titolo di “quota ricetta”, per le annualità correnti tra il 2011 e il 2020 – ossia quelle per cui è causa – somma che era quantificata in complessivi € 786.780,00. Lo stesso CTU segnalava che “le parti hanno rappresentato di aver condiviso la quantificazione delle somme oggetto di contestazione pervenendo concordemente alla ricostruzione di un importo pari ad Euro 786.780,00, come meglio emarginato nel verbale del 22.4.2022 (v. All. n. 8, atto di citazione)”,
La citata quantificazione, dunque, in alcun modo contestata – anzi ammessa dalle parti – non potrà che essere fatta propria da questo Ufficio con la conseguenza che – accertato l'an della pretesa - l'
[...]
andrà condannata a rimborsare alla parte attrice la complessiva somma di euro 786.780,00. CP_7
Resta da esaminare la richiesta, avanzata dalla parte attrice, di interessi ex d.lgs 231/02.
Sul punto, basti richiamare il granitico arresto delle SSUU della Suprema Corte in forza del quale
“rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un
pagina 7 di 8 contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato” (Cass. civ., Sez. Un., 14.12.2023, n. 35092).
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della domanda, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte attrice.
Allo stesso modo le spese di CTU andranno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 849 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accertata la giurisdizione del Giudice Ordinario:
- Rigetta l'eccezione di prescrizione;
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' (già CP_7 Controparte_6
in funzione di Gestione Liquidatoria e quale ente liquidatore designato, al pagamento
[...]
in favore della attrice del complessivo importo pari ad € 786.780,00, oltre gli interessi di cui al decreto legislativo 9.10.2002, n. 231;
- condanna la parte convenuta e la parte intervenuta, in solido tra loro, a rimborsare al procuratore della parte attrice – dichiaratosi antistatario - le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 29.193,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte convenuta e della parte intervenuta, in solido.
Ascoli Piceno, 21 novembre 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 849/2022 promossa da:
Controparte_1
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv. MARCHESE TOMMASO giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
suo legale rappresentante p.t., quale ente liquidatore dell'ex Controparte_3
, ex art. 42, co. 9, L.R. n. 19/2022, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Patrizia Viozzi e dall'Avv. Rosalinda Paolini giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la chiamava in Controparte_1
giudizio la spiegando di svolgere la propria attività – oltre che privatamente – anche in CP_4 regime di “accreditamento”, a seguito di specifica concessione dalla Regione Marche e dal Servizio sanitario Nazionale, per l'erogazione di prestazioni sanitarie. Aggiungeva, a tal riguardo, di aver stipulato accordi contrattuali con l' in forza dei quali la remunerazione assicurata alla Controparte_4
struttura privata per il servizio erogato, in luogo delle strutture pubbliche, era stabilita, in conformità a quanto prescritto dall'art.
8-sexies, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 “secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali” stessi (comma 1) e “determinata in base a tariffe predefinite” (comma 4), ossia quelle vigenti nella Regione CP_3
pagina 1 di 8 Sosteneva, tuttavia, che l' non aveva inteso corrisponderle, per intero, la remunerazione dovuta in CP_4
forza degli accordi sottoscritti e ciò in forza della nota regionale del 23.9.2011, Prot. n. 0591447, secondo la quale gli importi correlati alla c.d. “quota ricetta” avrebbero dovuto essere computati “a titolo di acconto sull'attività erogata nell'ambito del budget concordato con la Zona Territoriale di competenza”.
In altri termini – in base alla ricostruzione della parte attrice - la l' Controparte_3
aveva ritenuto di dover decurtare il tetto di spesa contrattualmente stabilito nella misura corrispondente agli importi incassati dalla Struttura accreditata direttamente dall'assistito a titolo di quota fissa sulla ricetta.
Tale interpretazione era ritenuta illegittima e contraria alla volontà espressa dalle parti nell'accordo cosicchè – specificando che le parti avevano concordemente definito l'importo in contestazione, rivendicato dalla Società attrice per le annualità tra il 2011 e il 2020, ammontante complessivamente ad
€ 786.780,00 – concludeva chiedendo di “a) accertare e dichiarare che la , Controparte_5
corrente in Ascoli Piceno, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante protempore, in esecuzione dei contratti stipulati per gli esercizi 2011-2020, ha erogato, in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), prestazioni sanitarie valorizzate secondo le tariffe approvate dalla Regione Marche di importo complessivo almeno corrispondente ai tetti di spesa stabiliti per le annualità in considerazione, residuando tuttavia un credito a favore di essa attrice, per tali annualità, pari in sorte ad € 786.780,00; b) per l'effetto, condannare l' Controparte_6
sedente in in persona del Direttore Generale pro-tempore, al pagamento in
[...] CP_2
favore della stessa , corrente in Ascoli Piceno, in persona del Presidente del Controparte_5
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, per le causali di cui al presente atto mdi citazione, del complessivo importo pari ad € 786.780,00, oltre gli interessi di cui al decreto legislativo 9.10.2002, n. 231. Con vittoria di spese e compensi di causa, e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv. Tommaso Marchese, che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del CP_4
Giudice Ordinario, in favore della Giustizia amministrativa. In secondo luogo, eccepiva la prescrizione del diritto al pagamento delle competenze maturate oltre i cinque anni prima della notifica dell'atto di citazione. Nel merito, contestava la ricostruzione offerta dalla parte attrice, affermando l'assoluta correttezza del proprio operato. Concludeva, dunque, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, IN VIA PREGIUDIZIALE, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con ogni conseguente statuizione;
IN SUBORDINE, NEL MERITO, In via preliminare,
pagina 2 di 8 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alle differenze reclamate e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta definizione dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio;
respingere, comunque, le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 37/2018”.
Il procedimento, trattenuto una priva volta in decisione, era rimesso in istruttoria al fine di espletare una
CTU tecnica. In data 11.9.2023 si costituiva la quale ente subentrato ex lege ad CP_7 [...]
nel rapporto processuale, facendo proprie le difese già spiegate da CP_4 CP_4
Depositata la relazione del CTU era fissata l'udienza del 5 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. In quella sede la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Principiando con l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice amministrativo va subito precisato come la stessa è infondata.
Basti, sul punto, richiamare l'autorevole indirizzo delle SSUU della Suprema Corte che - benchè espresso in fattispecie differente da quella che ci occupa - ha tuttavia chiarito, in via generale, che
“appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto soltanto la effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che nell'attuale sistema sanitario il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato” (così Cass. SSUU 10 settembre 2024, n. 24338 ma anche Cass. SS.UU. 26200/2019 conf. Cass. SS.UU. 26203/2019)
È chiaro, infatti, che nel caso di specie si discuta del corrispettivo dovuto in forza della disciplina del rapporto concessorio stabilita fra le parti nell'accordo contrattuale stipulato non incidendo, sulla giurisdizione, l'eccepita esistenza di una provvedimento attuativo della legge sulla “quota ricetta” volto a regolamentare le partite dare-avere tra l'amministrazione e la struttura privata, posto che tale eccezione non incide necessariamente sul petitum sostanziale ove non viene coinvolta la legittimità del citato provvedimento attuativo (fatta salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui sia il creditore a richiedere di accertare l'illegittimità con efficacia di giudicato del provvedimento eccepito)
(cfr. Cass. 372/2021; Cass. SS.UU. 26200/2019 conf. Cass. SS.UU. 26203/2019).
Deve concludersi, dunque, per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, essendo il thema decidendum – così come prospettato dall'attore - relativo alla fondatezza della pretesa del privato di pagina 3 di 8 corretto adempimento da parte del contraente pubblico di un obbligo nascente da contratto, in assenza di ogni sindacato sull'esercizio del pubblico potere.
Ciò chiarito va innanzitutto sgombrato il campo dall'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Tale eccezione, in considerazione dell'assoluta genericità con la quale è stata formulata, andrà rigettata.
In particolare, la (ora eccepiva che questo Tribunale “non potrà che CP_4 CP_7
conoscere delle eventuali asserite differenze di corrispettivo, rispetto a quanto annualmente liquidato, limitatamente alle annualità circa le quali non sia intervenuta la prescrizione quinquennale del relativo diritto, rispetto all'atto interruttivo costituito dalla notifica del presente atto”.
Alcuna ulteriore specificazione era effettuata dalla convenuta in relazione alla citata eccezione né in relazione al riferimento normativo della invocata prescrizione quinquennale né in relazione al dies a quo di decorrenza della prescrizione, né in relazione alle effettive somme ritenute non dovute a seguito della prescrizione del relativo diritto al rimborso.
Si è detto, sul punto, che “in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio”, inerzia che, “per assumere valenza di elemento costitutivo della eccezione, implica necessariamente … la indicazione di un termine iniziale e di un eventuale termine finale, dacché soltanto in presenza di tali elementi cronologici è possibile apprezzare il “fatto storico-tempo” nel senso di “durata” – sequenza temporale ininterrotta – della inerzia” con la conseguenza che “in difetto della predetta allegazione, il
Giudice è del tutto esonerato da tale ulteriore indagine, cronologicamente susseguente, non essendo tenuto – ed anzi essendogli precluso dall'art. 112 c.p.c. – a definire e ricercare ex officio i fatti (inizio
e durata della inerzia) e le prove degli stessi, posti a fondamento della eccezione” (Cass. ordinanza n.
12182/2021).
Passando al merito della pretesa, come risulta dalla documentazione in atti, la
[...]
è accreditata senza prescrizione con decreti n. 34/DSS del Controparte_8
02/08/2011 n. 269/AIR del 29/09/2011 n. 114/ACR del 26/06/2014 e da ultimo con decreto del
Dirigente P.F. accreditamenti n. 303 del 05/11/2019, con assegnazione di classe n. 5; sulla base della programmazione regionale fissata annualmente con atti deliberativi di Giunta (doc. n. 1 a, b, c, d, e, f:
DGRM n. 572/19.04.2011, n. 280/10.03.2014, n. 1291/17.11.2014, n. 1109/15.12.2015, n.
1636/27.12.2016 e n. 978/05.08.2019), stipulava accordi contrattuali con l' ex art.
8-quinquies D. CP_4
L.vo n. 502/92.
pagina 4 di 8 In forza dei predetti accordi, in ragione delle specifiche prestazioni erogate in luogo del SSN, alla stessa era riconosciuto un tetto massimo di spesa calcolato sulla scorta di tariffe predefinite per singole prestazioni.
È noto che – per ciò che maggiormente interessa in questa sede - la manovra finanziaria dell'anno 2011
(art. 17, comma 6 Decreto Legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111/2011), (re)introduceva l'obbligo per gli assistiti non esenti di pagare una quota fissa di € 10 su tutte le c.d. ricette di assistenza specialistica ambulatoriale. Tale obbligo veniva dapprima soppresso, poi reintrodotto e, da ultimo, con l'art.1, comma 446 della Legge n°160/2019, definitivamente abolito dal 1° Settembre 2020.
In applicazione della citata normativa la Regione Marche diramava una nota prot. n. 591447 del
23.9.2011 (doc. n. 3 , con la quale si specificava che “per le prestazioni di specialistica CP_4
ambulatoriale erogate da professionisti/strutture private accreditate e con rapporto contrattuale con il
SSR, la quota fissa di 10 euro si intende dagli stessi incassata e trattenuta a titolo di acconto sull'attività erogata nell'ambito del budget concordato con la Zona Territoriale di competenza”. Nello stesso senso la successiva nota prot. n. 819087 del 26.11.2015 (doc. n. 5 , diramata dalla Regione CP_4 anche all'AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), con la quale, richiamandosi la CP_3 precedente nota prot. n. 291447 del 23.09.2011, si precisava che “…la quota fissa sulla ricetta è una misura introdotta dal D.lgs. 98 del 06/07/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del
06/08/2011) per garantire la copertura di una parte del finanziamento del SSN non garantita dal livello centrale, ma posto a carico degli assistiti, non esenti, quale tassa sulla ricetta. Ovviamente, le poste incassate per conto di altro soggetto, in particolare del SSR, non possono essere considerate come ricavi delle strutture private accreditate e con rapporto contrattuale con il SSR, ma come una mera partita di giro”; infine che “Analogamente, nella ricevuta/fattura che la struttura emette nei confronti del cittadino, la quota fissa di € 10,00 – di cui al D.L. 98/2021 – va indicata in una riga distinta con la specifica esclusa IVA art. 15 D.P.R. 633/1972. Si ribadisce che il confronto con il budget delle strutture private accreditate con rapporto contrattuale con il SSR è fatto con l'importo nel capo 2.1.1.9 “importo totale documento” mentre l'importo da pagare alle suddette strutture, al massimo, quello indicato nel campo 2.4.2.6 “Importo pagamento”, ovviamente, fino a concorrenza del budget assegnato. Le fatture emesse dalle strutture in indirizzo – conformi a quanto specificato nella presente nota – saranno liquidate dall' secondo le norme che regolano i singoli rapporti CP_4
con le strutture, nel rispetto del budget a loro assegnato. Le fatture emesse in difformità dalle indicazioni della presente nota saranno rifiutate dall' . CP_4
Ciò posto, questo Ufficio condivide ed intende fare proprie le conclusioni già raggiunte, sul punto - oltre che dalla giurisprudenza amministrativa - dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte
pagina 5 di 8 che ha, a più riprese, precisato che “in tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione in tal senso nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del privato, poiché tale computo è contrario alla "ratio" del limite massimo, che è quella di porre un tetto alla spesa pubblica, ossia al rimborso a
Part carico dell' a cui non concorre, pertanto, la somma a carico del privato. Né, d'altra parte, la soluzione secondo cui le somme (ticket) pagate dai privati si sommano a quelle rimborsate dal pubblico può discendere, in assenza di una previsione espressa, dal principio di efficienza della spesa pubblica, posto che il contenimento della spesa è un obiettivo che ovviamente riguarda la finanza pubblica, non le spese a carico dei privati. E non è contrario a tale principio il fatto che la prestazione sanitaria fornita dal privato sia compensata in parte dal rimborso pubblico ed in parte dal corrispettivo privato” (così, da ultimo Cass. civ. del 02-10-2024, n. 25911 ma anche ex multis Cass.
18/05/2023, n. 13779; Cass. 28/11/2023, n. 33043; Cass. 3/05/2024, n. 12062).
In altri termini, a fronte dell'inerzia manifestata dall'allora nell'adeguare gli accordi CP_4
stipulati con le Strutture private alla (re)introdotta disciplina sulla “quota ricetta” – inerzia protrattasi negli anni e resa ancor più evidente dall'adozione delle citate “circolari” che, come noto, non incidono in alcun modo sugli impegni contrattuali assunti – non potrebbe il Tribunale sostituirsi alla volontà delle parti eterointegrando le pattuizioni previste negli accordi con elementi esterni ed attribuendo al disposto contrattuale sottoscritto dalle stesse significati assai distanti dalla lettera – così come interpretata ex art. 1362 ss c.c. - delle pattuizioni.
È un dato di fatto che il contratto, stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 tra le parti, non contenesse alcun riferimento alla necessità di decurtare la “quota ricetta” dal tetto massimo di spesa calcolato in ragione di tariffe predefinite per singole prestazioni e ciò benchè nel citato contratto fosse chiaramente previsto all'art. 6, rubricato “tariffe delle prestazioni”, che “la dovrà, CP_1
inoltre, osservare le disposizioni in materia di partecipazione al costo per le prestazioni sanitarie contenute nella Manovra Finanziaria 2011, che prevedono il pagamento da parte degli assistiti non esenti, di una quota fissa per singola ricetta pari a € 10,00 con decorrenza dal luglio 2011” (v. doc. 1-
3-4-5-6-7 attrice).
A conferma di ciò, a ben vedere, proprio tale ultima previsione contrattuale – diversamente da quanto affermato dall' - nega in radice la possibilità di ritenere che le somme pagate dai privati a CP_7
titolo di “quota ricetta” possano essere decurtate del budget di cui al successivo art. 7 dell'accordo posto che, quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 6 del disposto contrattuale, conferma la consapevolezza della in ordine all'incasso, da parte della Struttura privata, della c.d. “quota CP_4 ricetta” direttamente dal privato. Da ciò discende che, dovrebbe ritenersi – in base ai principi che pagina 6 di 8 presiedono l'operato della PA, anche in veste di contraente privato – che la quantificazione del tetto massimo di spesa pattuito abbia (già) tenuto conto anche di tale preventivo incasso da parte della
Struttura privata.
Se poi, quanto voluto dalle parti e trasfuso negli accordi che ci occupano, anno per anno rinnovati, sia conforme o meno alla ratio della normativa primaria che ha introdotto la c.d. “quota ricetta” e sia dunque in linea con l'obbiettivo prefissato di risparmio sulla spesa pubblica è questione che, chiaramente, non può rilevare in questa sede civilistica ove l'intestato Tribunale è chiamato a decidere in ordine all'avvenuto adempimento o meno degli accordi assunti dalle parti così come trasfusi nel sinallagma contrattuale.
In altri termini, l'eventuale censurabilità dell'omessa previsione, in sede di accordi conclusi con la struttura privata, di un budget al lordo della “quota ricetta” non è questione che può involgere la presente decisione, potendo eventualmente rilevare in altre sedi, qualora vi sia stato un effettivo danno alle “casse pubbliche”.
Pertanto, posto che “affinchè una spesa sopportata da un privato venga decurtata da quella a carico dell'ente pubblico, dunque di altro soggetto, serve, per come è evidente, una espressa previsione, altrimenti il limite di spesa a carico del pubblico è naturalmente riferito all'esborso fatto da quest'ultimo” (così, ex multis Cass. n. 13779/2023) la domanda avanzata dalla parte attrice andrà accolta.
Passando alla quantificazione delle somme effettivamente ancora dovute dalla convenuta alla CP_1
va dato atto del fatto che in data 22.4.2022 (doc. n. 8 parte attrice) le parti sottoscrivevano un
[...] accordo con il quale si conveniva – in punto di quantum – sulla somma incassata dalla attrice, a titolo di “quota ricetta”, per le annualità correnti tra il 2011 e il 2020 – ossia quelle per cui è causa – somma che era quantificata in complessivi € 786.780,00. Lo stesso CTU segnalava che “le parti hanno rappresentato di aver condiviso la quantificazione delle somme oggetto di contestazione pervenendo concordemente alla ricostruzione di un importo pari ad Euro 786.780,00, come meglio emarginato nel verbale del 22.4.2022 (v. All. n. 8, atto di citazione)”,
La citata quantificazione, dunque, in alcun modo contestata – anzi ammessa dalle parti – non potrà che essere fatta propria da questo Ufficio con la conseguenza che – accertato l'an della pretesa - l'
[...]
andrà condannata a rimborsare alla parte attrice la complessiva somma di euro 786.780,00. CP_7
Resta da esaminare la richiesta, avanzata dalla parte attrice, di interessi ex d.lgs 231/02.
Sul punto, basti richiamare il granitico arresto delle SSUU della Suprema Corte in forza del quale
“rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un
pagina 7 di 8 contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato” (Cass. civ., Sez. Un., 14.12.2023, n. 35092).
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della domanda, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte attrice.
Allo stesso modo le spese di CTU andranno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 849 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accertata la giurisdizione del Giudice Ordinario:
- Rigetta l'eccezione di prescrizione;
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' (già CP_7 Controparte_6
in funzione di Gestione Liquidatoria e quale ente liquidatore designato, al pagamento
[...]
in favore della attrice del complessivo importo pari ad € 786.780,00, oltre gli interessi di cui al decreto legislativo 9.10.2002, n. 231;
- condanna la parte convenuta e la parte intervenuta, in solido tra loro, a rimborsare al procuratore della parte attrice – dichiaratosi antistatario - le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 29.193,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte convenuta e della parte intervenuta, in solido.
Ascoli Piceno, 21 novembre 2024
Il Giudice
Enza Foti
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