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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI Prima Sezione Civile Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4645 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Anna Paradiso;
APPELLANTE E (C.F. , in proprio e rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
a; APPELLATO (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_2 ssan APPELLATA
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
[...]
APPELLATI CONTUMACI OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 362/2021 del Giudice di Pace di pubblicata CP_7 in data 19.02.2021 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14.05.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 362/2021 emessa dal Giudice di Pace di pubblicata il CP_7
19.02.2021, che aveva accolto l'opposizione proposta da nnullando la Controparte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800019325000 limitatamente alle violazioni al codice della strada e dichiarato “la propria incompetenza per materia nei confronti ” e concesso “termine di 90 giorni per la riassunzione avanti alla CP_8
”. Controparte_10 ne di primo grado lamentando l'erronea valutazione in merito alla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle notificate negli anni 2016 e 2017, la validità delle notifiche a mezzo PEC e il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla cartella concernente la tassa automobilistica. Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 genericità dei anza nelle conclusioni, l'acquiescenza alla sentenza di primo grado e la carenza di interesse ad agire. Nel merito, ha contestato la validità delle notifiche PEC mediante disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. Si è costituita chiedendo l'accoglimento dell'appello. CP_2
pagina1 di 5 All'udienza del 12.01.2022 il giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_8
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, precisate Controparte_9 dall' e dal le rispettive conclusioni, la causa, all'udienza del 14 maggio 2025, è CP_11 CP_1 stat nuta one previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello e preso atto della mancata costituzione in giudizio, va dichiarata la contumacia del e Controparte_3 del Controparte_7
Sempre in via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello. L'eccezione è infondata e deve essere rigettata. La difesa di parte appellata lamenta una discrepanza tra i numeri delle cartelle citati nelle conclusioni dell'atto di appello e quelli oggetto di causa, nonché un errato riferimento al "preavviso di fermo". Osserva il Tribunale che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'interpretazione della domanda giudiziale va effettuata valutando l'atto nel suo complesso e non limitandosi alla parte dispositiva delle conclusioni, dovendo il Giudice indagare l'effettiva volontà della parte desumibile dal corpo dell'atto. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «gli artt. 342 e 434, c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., Sez. II, Ord., 19/03/2019, n. 7675, vedasi anche Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). Nel caso di specie, il corpo dell'atto di appello identifica in modo specifico e corretto le cartelle di pagamento per le quali si richiede la riforma e indica chiaramente le parti della sentenza che si intende appellare. L'indicazione errata di alcuni numeri di cartella nelle conclusioni o il riferimento al "preavviso di fermo" costituiscono, all'evidenza, meri refusi materiali frutto di trasposizione grafica, inidonei a generare incertezza sull'oggetto del giudizio. Parimenti infondate sono le eccezioni di acquiescenza e carenza di interesse ad agire. L'appellato sostiene che il difensore di in primo grado avrebbe aderito alla decisione del CP_11
Giudice di Pace. Tuttavia, dalla lett el verbale di udienza del 19.02.2021 e dalla ricostruzione dei fatti processuali, emerge che il difensore dell'Agente della Riscossione ha precisato le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle stesse. Non vi è traccia di alcuna volontà abdicativa o di accordo sulla soccombenza. L'interesse ad appellare è, peraltro, in re ipsa, stante la soccombenza su crediti che l'Agenzia ritiene validi ed esigibili Il motivo di appello inerente alla giurisdizione sulla cartella di pagamento n. 09720120008501246, avente ad oggetto la tassa automobilistica, non può trovare accoglimento e va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, nonché per sopravvenuta rinuncia alla domanda. Previamente, osserva il Tribunale che il Giudice di prime cure ha già statuito in senso favorevole alla prospettazione dell'appellante, seppur avvalendosi di una qualificazione giuridica impropria. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge infatti che il Giudice di Pace, dichiarando la propria incompetenza per materia in favore della
[...]
e assegnando il termine per la riassunzione, ha sostanzialmente Controparte_10
pagina2 di 5 riconosciuto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario relativamente alle poste di natura tributaria. Ne consegue che, avendo la parte appellante ottenuto il risultato utile della translatio iudicii dinanzi al giudice, difetta in capo alla stessa l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione sul punto ex art. 100 c.p.c. In ogni caso, e con valenza assorbente, il motivo deve intendersi abbandonato. Dall'esame degli atti conclusivi del giudizio, si rileva che l' , in sede di Parte_1 precisazione delle conclusioni, si è riportata integralmente alle richieste formulate nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.12.2021. In tale sede, l'appellante ha cristallizzato il thema decidendum, chiedendo di accertare la regolarità e l'efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente a un elenco tassativo di cartelle esattoriali. In tale elencazione non figura la cartella n. 09720120008501246 oggetto della doglianza sulla giurisdizione. Il mancato richiamo della specifica censura e della relativa cartella nelle conclusioni definitive comporta, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, una presunzione di rinuncia e abbandono della domanda, non potendo il Giudice pronunciarsi su eccezioni o motivi non espressamente reiterati in fase decisoria. Nel merito, l'appello è fondato relativamente alle seguenti cartelle di pagamento: 09720160218531865; 09720170107756013; 09720170142001845; 09720170018530391; 09720170185875912. L' ha fornito prova documentale della regolare notifica di Parte_1 tali atti a mezzo PEC, producendo le relative Ricevute di Avvenuta Consegna (RAC), corredate dai dati identificativi del messaggio, in copia fotostatica. Il Giudice di prime cure ha applicato indistintamente la prescrizione quinquennale a tutte le cartelle opposte. Tuttavia, dall'esame documentale (allegati al fascicolo di parte appellante) emerge che le cartelle sopra indicate (09720160218531865; 09720170107756013; 09720170142001845; 09720170018530391; 09720170185875912) sono state notificate tramite PEC tra il 2016 e il settembre 2017. Poiché l'atto di citazione in opposizione è stato notificato nell'ottobre 2018, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione (art. 2948 c.c.; art. 28 L. 689/81). Ciò detto, deve essere disattesa, in quanto priva di pregio giuridico, l'eccezione sollevata dall'appellato in ordine alla presunta inutilizzabilità della documentazione prodotta dall' (relate di notifica, avvisi di ricevimento, ricevute di Parte_1 accettazione e consegna PEC), qualificata dalla difesa di parte resistente come "mere fotocopie prive di attestazione di conformità" e oggetto di "formale disconoscimento". Osserva questo Tribunale che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica (o informatica) all'originale, di cui all'art. 2719 c.c., non può limitarsi a una contestazione generica o a formule di stile – quale appare quella formulata dalla difesa negli atti CP_1 difensivi ("apposito, specifico e formale atto di disconoscimento", ma privo di sostanza critica)
– ma deve rivestire caratteri di chiarezza e specificità. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che il disconoscimento idoneo a far perdere alla copia la sua efficacia probatoria deve contenere l'indicazione precisa delle parti in cui la copia sarebbe difforme dall'originale, ovvero l'allegazione di elementi specifici che ne attestino la non corrispondenza alla realtà fattuale (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017 per cui “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 per cui “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle pagina3 di 5 stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”; Cass., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021 per cui “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”). Nel caso di specie, l'appellato si è limitato a eccepire la natura di "fotocopia" degli atti prodotti e l'assenza di certificazione di conformità, senza tuttavia dedurre in concreto alcuna difformità sostanziale rispetto agli originali, né ipotizzare alterazioni o manipolazioni del contenuto degli stessi. Tale condotta processuale degrada il disconoscimento a mera clausola di stile, inidonea a inibire il potere del Giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche aliunde, mediante presunzioni o altri mezzi di prova, nell'esercizio del proprio prudente apprezzamento (in argomento cfr. Cass Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017 per cui “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso”; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017 per cui “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa”). Ne consegue che la documentazione prodotta dall'appellante, non essendo stata oggetto di un disconoscimento circostanziato idoneo a evidenziarne specifiche difformità o alterazioni, deve ritenersi utilizzabile ai fini della decisione e dotata di efficacia probatoria per l'accertamento della tempestività e validità delle notifiche impugnate. L'eccezione di disconoscimento va, pertanto, rigettata e i crediti sono da ritenersi validi ed esigibili. Né possono trovare ingresso in questa sede le ulteriori eccezioni sollevate dall'appellato in primo grado in quanto non riproposte in appello con le modalità prescritte dall'art. 346 c.p.c. Alla luce di quanto esposto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve rigettarsi l'opposizione originariamente proposta in ordine alla Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 09776201800019325000, limitatamente agli importi portati dalle cinque cartelle di pagamento sopra indicate (09720160218531865, 09720170107756013, 09720170142001845, 09720170018530391, 09720170185875912), la cui notifica è risultata regolare e il cui credito non è prescritto. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia, valori medi e minimi per la fase pagina4 di 5 istruttoria stante l'attività effettivamente espletata. L'accoglimento dell'appello sui crediti di importo più rilevante e la totale infondatezza delle eccezioni preliminari e di merito sollevate dall'appellato nonché la parziale infondatezza dell'opposizione originariamente proposta, giustificano la condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell' mbi i gradi di giudizio. Parte_1
Stante la posizione processuale assunta, le spese di devono intendersi CP_2 interamente compensante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, confermata per il resto la sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso la Comunicazione Controparte_1
Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 09776201800019325000, limitatamente alla somma dei crediti portati dalle cartelle 09720160218531865, 09720170107756013, 09720170142001845, 09720170018530391, 09720170185875912; 2. condanna alla rifusione, in favore dell' Controparte_1 Controparte_12 lite che liquida per il primo g
[...] compensi e per il presente grado in € 2.127,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite di . CP_2
Velletri, 19 dicembre 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
pagina5 di 5
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Anna Paradiso;
APPELLANTE E (C.F. , in proprio e rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
a; APPELLATO (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_2 ssan APPELLATA
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
[...]
APPELLATI CONTUMACI OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 362/2021 del Giudice di Pace di pubblicata CP_7 in data 19.02.2021 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14.05.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 362/2021 emessa dal Giudice di Pace di pubblicata il CP_7
19.02.2021, che aveva accolto l'opposizione proposta da nnullando la Controparte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800019325000 limitatamente alle violazioni al codice della strada e dichiarato “la propria incompetenza per materia nei confronti ” e concesso “termine di 90 giorni per la riassunzione avanti alla CP_8
”. Controparte_10 ne di primo grado lamentando l'erronea valutazione in merito alla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle notificate negli anni 2016 e 2017, la validità delle notifiche a mezzo PEC e il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla cartella concernente la tassa automobilistica. Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 genericità dei anza nelle conclusioni, l'acquiescenza alla sentenza di primo grado e la carenza di interesse ad agire. Nel merito, ha contestato la validità delle notifiche PEC mediante disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. Si è costituita chiedendo l'accoglimento dell'appello. CP_2
pagina1 di 5 All'udienza del 12.01.2022 il giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_8
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, precisate Controparte_9 dall' e dal le rispettive conclusioni, la causa, all'udienza del 14 maggio 2025, è CP_11 CP_1 stat nuta one previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello e preso atto della mancata costituzione in giudizio, va dichiarata la contumacia del e Controparte_3 del Controparte_7
Sempre in via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello. L'eccezione è infondata e deve essere rigettata. La difesa di parte appellata lamenta una discrepanza tra i numeri delle cartelle citati nelle conclusioni dell'atto di appello e quelli oggetto di causa, nonché un errato riferimento al "preavviso di fermo". Osserva il Tribunale che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'interpretazione della domanda giudiziale va effettuata valutando l'atto nel suo complesso e non limitandosi alla parte dispositiva delle conclusioni, dovendo il Giudice indagare l'effettiva volontà della parte desumibile dal corpo dell'atto. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «gli artt. 342 e 434, c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., Sez. II, Ord., 19/03/2019, n. 7675, vedasi anche Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). Nel caso di specie, il corpo dell'atto di appello identifica in modo specifico e corretto le cartelle di pagamento per le quali si richiede la riforma e indica chiaramente le parti della sentenza che si intende appellare. L'indicazione errata di alcuni numeri di cartella nelle conclusioni o il riferimento al "preavviso di fermo" costituiscono, all'evidenza, meri refusi materiali frutto di trasposizione grafica, inidonei a generare incertezza sull'oggetto del giudizio. Parimenti infondate sono le eccezioni di acquiescenza e carenza di interesse ad agire. L'appellato sostiene che il difensore di in primo grado avrebbe aderito alla decisione del CP_11
Giudice di Pace. Tuttavia, dalla lett el verbale di udienza del 19.02.2021 e dalla ricostruzione dei fatti processuali, emerge che il difensore dell'Agente della Riscossione ha precisato le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle stesse. Non vi è traccia di alcuna volontà abdicativa o di accordo sulla soccombenza. L'interesse ad appellare è, peraltro, in re ipsa, stante la soccombenza su crediti che l'Agenzia ritiene validi ed esigibili Il motivo di appello inerente alla giurisdizione sulla cartella di pagamento n. 09720120008501246, avente ad oggetto la tassa automobilistica, non può trovare accoglimento e va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, nonché per sopravvenuta rinuncia alla domanda. Previamente, osserva il Tribunale che il Giudice di prime cure ha già statuito in senso favorevole alla prospettazione dell'appellante, seppur avvalendosi di una qualificazione giuridica impropria. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge infatti che il Giudice di Pace, dichiarando la propria incompetenza per materia in favore della
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e assegnando il termine per la riassunzione, ha sostanzialmente Controparte_10
pagina2 di 5 riconosciuto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario relativamente alle poste di natura tributaria. Ne consegue che, avendo la parte appellante ottenuto il risultato utile della translatio iudicii dinanzi al giudice, difetta in capo alla stessa l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione sul punto ex art. 100 c.p.c. In ogni caso, e con valenza assorbente, il motivo deve intendersi abbandonato. Dall'esame degli atti conclusivi del giudizio, si rileva che l' , in sede di Parte_1 precisazione delle conclusioni, si è riportata integralmente alle richieste formulate nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.12.2021. In tale sede, l'appellante ha cristallizzato il thema decidendum, chiedendo di accertare la regolarità e l'efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente a un elenco tassativo di cartelle esattoriali. In tale elencazione non figura la cartella n. 09720120008501246 oggetto della doglianza sulla giurisdizione. Il mancato richiamo della specifica censura e della relativa cartella nelle conclusioni definitive comporta, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, una presunzione di rinuncia e abbandono della domanda, non potendo il Giudice pronunciarsi su eccezioni o motivi non espressamente reiterati in fase decisoria. Nel merito, l'appello è fondato relativamente alle seguenti cartelle di pagamento: 09720160218531865; 09720170107756013; 09720170142001845; 09720170018530391; 09720170185875912. L' ha fornito prova documentale della regolare notifica di Parte_1 tali atti a mezzo PEC, producendo le relative Ricevute di Avvenuta Consegna (RAC), corredate dai dati identificativi del messaggio, in copia fotostatica. Il Giudice di prime cure ha applicato indistintamente la prescrizione quinquennale a tutte le cartelle opposte. Tuttavia, dall'esame documentale (allegati al fascicolo di parte appellante) emerge che le cartelle sopra indicate (09720160218531865; 09720170107756013; 09720170142001845; 09720170018530391; 09720170185875912) sono state notificate tramite PEC tra il 2016 e il settembre 2017. Poiché l'atto di citazione in opposizione è stato notificato nell'ottobre 2018, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione (art. 2948 c.c.; art. 28 L. 689/81). Ciò detto, deve essere disattesa, in quanto priva di pregio giuridico, l'eccezione sollevata dall'appellato in ordine alla presunta inutilizzabilità della documentazione prodotta dall' (relate di notifica, avvisi di ricevimento, ricevute di Parte_1 accettazione e consegna PEC), qualificata dalla difesa di parte resistente come "mere fotocopie prive di attestazione di conformità" e oggetto di "formale disconoscimento". Osserva questo Tribunale che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica (o informatica) all'originale, di cui all'art. 2719 c.c., non può limitarsi a una contestazione generica o a formule di stile – quale appare quella formulata dalla difesa negli atti CP_1 difensivi ("apposito, specifico e formale atto di disconoscimento", ma privo di sostanza critica)
– ma deve rivestire caratteri di chiarezza e specificità. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che il disconoscimento idoneo a far perdere alla copia la sua efficacia probatoria deve contenere l'indicazione precisa delle parti in cui la copia sarebbe difforme dall'originale, ovvero l'allegazione di elementi specifici che ne attestino la non corrispondenza alla realtà fattuale (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017 per cui “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 per cui “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle pagina3 di 5 stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”; Cass., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021 per cui “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”). Nel caso di specie, l'appellato si è limitato a eccepire la natura di "fotocopia" degli atti prodotti e l'assenza di certificazione di conformità, senza tuttavia dedurre in concreto alcuna difformità sostanziale rispetto agli originali, né ipotizzare alterazioni o manipolazioni del contenuto degli stessi. Tale condotta processuale degrada il disconoscimento a mera clausola di stile, inidonea a inibire il potere del Giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche aliunde, mediante presunzioni o altri mezzi di prova, nell'esercizio del proprio prudente apprezzamento (in argomento cfr. Cass Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017 per cui “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso”; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017 per cui “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa”). Ne consegue che la documentazione prodotta dall'appellante, non essendo stata oggetto di un disconoscimento circostanziato idoneo a evidenziarne specifiche difformità o alterazioni, deve ritenersi utilizzabile ai fini della decisione e dotata di efficacia probatoria per l'accertamento della tempestività e validità delle notifiche impugnate. L'eccezione di disconoscimento va, pertanto, rigettata e i crediti sono da ritenersi validi ed esigibili. Né possono trovare ingresso in questa sede le ulteriori eccezioni sollevate dall'appellato in primo grado in quanto non riproposte in appello con le modalità prescritte dall'art. 346 c.p.c. Alla luce di quanto esposto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve rigettarsi l'opposizione originariamente proposta in ordine alla Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 09776201800019325000, limitatamente agli importi portati dalle cinque cartelle di pagamento sopra indicate (09720160218531865, 09720170107756013, 09720170142001845, 09720170018530391, 09720170185875912), la cui notifica è risultata regolare e il cui credito non è prescritto. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia, valori medi e minimi per la fase pagina4 di 5 istruttoria stante l'attività effettivamente espletata. L'accoglimento dell'appello sui crediti di importo più rilevante e la totale infondatezza delle eccezioni preliminari e di merito sollevate dall'appellato nonché la parziale infondatezza dell'opposizione originariamente proposta, giustificano la condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell' mbi i gradi di giudizio. Parte_1
Stante la posizione processuale assunta, le spese di devono intendersi CP_2 interamente compensante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, confermata per il resto la sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso la Comunicazione Controparte_1
Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 09776201800019325000, limitatamente alla somma dei crediti portati dalle cartelle 09720160218531865, 09720170107756013, 09720170142001845, 09720170018530391, 09720170185875912; 2. condanna alla rifusione, in favore dell' Controparte_1 Controparte_12 lite che liquida per il primo g
[...] compensi e per il presente grado in € 2.127,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite di . CP_2
Velletri, 19 dicembre 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
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