Articolo 47 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 46Articolo 48
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15 marzo 1974
Art. 47.
La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per l'anno finanziario 1974, e' stabilita in lire 277,1 miliardi, di cui lire 157,1 miliardi iscritte al capitolo n. 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare nello stesso anno. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 . Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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