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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. N. 756/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott.ssa Francesca Aratari Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice rel. est. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al ruolo n. 756/2025 R.G. e proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Parte_1 C.F._1
NA GA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla Via Raffaele Garofalo n. 9, come in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Alessio Pepè ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, alla Via Leone IV n. 38, come in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
Conclusioni delle parti: come da note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24.02.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 richiesto a questo Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e all'esito, successivamente al decorso dei termini di legge, lo scioglimento del loro matrimonio, contratto in data 01.10.2015, in Roma (RM), ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2015, Parte I, Serie 26, Atto n. 00172, deducendo che il loro rapporto coniugale si è definitivamente deteriorato, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della loro convivenza. Hanno inoltre esposto che dalla loro unione è nata una figlia, in data 16.11.2017, e rappresentato Persona_1 di avere raggiunto un accordo in ordine alla loro separazione e alle relative condizioni, anche con riferimento alla figlia minore. Con le loro note di trattazione scritta congiuntamente depositate ai sensi degli artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. nel rispetto del termine assegnato in sostituzione dell'udienza in presenza, fissata per l'incombente, i ricorrenti hanno quindi insistito nelle loro domande, come da ricorso già depositato, rappresentando di non volersi riconciliare e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa, pertanto, al Collegio per la decisione, con ordinanza resa dal giudice relatore ex art. 127 ter c.p.c. in data 03.10.2025, comunicata alle parti il 06.10.2025. Tanto premesso, ritiene anzitutto il Collegio che non sia revocabile in dubbio la possibilità per le parti di cumulare la loro domanda volta alla separazione personale con la domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche nell'ambito dei procedimenti su domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., facoltà che è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, pronunciandosi a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha affermato, all'esito della ricostruzione della disciplina normativa di riferimento per come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, che
“…in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cass. civ. 28727/2023). L'esperibilità in maniera congiunta della domanda di omologa della separazione consensuale e di quella volta alla pronuncia di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio non toglie, peraltro, che non possa procedersi alla contestuale definizione di tali domande, restando ferma la necessità che decorra il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e s.m.i., al quale è subordinata, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., la procedibilità della seconda di tali domande. In virtù di tanto, deve quindi provvedersi in questa sede alla disamina della domanda volta all'omologazione della separazione consensuale e all'esito, con separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo e alla fissazione di nuova udienza per la comparizione dei coniugi avanti al giudice relatore onde procedere al successivo accertamento dei presupposti di cui all'art. 3 cit. L. n. 898/70 in ordine all'ulteriore loro domanda di “divorzio congiunto”. Ciò chiarito in limine, reputa il Collegio, con riferimento al caso che occupa, che la domanda di separazione congiuntamente proposta dai ricorrenti meriti accoglimento, tenuto conto del deterioramento del loro rapporto coniugale, così come da loro rappresentato in ricorso, e dell'impossibilità di proseguire la loro convivenza, quest'ultima già cessata con l'allontanamento del dalla residenza familiare, così come rappresentato dalle parti in ricorso. Pt_1
Tale risultanza è sufficiente a far ritenere sussistente il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione dei coniugi, atteso che, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo …dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 16698/2020). Per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, osserva il Collegio che le stesse appaiono congrue, avendo previsto i ricorrenti l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione della stessa presso la madre, in favore della quale è stata dunque prevista l'assegnazione della casa familiare, sita in Montecompatri, Frazione Laghetto, alla Via Casilina n. 1378, ma con adeguata frequentazione anche con il padre, in ossequio al principio della bi- genitorialità recepito dal nostro ordinamento. Parimenti, risultano condivisibili le condizioni economiche concordate dai coniugi, essendosi il padre impegnato a corrispondere un contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento della figlia, oltre al concorso alle spese straordinarie nella misura concordata, in coerenza con la complessiva situazione patrimoniale delle parti, rappresentata in atti dalle stesse, e conformemente alle esigenze della minore. Si dà atto, inoltre, che le parti hanno regolato consensualmente anche i loro reciproci rapporti, incluso quello relativo all'animale domestico, così come meglio indicato nel loro ricorso. Tenuto conto di quanto precede, deve essere, pertanto, omologata la separazione personale dei coniugi, mentre, con riferimento all'ulteriore domanda volta allo scioglimento del loro matrimonio, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, essendo necessario attendere, a tale fine, il decorso del termine semestrale indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b L. n. 898/1970, al quale è subordinata la procedibilità di tale domanda, con conseguente fissazione di nuova udienza avanti al relatore per la verifica dei presupposti per il suo accoglimento e l'acquisizione della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di voler insistere anche in tale ulteriore richiesta alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...], Parte_1 il 30.12.1983, e nata a [...], il [...], unitisi in matrimonio in data Parte_2
01.10.2015, in Roma (RM), come da registro atti di matrimonio del Comune di Roma dell'Anno 2015, Parte I, Serie 26, Atto n. 00172, alle condizioni concordate così come da loro ricorso congiunto sottoscritto personalmente e depositato il 24.02.2025 e come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, come per legge;
- Dispone come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Velletri in data 21.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Federica Nardi dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott.ssa Francesca Aratari Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice rel. est. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al ruolo n. 756/2025 R.G. e proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Parte_1 C.F._1
NA GA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla Via Raffaele Garofalo n. 9, come in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Alessio Pepè ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, alla Via Leone IV n. 38, come in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
Conclusioni delle parti: come da note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24.02.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 richiesto a questo Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e all'esito, successivamente al decorso dei termini di legge, lo scioglimento del loro matrimonio, contratto in data 01.10.2015, in Roma (RM), ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2015, Parte I, Serie 26, Atto n. 00172, deducendo che il loro rapporto coniugale si è definitivamente deteriorato, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della loro convivenza. Hanno inoltre esposto che dalla loro unione è nata una figlia, in data 16.11.2017, e rappresentato Persona_1 di avere raggiunto un accordo in ordine alla loro separazione e alle relative condizioni, anche con riferimento alla figlia minore. Con le loro note di trattazione scritta congiuntamente depositate ai sensi degli artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. nel rispetto del termine assegnato in sostituzione dell'udienza in presenza, fissata per l'incombente, i ricorrenti hanno quindi insistito nelle loro domande, come da ricorso già depositato, rappresentando di non volersi riconciliare e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa, pertanto, al Collegio per la decisione, con ordinanza resa dal giudice relatore ex art. 127 ter c.p.c. in data 03.10.2025, comunicata alle parti il 06.10.2025. Tanto premesso, ritiene anzitutto il Collegio che non sia revocabile in dubbio la possibilità per le parti di cumulare la loro domanda volta alla separazione personale con la domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche nell'ambito dei procedimenti su domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., facoltà che è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, pronunciandosi a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha affermato, all'esito della ricostruzione della disciplina normativa di riferimento per come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, che
“…in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cass. civ. 28727/2023). L'esperibilità in maniera congiunta della domanda di omologa della separazione consensuale e di quella volta alla pronuncia di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio non toglie, peraltro, che non possa procedersi alla contestuale definizione di tali domande, restando ferma la necessità che decorra il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e s.m.i., al quale è subordinata, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., la procedibilità della seconda di tali domande. In virtù di tanto, deve quindi provvedersi in questa sede alla disamina della domanda volta all'omologazione della separazione consensuale e all'esito, con separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo e alla fissazione di nuova udienza per la comparizione dei coniugi avanti al giudice relatore onde procedere al successivo accertamento dei presupposti di cui all'art. 3 cit. L. n. 898/70 in ordine all'ulteriore loro domanda di “divorzio congiunto”. Ciò chiarito in limine, reputa il Collegio, con riferimento al caso che occupa, che la domanda di separazione congiuntamente proposta dai ricorrenti meriti accoglimento, tenuto conto del deterioramento del loro rapporto coniugale, così come da loro rappresentato in ricorso, e dell'impossibilità di proseguire la loro convivenza, quest'ultima già cessata con l'allontanamento del dalla residenza familiare, così come rappresentato dalle parti in ricorso. Pt_1
Tale risultanza è sufficiente a far ritenere sussistente il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione dei coniugi, atteso che, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo …dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 16698/2020). Per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, osserva il Collegio che le stesse appaiono congrue, avendo previsto i ricorrenti l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione della stessa presso la madre, in favore della quale è stata dunque prevista l'assegnazione della casa familiare, sita in Montecompatri, Frazione Laghetto, alla Via Casilina n. 1378, ma con adeguata frequentazione anche con il padre, in ossequio al principio della bi- genitorialità recepito dal nostro ordinamento. Parimenti, risultano condivisibili le condizioni economiche concordate dai coniugi, essendosi il padre impegnato a corrispondere un contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento della figlia, oltre al concorso alle spese straordinarie nella misura concordata, in coerenza con la complessiva situazione patrimoniale delle parti, rappresentata in atti dalle stesse, e conformemente alle esigenze della minore. Si dà atto, inoltre, che le parti hanno regolato consensualmente anche i loro reciproci rapporti, incluso quello relativo all'animale domestico, così come meglio indicato nel loro ricorso. Tenuto conto di quanto precede, deve essere, pertanto, omologata la separazione personale dei coniugi, mentre, con riferimento all'ulteriore domanda volta allo scioglimento del loro matrimonio, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, essendo necessario attendere, a tale fine, il decorso del termine semestrale indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b L. n. 898/1970, al quale è subordinata la procedibilità di tale domanda, con conseguente fissazione di nuova udienza avanti al relatore per la verifica dei presupposti per il suo accoglimento e l'acquisizione della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di voler insistere anche in tale ulteriore richiesta alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...], Parte_1 il 30.12.1983, e nata a [...], il [...], unitisi in matrimonio in data Parte_2
01.10.2015, in Roma (RM), come da registro atti di matrimonio del Comune di Roma dell'Anno 2015, Parte I, Serie 26, Atto n. 00172, alle condizioni concordate così come da loro ricorso congiunto sottoscritto personalmente e depositato il 24.02.2025 e come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, come per legge;
- Dispone come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Velletri in data 21.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Federica Nardi dott. Renato Buzi