Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01425/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01164/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2025, proposto da
RI LL, GI ZI, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Buffa, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Alla Porta degli Archi 10/12;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 22 marzo 2024 n. 378.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. UC EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe RI LL e GI ZI agiscono per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 22 marzo 2024 n. 378, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nei seguenti termini:
- quanto a GI ZI per complessivi euro 1.500,00 in relazione agli a.s. 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021;
- quanto a RI LL per complessivi euro 3.000,00, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023;
oltre per entrambi alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle maturazioni annuali al saldo.
Si è costituito in entrambi i giudizi il Ministero dell’istruzione e del merito.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 i ricorsi sono passati in decisione.
Il ricorso è fondato.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, sussistono altresì i presupposti per la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dell’ avvocato Matteo Buffa, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 22 marzo 2024 n. 378, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti con l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell’avvocato Matteo Buffa, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC EL, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UC EL |
IL SEGRETARIO