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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione terza civile, in persona della dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5245/2024 pendente tra
, con sede in Roma, alla via G. Grezar n.14, c.f. e P. IVA n. nella Parte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore, Dott. , in virtù dei poteri conferitigli giusto atto notarile, Roma repertorio nr. Parte_2 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 27/06/2023, rappresentata e difesa, giusta procura conferita e firmata digitalmente allegata in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Lucia Tommaselli (c.f. ), presso il cui C.F._1 studio sito in Napoli alla Via dell'Epomeo n. 85, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
e
rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Di Tella Umberto C.F: con studio in Frignano(CE) alla via S. Antonio Abate n.8; C.F._3
APPELLATO nonché
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1598/2024 del 17.05.2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli
Nord, nel procedimento iscritto al n. 2447/2021, pubblicata in data 17.05.2024 e notificata in pari data.
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1598/2024 del 17.05.2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, nel procedimento iscritto al n. 2447/2021, pubblicata in data 17.05.2024 e notificata in pari data.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820140021104028 relativa alla tassa automobilistica anno 2009 notificata in data 09.09.2014 per un importo di euro 494,37 adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione Controparte_1 del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omissione e/o del difetto della notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava l Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio.
[...]
L'appellante ha evidenziato: a) l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, ai sensi della L.
n.215/2021 e della pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022; b) il difetto di giurisdizione del giudice adìto.
Con comparsa depositata in data 30.10.2024 si costituiva in giudizio il quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.
Rimaneva , invece, contumace la sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_2
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello con riferimento sia alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c. - che inerisce principalmente i nuovi requisiti di forma dell'appello – quanto all'art. 348-bis c.p.c. relativo alla ragionevole probabilità di successo del gravame.
Invero, dall'esame dello stesso emerge: l'individuazione della parte (o capo) della sentenza che si impugna (art. 342, 1° comma, n. 1, prima parte, c.p.c.; cd. parte rescindente); l'individuazione dell'errore del giudice di prime cure e la sua sottoposizione a critica (art. 342, 1° comma, n. 2, c.p.c.); l'individuazione, infine, del cd. 'progetto di sentenza' alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata (art. 342, 1° comma, n. 1, seconda parte, c.p.c.; cd. parte rescissoria).
Quanto all'art. 348-bis c.p.c. (secondo il quale «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello
è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702 –quater») si evidenzia l'esistenza della 'ragionevole probabilità' sia pure in termini di 'fumus boni iuris'. Esemplificative, sul punto, sono le linee guida della Corte di Appello di Milano del 10/10/2012, che prevedono espressamente che '…la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris'. Ergo, l'appello per superare il filtro in questione deve presentare quel carattere di 'verosimile esistenza del diritto', secondo la definizione classica della dottrina e tipicamente richiesta nei procedimenti cautelari.
Nel merito l'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla instaurazione del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5245/2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1598/2024 del 17.05.2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, nel procedimento iscritto al n. 2447/2021, pubblicata in data 17.05.2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da innanzi al Giudice di prime cure;
Controparte_1
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 23.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione terza civile, in persona della dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5245/2024 pendente tra
, con sede in Roma, alla via G. Grezar n.14, c.f. e P. IVA n. nella Parte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore, Dott. , in virtù dei poteri conferitigli giusto atto notarile, Roma repertorio nr. Parte_2 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 27/06/2023, rappresentata e difesa, giusta procura conferita e firmata digitalmente allegata in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Lucia Tommaselli (c.f. ), presso il cui C.F._1 studio sito in Napoli alla Via dell'Epomeo n. 85, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
e
rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Di Tella Umberto C.F: con studio in Frignano(CE) alla via S. Antonio Abate n.8; C.F._3
APPELLATO nonché
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1598/2024 del 17.05.2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli
Nord, nel procedimento iscritto al n. 2447/2021, pubblicata in data 17.05.2024 e notificata in pari data.
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1598/2024 del 17.05.2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, nel procedimento iscritto al n. 2447/2021, pubblicata in data 17.05.2024 e notificata in pari data.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820140021104028 relativa alla tassa automobilistica anno 2009 notificata in data 09.09.2014 per un importo di euro 494,37 adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione Controparte_1 del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omissione e/o del difetto della notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava l Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio.
[...]
L'appellante ha evidenziato: a) l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, ai sensi della L.
n.215/2021 e della pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022; b) il difetto di giurisdizione del giudice adìto.
Con comparsa depositata in data 30.10.2024 si costituiva in giudizio il quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.
Rimaneva , invece, contumace la sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_2
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello con riferimento sia alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c. - che inerisce principalmente i nuovi requisiti di forma dell'appello – quanto all'art. 348-bis c.p.c. relativo alla ragionevole probabilità di successo del gravame.
Invero, dall'esame dello stesso emerge: l'individuazione della parte (o capo) della sentenza che si impugna (art. 342, 1° comma, n. 1, prima parte, c.p.c.; cd. parte rescindente); l'individuazione dell'errore del giudice di prime cure e la sua sottoposizione a critica (art. 342, 1° comma, n. 2, c.p.c.); l'individuazione, infine, del cd. 'progetto di sentenza' alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata (art. 342, 1° comma, n. 1, seconda parte, c.p.c.; cd. parte rescissoria).
Quanto all'art. 348-bis c.p.c. (secondo il quale «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello
è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702 –quater») si evidenzia l'esistenza della 'ragionevole probabilità' sia pure in termini di 'fumus boni iuris'. Esemplificative, sul punto, sono le linee guida della Corte di Appello di Milano del 10/10/2012, che prevedono espressamente che '…la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris'. Ergo, l'appello per superare il filtro in questione deve presentare quel carattere di 'verosimile esistenza del diritto', secondo la definizione classica della dottrina e tipicamente richiesta nei procedimenti cautelari.
Nel merito l'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla instaurazione del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5245/2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1598/2024 del 17.05.2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, nel procedimento iscritto al n. 2447/2021, pubblicata in data 17.05.2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da innanzi al Giudice di prime cure;
Controparte_1
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 23.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo