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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1029 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in qualità amministratore e legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore del , corrente in Controparte_1
Viale Giannelli n. 51, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Delibra e Francesca CP_1
Picchiami ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Garibaldi n.100, CP_1
giusta delega in atti attore/opponente
E
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Fabrizio Marucci ed elettivamente domiciliato presso il cui studio in Piazza CP_1
Europa n. 5, giusta delega in atti
- Convenuto/opposto
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha evocato in Parte_1
giudizio il sig. davanti all'intestato Tribunale per ivi sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la richiesta avanzata dal condomino all'amministratore del Curio Controparte_2 Controparte_1 Dentato n. 25/27, Geom. di esibizione e consegna di copia della Parte_1
documentazione contabile di 9 anni di gestioni condominiali, rappresenta, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, una forma di intralcio all'attività di amministrazione con violazione del principio di correttezza ex art. 1175 c.c., applicato nella materia dalla giurisprudenza dominante, sicché l'ingiunzione alla consegna deve ritenersi illegittima e ingiustamente concessa. B) per l'effetto revocare Decreto Ingiuntivo n. 282/2024, emesso dal
Tribunale di Terni, G.I. Dott. Alessandro Nastri, in data 2.5.2024, notificato via pec all'opponente il 7.5.2024, della cui opposizione qui si tratta. In via subordinata, nel merito:
C) accertare e dichiarare che il condomino era già in possesso, al Controparte_2
momento del deposito del ricorso, della documentazione di cui è stata ingiunta la consegna e che mai l'amministratore, Geom. ha rifiutato o espresso diniego Parte_1 all'esercizio del diritto del condomino, sicché l'ingiunzione appare immotivata ed emessa in carenza dei relativi presupposti;
D) per l'effetto revocare Decreto Ingiuntivo n. 282/2024, emesso dal Tribunale di Terni, G.I. Dott. Alessandro Nastri, in data 2.5.2024, notificato via pec all'opponente il 7.5.2024, della cui opposizione qui si tratta. E) con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- Il diritto di accesso dei condomini per ottenere l'esibizione di registri e documenti contabili condominiali non può determinare in un intralcio all'amministrazione, altrimenti, si pone in contrasto con il principio di correttezza ex art. 1175 cc;
- Nel caso di specie, il rispetto di tale principio è mancato, infatti, il sig. aveva CP_2
già effettuato una prima richiesta di invio della documentazione condominiale, in data
19.1.2023, all'amministratore in carica in quel periodo, a cui è seguita risposta del legale del condominio nella quale si rappresentava l'impossibilità di evadere la richiesta nel termine intimato, senza che poi venisse dato ulteriore riscontro;
- il Geom. ha assunto la carica di amministratore del Parte_1 [...]
, in virtù di nomina assembleare del 2.10.2023 a cui ha fatto Controparte_1
seguito il passaggio delle consegne dal vecchio al nuovo amministratore il 25.10.2023;
- in data 9.12.2023 è arrivata la prima richiesta di copia della documentazione condominiale dopo che era trascorso poco di più di un mese dal suo insidiamento;
- il condominio è molto grande, composto da 75 appartamenti, 6 negozi e 41 garages, per oltre 78 condomini e la contabilità di esso sviluppa oltre 1.000 movimenti annui in entrata ed uscita, inoltre, la documentazione richiesta era molto corposa e per la maggior parte archiviata ed era riferita a gestioni contabili di cui il Geom.
[...] non aveva ancora alcuna contezza ed era o avrebbe dovuto essere, per Parte_1
quanto si dirà in seguito, già da tempo nella disponibilità del;
CP_2
- in data 6.12.2023, tre giorni prima della ricezione della pec del 9.12.2023, il Geom. si è incontrato con il legale del sig. , nel corso dell'incontro, Parte_1 CP_2
l'amministratore ha manifestato la propria volontà di definire il contenzioso in essere con il condomino, rappresentando la delicata situazione condominiale caratterizzata da una forte esposizione debitoria, nonché manifestando il proprio intento di fornire al sig. la documentazione richiesta, chiarendo che sarebbe stato necessario del CP_2
tempo, essendo prioritario redigere la contabilità degli anni passati, rimasta in sospeso, il bilancio preventivo della nuova gestione e studiare accuratamente i vari documenti appena pervenuti;
- il sig. ha depositato in data 6.2.2024 il ricorso per l'ingiunzione di consegna, CP_2 nonostante fosse a conoscenza del fatto che il Geom. era nell'assoluta Parte_1
impossibilità di esaminare tale la richiesta dello stesso, con ciò contravvenendo al principio di correttezza ex art. 1175 c.c. che impone al condomino di contemperare il diritto di richiedere l'esibizione dei documenti contabili con il divieto di intralciare l'amministrazione condominiale.
Il convenuto si è costituito in giudizio depositando, in data 20.9.2024, comparsa di costituzione in cui viene rilevato quanto segue:
- carenza di legittimazione attiva del “in qualità di amministratore e Parte_1 legale rappresentante pro tempore del condominio di ” CP_1 Controparte_1 alla proposizione dell'opposizione, posto che, nel caso in cui il singolo condomino lamenti che gli sia stato negato tale diritto, la legittimazione passiva fa capo all'amministratore in proprio e non all'ente condominiale”;
- il Signor non ha mai intralciato l'attività dell'amministratore, in quanto i CP_2
documenti erano già stati chiesti alla precedente amministrazione condominiale, per poi essere ribadita, in data 09.12.2023, al nuovo amministratore senza ottenere risposta, ragione per cui la stessa è stata reiterare con pec del 26.01.2024, anche in questo caso, l'assenza di risposta, ha visto costretto il a depositare, il CP_2
06.02.2024, il ricorso per decreto ingiuntivo, dopo che erano quasi due mesi dall'assunzione della carica di amministratore, condotta che, pertanto, non può ritenersi lesiva del “principio di correttezza” poiché conseguenza di un contegno omissivo dell'amministratore condominiale;
- solo dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, con pec del 16.02.2024, è stata consegnata una parte della documentazione richiesta.
All'udienza del 3.12.2024, l'opponente ha rappresentato di essere disponibile a consegnare la documentazione residua che è stata reperita solo recentemente e l'opposto si è dichiarato disponibile ad accettarla.
Pertanto, il Giudice ha rinviato all'udienza del 4.3.2025 per la consegna della documentazione.
All'udienza del 4.3.2025 l'opponente ha consegnato la documentazione, il Giudice, preso atto della consegna, stante la mole della stessa e la necessità di procedere all'esame di quanto consegnato, ha rinviato all'udienza del 27.3.2025 per procedere all'esame della documentazione.
All'udienza del 27.3.2025, l'opponente ha consegnato i libri cassa del 2020 e del 2021 e, dopo un attento esame di tutta la documentazione da parte dell'opposto, il Giudice ha dato atto di consegnare nelle mani del sig. tutti i plichi consegnati dal sig. quest'ultimo, CP_2 Parte_1 inoltre, a fronte dell'eccezione di parte opposta, si è reso disponibile a consegnare l'estratto conto attualizzato in relazione al corrente Banco Desio nonché a produrre la pec con cui la precedente amministrazione gli ha fatto avere i libri cassa 2020 e 2921, quindi, è stata fissata l'udienza del 3.4.2025 per la decisione.
All'udienza del 3.4.2025, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ex art 281 sexies cpc.
Preliminarmente, occorre procedere al rigetto dell'eccezione relativa alla mancanza di legittimazione attiva in capo all'opponente in quanto lo stesso ha correttamente agendo in giudizio quale amministratore del condominio poiché è in veste di tale qualità che ha ricevuto la richiesta di consegna della documentazione ingiunta con il decreto opposto in questa sede.
Fermo restando quanto appena detto, dunque, è necessario verificare se la produzione della documentazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto (avvenuta nel corso delle udienze del
4.3.2025, 27.3.2025 e 3.4.2025) abbia determinato, come chiesto dall'opponente, le condizioni per addivenire ad una pronuncia di “cessazione della materia del contendere”.
È insegnamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 522/05/2006, n.
11931; Cass. 18/03/2005, n. 5974), potendo al più, residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004).
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegata da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettiva, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata solo quando tali fatti, avendo diretta incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice (Cass. n. 13217 del 28/5/2013).
I fatti dedotti dai quali poter far discendere la cessazione della materia del contendere devono essere tali da far venire meno le ragioni di contrasto tra le parti e di rendere incontestato l'effettivo venire meno dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito (Cass. n. 10553 del
7/5/2009). Ne consegue che l'allegazione del fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere adeguatamente valutata dal giudice e, di fatto, dà luogo ad una pronuncia che, solo in parte qua, può dirsi di “cessazione della materia del contendere” (Cass. n. 16150 del 8/7/2010).
Infatti, ove tale fatto sopravvenuto – secondo l'apprezzamento del giudice – abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dall'attore, in una valutazione alla luce del criterio cui l'ordinamento ancora la possibilità di adire la tutela giurisdizionale, cioè alla stregua dell'interesse ad agire, il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza che l'attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte dal convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente l'accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce).
Applicando tali principi al caso di specie, quindi, è evidente che la spontanea produzione da parte dell'opponente della documentazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto ha perfettamente e pienamente soddisfatto il diritto azionato dall'odierno opposto nell'originaria sede monitoria, in quanto ha ottenuto la documentazione di cui era stata ingiunta la consegna
(non può ritenersi che la documentazione consegnata sia incompleta, anzi, il sig. si Parte_1 è reso più volte disponibile ad aggiornare ed integrare la documentazione fornendo quanto in suo possesso), con conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad agire della stessa.
È evidente, però, che stante il mancato espresso accordo delle parti sul punto, fermo restando che l'opposto non ha negato tale produzione documentale anzi la accettata nel corso dell'udienza del 27.3.2025, è necessario chiarire che, in ogni caso, il sig. avrebbe avuto CP_2 comunque diritto ad ottenere dall'opponente la consegna della documentazione che, di fatto, quest'ultimo ha spontaneamente prodotto.
Quanto alle spese di lite, in considerazione delle peculiarità del caso di specie, in particolare, valorizzando il fatto che parte della documentazione oggetto dell'ingiunzione era già stata consegnata nel 2019 al sig. , le tempistiche con cui la documentazione è stata richiesta CP_2
al sig. (che era da poco subentrato quale amministratore del condominio e doveva Parte_1
far fronte a numerosi adempimenti), nonché la condotta processuale tenuta da entrambe le parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara accertato il diritto della sig. alla consegna della documentazione CP_2
condominiale indicata nel decreto ingiuntivo n. 282/2024;
- dichiara cessata la materia del contendere quale sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in capo al sig. ; Controparte_2
- spese compensate.
Terni, 10.4.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1029 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in qualità amministratore e legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore del , corrente in Controparte_1
Viale Giannelli n. 51, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Delibra e Francesca CP_1
Picchiami ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Garibaldi n.100, CP_1
giusta delega in atti attore/opponente
E
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Fabrizio Marucci ed elettivamente domiciliato presso il cui studio in Piazza CP_1
Europa n. 5, giusta delega in atti
- Convenuto/opposto
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha evocato in Parte_1
giudizio il sig. davanti all'intestato Tribunale per ivi sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la richiesta avanzata dal condomino all'amministratore del Curio Controparte_2 Controparte_1 Dentato n. 25/27, Geom. di esibizione e consegna di copia della Parte_1
documentazione contabile di 9 anni di gestioni condominiali, rappresenta, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, una forma di intralcio all'attività di amministrazione con violazione del principio di correttezza ex art. 1175 c.c., applicato nella materia dalla giurisprudenza dominante, sicché l'ingiunzione alla consegna deve ritenersi illegittima e ingiustamente concessa. B) per l'effetto revocare Decreto Ingiuntivo n. 282/2024, emesso dal
Tribunale di Terni, G.I. Dott. Alessandro Nastri, in data 2.5.2024, notificato via pec all'opponente il 7.5.2024, della cui opposizione qui si tratta. In via subordinata, nel merito:
C) accertare e dichiarare che il condomino era già in possesso, al Controparte_2
momento del deposito del ricorso, della documentazione di cui è stata ingiunta la consegna e che mai l'amministratore, Geom. ha rifiutato o espresso diniego Parte_1 all'esercizio del diritto del condomino, sicché l'ingiunzione appare immotivata ed emessa in carenza dei relativi presupposti;
D) per l'effetto revocare Decreto Ingiuntivo n. 282/2024, emesso dal Tribunale di Terni, G.I. Dott. Alessandro Nastri, in data 2.5.2024, notificato via pec all'opponente il 7.5.2024, della cui opposizione qui si tratta. E) con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- Il diritto di accesso dei condomini per ottenere l'esibizione di registri e documenti contabili condominiali non può determinare in un intralcio all'amministrazione, altrimenti, si pone in contrasto con il principio di correttezza ex art. 1175 cc;
- Nel caso di specie, il rispetto di tale principio è mancato, infatti, il sig. aveva CP_2
già effettuato una prima richiesta di invio della documentazione condominiale, in data
19.1.2023, all'amministratore in carica in quel periodo, a cui è seguita risposta del legale del condominio nella quale si rappresentava l'impossibilità di evadere la richiesta nel termine intimato, senza che poi venisse dato ulteriore riscontro;
- il Geom. ha assunto la carica di amministratore del Parte_1 [...]
, in virtù di nomina assembleare del 2.10.2023 a cui ha fatto Controparte_1
seguito il passaggio delle consegne dal vecchio al nuovo amministratore il 25.10.2023;
- in data 9.12.2023 è arrivata la prima richiesta di copia della documentazione condominiale dopo che era trascorso poco di più di un mese dal suo insidiamento;
- il condominio è molto grande, composto da 75 appartamenti, 6 negozi e 41 garages, per oltre 78 condomini e la contabilità di esso sviluppa oltre 1.000 movimenti annui in entrata ed uscita, inoltre, la documentazione richiesta era molto corposa e per la maggior parte archiviata ed era riferita a gestioni contabili di cui il Geom.
[...] non aveva ancora alcuna contezza ed era o avrebbe dovuto essere, per Parte_1
quanto si dirà in seguito, già da tempo nella disponibilità del;
CP_2
- in data 6.12.2023, tre giorni prima della ricezione della pec del 9.12.2023, il Geom. si è incontrato con il legale del sig. , nel corso dell'incontro, Parte_1 CP_2
l'amministratore ha manifestato la propria volontà di definire il contenzioso in essere con il condomino, rappresentando la delicata situazione condominiale caratterizzata da una forte esposizione debitoria, nonché manifestando il proprio intento di fornire al sig. la documentazione richiesta, chiarendo che sarebbe stato necessario del CP_2
tempo, essendo prioritario redigere la contabilità degli anni passati, rimasta in sospeso, il bilancio preventivo della nuova gestione e studiare accuratamente i vari documenti appena pervenuti;
- il sig. ha depositato in data 6.2.2024 il ricorso per l'ingiunzione di consegna, CP_2 nonostante fosse a conoscenza del fatto che il Geom. era nell'assoluta Parte_1
impossibilità di esaminare tale la richiesta dello stesso, con ciò contravvenendo al principio di correttezza ex art. 1175 c.c. che impone al condomino di contemperare il diritto di richiedere l'esibizione dei documenti contabili con il divieto di intralciare l'amministrazione condominiale.
Il convenuto si è costituito in giudizio depositando, in data 20.9.2024, comparsa di costituzione in cui viene rilevato quanto segue:
- carenza di legittimazione attiva del “in qualità di amministratore e Parte_1 legale rappresentante pro tempore del condominio di ” CP_1 Controparte_1 alla proposizione dell'opposizione, posto che, nel caso in cui il singolo condomino lamenti che gli sia stato negato tale diritto, la legittimazione passiva fa capo all'amministratore in proprio e non all'ente condominiale”;
- il Signor non ha mai intralciato l'attività dell'amministratore, in quanto i CP_2
documenti erano già stati chiesti alla precedente amministrazione condominiale, per poi essere ribadita, in data 09.12.2023, al nuovo amministratore senza ottenere risposta, ragione per cui la stessa è stata reiterare con pec del 26.01.2024, anche in questo caso, l'assenza di risposta, ha visto costretto il a depositare, il CP_2
06.02.2024, il ricorso per decreto ingiuntivo, dopo che erano quasi due mesi dall'assunzione della carica di amministratore, condotta che, pertanto, non può ritenersi lesiva del “principio di correttezza” poiché conseguenza di un contegno omissivo dell'amministratore condominiale;
- solo dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, con pec del 16.02.2024, è stata consegnata una parte della documentazione richiesta.
All'udienza del 3.12.2024, l'opponente ha rappresentato di essere disponibile a consegnare la documentazione residua che è stata reperita solo recentemente e l'opposto si è dichiarato disponibile ad accettarla.
Pertanto, il Giudice ha rinviato all'udienza del 4.3.2025 per la consegna della documentazione.
All'udienza del 4.3.2025 l'opponente ha consegnato la documentazione, il Giudice, preso atto della consegna, stante la mole della stessa e la necessità di procedere all'esame di quanto consegnato, ha rinviato all'udienza del 27.3.2025 per procedere all'esame della documentazione.
All'udienza del 27.3.2025, l'opponente ha consegnato i libri cassa del 2020 e del 2021 e, dopo un attento esame di tutta la documentazione da parte dell'opposto, il Giudice ha dato atto di consegnare nelle mani del sig. tutti i plichi consegnati dal sig. quest'ultimo, CP_2 Parte_1 inoltre, a fronte dell'eccezione di parte opposta, si è reso disponibile a consegnare l'estratto conto attualizzato in relazione al corrente Banco Desio nonché a produrre la pec con cui la precedente amministrazione gli ha fatto avere i libri cassa 2020 e 2921, quindi, è stata fissata l'udienza del 3.4.2025 per la decisione.
All'udienza del 3.4.2025, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ex art 281 sexies cpc.
Preliminarmente, occorre procedere al rigetto dell'eccezione relativa alla mancanza di legittimazione attiva in capo all'opponente in quanto lo stesso ha correttamente agendo in giudizio quale amministratore del condominio poiché è in veste di tale qualità che ha ricevuto la richiesta di consegna della documentazione ingiunta con il decreto opposto in questa sede.
Fermo restando quanto appena detto, dunque, è necessario verificare se la produzione della documentazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto (avvenuta nel corso delle udienze del
4.3.2025, 27.3.2025 e 3.4.2025) abbia determinato, come chiesto dall'opponente, le condizioni per addivenire ad una pronuncia di “cessazione della materia del contendere”.
È insegnamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 522/05/2006, n.
11931; Cass. 18/03/2005, n. 5974), potendo al più, residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004).
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegata da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettiva, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata solo quando tali fatti, avendo diretta incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice (Cass. n. 13217 del 28/5/2013).
I fatti dedotti dai quali poter far discendere la cessazione della materia del contendere devono essere tali da far venire meno le ragioni di contrasto tra le parti e di rendere incontestato l'effettivo venire meno dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito (Cass. n. 10553 del
7/5/2009). Ne consegue che l'allegazione del fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere adeguatamente valutata dal giudice e, di fatto, dà luogo ad una pronuncia che, solo in parte qua, può dirsi di “cessazione della materia del contendere” (Cass. n. 16150 del 8/7/2010).
Infatti, ove tale fatto sopravvenuto – secondo l'apprezzamento del giudice – abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dall'attore, in una valutazione alla luce del criterio cui l'ordinamento ancora la possibilità di adire la tutela giurisdizionale, cioè alla stregua dell'interesse ad agire, il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza che l'attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte dal convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente l'accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce).
Applicando tali principi al caso di specie, quindi, è evidente che la spontanea produzione da parte dell'opponente della documentazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto ha perfettamente e pienamente soddisfatto il diritto azionato dall'odierno opposto nell'originaria sede monitoria, in quanto ha ottenuto la documentazione di cui era stata ingiunta la consegna
(non può ritenersi che la documentazione consegnata sia incompleta, anzi, il sig. si Parte_1 è reso più volte disponibile ad aggiornare ed integrare la documentazione fornendo quanto in suo possesso), con conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad agire della stessa.
È evidente, però, che stante il mancato espresso accordo delle parti sul punto, fermo restando che l'opposto non ha negato tale produzione documentale anzi la accettata nel corso dell'udienza del 27.3.2025, è necessario chiarire che, in ogni caso, il sig. avrebbe avuto CP_2 comunque diritto ad ottenere dall'opponente la consegna della documentazione che, di fatto, quest'ultimo ha spontaneamente prodotto.
Quanto alle spese di lite, in considerazione delle peculiarità del caso di specie, in particolare, valorizzando il fatto che parte della documentazione oggetto dell'ingiunzione era già stata consegnata nel 2019 al sig. , le tempistiche con cui la documentazione è stata richiesta CP_2
al sig. (che era da poco subentrato quale amministratore del condominio e doveva Parte_1
far fronte a numerosi adempimenti), nonché la condotta processuale tenuta da entrambe le parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara accertato il diritto della sig. alla consegna della documentazione CP_2
condominiale indicata nel decreto ingiuntivo n. 282/2024;
- dichiara cessata la materia del contendere quale sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in capo al sig. ; Controparte_2
- spese compensate.
Terni, 10.4.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)