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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/09/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, composto da
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr. Domenico Provenzano Giudice
Dr. Valentina Prudente Giudice, rel. est.
All'esito della camera di consiglio del 17/09/2025 , udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel giudizio n.r.g. 1374 /2025
Tra ifesa da avv.ti MUSETTI RAFFAELLA e DONNINI MARINA;
Parte_1
E da avv.ti MUSETTI RAFFAELLA e DONNINI MARINA;
Controparte_1 Co CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO ROCURA
Avente a oggetto: condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Sulle seguenti conclusioni:
“1. Il figlio studente maggiorenne, vive con la madre in Carrara (MS), Via Tarnone n. 20 ed è Per_1 libero di stabilire la frequentazione ed i rapporti con il padre, stante la maggior età;
2. Vista la mancanza di indipendenza economica del figlio, i genitori sono entrambi obbligati al suo mantenimento, secondo quanto stabilito dalla legge, in proporzione alle loro condizioni economiche;
il padre è insegnante presso un istituto di istruzione superiore di Carrara e la madre è dipendente presso una cooperativa di servizi municipalizzata;
3. Il padre sarà tenuto al pagamento di un assegno di mantenimento mensile per il figlio di euro 100,00, che verserà direttamente sul conto corrente Per_1 intestato al figlio alle seguenti coordinate bancarie: [...] - Banco BPM, ciò fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
4. Il padre sarà tenuto, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio così come individuate nel Per_1
“Protocollo di intesa sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Massa e dal Presidente dl Tribunale di Massa”; la spesa dovrà essere documentata mediante apposita esibizione della documentazione fiscale o diversamente comprovante la spesa;
5. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date ed orari delle visite mediche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto il figlio e relativamente alle quali parteciperanno alla spesa, ove documentata.
6. La madre percepirà l'assegno unico per il figlio, finché ne sussistano i presupposti per l'erogazione;
7. I genitori si impegnano a comunicarsi eventuali cambiamenti della propria residenza e i recapiti telefonici.”
P a g . 1 | 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 28/05/2025, e chiedevano Parte_1 CP_1 emettersi sentenza di omologa degli accordi di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
***
Il Tribunale di Massa
OSSERVA
Ritenuta la propria competenza, visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, ritenuto che non sono necessari chiarimenti in ordine agli accordi di cui al ricorso, rilevato che gli accordi tra le parti non risultano in contrasto con la legge e riguardano prole maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, che nulla deve disporsi sulle spese processuali,
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale così provvede: visto l'art. 473bis.51 c.p.c. omologa gli accordi tra come da ricorso del 28/05/2025; Parte_1 CP_1 manda alla Cancelleria per quanto di propria competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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