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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 3144/2021 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f. ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], , nata a [...] il [...], Parte_2
c.f. , ivi residente in [...]n. 26, C.F._2 CP_1
, nata a [...] il [...], c.f. ivi residente in
[...] C.F._3
Corso Vittorio Emanuele n. 308/A, , nato a [...] il CP_2
04.11.1978, c.f. ivi residente in [...], C.F._4 rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'opposizione, dall'Avv.
Daniele Cassì, il quale dichiara di eleggere domicilio presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
OPPONENTI
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_3
), ivi residente in [...], C.F._5 3
rappresentato e difeso, per mandato in calce al decreto ingiuntivo n°
965/2021 del Tribunale di Ragusa, dall'Avv. Sebastiano Sallemi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ragusa, Via Roma n. 200
OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione , , Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_2
965/2021, iscritto al R.G. n. 1146/2020, provvisoriamente esecutivo, con il quale era stato loro intimato “di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 64.500,00; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2135,00 per compensi professionali, in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie ex art.2, comma 2 D.M. n.55/2014”. In data 10. 02.2014 il sig. , nella asserita CP_3 qualità di fideiussore della Parte_3
, aveva provveduto al pagamento in favore di
[...] [...] dell'importo di € 64.500,00. , con nota dell'11. CP_4 Controparte_4
02.2014, aveva dichiarato il Pace libero dagli impegni assunti nei confronti dello stesso istituto di credito;
con nota dell'08.06.2015, l'opposto aveva comunicato alla società l'intenzione di voler agire in Parte_3 regresso ex art. 1950 c.c., e con successiva nota del 23.02.2016, inviata agli odierni opponenti, aveva rappresentato l'intenzione di agire nei loro confronti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2291 c.c. Chiedevano, in 4
conclusione, gli opponenti “Preliminarmente, nel rito, accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; Per l'effetto, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il provvedimento monitorio opposto nei confronti degli odierni opponenti;
Nel merito, accertare e dichiarare la carenza assoluta di prova;
per l'effetto, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il provvedimento monitorio opposto nei confronti degli odierni opponenti;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Si costitutiva , il quale chiedeva “nel merito, rigettare la CP_3 spiegata opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, di interessi moratori maturati e maturandi, nonché spese della procedura monitoria e del presente giudizio di opposizione. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di averle anticipate e non ricevuto alcun compenso”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, l'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni (cfr. Corte di Cassazione sent. n. 3628 del 24/02/2016
L'art. 1937 c.c. non pone dunque limiti all'ammissibilità dei mezzi di prova diretti a dimostrare la sussistenza della fideiussione, sicché sono ammissibili sia la prova per testi che quella per presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 8922/1998).
La fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto bancario non rientra nel perimetro precettivo della norma di cui al primo comma dell'art. 117 T.U.B., poiché non si 5
configura come atto negoziale, per il cui tramite sono realizzate operazioni e servizi bancari e finanziari (cfr. Corte d'Appello di Ancona sent.n. 896/2024).
Invero, in tema di fideiussione rilasciata a garanzia di crediti bancari, non si applicano in modo automatico al rapporto fra banca e garante le disposizioni del d.lgs. n. 385 del 1993, dettate per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi stipulati con il cliente;
né appare fondata, sul punto, la questione di illegittimità costituzionale ex art.3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del debitore principale e quella del fideiussore, ciò in ragione della diversità di situazione in cui essi si trovano a contrattare (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 23391 del 09/11/2007; ordinanza Corte di Cassazione n. 7804 del 17/03/2023).
Nella specie, deve ritenersi raggiunta con sufficiente certezza la prova dell'avvenuta assunzione della qualità di fideiussore in capo all'opposto,
, il quale ha corrisposto alla società creditrice, CP_3 CP_4
la somma di euro 64.500,00, come rilevabile dal bonifico del
[...]
10.02.2014, e dalla successiva nota dell'11.02.2014, in cui si dà atto dell'avvenuta corresponsione della somma dovuta da parte dell'opposto, in qualità di fideiussore, ad estinzione del debito contratto nei confronti dell'Istituto Bancario dalla società debitrice principale,
[...]
, con conseguente Parte_3 liberazione del fideiussore dall'obbligazione assunta, come garante, nei riguardi della e prestazione di assenso alla cancellazione di ipoteca CP_4 esistente sui beni di sua proprietà.
Nella nota trasmessa dalla Banca, inoltre, si fà riferimento all'esistenza di una lettera fideiussoria del 03.12.2001, il cui originale sarebbe stato trattenuto dalla medesima.
Le circostanze rappresentate in tale lettera della non hanno costituito CP_4 oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti, i quali si sono limitati ad addurre il difetto di prova dell'esistenza della garanzia fideiussoria assunta dall'opposto, per il mero fatto dell'omessa produzione del contratto fideiussorio.
Tale tesi difensiva appare confutata dall'orientamento giurisprudenziale succitato, a norma del quale l'esistenza di una fideiussione può essere 6
provata con qualunque mezzo, purchè emerga la volontà inequivoca di obbligarsi a garantire un'obbligazione altrui, senza che sia richiesta la forma scritta o altre formule sacramentali.
Non appare fondata neppure l'ulteriore contestazione di parte opponente secondo cui, in difetto di produzione del contratto e di altra documentazione bancaria, non sarebbe possibile ricostruire le modalità e i criteri di calcolo del quantum richiesto in sede monitoria.
Dalla produzione documentale depositata in atti, infatti, con particolare riferimento al bonifico e alla nota della di cui si è detto sopra, CP_4 si evince chiaramente l'avvenuto versamento della somma richiesta in seno al decreto opposto, a titolo di garanza fideiussoria, per cui l'opposto avrà il diritto di richiedere dalla controparte, in via di regresso, la restituzione di quanto in precedenza pagato.
A norma dell'art. 1950 c.c., infatti, il fideiussore che abbia estinto il debito ha il diritto di regresso nei confronti del debitore principale, mentre l'art. 2291 c.c. prevede espressamente una responsabilità solidale, nella società in nome collettivo, dei singoli soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società.
Correttamente, dunque, l'opposto ha agito in via monitoria nei riguardi sia della società che dei singoli soci, i quali ultimi, appunto, sono stati citati non già quali cofideiussori, come erroneamente sostenuto dagli opponenti, bensì nella qualità di soci illimitatamente responsabili.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento, e il decreto impugnato andrà confermato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
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Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa rigetta l'opposizione, presentata da , , Parte_1 Parte_2 CP_1
, , avverso il decreto ingiuntivo n. 965/2021, emesso
[...] CP_2 dal Tribunale di Ragusa il 17.06.2021, depositato in pari data, nell'ambito del procedimento n. 1146/2021 R.G., e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna gli opponenti, in solido tra di essi, a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, , da liquidarsi in euro CP_3
2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opposta.
Così deciso, in Ragusa il 17 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo