Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1879/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1879/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA GIACOMO CANALE, 32 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
MEMOLI GENNARO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA L. GUERRASIO, 35/A 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv.
SALVATI SABATO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._4
domiciliato in VIA L. GUERRASIO, 35/A 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. SALVATI SABATO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso;
CONVENUTO
(c.f.: , elettivamente Controparte_3 C.F._5
domiciliato in VIA L. GUERRASIO, 35/A 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. SALVATI SABATO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso;
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Oggetto: Azione revocatoria.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale in punto di qualificazione giuridica dell'atto pubblico del
15.3.2013 denominato donazione con onere di mantenimento, oggetto della presente revocatoria, osserva quanto segue.
Ai fini della qualificazione giuridica di un contratto, ha rilievo l'indagine sulla causa, oggettivamente intesa come funzione essenziale e caratterizzante del contratto medesimo, in relazione al risultato immediatamente perseguito dalle parti, e non anche la ricerca degli ulteriori fini soggettivi che abbiano spinto i contraenti a negoziare, ancorché inseriti in clausole accessorie dell'atto.
Nel caso in esame, va qualificato come donazione modale il contratto avente ad oggetto il trasferimento, a titolo gratuito, della nuda proprietà e del diritto di abitazione dell'immobile di in favore rispettivamente dei figli e della moglie con l'obbligo, in Controparte_4
capo ai figli beneficiari, di prestare assistenza morale, materiale, cure mediche ecc.. in favore del donante, in virtù dell'esclusione di un vincolo di sinallagmaticità fra il trasferimento in favore dei figli e la prestazione ai medesimi imposta, quest'ultima non attinendo alla causa del negozio, ma configurando una mera limitazione del beneficio, volta al perseguimento di ulteriori fini della donante.
E' giurisprudenza consolidata della S.C. che, in tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, se tale peso non assume carattere di corrispettivo ma costituisce, invece, una modalità del beneficio. Invero, l'aggiunta del modus non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi allo stesso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus viene ad essere limitata
(così, testualmente, Cass. n. 13876 del 2005).
E costituisce indagine di fatto, attinente all'interpretazione del contratto, stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un modus oppure valga ad imprimere al
Pagina 2 di 5 negozio carattere di onerosità e l'apprezzamento del giudice del merito circa il carattere modale della donazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato (Cass. n. 13876 del 2005 cit.).
Nel caso di specie, il contratto in questione va qualificato come donazione modale, tenuto conto della genericità e dell'indeterminatezza delle prestazioni assistenziali (morali e materiali) ivi esposte (la elencazione è puramente a titolo esemplificativo) sia del nomen iuris attribuito al contratto medesimo (donazione con onere), tanto più alla luce del fatto che è stato redatto da un notaio.
Peraltro la S.C., del resto, ha osservato che nella donazione cui acceda un onere che comporti l'obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata, la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che, pur quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione (Cass. n. 7679 del 1986).
L'aggiunta del modus non snatura, quindi, l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata
(cfr. Cass. 28857/2021).
Per quanto concerne l'eccezione di simulazione relativa sollevata dai convenuti, essa è infondata perché priva di riscontro probatorio.
Invero, trattandosi di simulazione fatta valere in via di eccezione dalle stesse parti del contratto, la prova per testi è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'articolo 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta a far valere l'illiceità del negozio (ipotesi non ricorrenti nel caso di specie).
Pertanto, la prova testimoniale articolata sul punto dai convenuti è inammissibile.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte - Cass. 22.1.2015 n.
1144, Cass. n. 24757.2008, Cass. n. 5473.2006, Cass. n. 15603.2005 - il trasferimento di beni immobili o di diritti reali sugli stessi, posto in essere nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, contenuto nell'accordo di separazione, deve
Pagina 3 di 5 annoverarsi tra gli atti suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo nell'avvenuta omologa, che lascia immutata la natura negoziale della pattuizione.
Ciò chiarito, l'atto di donazione, oltre ad essere a titolo gratuito, è stato anche posto in essere successivamente al sorgere dei crediti a tutela dei quale si agisce in revocatoria (cfr. domande di insinuazione al passivo allegate alla II memoria ex art. 183 VI cpc di parte attrice)
e nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento del 6.6.2014.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di dover accogliere la domanda attorea.
L'art. 64 l.f. sancisce l'inefficacia nei confronti dei creditori degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Il requisito temporale è pacifico, nonché documentalmente provato dalla parte attrice.
Sussiste, inoltre, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il requisito della gratuità dell'atto.
Dunque, l'aver donato il diritto di abitazione e la nuda proprietà ha sicuramente portato un vantaggio economico ai beneficiari con conseguente detrimento per il fallimento.
Va, pertanto, dichiarata l'inefficacia ex art. 64 L.F. dell'atto pubblico in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Stante l'ammissione del al beneficio del gratuito patrocinio, le spese di lite Parte_1
vanno disposte in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara ai sensi dell'art. 64 l.f., l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del dell'atto rogato dal notaio , notaio in Pagani, n. Parte_1 Persona_1
Rep. 104133; raccolta n. 41178, registrato all'Agenzia di Pagani il 18.3.2013 al n.
2077 serie 1T, trascritto il 19.3.2013 ai numeri 10549/8661 concluso tra i sig.ri
[...]
(C.F. ), la moglie CP_4 CodiceFiscale_6 Controparte_1
( e i figli (C.F. C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. con il C.F._4 Controparte_3 C.F._5
quale il sig. ha donato alla prima il diritto di abitazione e ai Controparte_4 secondi la nuda proprietà dell'appartamento ubicato in Pagani alla Via Fontana 68, piano terra, composto da soggiorno-cucina, tre vani e doppi accessori, riportato nel
N.C.E.U. del Comune di Pagani al foglio 1, particella 1658 sub 1, piano T, cat. A3, cl.1, vani 7,5, Rend. Euro 600,38;
Pagina 4 di 5 2) ordina al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere alle annotazioni ed iscrizioni con esonero da responsabilità;
3) condanna e , in solido, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 786,00 per spese vive ed euro
14.103,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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