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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3481/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), con domicilio eletto a Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Gianfilippo Ceccio, che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti,
opponente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliati a Messina presso la sede della propria avvocatura, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti,
(c.f. ), con sede in Roma, in persona Controparte_2 P.IVA_2
del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata a Siracusa presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Rizza che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposti c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_3
opposto contumace
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 26 giugno 2023, in riassunzione del giudizio promosso l'11 aprile
2022 dinanzi al Tribunale di Palmi dichiaratosi incompetente per territorio con ordinanza del 26 maggio
2023, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09720229001416474000 notificatagli dall' il 25 marzo 2022, Controparte_2
limitatamente alla somma di 17.622,35 euro a titolo di contributi DM10/V, somme aggiuntive, sanzioni una tantum pretesa dall' per gli anni 1993-1996 e portata dalla cartella n. 09720021205939000. CP_1 Nella resistenza dell'Istituto e dell' contumace la sostituita l'udienza del 6 CP_4 CP_3
marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Parte ricorrente, adducendo che l'intimazione di pagamento impugnata rappresenti il primo atto portato a sua legale conoscenza, ha eccepito nel merito la prescrizione del credito incorporato dalla sottesa cartella di pagamento.
Ebbene, la pretestuosità del primo assunto si evince dal fatto che lo stesso ha allegato al ricorso in riassunzione la sentenza n. 374 del 26 aprile 2023 che ha definito il giudizio precedentemente promosso dal dinanzi al Tribunale di Crotone avverso altra intimazione di pagamento n. Pt_1
09720199089625619000, ricevuta il 2 gennaio 2020, e relativa alla medesima cartella n.
09720021205939000.
Tuttavia, con tale pronuncia, pur essendo stata acclarata la regolare notifica della cartella in data
18 luglio 2003, è stata ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione intervenuta successivamente e il relativo credito è stato dichiarato estinto.
Pertanto, l'esistenza del giudicato formatisi sulla medesima questione comporta la sopravvenuta inammissibilità di ogni ulteriore accertamento sul punto. Per l'effetto l'opposta intimazione deve ritenersi ormai illegittima, con assorbimento di ogni altro motivo.
Si aggiunga che l' ha precisato in memoria che in data 31 maggio 2023 il ricorrente ha CP_1
presentato istanza di rimborso delle somme pagate su detta cartella e nel mese di dicembre 2023 gli sono già stati rimborsati i contributi, le somme aggiuntive e gli interessi di dilazione pagati, mentre esiste ancora una quota da rimborsare, costituita da quella parte di aggi e competenze che sono stati trattenuti dall'Agente della riscossione.
Dunque non può ritenersi cessata la materia del contendere.
3.- Le ragioni della decisione e il comportamento processuale delle parti giustificano la compensazione per 2/3 delle spese processuali che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 913 euro, di cui
15 per esborsi, oltre accessori in favore dell'opponente con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della CP_3
1) dichiara illegittima l'intimazione di pagamento impugnata nella parte in cui è stato richiesto ad il pagamento dell'importo di 17.622,35 euro, oltre accessori, per la cartella n. Parte_1
09720199089625619000, trattandosi di credito ormai dichiarato prescritto;
CP_1
2 2) condanna in solido l' e l' a rimborsare all'opponente 1/3 delle spese del giudizio, CP_1 CP_4
liquidato in 913 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 7.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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